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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/12/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2748/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2748/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], e nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Kaoutar Badrane, presso la quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI contro
, nato in [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
SI CHIEDE:
1. La modifica delle condizioni economiche stabilite dalla sentenza n. 1187/2016 del Tribunale di
Prima Istanza di con adeguamento dell'importo dell'assegno di mantenimento a Parte_3 carico del sig. tenendo conto: CP_1
• Del maggiore costo della vita in Italia;
• Delle mutate esigenze economiche e formative del figlio Parte_2
pagina 1 di 4
2. L'accertamento degli importi arretrati dovuti dal sig. la sua condanna CP_1 al pagamento al figlio delle somme non corrisposte dalla maggiore età Parte_2
(13 marzo 2019) a oggi.
3. La liquidazione delle somme arretrate, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria.
4. L'adozione di ogni ulteriore provvedimento che il Tribunale ritenga opportuno e giusto per tutelare i diritti del ricorrente”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 12.10.2016, il Tribunale di Prima Istanza di (Marocco) ha Parte_3 dichiarato il divorzio dei coniugi e ponendo a carico del marito Parte_1 CP_1 un contributo di 500 dirham mensili (circa 45 euro) per il mantenimento del figlio, 100 dirham
(circa 9 euro) per la sua custodia e 400 dihram (circa 36 euro) per le spese di abitazione.
Con ricorso del 13.12.2024 la e il figlio nel frattempo divenuto Pt_1 Parte_2 maggiorenne, hanno chiesto un adeguamento dell'assegno di mantenimento che tenga conto del maggior costo della vita in Italia e delle mutate esigenze economiche e formative del figlio,
l'accertamento degli importi arretrati dovuti dal raggiungimento della maggiore età con conseguente condanna del padre al pagamento e l'adozione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e, all'udienza del 25.11.2025, è comparso unicamente il difensore dei ricorrenti che ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate. In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito della medesima udienza. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio non può trovare accoglimento in quanto l'assoluta genericità del ricorso non consente al Tribunale di rideterminare l'assegno stabilito dalla sentenza marocchina. Va infatti richiamato il principio secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o
pagina 2 di 4 universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”. Nella vicenda oggetto del presente giudizio, il figlio non è un neomaggiorenne, ma è un ragazzo ormai prossimo al compimento dei venticinque anni, età in cui il percorso di studi dovrebbe essere concluso o quantomeno avviarsi alla conclusione. Pur volendosi ritenere provato dalle ricevute di pagamento di tasse universitarie (peraltro alcune in favore dell'Università di Bologna e altre dell'Università di Brescia) che sia iscritto all'Università, non vi è alcuna Pt_2 dimostrazione del fatto che il percorso di studi stia proseguendo proficuamente e che siano stati sostenuti degli esami. È inoltre stata prodotta una dichiarazione dei redditi da cui risulta che il figlio maggiorenne ha percepito nel 2023 redditi per 2.216,00 euro, ma non vi è negli atti alcuna spiegazione sulla provenienza di tali redditi.
Non è inoltre stata descritta nemmeno la condizione economica della madre, rilevante ai fini della decisione, essendo la stessa a sua volta tenuta al mantenimento del figlio non indipendente. Al ricorso non è infatti stata allegata la documentazione richiesta dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. per il caso di presentazione di domande a contenuto economico e, solamente il giorno prima dell'udienza, sono stati prodotti dei documenti, tra cui due dichiarazioni dei redditi e un estratto conto limitato a un periodo di tre mesi, senza una memoria a corredo che illustri il contenuto e la rilevanza di tali documenti. Non risulta nemmeno indicata quale sia l'occupazione della ricorrente e se la stessa sia gravata da particolari oneri, quali il versamento di un canone di locazione. Non è inoltre dato comprendere dove viva attualmente il figlio, in quanto nel ricorso si legge che i ricorrenti risiedono stabilmente a Bagnolo Piemonte, ma è stata prodotta la registrazione di un contratto di locazione a Cremona. Da ultimo, è stato depositato in udienza un documento word dal titolo “elenco delle spese più o meno” privo di data e di Parte_2 sottoscrizione, che non può, naturalmente, avere alcuna rilevanza ai fini della decisione.
Va inoltre osservato che i ricorrenti non sono comparsi personalmente all'udienza, in assenza di giustificato motivo, impedendo al Giudice di procedere all'interrogatorio libero e di acquisire elementi utili alla decisione. È pur vero che l'art. 473 bis c.2 c.p.c. consente al Giudice, d'ufficio, di ordinare l'integrazione della documentazione depositata e di disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, ma non si può pretendere che tale potere supplisca totalmente alla carenza di allegazioni di parte.
pagina 3 di 4 3. La domanda di accertamento degli arretrati e di condanna al pagamento è invece inammissibile. Fermo restando che, anche in caso di accoglimento della domanda di modifica di divorzio l'aumento dell'assegno avrebbe potuto avere decorrenza solamente dal ricorso, le domande relative a diritti di credito non possono essere proposte nel giudizio di modifica di divorzio, in quanto soggette al rito ordinario. L'art. 40 c.p.c. prevede infatti la possibilità di cumulare nello stesso procedimento domande soggette a riti diversi solamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione, assenti nel caso di specie.
Va altresì dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere l'adozione “di ogni ulteriore provvedimento che il Tribunale ritenga opportuno e giusto”, in quanto del tutto generica. L'art. 473 bis.2 c.1 c.p.c. consente infatti al Giudice di adottare provvedimenti d'ufficio unicamente a tutela dei figli minori.
4. Nulla sulle spese, che rimarranno a carico dei ricorrenti che le hanno sostenute, dato il mancato accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda di modifica delle condizioni di divorzio,
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande,
NULLA sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2748/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], e nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Kaoutar Badrane, presso la quale hanno eletto domicilio
RICORRENTI contro
, nato in [...] il [...], CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
SI CHIEDE:
1. La modifica delle condizioni economiche stabilite dalla sentenza n. 1187/2016 del Tribunale di
Prima Istanza di con adeguamento dell'importo dell'assegno di mantenimento a Parte_3 carico del sig. tenendo conto: CP_1
• Del maggiore costo della vita in Italia;
• Delle mutate esigenze economiche e formative del figlio Parte_2
pagina 1 di 4
2. L'accertamento degli importi arretrati dovuti dal sig. la sua condanna CP_1 al pagamento al figlio delle somme non corrisposte dalla maggiore età Parte_2
(13 marzo 2019) a oggi.
3. La liquidazione delle somme arretrate, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria.
4. L'adozione di ogni ulteriore provvedimento che il Tribunale ritenga opportuno e giusto per tutelare i diritti del ricorrente”
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 12.10.2016, il Tribunale di Prima Istanza di (Marocco) ha Parte_3 dichiarato il divorzio dei coniugi e ponendo a carico del marito Parte_1 CP_1 un contributo di 500 dirham mensili (circa 45 euro) per il mantenimento del figlio, 100 dirham
(circa 9 euro) per la sua custodia e 400 dihram (circa 36 euro) per le spese di abitazione.
Con ricorso del 13.12.2024 la e il figlio nel frattempo divenuto Pt_1 Parte_2 maggiorenne, hanno chiesto un adeguamento dell'assegno di mantenimento che tenga conto del maggior costo della vita in Italia e delle mutate esigenze economiche e formative del figlio,
l'accertamento degli importi arretrati dovuti dal raggiungimento della maggiore età con conseguente condanna del padre al pagamento e l'adozione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e, all'udienza del 25.11.2025, è comparso unicamente il difensore dei ricorrenti che ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate. In assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito della medesima udienza. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. La domanda di modifica delle condizioni di divorzio non può trovare accoglimento in quanto l'assoluta genericità del ricorso non consente al Tribunale di rideterminare l'assegno stabilito dalla sentenza marocchina. Va infatti richiamato il principio secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o
pagina 2 di 4 universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”. Nella vicenda oggetto del presente giudizio, il figlio non è un neomaggiorenne, ma è un ragazzo ormai prossimo al compimento dei venticinque anni, età in cui il percorso di studi dovrebbe essere concluso o quantomeno avviarsi alla conclusione. Pur volendosi ritenere provato dalle ricevute di pagamento di tasse universitarie (peraltro alcune in favore dell'Università di Bologna e altre dell'Università di Brescia) che sia iscritto all'Università, non vi è alcuna Pt_2 dimostrazione del fatto che il percorso di studi stia proseguendo proficuamente e che siano stati sostenuti degli esami. È inoltre stata prodotta una dichiarazione dei redditi da cui risulta che il figlio maggiorenne ha percepito nel 2023 redditi per 2.216,00 euro, ma non vi è negli atti alcuna spiegazione sulla provenienza di tali redditi.
Non è inoltre stata descritta nemmeno la condizione economica della madre, rilevante ai fini della decisione, essendo la stessa a sua volta tenuta al mantenimento del figlio non indipendente. Al ricorso non è infatti stata allegata la documentazione richiesta dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. per il caso di presentazione di domande a contenuto economico e, solamente il giorno prima dell'udienza, sono stati prodotti dei documenti, tra cui due dichiarazioni dei redditi e un estratto conto limitato a un periodo di tre mesi, senza una memoria a corredo che illustri il contenuto e la rilevanza di tali documenti. Non risulta nemmeno indicata quale sia l'occupazione della ricorrente e se la stessa sia gravata da particolari oneri, quali il versamento di un canone di locazione. Non è inoltre dato comprendere dove viva attualmente il figlio, in quanto nel ricorso si legge che i ricorrenti risiedono stabilmente a Bagnolo Piemonte, ma è stata prodotta la registrazione di un contratto di locazione a Cremona. Da ultimo, è stato depositato in udienza un documento word dal titolo “elenco delle spese più o meno” privo di data e di Parte_2 sottoscrizione, che non può, naturalmente, avere alcuna rilevanza ai fini della decisione.
Va inoltre osservato che i ricorrenti non sono comparsi personalmente all'udienza, in assenza di giustificato motivo, impedendo al Giudice di procedere all'interrogatorio libero e di acquisire elementi utili alla decisione. È pur vero che l'art. 473 bis c.2 c.p.c. consente al Giudice, d'ufficio, di ordinare l'integrazione della documentazione depositata e di disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, ma non si può pretendere che tale potere supplisca totalmente alla carenza di allegazioni di parte.
pagina 3 di 4 3. La domanda di accertamento degli arretrati e di condanna al pagamento è invece inammissibile. Fermo restando che, anche in caso di accoglimento della domanda di modifica di divorzio l'aumento dell'assegno avrebbe potuto avere decorrenza solamente dal ricorso, le domande relative a diritti di credito non possono essere proposte nel giudizio di modifica di divorzio, in quanto soggette al rito ordinario. L'art. 40 c.p.c. prevede infatti la possibilità di cumulare nello stesso procedimento domande soggette a riti diversi solamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione, assenti nel caso di specie.
Va altresì dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere l'adozione “di ogni ulteriore provvedimento che il Tribunale ritenga opportuno e giusto”, in quanto del tutto generica. L'art. 473 bis.2 c.1 c.p.c. consente infatti al Giudice di adottare provvedimenti d'ufficio unicamente a tutela dei figli minori.
4. Nulla sulle spese, che rimarranno a carico dei ricorrenti che le hanno sostenute, dato il mancato accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
RIGETTA la domanda di modifica delle condizioni di divorzio,
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande,
NULLA sulle spese.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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