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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 12719-2024 R.G.
* * *
Oggi 13/05/2025 h. 14.44 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. FALCO DENISE e la parte personalmente per parte convenuta: avv. FINELLO GIANLUCA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte attrice richiama Cass penale 21 settembre 2012, n. 47500 in tema di irrilevanza della comproprietà del coniuge e ribadisce che la convivenza non è facile e la cameretta utilizzata dalla convenuta potrebbe essere utilizzata dai bambini;
parte convenuta si oppone poiché la ricorrente ha la stessa disponibilità dell'immobile che ha avuto in corso di matrimonio, con conseguente carenza di interesse. Rileva che l'omessa registrazione del comodato non è rilevante.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
Il giudice Ivana Peila,
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies e terdecies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 12719/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Fattori n. Parte_1
3 presso lo studio dell'avv. Denise Falco che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Galileo Ferraris n. 18 CP_1
presso lo studio dell'avv. Gianluca Finello che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: rilascio di immobile per “occupazione sine titulo”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa che la
SI (C.F.: ) nata il [...] a CP_1 CodiceFiscale_1
RO (PA) detiene occupando sine titolo l'immobile di proprietà del Signor
sito in Corso Rosselli n. 91 bis int. 7 Torino, assegnato alla Signor Persona_1
in virtù di decreto presidenziale del 23.2.2023 del Parte_1
Tribunale civile di Torino, Sez. VII, Dott.ssa SILVA, meglio identificato in premessa;
condannare la SI (C.F.: ) nata il CP_1 CodiceFiscale_1
3.2.1940 a RO (PA) all'immediato rilascio dell'immobile sito in Corso Rosselli n.
91 bis int. 7 Torino, meglio identificato in premessa, sgombero da persone e cose di sua proprietà, in favore della SI , fissando al più presto Parte_1 la data dell'esecuzione. Con il favore delle spese di lite”.
Par parte convenuta: “respingere integralmente le domande avversarie. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
La domanda giudiziale è proponibile avendo parte ricorrente esperito senza esito positivo la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del 2010 e s.m.i. (doc. 4).
2. Ricostruzione dei fatti e qualificazione giuridica.
Costituiscono circostanze non contestate e provate in via documentale le:
a) occupazione dell'immobile di proprietà del sig. da parte della convenuta Persona_1
sin dal 28 luglio 2009 (doc. 3 parte convenuta);
b) occupazione dell'immobile di proprietà del sig. da parte della ricorrente Persona_1
in data successiva al 15 marzo 2018, data nella quale hanno contratto matrimonio civile nella Repubblica Dominicana.
Il titolo in base al quale la convenuta ha il godimento dell'immobile è pertanto un contratto di comodato stipulato con il figlio : la difesa di parte ricorrente ha Persona_1
allegato una generica scadenza del medesimo a causa della creazione di una famiglia da parte del figlio (“tale convivenza avrebbe dovuto protrarsi per un tempo limitato”), ma di ciò non è stata offerta alcuna prova ed il comportamento serbato dal comodante nell'ambito del giudizio di separazione personale dimostra, al contrario, la volontà del comodante di non far cessare il contratto di comodato con la madre poiché aveva chiesto la collocazione presso di sé dei figli minori.
Il titolo in base al quale la ricorrente ha il godimento dell'immobile è stato in passato un contratto di comodato e dopo l'instaurazione del giudizio di separazione personale l'assegnazione della casa coniugale avvenuta con decreto Tribunale Torino, Sez. VII, 23 febbraio 2023 (doc. 6 parte ricorrente).
3. Conclusioni.
Sulla base del titolo giudiziale di cui sopra la ricorrente non ha titolo per richiedere il rilascio dell'immobile da parte della convenuta avendo la medesima il diritto di ivi rimanere sulla base di un regolare ed efficace contratto di comodato stipulato con il figlio nell'anno 2009.
L'affermazione secondo cui la convenuta “occupa sine titulo” l'immobile poiché il sig.
lo aveva destinato fin dal 2018 a “casa familiare” non è stata provata in Persona_1
causa e, comunque, la ricorrente è carente di legittimazione attiva per richiederne la cessazione poiché solo il comodante può agire per chiedere il rilascio dell'immobile a fronte della scadenza del contratto.
La differente ricostruzione giuridica esposta nel ricorso secondo cui la convenuta occuperebbe “sine titulo” poiché la casa familiare è stata assegnata in via esclusiva a lei ed ai figli minori è infondata poiché il provvedimento giudiziario non ha disposto alcun rilascio nei confronti della “madre del convenuto” (pur nella consapevolezza della coabitazione) né
è stato siglato in tale sede un accordo con previsione dell'onere di agire per il rilascio in capo al sig. . Persona_1
La casa familiare è stata assegnata alla ricorrente nello stato di fatto e di diritto all'epoca esistente (ad eccezione ovviamente del rilascio da parte dell'ex coniuge), e quindi con la presenza nell'immobile anche della convenuta.
Le ulteriori allegazioni secondo cui la convivenza tra le parti sarebbe divenuta intollerabile con grave pregiudizio per i figli minori ed il fatto che la cameretta utilizzata dalla convenuta potrebbe essere utilizzata dai bambini non possono essere esaminate in questa sede perché devono eventualmente essere evidenziate (e risolte) nell'ambito del giudizio di separazione personale, con eventuale richiesta di modifica delle condizioni di assegnazione della casa familiare. c) Spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni dovute alla particolare complessità della questione ed all'assenza di precedenti specifici in materia per disporre la compensazione integrale delle spese di lite (art. 92 c.p.c.).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande di parte ricorrente;
visto l'art. 92 c.p.c.;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 13 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 12719-2024 R.G.
* * *
Oggi 13/05/2025 h. 14.44 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. FALCO DENISE e la parte personalmente per parte convenuta: avv. FINELLO GIANLUCA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte attrice richiama Cass penale 21 settembre 2012, n. 47500 in tema di irrilevanza della comproprietà del coniuge e ribadisce che la convivenza non è facile e la cameretta utilizzata dalla convenuta potrebbe essere utilizzata dai bambini;
parte convenuta si oppone poiché la ricorrente ha la stessa disponibilità dell'immobile che ha avuto in corso di matrimonio, con conseguente carenza di interesse. Rileva che l'omessa registrazione del comodato non è rilevante.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
Il giudice Ivana Peila,
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies e terdecies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 12719/2024 di R.G., promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via Fattori n. Parte_1
3 presso lo studio dell'avv. Denise Falco che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Galileo Ferraris n. 18 CP_1
presso lo studio dell'avv. Gianluca Finello che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte resistente
Oggetto: rilascio di immobile per “occupazione sine titulo”.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa che la
SI (C.F.: ) nata il [...] a CP_1 CodiceFiscale_1
RO (PA) detiene occupando sine titolo l'immobile di proprietà del Signor
sito in Corso Rosselli n. 91 bis int. 7 Torino, assegnato alla Signor Persona_1
in virtù di decreto presidenziale del 23.2.2023 del Parte_1
Tribunale civile di Torino, Sez. VII, Dott.ssa SILVA, meglio identificato in premessa;
condannare la SI (C.F.: ) nata il CP_1 CodiceFiscale_1
3.2.1940 a RO (PA) all'immediato rilascio dell'immobile sito in Corso Rosselli n.
91 bis int. 7 Torino, meglio identificato in premessa, sgombero da persone e cose di sua proprietà, in favore della SI , fissando al più presto Parte_1 la data dell'esecuzione. Con il favore delle spese di lite”.
Par parte convenuta: “respingere integralmente le domande avversarie. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
La domanda giudiziale è proponibile avendo parte ricorrente esperito senza esito positivo la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del 2010 e s.m.i. (doc. 4).
2. Ricostruzione dei fatti e qualificazione giuridica.
Costituiscono circostanze non contestate e provate in via documentale le:
a) occupazione dell'immobile di proprietà del sig. da parte della convenuta Persona_1
sin dal 28 luglio 2009 (doc. 3 parte convenuta);
b) occupazione dell'immobile di proprietà del sig. da parte della ricorrente Persona_1
in data successiva al 15 marzo 2018, data nella quale hanno contratto matrimonio civile nella Repubblica Dominicana.
Il titolo in base al quale la convenuta ha il godimento dell'immobile è pertanto un contratto di comodato stipulato con il figlio : la difesa di parte ricorrente ha Persona_1
allegato una generica scadenza del medesimo a causa della creazione di una famiglia da parte del figlio (“tale convivenza avrebbe dovuto protrarsi per un tempo limitato”), ma di ciò non è stata offerta alcuna prova ed il comportamento serbato dal comodante nell'ambito del giudizio di separazione personale dimostra, al contrario, la volontà del comodante di non far cessare il contratto di comodato con la madre poiché aveva chiesto la collocazione presso di sé dei figli minori.
Il titolo in base al quale la ricorrente ha il godimento dell'immobile è stato in passato un contratto di comodato e dopo l'instaurazione del giudizio di separazione personale l'assegnazione della casa coniugale avvenuta con decreto Tribunale Torino, Sez. VII, 23 febbraio 2023 (doc. 6 parte ricorrente).
3. Conclusioni.
Sulla base del titolo giudiziale di cui sopra la ricorrente non ha titolo per richiedere il rilascio dell'immobile da parte della convenuta avendo la medesima il diritto di ivi rimanere sulla base di un regolare ed efficace contratto di comodato stipulato con il figlio nell'anno 2009.
L'affermazione secondo cui la convenuta “occupa sine titulo” l'immobile poiché il sig.
lo aveva destinato fin dal 2018 a “casa familiare” non è stata provata in Persona_1
causa e, comunque, la ricorrente è carente di legittimazione attiva per richiederne la cessazione poiché solo il comodante può agire per chiedere il rilascio dell'immobile a fronte della scadenza del contratto.
La differente ricostruzione giuridica esposta nel ricorso secondo cui la convenuta occuperebbe “sine titulo” poiché la casa familiare è stata assegnata in via esclusiva a lei ed ai figli minori è infondata poiché il provvedimento giudiziario non ha disposto alcun rilascio nei confronti della “madre del convenuto” (pur nella consapevolezza della coabitazione) né
è stato siglato in tale sede un accordo con previsione dell'onere di agire per il rilascio in capo al sig. . Persona_1
La casa familiare è stata assegnata alla ricorrente nello stato di fatto e di diritto all'epoca esistente (ad eccezione ovviamente del rilascio da parte dell'ex coniuge), e quindi con la presenza nell'immobile anche della convenuta.
Le ulteriori allegazioni secondo cui la convivenza tra le parti sarebbe divenuta intollerabile con grave pregiudizio per i figli minori ed il fatto che la cameretta utilizzata dalla convenuta potrebbe essere utilizzata dai bambini non possono essere esaminate in questa sede perché devono eventualmente essere evidenziate (e risolte) nell'ambito del giudizio di separazione personale, con eventuale richiesta di modifica delle condizioni di assegnazione della casa familiare. c) Spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni dovute alla particolare complessità della questione ed all'assenza di precedenti specifici in materia per disporre la compensazione integrale delle spese di lite (art. 92 c.p.c.).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando,
- rigetta le domande di parte ricorrente;
visto l'art. 92 c.p.c.;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 13 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila