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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9607 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/38519
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa AR AN E' TA,
a scioglimento della riserva assunta in data 14.11.2025
esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 12 dicembre 2025
Il Giudice
AR AN E' TA N. R.G. 2024/38519
RE PVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR AN E' TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 38519/2024, promossa da:
(C.F. P.IVA_1 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Policastro (C.F. Parte_1
), presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Milano, alla via Correggio C.F._1
n. 9.
RICORRENTE/I
Contro
Per_1P.IVA_2 ), in persona del Sindaco in carica Controparte_2 (C.F. P.IVA
[...], rappresentato e difeso dai Funzionari Delegati della Direzione Generale Sicurezza Urbana e Coesione Sociale - Area Procedure Sanzionatorie e Traffico.
RESISTENTE/I
OGGETTO: Opposizione ad Ordinanza Ingiunzione - Art. 20 comma 3 lett. A) Regolamento COSAP.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.10.2024 l'opponente Controparte_1 (di seguito CP_1 ) ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 00021421/2020/8/2/41, emessa per il mancato pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative comminate ai sensi del previgente art. 20, comma 3 lett. a) del Regolamento COSAP per l'occupazione abusiva del suolo pubblico.
Parte attrice opponente ha dedotto quanto segue.
Parte_1In data 8.11.2016, Agenti della Polizia Locale elevavano al sig. , identificato come trasgressore, verbale n. 07616995, contestando l'occupazione abusiva, perché senza concessione, di suolo pubblico in Milano, alla Via Giuseppe Bruschetti n. 11, di una “area di mt. 2,0 x 17,40 con tappeto, paraventi, tavoli, sedie, n. 3 tende solari, n. 2 fioriere, n. 6 lampioncini". L'odierna opponente ha originariamente impugnato il provvedimento indicato, unitamente ad altra ordinanza ingiunzione n. 00021420/2020/8/2/1 elevata ex art. 20, comma 3 lett. c) Reg. Cosap, con ricorso depositato in data 18.12.2020 innanzi al Giudice di Pace di Milano, deducendo di essere subentrata in data 15.07.2016 ad una precedente gestione dell'attività di ristorazione, come da SCIA Modello A Prot. 57630/2016, presentata presso il Comune di Milano;
poiché i precedenti gestori dell'attività risultavano titolari della concessione P.G. 583975/2012, datata 19.09.2012, il ricorrente deduceva che gli operatori della Polizia Locale erravano nel contestare l'occupazione abusiva ex art. 20 del Regolamento COSAP, poiché avrebbe dovuto essere contestato l'art. 15 dello stesso Regolamento per “Omessa comunicazione di variazione della titolarità della concessione dell'occupazione di suolo pubblico".
Chiedeva, pertanto, l'annullamento delle ordinanze impugnate per insussistenza della violazione contestata e, in subordine che l'ammontare di quanto dovuto venisse ricalcolato sulla base del carattere temporaneo dell'occupazione.
La causa, iscritta a ruolo con il n. R.G. 301/2021 veniva decisa con provvedimento del 22.10.2024 reso in udienza, con il quale il Giudice di Pace di Milano ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza ing. n. 21420/2020, rideterminando la sanzione al minimo edittale, ed ha dichiarato la propria incompetenza per valore quanto al ricorso proposto nei confronti dell'ordinanza ingiunzione n. 21421/2020, oggi impugnata, rimettendo la ricorrente in termini per la proposizione dell'opposizione dinanzi al competente Tribunale di Milano.
Nel riassumere il giudizio avanti a questo giudice, la difesa della società opponente ha eccepito il carattere temporaneo dell'occupazione, effettuata con arredi mobili e smontabili, instando per il ricalcolo della somma ingiunta.
Ha poi richiamato la buona fede e collaborazione con l'Amministrazione comunale atteso che la società CP_1 iniziava la propria attività solo in data 8.07.2016, appena 3 mesi prima dell'accertamento subito, e a ridosso delle vacanze estive, tentando di avviare tempestivamente la procedura di subentro nell'autorizzazione già concessa al precedente titolare dell'attività, ma non riuscendovi e provvedendo, in ogni caso in data 18.11.2016 - a distanza di 10 giorni dall'avvenuto accertamento con apposita richiesta di subentro.
-
La difesa della società opponente ha poi contestato l'avvenuta regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata ed ha concluso chiedendo in via principale di dichiararne l'illegittimità con conseguente revoca del provvedimento medesimo, in subordine di dichiarare illegittimi il verbale e l'ordinanza d'ingiunzione per i motivi esposti in narrativa, annullandoli, e, in ulteriore subordine, di rideterminarne gli importi dovuti nei limiti del minimo edittale.
Con decreto del 3.12.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione al 25.03.2025, onerando la cancelleria delle relative notifiche. Nel corso della prima udienza rilevava che l'atto di riassunzione del giudizio e il relativo decreto erano stati notificati dalla cancelleria al difensore del ricorrente, ma non al Comune opposto e disponeva che il ricorrente procedesse alla rinotifica del ricorso in riassunzione e del verbale d'udienza al CP_2 di Milano, rinviando all'udienza del 10.06.2025.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 31.05.2025 il CP_2 di Milano, specificando che le somme azionate derivano da sanzioni dovute da parte attrice a titolo di COSAP
(Canone Occupazione Suolo Pubblico - art. 20, lett. b) dell'allora vigente Regolamento, in vigore dal
1.01.2000).
In particolare, il CP_2 convenuto ha dedotto la seguente vicenda.
Parte 1In data 8.11.2016, Agenti della Polizia Locale contestavano al sig. in qualità di
Amministratore unico della società CP_1 la violazione dell'art. 20 del Regolamento COSAP, per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, perché senza concessione, in Milano, alla Via Giuseppe
Bruschetti n. 11, occupava una “area di mt. 2,0 x 17,40 con tappeto, paraventi, tavoli, sedie, n. 3 tende solari, n. 2 fioriere, n. 6 lampioncini", elevando il verbale di contestazione n. 7616991, notificato in data 24.11.2016, completo d'indicazione dell'iter sanzionatorio.
Il competente Settore Oneri e Finanze Tributarie ha determinato poi l'indennità prevista dall'art. 20 lett. a) e, con verbale n. 7616995 la sanzione di cui all'art. 20 lett. b). L'odierna opponente ha presentato scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 e all'esito del procedimento amministrativo l'Autorità preposta, ritenuto fondato l'accertamento e non essendo intervenuto pagamento in misura ridotta, ha emesso l'ordinanza n. 21421/2020 oggetto della presente impugnazione. La difesa del CP_2 ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi d'impugnazione formulati dalla difesa della CP_1 ha richiamato la correttezza dell'iter di accertamento della violazione, l'esatta
,
identificazione della norma violata, ha esposto i criteri di calcolo delle somme previste dall'art. 20 comma 3, lett. a) e b) del Regolamento COSAP, applicati dal Settore Oneri e Finanze Tributarie ed ha concluso chiedendo di respingere tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto inammissibili ed infondate, con conferma del provvedimento opposto.
All'esito dell'udienza del 10.06.2025 il giudice rinviava per la discussione ai sensi del combinato disposo degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio per il deposito di note sostitutive d'udienza al 13.11.2025, con termine intermedio per il deposito di memorie conclusive al 30.10.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 14.11.2025 il giudice, letti gli scritti conclusivi e le note sostitutive d'udienza ha pronunciato sentenza depositata unitamente all'ordinanza. La domanda della CP_1 è infondata e non può trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.
Non può essere accolta, perché infondata, l'eccezione di mancata regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Il Controparte_2 ha documentalmente provato (doc. 12) che il provvedimento oggetto d'opposizione è stato notificato in data 23.11.2020 presso il domicilio di legale rappresentante della società e la notifica è stata ricevuta dal sig. Pt_1 Parte_1
,
qualificatosi fratello del ricorrente, che ha sottoscritto la cartolina, oltre che, in pari data, anche presso la sede della società, in viale Suzzani 12 a Milano, con consegna al portiere dello stabile. Risulta pertanto documentalmente provata l'avvenuta regolare notifica sia al trasgressore che al coobbligato in solido.
In via generale, non pare inutile ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in merito alla natura del canone per cui è causa. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che: "il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (...)" (in tal senso Cass. 06-08-
2009 n. 18037).
Va, ancora, premesso che l'art. 63 del d.lgs. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile [...] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge". Pertanto, il COSAP è dovuto per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
Nel caso di specie, il presupposto del canone richiesto dal Controparte_2 è costituito dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 21-02-2000. In particolare, il citato regolamento stabilisce che "sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del CP_2 comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati" (art. 2). Inoltre, "il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale" (art. 3). Con particolare riferimento alle occupazioni abusive, l'art. 20 del regolamento considera tali quelle
"effettuate senza concessione o autorizzazione comunale" e dispone che “2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi
4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285”.
Richiamando quanto già statuito da questa sezione, si osserva che, dall'occupazione abusiva, discendono due differenti illeciti amministrativi (con relative sanzioni di cui alle lettere be c dell'art. 20 del regolamento COSAP), nonché l'obbligo di versamento di un'indennità pari al canone da versare all'amministrazione per l'occupazione, aumentato del 30% (lettera a). L'indennità di cui alla lettera a) e le sanzioni di cui alle lettere b) e c) hanno natura e contenuti differenti e, sebbene prendano origine dal medesimo atto di accertamento, procedono in ambiti diversi e soggiacciono a discipline diverse tra loro: la prima attiene alla pretesa creditoria dell'ente, che può essere fatta valere con azioni monitorie ovvero ordinarie a cognizione piena;
le seconde soggiacciono ai principi di cui alla L. n. 689 del 1981 e del codice della strada. Con la conseguenza che, le vicende riguardanti l'illecito amministrativo e l'irrogazione della sanzione amministrativa non hanno rilevo sull'indennità dovuta ex art. 20, lettera a) e la sussistenza del relativo credito prescinde dall'esito della procedura amministrativa eventualmente avviata dal trasgressore ex L. n. 689 del 1981, che riguarda esclusivamente l'illecito amministrativo (ex plurimis, sentenza n. 4634/2019 Trib. Milano).
Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento, in negativo, del diritto di credito vantato dal Controparte_2 con l'atto impugnato di somme dovute per l'occupazione del suolo pubblico, che l'ente territoriale ha determinato, secondo quanto disposto dell'art. 20, comma 3, lettera b) del Regolamento COSAP, sulla base del canone evaso di cui alla lettera a) del citato Regolamento.
Dall'analisi della documentazione in atti, emerge che il procedimento che ha portato a comminare le sanzioni per cui è causa è stato corretto e che non trovano fondamento le deduzioni ed eccezioni di parte ricorrente opponente.
Al momento dell'accertamento del novembre 2016, gli Agenti hanno rilevato che il provvedimento concessorio (P.G. 583975/2012 del 19.09.2012) era intestato ai precedenti gestori dell'attività. Sul punto si richiama l'art. 15 del Regolamento Cosap, che recita. "La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione.
2. Salvo quanto previsto dagli specifici Regolamenti dei singoli Servizi, è ammessa, previa comunicazione all'ufficio, la successione nell'atto concessorio o autorizzatorio, in caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e tutti i casi di cessione di diritti connessi all'oggetto del provvedimento.
3. Qualora il cedente sia in debito verso l'Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo"
Nella fattispecie in esame, pertanto, è indubbio che al momento dell'accertamento la Controparte_1 fosse sprovvista di aurorizzazione, pur essendo subentrata nella titolarità dell'esercizio dell'attività commerciale.
,L'atto ispettivo è avvenuto in data 8.11.2016, mentre il Pt_1 legale rappresentante della società opponente, ha provveduto alla richiesta di formalizzazione del subentro nella predetta concessione solo in data 18.11.2016, ottenendo il titolo autorizzativo P.G. 587071/2016, rilasciato in data
10.03.2017 (doc. 5 del CP_2
Correttamente, pertanto, gli Agenti hanno contestato in sede di accertamento l'occupazione abusiva ex art. 20 del Regolamento, perché effettuata in assenza di valido titolo concessorio.
Altrettanto corretto e regolare risulta il procedimento accertativo e poi determinativo delle sanzioni applicate.
Nel novembre 2016 gli agenti contestavano l'occupazione senza titolo, redigevano verbale di sopralluogo n. 7616991-4 (doc.1) consegnato e sottoscritto dal responsabile in luogo, Parte_2
,
nel quale rilevavano la violazione dell'art. 20 del Regolamento, completo di tutte le informazioni, contenente la descrizione della violazione, l'indicazione dell'ammontare della sanzione per violazione dell'art. 20, lett. c) (Codice della Strada) da corrispondere in misura ridotta, pari ad € 226,33, ove pagata entro 60 gg, oltre all'avviso che "seguiranno le notifiche per il recupero degli oneri e tributi previsti dall'art. 20 Regol. Cosap lettera “A” e “B” ..". La società CP_1 ha provveduto al deposito nei termini di scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981; dalla documentazione agli atti, emerge, poi, che il Controparte_3 ha provveduto a notificare alla società, in data 9.02.2017, l'invito di pagamento n. 13/2016, emesso il 16.01.2017, con il quale ha invitato parte opponente al pagamento della somma pari ad euro 7.820,32 dovuta a titolo di indennità, ex art. 20, lett. a) (doc. 6 del CP_2 ; si rileva che il documento citato contiene tabella che indica i coefficienti di calcolo, la tipologia dell'occupazione abusiva realizzata, la categoria viaria, il canone di base, il periodo di tempo di contestazione della violazione e l'aumento del 30%, previsto dalla stessa normativa.
Tali criteri di calcolo identificano gli elementi utilizzati per determinare l'ammontare dell'indennità di cui alla lett. a) del citato art. 20, ammontare che costituisce la base sulla quale l'Autorità competente calcola la sanzione amministrativa di cui al disposto dell'art. 20, co. 3, lett. b) Reg. COSAP, che così recita: “...b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con 66
l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio". Come chiarito ulteriormente dalla difesa del Controparte_2 nel proprio atto di costituzione, il
,
CP_2 per determinare la sanzione amministrativa di cui alla lettera b), ha preso come coefficienti il minimo edittale relativo all'indennità della lettera a), pari ad euro 7.820,32, il massimo edittale (doppio dell'indennità lett. a) - pari ad euro 15.640,64 e, applicando il disposto dell'art. 16 L. 689/1981, ha ammesso il trasgressore al pagamento in misura ridotta pari alla cifra più favorevole fra il doppio del minimo edittale ed il terzo del massimo. Nel caso specifico è stata contestata la sanzione di € 5.213,55, pari al terzo del massimo edittale indicato, oltre alle spese di notifica, per un totale di
€. 5.246,19.
Correttamente, pertanto, all'esito delle verifiche effettuate in sede amministrativa, l'Autorità competente ha emesso l'ordinanza ingiunzione per cui oggi pende opposizione, applicando - tra l'altro la sanzione in misura ridotta. Si osserva, infatti, che l'ordinanza opposta ingiunge il
-
pagamento della stessa cifra esposta nel verbale di contestazione n. 7616995-4 (doc. 4 del CP_2 , che ammetteva il trasgressore e l'obbligato in solido al pagamento in misura ridotta, purché effettuato entro 60 giorni dalla notifica del suddetto verbale.
In merito alle spese di lite, si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, "ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota" (Cass n. 8836/2017; Cass n. 11389/2011; Cass 2872/2007; Cass 17708/2005).
,Nel caso di specie, il Controparte_2 rappresentato e difeso in giudizio da un suo funzionario, ha depositato nota spese (doc. 17), esponendo spese pari ad €. 150,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente le domande formulate da confermando l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione n.ro 00021421/2020/8/2/41, emessa dal in data 17.11.2020; Controparte_2
Controparte_2 le spese pari ad €. 150,00. 2) condanna parte ricorrente opponente a rifondere al
Così deciso in Milano, 12 dicembre 2025
Il Giudice
AR AN E' TA
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa AR AN E' TA,
a scioglimento della riserva assunta in data 14.11.2025
esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 12 dicembre 2025
Il Giudice
AR AN E' TA N. R.G. 2024/38519
RE PVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR AN E' TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 38519/2024, promossa da:
(C.F. P.IVA_1 ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Policastro (C.F. Parte_1
), presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Milano, alla via Correggio C.F._1
n. 9.
RICORRENTE/I
Contro
Per_1P.IVA_2 ), in persona del Sindaco in carica Controparte_2 (C.F. P.IVA
[...], rappresentato e difeso dai Funzionari Delegati della Direzione Generale Sicurezza Urbana e Coesione Sociale - Area Procedure Sanzionatorie e Traffico.
RESISTENTE/I
OGGETTO: Opposizione ad Ordinanza Ingiunzione - Art. 20 comma 3 lett. A) Regolamento COSAP.
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.10.2024 l'opponente Controparte_1 (di seguito CP_1 ) ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 00021421/2020/8/2/41, emessa per il mancato pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative comminate ai sensi del previgente art. 20, comma 3 lett. a) del Regolamento COSAP per l'occupazione abusiva del suolo pubblico.
Parte attrice opponente ha dedotto quanto segue.
Parte_1In data 8.11.2016, Agenti della Polizia Locale elevavano al sig. , identificato come trasgressore, verbale n. 07616995, contestando l'occupazione abusiva, perché senza concessione, di suolo pubblico in Milano, alla Via Giuseppe Bruschetti n. 11, di una “area di mt. 2,0 x 17,40 con tappeto, paraventi, tavoli, sedie, n. 3 tende solari, n. 2 fioriere, n. 6 lampioncini". L'odierna opponente ha originariamente impugnato il provvedimento indicato, unitamente ad altra ordinanza ingiunzione n. 00021420/2020/8/2/1 elevata ex art. 20, comma 3 lett. c) Reg. Cosap, con ricorso depositato in data 18.12.2020 innanzi al Giudice di Pace di Milano, deducendo di essere subentrata in data 15.07.2016 ad una precedente gestione dell'attività di ristorazione, come da SCIA Modello A Prot. 57630/2016, presentata presso il Comune di Milano;
poiché i precedenti gestori dell'attività risultavano titolari della concessione P.G. 583975/2012, datata 19.09.2012, il ricorrente deduceva che gli operatori della Polizia Locale erravano nel contestare l'occupazione abusiva ex art. 20 del Regolamento COSAP, poiché avrebbe dovuto essere contestato l'art. 15 dello stesso Regolamento per “Omessa comunicazione di variazione della titolarità della concessione dell'occupazione di suolo pubblico".
Chiedeva, pertanto, l'annullamento delle ordinanze impugnate per insussistenza della violazione contestata e, in subordine che l'ammontare di quanto dovuto venisse ricalcolato sulla base del carattere temporaneo dell'occupazione.
La causa, iscritta a ruolo con il n. R.G. 301/2021 veniva decisa con provvedimento del 22.10.2024 reso in udienza, con il quale il Giudice di Pace di Milano ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza ing. n. 21420/2020, rideterminando la sanzione al minimo edittale, ed ha dichiarato la propria incompetenza per valore quanto al ricorso proposto nei confronti dell'ordinanza ingiunzione n. 21421/2020, oggi impugnata, rimettendo la ricorrente in termini per la proposizione dell'opposizione dinanzi al competente Tribunale di Milano.
Nel riassumere il giudizio avanti a questo giudice, la difesa della società opponente ha eccepito il carattere temporaneo dell'occupazione, effettuata con arredi mobili e smontabili, instando per il ricalcolo della somma ingiunta.
Ha poi richiamato la buona fede e collaborazione con l'Amministrazione comunale atteso che la società CP_1 iniziava la propria attività solo in data 8.07.2016, appena 3 mesi prima dell'accertamento subito, e a ridosso delle vacanze estive, tentando di avviare tempestivamente la procedura di subentro nell'autorizzazione già concessa al precedente titolare dell'attività, ma non riuscendovi e provvedendo, in ogni caso in data 18.11.2016 - a distanza di 10 giorni dall'avvenuto accertamento con apposita richiesta di subentro.
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La difesa della società opponente ha poi contestato l'avvenuta regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata ed ha concluso chiedendo in via principale di dichiararne l'illegittimità con conseguente revoca del provvedimento medesimo, in subordine di dichiarare illegittimi il verbale e l'ordinanza d'ingiunzione per i motivi esposti in narrativa, annullandoli, e, in ulteriore subordine, di rideterminarne gli importi dovuti nei limiti del minimo edittale.
Con decreto del 3.12.2024 il giudice fissava l'udienza di comparizione al 25.03.2025, onerando la cancelleria delle relative notifiche. Nel corso della prima udienza rilevava che l'atto di riassunzione del giudizio e il relativo decreto erano stati notificati dalla cancelleria al difensore del ricorrente, ma non al Comune opposto e disponeva che il ricorrente procedesse alla rinotifica del ricorso in riassunzione e del verbale d'udienza al CP_2 di Milano, rinviando all'udienza del 10.06.2025.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 31.05.2025 il CP_2 di Milano, specificando che le somme azionate derivano da sanzioni dovute da parte attrice a titolo di COSAP
(Canone Occupazione Suolo Pubblico - art. 20, lett. b) dell'allora vigente Regolamento, in vigore dal
1.01.2000).
In particolare, il CP_2 convenuto ha dedotto la seguente vicenda.
Parte 1In data 8.11.2016, Agenti della Polizia Locale contestavano al sig. in qualità di
Amministratore unico della società CP_1 la violazione dell'art. 20 del Regolamento COSAP, per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, perché senza concessione, in Milano, alla Via Giuseppe
Bruschetti n. 11, occupava una “area di mt. 2,0 x 17,40 con tappeto, paraventi, tavoli, sedie, n. 3 tende solari, n. 2 fioriere, n. 6 lampioncini", elevando il verbale di contestazione n. 7616991, notificato in data 24.11.2016, completo d'indicazione dell'iter sanzionatorio.
Il competente Settore Oneri e Finanze Tributarie ha determinato poi l'indennità prevista dall'art. 20 lett. a) e, con verbale n. 7616995 la sanzione di cui all'art. 20 lett. b). L'odierna opponente ha presentato scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 e all'esito del procedimento amministrativo l'Autorità preposta, ritenuto fondato l'accertamento e non essendo intervenuto pagamento in misura ridotta, ha emesso l'ordinanza n. 21421/2020 oggetto della presente impugnazione. La difesa del CP_2 ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi d'impugnazione formulati dalla difesa della CP_1 ha richiamato la correttezza dell'iter di accertamento della violazione, l'esatta
,
identificazione della norma violata, ha esposto i criteri di calcolo delle somme previste dall'art. 20 comma 3, lett. a) e b) del Regolamento COSAP, applicati dal Settore Oneri e Finanze Tributarie ed ha concluso chiedendo di respingere tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto inammissibili ed infondate, con conferma del provvedimento opposto.
All'esito dell'udienza del 10.06.2025 il giudice rinviava per la discussione ai sensi del combinato disposo degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio per il deposito di note sostitutive d'udienza al 13.11.2025, con termine intermedio per il deposito di memorie conclusive al 30.10.2025. A scioglimento della riserva assunta in data 14.11.2025 il giudice, letti gli scritti conclusivi e le note sostitutive d'udienza ha pronunciato sentenza depositata unitamente all'ordinanza. La domanda della CP_1 è infondata e non può trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.
Non può essere accolta, perché infondata, l'eccezione di mancata regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Il Controparte_2 ha documentalmente provato (doc. 12) che il provvedimento oggetto d'opposizione è stato notificato in data 23.11.2020 presso il domicilio di legale rappresentante della società e la notifica è stata ricevuta dal sig. Pt_1 Parte_1
,
qualificatosi fratello del ricorrente, che ha sottoscritto la cartolina, oltre che, in pari data, anche presso la sede della società, in viale Suzzani 12 a Milano, con consegna al portiere dello stabile. Risulta pertanto documentalmente provata l'avvenuta regolare notifica sia al trasgressore che al coobbligato in solido.
In via generale, non pare inutile ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in merito alla natura del canone per cui è causa. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che: "il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un "quid" ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
esso è, infatti, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta
(nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (...)" (in tal senso Cass. 06-08-
2009 n. 18037).
Va, ancora, premesso che l'art. 63 del d.lgs. 446/1997 prevede la facoltà per i Comuni di “prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile [...] sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge". Pertanto, il COSAP è dovuto per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
Nel caso di specie, il presupposto del canone richiesto dal Controparte_2 è costituito dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 21-02-2000. In particolare, il citato regolamento stabilisce che "sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del CP_2 comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati" (art. 2). Inoltre, "il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva di cui all'art. 20, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale" (art. 3). Con particolare riferimento alle occupazioni abusive, l'art. 20 del regolamento considera tali quelle
"effettuate senza concessione o autorizzazione comunale" e dispone che “2. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
altrimenti si considerano temporanee ed in quest'ultimo caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
3. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30% (trenta per cento); b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689; c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi
4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285”.
Richiamando quanto già statuito da questa sezione, si osserva che, dall'occupazione abusiva, discendono due differenti illeciti amministrativi (con relative sanzioni di cui alle lettere be c dell'art. 20 del regolamento COSAP), nonché l'obbligo di versamento di un'indennità pari al canone da versare all'amministrazione per l'occupazione, aumentato del 30% (lettera a). L'indennità di cui alla lettera a) e le sanzioni di cui alle lettere b) e c) hanno natura e contenuti differenti e, sebbene prendano origine dal medesimo atto di accertamento, procedono in ambiti diversi e soggiacciono a discipline diverse tra loro: la prima attiene alla pretesa creditoria dell'ente, che può essere fatta valere con azioni monitorie ovvero ordinarie a cognizione piena;
le seconde soggiacciono ai principi di cui alla L. n. 689 del 1981 e del codice della strada. Con la conseguenza che, le vicende riguardanti l'illecito amministrativo e l'irrogazione della sanzione amministrativa non hanno rilevo sull'indennità dovuta ex art. 20, lettera a) e la sussistenza del relativo credito prescinde dall'esito della procedura amministrativa eventualmente avviata dal trasgressore ex L. n. 689 del 1981, che riguarda esclusivamente l'illecito amministrativo (ex plurimis, sentenza n. 4634/2019 Trib. Milano).
Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento, in negativo, del diritto di credito vantato dal Controparte_2 con l'atto impugnato di somme dovute per l'occupazione del suolo pubblico, che l'ente territoriale ha determinato, secondo quanto disposto dell'art. 20, comma 3, lettera b) del Regolamento COSAP, sulla base del canone evaso di cui alla lettera a) del citato Regolamento.
Dall'analisi della documentazione in atti, emerge che il procedimento che ha portato a comminare le sanzioni per cui è causa è stato corretto e che non trovano fondamento le deduzioni ed eccezioni di parte ricorrente opponente.
Al momento dell'accertamento del novembre 2016, gli Agenti hanno rilevato che il provvedimento concessorio (P.G. 583975/2012 del 19.09.2012) era intestato ai precedenti gestori dell'attività. Sul punto si richiama l'art. 15 del Regolamento Cosap, che recita. "La concessione o autorizzazione è personale ed incedibile. Non è consentita la subconcessione.
2. Salvo quanto previsto dagli specifici Regolamenti dei singoli Servizi, è ammessa, previa comunicazione all'ufficio, la successione nell'atto concessorio o autorizzatorio, in caso di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e tutti i casi di cessione di diritti connessi all'oggetto del provvedimento.
3. Qualora il cedente sia in debito verso l'Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo"
Nella fattispecie in esame, pertanto, è indubbio che al momento dell'accertamento la Controparte_1 fosse sprovvista di aurorizzazione, pur essendo subentrata nella titolarità dell'esercizio dell'attività commerciale.
,L'atto ispettivo è avvenuto in data 8.11.2016, mentre il Pt_1 legale rappresentante della società opponente, ha provveduto alla richiesta di formalizzazione del subentro nella predetta concessione solo in data 18.11.2016, ottenendo il titolo autorizzativo P.G. 587071/2016, rilasciato in data
10.03.2017 (doc. 5 del CP_2
Correttamente, pertanto, gli Agenti hanno contestato in sede di accertamento l'occupazione abusiva ex art. 20 del Regolamento, perché effettuata in assenza di valido titolo concessorio.
Altrettanto corretto e regolare risulta il procedimento accertativo e poi determinativo delle sanzioni applicate.
Nel novembre 2016 gli agenti contestavano l'occupazione senza titolo, redigevano verbale di sopralluogo n. 7616991-4 (doc.1) consegnato e sottoscritto dal responsabile in luogo, Parte_2
,
nel quale rilevavano la violazione dell'art. 20 del Regolamento, completo di tutte le informazioni, contenente la descrizione della violazione, l'indicazione dell'ammontare della sanzione per violazione dell'art. 20, lett. c) (Codice della Strada) da corrispondere in misura ridotta, pari ad € 226,33, ove pagata entro 60 gg, oltre all'avviso che "seguiranno le notifiche per il recupero degli oneri e tributi previsti dall'art. 20 Regol. Cosap lettera “A” e “B” ..". La società CP_1 ha provveduto al deposito nei termini di scritti difensivi ex art. 18 L. 689/1981; dalla documentazione agli atti, emerge, poi, che il Controparte_3 ha provveduto a notificare alla società, in data 9.02.2017, l'invito di pagamento n. 13/2016, emesso il 16.01.2017, con il quale ha invitato parte opponente al pagamento della somma pari ad euro 7.820,32 dovuta a titolo di indennità, ex art. 20, lett. a) (doc. 6 del CP_2 ; si rileva che il documento citato contiene tabella che indica i coefficienti di calcolo, la tipologia dell'occupazione abusiva realizzata, la categoria viaria, il canone di base, il periodo di tempo di contestazione della violazione e l'aumento del 30%, previsto dalla stessa normativa.
Tali criteri di calcolo identificano gli elementi utilizzati per determinare l'ammontare dell'indennità di cui alla lett. a) del citato art. 20, ammontare che costituisce la base sulla quale l'Autorità competente calcola la sanzione amministrativa di cui al disposto dell'art. 20, co. 3, lett. b) Reg. COSAP, che così recita: “...b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con 66
l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio". Come chiarito ulteriormente dalla difesa del Controparte_2 nel proprio atto di costituzione, il
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CP_2 per determinare la sanzione amministrativa di cui alla lettera b), ha preso come coefficienti il minimo edittale relativo all'indennità della lettera a), pari ad euro 7.820,32, il massimo edittale (doppio dell'indennità lett. a) - pari ad euro 15.640,64 e, applicando il disposto dell'art. 16 L. 689/1981, ha ammesso il trasgressore al pagamento in misura ridotta pari alla cifra più favorevole fra il doppio del minimo edittale ed il terzo del massimo. Nel caso specifico è stata contestata la sanzione di € 5.213,55, pari al terzo del massimo edittale indicato, oltre alle spese di notifica, per un totale di
€. 5.246,19.
Correttamente, pertanto, all'esito delle verifiche effettuate in sede amministrativa, l'Autorità competente ha emesso l'ordinanza ingiunzione per cui oggi pende opposizione, applicando - tra l'altro la sanzione in misura ridotta. Si osserva, infatti, che l'ordinanza opposta ingiunge il
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pagamento della stessa cifra esposta nel verbale di contestazione n. 7616995-4 (doc. 4 del CP_2 , che ammetteva il trasgressore e l'obbligato in solido al pagamento in misura ridotta, purché effettuato entro 60 giorni dalla notifica del suddetto verbale.
In merito alle spese di lite, si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, "ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota" (Cass n. 8836/2017; Cass n. 11389/2011; Cass 2872/2007; Cass 17708/2005).
,Nel caso di specie, il Controparte_2 rappresentato e difeso in giudizio da un suo funzionario, ha depositato nota spese (doc. 17), esponendo spese pari ad €. 150,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente le domande formulate da confermando l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione n.ro 00021421/2020/8/2/41, emessa dal in data 17.11.2020; Controparte_2
Controparte_2 le spese pari ad €. 150,00. 2) condanna parte ricorrente opponente a rifondere al
Così deciso in Milano, 12 dicembre 2025
Il Giudice
AR AN E' TA