CA
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/04/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L 594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 594/2024 rgl avverso la sentenza n. 459 del 2023 emessa dal
Tribunale di Pavia (Oneto) deciso il 21 Gennaio 2025 promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Maria Di Benedetto, (c.f. ) e Giovanni Rinaldi, (c.f. C.F._2
), Walter Miceli, (c.f. ) e Fabio Ganci C.F._3 C.F._4
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Pavia, Via Bligny n. 25/a, C.F._5
presso e nello Studio dell'Avvocato Di Benedetto – Appellante;
Contro
(c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
(c.f. ) elettivamente domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia n.1 - P.IVA_2
Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 29 maggio 2024, nel merito:"
In accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 459/2023 emessa dal Tribunale di pagina 1 di 18 Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata il 01/12/2023, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso rubricato al n. di R.G. 1061/2022, e per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla percezione dell'indennità Parte_1
sostitutiva per ferie non godute;
condannare il , in Controparte_1
persona del , al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di Controparte_3
indennità sostitutiva per ferie non godute, della somma totale di € 2.349,99, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”;
Per la parte appellata come da memoria difensiva datata 7 novembre 2024, nel merito:”
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, cosi giudicare: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 459 del 2023, ha respinto la domanda della ricorrente di condanna del al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 2.349,99, a titolo di indennità per ferie non godute nel periodo temporale compreso tra il 25 settembre 2017 e il 30 giugno 2021.
Spese del grado interamente compensate per divergenti orientamenti giurisprudenziali.
In motivazione il primo giudice, richiamando la documentazione versata in atti e tenendo conto di tutti i giorni di ferie usufruiti dalla ricorrente, non ha ritenuto sussistente il diritto di all' indennità per ferie non godute negli anni Parte_1
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 escludendo che il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba preventivamente comunicare i giorni di ferie residui e ritenendo che, alla luce del quadro normativo, il docente, dopo la fine delle lezioni, deve considerarsi in ferie, fatta salva l'ipotesi in cui gli venga comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni. pagina 2 di 18 Avverso detta decisione ha interposto appello articolando sette Parte_1
motivi.
Con i primi quattro motivi – intestati rispettivamente:” I Violazione dell'art. 1 comma 54 della l. n. 228/2012 nonché dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 e dell'art. 31 della
CDFUE”; “II Violazione dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 7 della Direttiva
2003/88 e dell'art. 31 della CDFUE” ; “III Violazione degli artt. 13 comma 9 e 19 comma 1 del CCNL del Comparto Scuola del 29.11.2007” e “IV Violazione dell'art. 74 del T.U. n. 297/94, degli artt. 28 e 29 del CCNL del 29.11.2007, dell'art. 31 della
CDFUE e degli artt. 2 e 7 della Direttiva 2003/88 e dell'art. 31 della CDFUE” -
l'appellante, richiamando Giurisprudenza dell'Unione Europea, ha censurato l'interpretazione del quadro normativo effettuata dal primo giudice deducendo che i docenti, sia di ruolo sia precari, non fruiscono delle ferie d'ufficio ma previa richiesta da rivolgere al Dirigente Scolastico sia nel periodo in cui si svolgono le lezioni – in tal caso per un periodo non superiore a sei giornate lavorative e solo se vi è la possibilità di sostituire il personale, comunque senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica - e sia nel periodo in cui non si svolgono le lezioni, in tal caso potendo il Dirigente Scolastico negare l'autorizzazione solo se, nello stesso periodo, siano programmati Scrutini, Esami di Stato o altre attività valutative.
Richiamando gli articoli 13 e 19 del CCNL di Comparto e l'articolo 74 del d.P.R. n. 297 del 1994 l'appellante ha, inoltre, dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che tutti i giorni successivi al termine delle lezioni devono essere, automaticamente, sussunti nell'ambito delle ferie atteso che l'articolo 74 comma 2 del d.P.R. 297 del 94 prevede, espressamente, che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
pagina 3 di 18 Con il quinto e sesto motivo – intestati rispettivamente:” Violazione degli artt. 2109 e
2697 del c.c.” e ” Violazione del principio di non discriminazione e della Clausola 4 dell'Accordo Quadro” – l'appellante ha dedotto, inoltre, la violazione, da parte del primo giudice, sia dell'onere della prova - atteso che incombe sul datore di lavoro provare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore abbia potuto fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto - e sia del principio di non discriminazione e della Clausola 4 dell'Accordo Quadro atteso che la decisione impugnata determina una ingiustificata distinzione tra docenti in quanto solo i docenti a tempo indeterminato verrebbero considerati al lavoro nel mese di giugno, pur rimanendo solo a disposizione del datore di lavoro.
Con il settimo e ultimo motivo - intestato:” Determinazione del quantum debeatur.
Prescrizione decennale” – l'appellante, dopo avere illustrato il metodo di calcolo dei giorni di ferie maturate dal personale a tempo determinato, ha ribadito che l'importo rivendicato a titolo di ferie non godute ammonta ad € 2.349,99.
All'interposto appello ha resistito il ritendendo Controparte_1
corretta l'interpretazione del quadro normativo offerta dal primo giudice chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare il appellato ha eccepito che il pagamento sostitutivo delle ferie CP_1
non godute può avvenire - per tutto il personale - solo quando l'impossibilita di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente (esempio: decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità) e - per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o al 30 giugno – solo in relazione ai giorni di ferie che residuano dalla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale della supplenza, a prescindere dal fatto che il dipendente le abbia chieste, e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico le abbia, o meno, formalmente concesse. pagina 4 di 18 Il appellato ha, infine, contestato il metodo di calcolo dell'indennizzo CP_1
rivendicato eccependo che, comunque, l'appellante ha accettato le clausole sulle ferie contenute nei singoli contratti sottoscritti.
Differita la discussione della controversia per acquisire note illustrative sui criteri di determinazione dei giorni di ferie da porre a base del computo dell'indennità pretesa e sui criteri di quantificazione dell' indennità rivendicata, all'udienza del 21 Gennaio 2025
– previa rideterminazione da parte dell'appellante dell'importo preteso in € 2.141,46 – le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato.
Nella ricostruzione del quadro normativo applicabile alla fattispecie dedotta in atti vanno richiamate le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del 29 novembre 2017 nonché la normativa di legge sulle ferie, intervenuta nell'anno 2012, unitamente alla disciplina del diritto dell'Unione.
Il CCNL per il personale del Comparto Scuola, nel testo del 29 novembre 2007 applicabile alla fattispecie in esame (cfr. docc. da 1 a 6 fascicolo di primo grado di parte appellante), ha disciplinato le ferie del personale all'articolo 13 (intestato: ) CP_4
prevedendo, per quanto qui rileva, che:”
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni pagina 5 di 18 di ferie previsti dal comma 2….
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero…8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente,
a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica….15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
L'articolo 14 (intestato:” Festività”) prevede, inoltre, che:”
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle pagina 6 di 18 lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Infine l'articolo 19, per quanto qui rileva, prevede ai commi 1 e 2 che:”
1.Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione detta normativa deve essere interpretata “nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (cfr. Corte di
Cassazione, Ordinanza 27 gennaio – 5 maggio 2022 n. 14268). pagina 7 di 18 La disciplina collettiva deve essere, poi, integrata con la disciplina legislativa e, in primo luogo, deve essere integrata con l'articolo 5 comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012 n.
95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, relativo alla disciplina, generale, delle ferie nel pubblico impiego.
Con questa norma il legislatore ha disposto che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
Sull'interpretazione di detta norma, come rilevato dalla Corte di Cassazione con la richiamata Ordinanza n. 14268 del 2022, è intervenuta la Corte Costituzionale con la
Sentenza del 06 maggio 2016 n. 95.
Nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità della norma citata sollevata sotto il profilo della violazione degli articoli 3,36 commi 1 e 3 e 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 7 della Direttiva 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE la Corte costituzionale ha evidenziato, per quanto qui rilevante, l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che:”il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto pagina 8 di 18 inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia
o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n.
14268 del 2022).
Nello stesso anno 2012, peraltro, il legislatore è intervenuto con l'articolo 1 commi da
54 a 56 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In particolare il comma 54 del citato articolo 1 ha previsto che il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato- fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative e che, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto al sopra richiamato articolo 5 comma 8 del Decreto legge n. 95 del 2012, un ultimo periodo, precisando che la sua disciplina non si applica
"al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie" escludendo, quindi, il personale con supplenza annuale ovvero fino al 31 agosto.
pagina 9 di 18 Infine il comma 56 dell'articolo 1 in esame ha disposto che la disciplina dei commi 54 e
55, non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal primo settembre 2013.
In relazione alla ora richiamata disciplina speciale deve essere ricordato che la Corte di
Cassazione, sempre con l'Ordinanza n. 14268 del 2022, ha evidenziato che con l'entrata in vigore della legge n. 228, articolo 1 comma 54:” per il personale docente della scuola
è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL
Scuola 2006/2009, articolo 13, comma 9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie”.
Il quadro normativo nazionale, come sopra enucleato, deve, infine, essere coordinato con la disciplina del diritto dell'Unione Europea che impone di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'articolo 5 comma 8 del Decreto legge n. 95 del 2012 come integrato dall'articolo 1 comma 55 della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
Sul punto la Corte di Giustizia, Grande Sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 - emesse nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, nella causa C-619/16 e nella causa C-
684/16 – ha affermato che l'articolo 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, è ostativo ad una normativa nazionale, in applicazione della quale, il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, prima della cessazione del rapporto di lavoro, perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuiti cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza pagina 10 di 18 una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Alla luce delle citate pronunce la Corte di Cassazione ha, quindi, rilevato che:” il giudice
Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (cfr. Ordinanza n. 14268 del 2022).
Il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione è, quindi, che in nessun caso il docente a termine può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (cfr. ex multis: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14268 del 2022).
Nell'esaminare i motivi di appello – da scrutinare alla luce della disciplina come sopra richiamata e interpretata - preliminarmente il Collegio rileva che è pacifico in atti (cfr. pagina 11 di 18 doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellante) che l'appellante ha svolto attività di docenza presso il Ministero appellato mediante la sottoscrizione di plurimi contratti a tempo determinato così meglio identificati: nell'anno scolastico 2017/2018 sulla base del contratto dal 25.09.2017 al 30.06.2018, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso “Sostegno Minorati Psicofisici”, presso l'IC di Rivanazzano (PV); nell'anno scolastico 2018/2019 sulla base del contratto dal 05.10.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso “Sostegno Minorati
Psicofisici”, presso l'IC di Rivanazzano (PV); nell'anno scolastico 2019/2020 sulla base del contratto dal 17.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso “Sostegno Minorati Psicofisici”, presso l'IC di Rivanazzano (PV); nell'anno scolastico 2020/2021 sulla base del contratto dal 28.09.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso “EEEE Scuola Primaria”, presso l'IC “Sandro Pertini” di Voghera (PV).
Accertato, in fatto, il periodo contrattuale dedotto in atti, occorre, dunque accertare il numero di giorni di ferie maturati dall'appellante per potere, poi, detrarre i giorni di ferie fruiti e accertare – in ipotesi - se effettivamente sono residuati giorni di ferie non fruiti che possono, alla luce dell'onere della prova gravante su datore di lavoro, essere monetizzati.
Per calcolare il numero di giorni di ferie maturate dal personale a tempo determinato soccorrono gli articoli 13, 14 e 19 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola
(cfr. doc.1 fascicolo di primo grado di parte appellante) all'uopo ritenendo che i giorni di servizio svolti dall'appellante devono essere determinati nei giorni indicati dai singoli contratti a tempo determinato sottoscritti dall'appellante (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellante) e e quindi: 279 giorni durante l'anno scolastico 2017/18; 269 giorni durante l'anno scolastico 2018/19; 288 giorni durante l'anno scolastico 2019/20;
276 giorni durante l'anno scolastico 2020/21.
pagina 12 di 18 Così determinati i giorni di servizio - e applicando la formula proporzionale prevista dall'articolo 19 comma 2 del CCNL di settore - i giorni di ferie maturati dall'appellante sono così individuati: durante l'anno scolastico 2017/18 giorni 23,25 così determinati:
279 giorni di servizio, moltiplicato per il coefficiente 30 = 8.370 diviso 360= 23,25 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico 2018/19 giorni 22,42 così determinati: 269 giorni di servizio, moltiplicato per il coefficiente 30 =8.070 diviso 360=22,42 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/20 giorni 24 così determinati: 288 giorni di servizio, moltiplicato 30=8.640 diviso 360 =24 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico
2020/21 23 giorni di ferie così determinati: 276 giorni di servizio, moltiplicato 30
-8.280 diviso 360= 23 giorni di ferie.
Ai giorni così individuato devono, in applicazione dell'articolo 14 del CCNL di settore, aggiungersi i giorni di riposo correlati alle festività soppresse che, entrambe le parti (cfr. pagg. 2 e seguenti ricorsi in appello e pagg. 5 e seguenti memoria difensiva ) CP_1
riconoscono essere di tre giorni di riposo per Festività soppresse durante l'anno scolastico 2017/18, due giorni di riposo per festività soppresse durante l'anno scolastico
2018/19; tre giorni per festività soppresse durante l'anno scolastico 2019/20 e tre giorni per festività soppresse durante l'anno scolastico 2020/21.
L'appellante, quindi, ha complessivamente maturato 26,25 giorni di ferie durante l'anno scolastico 2017/18; 24,42 giorni di ferie durante l'anno scolastico 2018/19; 26 giorni di ferie durante l'anno scolastico 2019/20 e 26 giorni di ferie durante l'anno scolastico
2020/21.
Per quanto concerne il numero di giorni di ferie fruiti da parte dell'appellante il appellato non coglie nel segno sia quando eccepisce che l'appellante era CP_1
informata – sia dei giorni di sospensione delle lezioni, sia delle condizioni al ricorrere delle quali poteva richiedere i sei giorni di ferie e sia del fatto che, al termine delle lezioni, sarebbe stata libera da qualunque impegno lavorativo nei giorni non indicati come destinati alle attività di scrutinio – e sia quando eccepisce, alla pagina 8 della pagina 13 di 18 memoria difensiva in appello, che nulla spetta all'appellante in quanto non ha provato di avere effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni – non richiesti - come giorni di ferie, intercorrenti tra il termine delle lezioni e la scadenza dei contratti (giorni, pertanto, che le sono stati conteggiati a titolo di ferie).
Invero, sul punto e contrariamente a quanto eccepito dal appellato, deve essere CP_1
richiamata, innanzitutto, la norma di cui all'articolo 74 comma 2 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 - secondo cui:” Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” - e, in secondo luogo, il più volte richiamato principio, riaffermato anche di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 18 gennaio 2024, secondo cui incombe sul datore di lavoro l'onere di assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo…”.
Anche la Corte di Cassazione - con le Ordinanza n.28587, 16715, 15415, 13447 e 13440 del 2024 – è nuovamente intervenuta in materia ribadendo il proprio insegnamento.
In particolare con l'Ordinanza n. 28587 del 25 ottobre - 6 novembre 2024 la Corte di
Cassazione ha ribadito che:”… Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – CP_1
l'infondatezza di una tesi che venisse a postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa
Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del
17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che "deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del pagina 14 di 18 dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n.
297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro".
Peraltro con l'Ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha anche osservato che:”
l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno Ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
pagina 15 di 18 Nella determinazione dei giorni di ferie fruiti, dunque, dovendosi escludere ogni automatismo e rilevato che il appellato non ha né allegato né provato di “aver CP_1
esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto” deve essere richiamata la documentazione versata in atti dall'appellante, ovvero i cedolini paga e il
Calendario scolastico per la Regione Lombardia (cfr. docc. 10 e 11).
Sulla base di detta documentazione risulta che parte appellante, nell'anno scolastico
2017/18 durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 17 giorni di ferie;
nell'anno scolastico 2018/19 durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 18 giorni di ferie;
nell'anno scolastico 2019/20, durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 17 giorni di ferie e, nell'anno scolastico 2020/21, durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 15 giorni di ferie.
Sulla base di quanto sopra accertato deriva, pertanto che parte appellante ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non goduti come segue:
9,25 giorni di ferie da indennizzare durante l'anno scolastico 2017/18 determinati come segue: maturati 26,25 giorni, fruiti 17, residui da indennizzare 9,25; 6,42 giorni di ferie da indennizzare durante l'anno scolastico 2018/19 determinati come segue: maturati
24,42 giorni, fruiti 18, residui da monetizzare 6,42; 9 giorni di ferie da indennizzare durante l'anno scolastico 2019/20 determinati come segue: maturati 26 giorni, fruiti 17, residui da indennizzare 9; 11 giorni di ferie da indennizzare durante l'anno scolastico
2020/21 determinati come segue: maturati 26 giorni, fruiti 15, residui da indennizzare
11.
Per quanto concerne la liquidazione dell'indennizzo il Collegio osserva che, in primo luogo deve essere determinato lo stipendio giornaliero dell'appellante e, quindi, lo pagina 16 di 18 stipendio giornaliero deve essere moltiplicato per il numero di giorni di ferie da indennizzare.
Per la determinazione dello stipendio giornaliero occorre richiamare le tabelle contrattuali allegate e prodotte dall'appellante (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado di parte appellante) ove lo stipendio giornaliero - così determinato: stipendio annuale previsto dal CCNL vigente ratione temporis per la classe di concorso di riferimento e per il gradone stipendiale "0-8 anni" più tredicesima mensilità; la somma dei predetti addendi va, quindi, divisa per 366 giorni, numero dei giorni dell'anno bisestile - tenendo conto del periodo di servizio prestato dall'appellante è di € 59,28 nell'anno scolastico
2017/18; di € 60,61 nell'anno scolastico 2018/19; di € 60,61 nell'anno scolastico
2019/20 e di € 60,61 nell'anno scolastico 2020/21.
La quantificazione dell'indennizzo viene, quindi, determinato come segue: per l'anno scolastico 2017/18 euro 548,34 quantificato moltiplicando i 9,25 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 59,28; per l'anno scolastico 2018/19 euro 389,12 quantificato moltiplicando i 6,42 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di €
60,61; per l'anno scolastico 2019/20 euro 545,49 quantificato moltiplicando i 9 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 60,61; per l'anno scolastico 2020/21 euro
666,71 quantificato moltiplicando 11 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 60,61, per complessivi € 2.149, 66.
Assorbita ogni altra questione l'appello – e non potendo decidere ultrapetita - all'appellante deve essere riconosciuto il diritto all'indennizzo per le ferie non fruite nel, minore, importo di complessivi € 2.141,46 come da ultimo richiesto con le note autorizzate datate 17 gennaio 2025.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n.
55/2014 come novellato, tenendo conto del valore e della serialità della controversia nonché dell'attività processuale effettivamente svolta - sono liquidate in favore della parte appellante, in complessivi euro 2.200,00 – di cui euro 1.100,00 per il primo grado pagina 17 di 18 e euro 1.100,00 per il secondo grado - oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n.459 del 2023 emessa dal Tribunale di Pavia dichiara il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennità sostitutiva per Parte_1
ferie non godute.
Condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento in favore dell'appellante a titolo di Parte_1
indennità sostitutiva per ferie non godute della somma di euro 2.141,46, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, a pagare all'appellante le spese del doppio grado liquidate in complessivi euro
2.200,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori.
Milano, 21 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Maria Rosaria CUOMO
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 594/2024 rgl avverso la sentenza n. 459 del 2023 emessa dal
Tribunale di Pavia (Oneto) deciso il 21 Gennaio 2025 promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Maria Di Benedetto, (c.f. ) e Giovanni Rinaldi, (c.f. C.F._2
), Walter Miceli, (c.f. ) e Fabio Ganci C.F._3 C.F._4
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Pavia, Via Bligny n. 25/a, C.F._5
presso e nello Studio dell'Avvocato Di Benedetto – Appellante;
Contro
(c.f. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
(c.f. ) elettivamente domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia n.1 - P.IVA_2
Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 29 maggio 2024, nel merito:"
In accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 459/2023 emessa dal Tribunale di pagina 1 di 18 Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata il 01/12/2023, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso rubricato al n. di R.G. 1061/2022, e per l'effetto: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla percezione dell'indennità Parte_1
sostitutiva per ferie non godute;
condannare il , in Controparte_1
persona del , al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di Controparte_3
indennità sostitutiva per ferie non godute, della somma totale di € 2.349,99, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”;
Per la parte appellata come da memoria difensiva datata 7 novembre 2024, nel merito:”
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, cosi giudicare: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello avversario e, per l'effetto, rigettarlo. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 459 del 2023, ha respinto la domanda della ricorrente di condanna del al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 2.349,99, a titolo di indennità per ferie non godute nel periodo temporale compreso tra il 25 settembre 2017 e il 30 giugno 2021.
Spese del grado interamente compensate per divergenti orientamenti giurisprudenziali.
In motivazione il primo giudice, richiamando la documentazione versata in atti e tenendo conto di tutti i giorni di ferie usufruiti dalla ricorrente, non ha ritenuto sussistente il diritto di all' indennità per ferie non godute negli anni Parte_1
scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 escludendo che il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba preventivamente comunicare i giorni di ferie residui e ritenendo che, alla luce del quadro normativo, il docente, dopo la fine delle lezioni, deve considerarsi in ferie, fatta salva l'ipotesi in cui gli venga comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni. pagina 2 di 18 Avverso detta decisione ha interposto appello articolando sette Parte_1
motivi.
Con i primi quattro motivi – intestati rispettivamente:” I Violazione dell'art. 1 comma 54 della l. n. 228/2012 nonché dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 e dell'art. 31 della
CDFUE”; “II Violazione dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 7 della Direttiva
2003/88 e dell'art. 31 della CDFUE” ; “III Violazione degli artt. 13 comma 9 e 19 comma 1 del CCNL del Comparto Scuola del 29.11.2007” e “IV Violazione dell'art. 74 del T.U. n. 297/94, degli artt. 28 e 29 del CCNL del 29.11.2007, dell'art. 31 della
CDFUE e degli artt. 2 e 7 della Direttiva 2003/88 e dell'art. 31 della CDFUE” -
l'appellante, richiamando Giurisprudenza dell'Unione Europea, ha censurato l'interpretazione del quadro normativo effettuata dal primo giudice deducendo che i docenti, sia di ruolo sia precari, non fruiscono delle ferie d'ufficio ma previa richiesta da rivolgere al Dirigente Scolastico sia nel periodo in cui si svolgono le lezioni – in tal caso per un periodo non superiore a sei giornate lavorative e solo se vi è la possibilità di sostituire il personale, comunque senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica - e sia nel periodo in cui non si svolgono le lezioni, in tal caso potendo il Dirigente Scolastico negare l'autorizzazione solo se, nello stesso periodo, siano programmati Scrutini, Esami di Stato o altre attività valutative.
Richiamando gli articoli 13 e 19 del CCNL di Comparto e l'articolo 74 del d.P.R. n. 297 del 1994 l'appellante ha, inoltre, dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che tutti i giorni successivi al termine delle lezioni devono essere, automaticamente, sussunti nell'ambito delle ferie atteso che l'articolo 74 comma 2 del d.P.R. 297 del 94 prevede, espressamente, che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
pagina 3 di 18 Con il quinto e sesto motivo – intestati rispettivamente:” Violazione degli artt. 2109 e
2697 del c.c.” e ” Violazione del principio di non discriminazione e della Clausola 4 dell'Accordo Quadro” – l'appellante ha dedotto, inoltre, la violazione, da parte del primo giudice, sia dell'onere della prova - atteso che incombe sul datore di lavoro provare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore abbia potuto fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto - e sia del principio di non discriminazione e della Clausola 4 dell'Accordo Quadro atteso che la decisione impugnata determina una ingiustificata distinzione tra docenti in quanto solo i docenti a tempo indeterminato verrebbero considerati al lavoro nel mese di giugno, pur rimanendo solo a disposizione del datore di lavoro.
Con il settimo e ultimo motivo - intestato:” Determinazione del quantum debeatur.
Prescrizione decennale” – l'appellante, dopo avere illustrato il metodo di calcolo dei giorni di ferie maturate dal personale a tempo determinato, ha ribadito che l'importo rivendicato a titolo di ferie non godute ammonta ad € 2.349,99.
All'interposto appello ha resistito il ritendendo Controparte_1
corretta l'interpretazione del quadro normativo offerta dal primo giudice chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare il appellato ha eccepito che il pagamento sostitutivo delle ferie CP_1
non godute può avvenire - per tutto il personale - solo quando l'impossibilita di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente (esempio: decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità) e - per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o al 30 giugno – solo in relazione ai giorni di ferie che residuano dalla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale della supplenza, a prescindere dal fatto che il dipendente le abbia chieste, e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico le abbia, o meno, formalmente concesse. pagina 4 di 18 Il appellato ha, infine, contestato il metodo di calcolo dell'indennizzo CP_1
rivendicato eccependo che, comunque, l'appellante ha accettato le clausole sulle ferie contenute nei singoli contratti sottoscritti.
Differita la discussione della controversia per acquisire note illustrative sui criteri di determinazione dei giorni di ferie da porre a base del computo dell'indennità pretesa e sui criteri di quantificazione dell' indennità rivendicata, all'udienza del 21 Gennaio 2025
– previa rideterminazione da parte dell'appellante dell'importo preteso in € 2.141,46 – le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato.
Nella ricostruzione del quadro normativo applicabile alla fattispecie dedotta in atti vanno richiamate le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del 29 novembre 2017 nonché la normativa di legge sulle ferie, intervenuta nell'anno 2012, unitamente alla disciplina del diritto dell'Unione.
Il CCNL per il personale del Comparto Scuola, nel testo del 29 novembre 2007 applicabile alla fattispecie in esame (cfr. docc. da 1 a 6 fascicolo di primo grado di parte appellante), ha disciplinato le ferie del personale all'articolo 13 (intestato: ) CP_4
prevedendo, per quanto qui rileva, che:”
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni pagina 5 di 18 di ferie previsti dal comma 2….
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero…8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente,
a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica….15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”.
L'articolo 14 (intestato:” Festività”) prevede, inoltre, che:”
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle pagina 6 di 18 lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Infine l'articolo 19, per quanto qui rileva, prevede ai commi 1 e 2 che:”
1.Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione detta normativa deve essere interpretata “nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (cfr. Corte di
Cassazione, Ordinanza 27 gennaio – 5 maggio 2022 n. 14268). pagina 7 di 18 La disciplina collettiva deve essere, poi, integrata con la disciplina legislativa e, in primo luogo, deve essere integrata con l'articolo 5 comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012 n.
95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, relativo alla disciplina, generale, delle ferie nel pubblico impiego.
Con questa norma il legislatore ha disposto che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
Sull'interpretazione di detta norma, come rilevato dalla Corte di Cassazione con la richiamata Ordinanza n. 14268 del 2022, è intervenuta la Corte Costituzionale con la
Sentenza del 06 maggio 2016 n. 95.
Nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità della norma citata sollevata sotto il profilo della violazione degli articoli 3,36 commi 1 e 3 e 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 7 della Direttiva 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE la Corte costituzionale ha evidenziato, per quanto qui rilevante, l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che:”il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto pagina 8 di 18 inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia
o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (cfr. Corte di Cassazione, Ordinanza n.
14268 del 2022).
Nello stesso anno 2012, peraltro, il legislatore è intervenuto con l'articolo 1 commi da
54 a 56 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In particolare il comma 54 del citato articolo 1 ha previsto che il personale docente- senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato- fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative e che, durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto al sopra richiamato articolo 5 comma 8 del Decreto legge n. 95 del 2012, un ultimo periodo, precisando che la sua disciplina non si applica
"al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie" escludendo, quindi, il personale con supplenza annuale ovvero fino al 31 agosto.
pagina 9 di 18 Infine il comma 56 dell'articolo 1 in esame ha disposto che la disciplina dei commi 54 e
55, non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal primo settembre 2013.
In relazione alla ora richiamata disciplina speciale deve essere ricordato che la Corte di
Cassazione, sempre con l'Ordinanza n. 14268 del 2022, ha evidenziato che con l'entrata in vigore della legge n. 228, articolo 1 comma 54:” per il personale docente della scuola
è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL
Scuola 2006/2009, articolo 13, comma 9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie”.
Il quadro normativo nazionale, come sopra enucleato, deve, infine, essere coordinato con la disciplina del diritto dell'Unione Europea che impone di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'articolo 5 comma 8 del Decreto legge n. 95 del 2012 come integrato dall'articolo 1 comma 55 della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
Sul punto la Corte di Giustizia, Grande Sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 - emesse nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, nella causa C-619/16 e nella causa C-
684/16 – ha affermato che l'articolo 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, è ostativo ad una normativa nazionale, in applicazione della quale, il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, prima della cessazione del rapporto di lavoro, perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuiti cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza pagina 10 di 18 una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Alla luce delle citate pronunce la Corte di Cassazione ha, quindi, rilevato che:” il giudice
Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (cfr. Ordinanza n. 14268 del 2022).
Il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione è, quindi, che in nessun caso il docente a termine può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (cfr. ex multis: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14268 del 2022).
Nell'esaminare i motivi di appello – da scrutinare alla luce della disciplina come sopra richiamata e interpretata - preliminarmente il Collegio rileva che è pacifico in atti (cfr. pagina 11 di 18 doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellante) che l'appellante ha svolto attività di docenza presso il Ministero appellato mediante la sottoscrizione di plurimi contratti a tempo determinato così meglio identificati: nell'anno scolastico 2017/2018 sulla base del contratto dal 25.09.2017 al 30.06.2018, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso “Sostegno Minorati Psicofisici”, presso l'IC di Rivanazzano (PV); nell'anno scolastico 2018/2019 sulla base del contratto dal 05.10.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso “Sostegno Minorati
Psicofisici”, presso l'IC di Rivanazzano (PV); nell'anno scolastico 2019/2020 sulla base del contratto dal 17.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso “Sostegno Minorati Psicofisici”, presso l'IC di Rivanazzano (PV); nell'anno scolastico 2020/2021 sulla base del contratto dal 28.09.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso “EEEE Scuola Primaria”, presso l'IC “Sandro Pertini” di Voghera (PV).
Accertato, in fatto, il periodo contrattuale dedotto in atti, occorre, dunque accertare il numero di giorni di ferie maturati dall'appellante per potere, poi, detrarre i giorni di ferie fruiti e accertare – in ipotesi - se effettivamente sono residuati giorni di ferie non fruiti che possono, alla luce dell'onere della prova gravante su datore di lavoro, essere monetizzati.
Per calcolare il numero di giorni di ferie maturate dal personale a tempo determinato soccorrono gli articoli 13, 14 e 19 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola
(cfr. doc.1 fascicolo di primo grado di parte appellante) all'uopo ritenendo che i giorni di servizio svolti dall'appellante devono essere determinati nei giorni indicati dai singoli contratti a tempo determinato sottoscritti dall'appellante (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado di parte appellante) e e quindi: 279 giorni durante l'anno scolastico 2017/18; 269 giorni durante l'anno scolastico 2018/19; 288 giorni durante l'anno scolastico 2019/20;
276 giorni durante l'anno scolastico 2020/21.
pagina 12 di 18 Così determinati i giorni di servizio - e applicando la formula proporzionale prevista dall'articolo 19 comma 2 del CCNL di settore - i giorni di ferie maturati dall'appellante sono così individuati: durante l'anno scolastico 2017/18 giorni 23,25 così determinati:
279 giorni di servizio, moltiplicato per il coefficiente 30 = 8.370 diviso 360= 23,25 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico 2018/19 giorni 22,42 così determinati: 269 giorni di servizio, moltiplicato per il coefficiente 30 =8.070 diviso 360=22,42 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/20 giorni 24 così determinati: 288 giorni di servizio, moltiplicato 30=8.640 diviso 360 =24 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico
2020/21 23 giorni di ferie così determinati: 276 giorni di servizio, moltiplicato 30
-8.280 diviso 360= 23 giorni di ferie.
Ai giorni così individuato devono, in applicazione dell'articolo 14 del CCNL di settore, aggiungersi i giorni di riposo correlati alle festività soppresse che, entrambe le parti (cfr. pagg. 2 e seguenti ricorsi in appello e pagg. 5 e seguenti memoria difensiva ) CP_1
riconoscono essere di tre giorni di riposo per Festività soppresse durante l'anno scolastico 2017/18, due giorni di riposo per festività soppresse durante l'anno scolastico
2018/19; tre giorni per festività soppresse durante l'anno scolastico 2019/20 e tre giorni per festività soppresse durante l'anno scolastico 2020/21.
L'appellante, quindi, ha complessivamente maturato 26,25 giorni di ferie durante l'anno scolastico 2017/18; 24,42 giorni di ferie durante l'anno scolastico 2018/19; 26 giorni di ferie durante l'anno scolastico 2019/20 e 26 giorni di ferie durante l'anno scolastico
2020/21.
Per quanto concerne il numero di giorni di ferie fruiti da parte dell'appellante il appellato non coglie nel segno sia quando eccepisce che l'appellante era CP_1
informata – sia dei giorni di sospensione delle lezioni, sia delle condizioni al ricorrere delle quali poteva richiedere i sei giorni di ferie e sia del fatto che, al termine delle lezioni, sarebbe stata libera da qualunque impegno lavorativo nei giorni non indicati come destinati alle attività di scrutinio – e sia quando eccepisce, alla pagina 8 della pagina 13 di 18 memoria difensiva in appello, che nulla spetta all'appellante in quanto non ha provato di avere effettivamente prestato attività lavorativa nei giorni – non richiesti - come giorni di ferie, intercorrenti tra il termine delle lezioni e la scadenza dei contratti (giorni, pertanto, che le sono stati conteggiati a titolo di ferie).
Invero, sul punto e contrariamente a quanto eccepito dal appellato, deve essere CP_1
richiamata, innanzitutto, la norma di cui all'articolo 74 comma 2 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 - secondo cui:” Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità” - e, in secondo luogo, il più volte richiamato principio, riaffermato anche di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 18 gennaio 2024, secondo cui incombe sul datore di lavoro l'onere di assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo…”.
Anche la Corte di Cassazione - con le Ordinanza n.28587, 16715, 15415, 13447 e 13440 del 2024 – è nuovamente intervenuta in materia ribadendo il proprio insegnamento.
In particolare con l'Ordinanza n. 28587 del 25 ottobre - 6 novembre 2024 la Corte di
Cassazione ha ribadito che:”… Sulla scorta di questi principi ben poteva desumersi anche in passato – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – CP_1
l'infondatezza di una tesi che venisse a postulare che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato sia automaticamente in ferie. La questione, poi, è stata recentemente chiarita da questa
Corte in via definitiva in relazione ad una vicenda affine a quella in esame, avendo questa Corte specificamente affermato (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del
17/06/2024) – peraltro sulla scorta delle ricognizione normativa di cui ai precedenti già richiamati - che "deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del pagina 14 di 18 dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n.
297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro".
Peraltro con l'Ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha anche osservato che:”
l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno Ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
pagina 15 di 18 Nella determinazione dei giorni di ferie fruiti, dunque, dovendosi escludere ogni automatismo e rilevato che il appellato non ha né allegato né provato di “aver CP_1
esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto” deve essere richiamata la documentazione versata in atti dall'appellante, ovvero i cedolini paga e il
Calendario scolastico per la Regione Lombardia (cfr. docc. 10 e 11).
Sulla base di detta documentazione risulta che parte appellante, nell'anno scolastico
2017/18 durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 17 giorni di ferie;
nell'anno scolastico 2018/19 durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 18 giorni di ferie;
nell'anno scolastico 2019/20, durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 17 giorni di ferie e, nell'anno scolastico 2020/21, durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, ha fruito obbligatoriamente di 15 giorni di ferie.
Sulla base di quanto sopra accertato deriva, pertanto che parte appellante ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non goduti come segue:
9,25 giorni di ferie da indennizzare durante l'anno scolastico 2017/18 determinati come segue: maturati 26,25 giorni, fruiti 17, residui da indennizzare 9,25; 6,42 giorni di ferie da indennizzare durante l'anno scolastico 2018/19 determinati come segue: maturati
24,42 giorni, fruiti 18, residui da monetizzare 6,42; 9 giorni di ferie da indennizzare durante l'anno scolastico 2019/20 determinati come segue: maturati 26 giorni, fruiti 17, residui da indennizzare 9; 11 giorni di ferie da indennizzare durante l'anno scolastico
2020/21 determinati come segue: maturati 26 giorni, fruiti 15, residui da indennizzare
11.
Per quanto concerne la liquidazione dell'indennizzo il Collegio osserva che, in primo luogo deve essere determinato lo stipendio giornaliero dell'appellante e, quindi, lo pagina 16 di 18 stipendio giornaliero deve essere moltiplicato per il numero di giorni di ferie da indennizzare.
Per la determinazione dello stipendio giornaliero occorre richiamare le tabelle contrattuali allegate e prodotte dall'appellante (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado di parte appellante) ove lo stipendio giornaliero - così determinato: stipendio annuale previsto dal CCNL vigente ratione temporis per la classe di concorso di riferimento e per il gradone stipendiale "0-8 anni" più tredicesima mensilità; la somma dei predetti addendi va, quindi, divisa per 366 giorni, numero dei giorni dell'anno bisestile - tenendo conto del periodo di servizio prestato dall'appellante è di € 59,28 nell'anno scolastico
2017/18; di € 60,61 nell'anno scolastico 2018/19; di € 60,61 nell'anno scolastico
2019/20 e di € 60,61 nell'anno scolastico 2020/21.
La quantificazione dell'indennizzo viene, quindi, determinato come segue: per l'anno scolastico 2017/18 euro 548,34 quantificato moltiplicando i 9,25 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 59,28; per l'anno scolastico 2018/19 euro 389,12 quantificato moltiplicando i 6,42 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di €
60,61; per l'anno scolastico 2019/20 euro 545,49 quantificato moltiplicando i 9 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 60,61; per l'anno scolastico 2020/21 euro
666,71 quantificato moltiplicando 11 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 60,61, per complessivi € 2.149, 66.
Assorbita ogni altra questione l'appello – e non potendo decidere ultrapetita - all'appellante deve essere riconosciuto il diritto all'indennizzo per le ferie non fruite nel, minore, importo di complessivi € 2.141,46 come da ultimo richiesto con le note autorizzate datate 17 gennaio 2025.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n.
55/2014 come novellato, tenendo conto del valore e della serialità della controversia nonché dell'attività processuale effettivamente svolta - sono liquidate in favore della parte appellante, in complessivi euro 2.200,00 – di cui euro 1.100,00 per il primo grado pagina 17 di 18 e euro 1.100,00 per il secondo grado - oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n.459 del 2023 emessa dal Tribunale di Pavia dichiara il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennità sostitutiva per Parte_1
ferie non godute.
Condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento in favore dell'appellante a titolo di Parte_1
indennità sostitutiva per ferie non godute della somma di euro 2.141,46, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, a pagare all'appellante le spese del doppio grado liquidate in complessivi euro
2.200,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori.
Milano, 21 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Maria Rosaria CUOMO
pagina 18 di 18