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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/08/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3017/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3017/2017 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 MONTEFIORE IVANO RICORRENTE
Contro
(C.F. ), (P.IVA ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. TAGLIANI MAURO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis cpc notificato il 12.9.2017 assumendo di essere Parte_1 proprietaria di un immobile sito in , alla Via dei Fiori 43, sosteneva di averlo concesso Controparte_1 in locazione al Comune di con contratto 1.1.2007 e con scadenza 31.12.2012; Controparte_1 deduceva che il 22.10.2012 il Comune le aveva inviato una comunicazione con la quale, volendo pagina 1 di 7 procedere al verbale di riconsegna alla prima scadenza contrattuale, aveva invitato il NT Anziani, a servizio del quale l'immobile era stato adibito, a redigere una relazione sullo stato e sulle cose per restituire le chiavi e che, in seguito a vari scambi di comunicazioni, veniva redatto un altro contratto di locazione 19.2.2013 n. 889 serie 3, per la durata di un anno, decorrente dal 1.1.2013 senza soluzione di continuità con il precedente, sottoscritto dal Presidente NT Anziani al canone di Euro 1.300,00 mensili, contestualmente alla erogazione del contributo da parte del in favore delle attività del CP_1 centro Anziani, giusta delibera della Giunta n. 19/2013.
La ricorrente lamentava che, a fronte di una illegittima pattuizione di durata annuale, il contratto era poi proseguito dopo la scadenza sulla base del contributo che la Giunta Comunale, con provvedimento 96/2014, aveva stanziato a parziale copertura degli oneri di locazione sino al 30.6.2014 e poi, al termine del predetto periodo, senza alcuna comunicazione o preavviso, attraverso lettera racc.ta 20.6.2014, il NT Sociale Comunale per anziani, Via dei Fiori 43, su richiesta del Comune di
[...]
, aveva restituito le chiavi dell'immobile tramite plico postale senza che venisse sottoscritto CP_1 verbale di riconsegna.
La assumeva che con decreto ingiuntivo n. 480/2014 aveva ottenuto dal di Parte_1 CP_1 [...]
il saldo di canoni dell'anno 2013 e quelli delle prime mensilità dell'anno 2014 e che il CP_1 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune si era definito con sentenza n. 418/2017 la quale, rigettando l'opposizione, aveva dichiarato che “il merito del decreto non è più sindacabile in questo o qualsiasi altro giudizio per il vincolo del giudicato sostanziale”.
La ricorrente deduceva che la procedura di mediazione da lei promossa il 24 luglio 2014 era fallita per la mancata partecipazione del Comune di e lamentava che il NT Anziani risultava Controparte_1 essersi poi trasferito, dal 1 agosto 2014, da via dei Fiori 43 a Via dei Fiori 45 in un diverso immobile di proprietà di , già assessore del Comune di fino a giugno 2013, Persona_1 Controparte_1 nominato il 2.9.2013 componente del Nucleo di valutazione del Comune di . Controparte_1
La concludeva: “dichiarata l'illegittimità del recesso contrattuale e la vigenza inter partes Parte_1 del contratto di locazione 1.1.2013 per la durata di legge stante l'omessa indicazione dei gravi motivi sopravvenuti, dato atto che il canone è stato corrisposto soltanto sino al 30.6.2014; dichiarato il diritto della ricorrente a ricevere il pagamento dei canoni fino al termine della durata contrattuale (31.12.2018) condannare il di in persona del Sindaco pro tempore a pagare CP_1 Controparte_1 alla ricorrente i canoni di locazione a lei spettanti dal mese di luglio 2014 fino alla domanda giudiziale, oltre quelli maturandi fino al mese di dicembre 2018 oltre rivalutazioni ed interessi dalle singole scadenze”.
All'udienza del 14.2.2018, nella contumacia del veniva disposta l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti del NT Anziani.
Il 25.5.2018 si costituiva il in persona del Commissario Straordinario Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, giusta delibera n. 16 del 20.2.2018, negando di essere parte del rapporto di locazione e sostenendo che il contratto di locazione, che aveva intrattenuto con la era cessato alla data del 31.12.2012, sostituito dal contratto 1.1.2013, stipulato Parte_1 direttamente con il centro anziani che, pur dipendendo funzionalmente ed amministrativamente dal Comune, era dotato di autonomia nella gestione anche economica per le sue attività.
pagina 2 di 7 Il richiamava la delibera comunale del 8.2.2013 che aveva stanziato i contributi in favore del CP_1
NT anziani e la L. 24.12.2012 n. 228, legge di stabilità 2013, intervenuta nelle more, che all'art. 1 comma 138, 1-quater, aveva vietato agli enti locali di stipulare contratti di locazione passiva per l'anno 2013 per evitare problemi di spesa pubblica, come aveva espresso la Corte dei Conti rispondendo ad un quesito da lei posto, stabilendo che l'Ente comunale non avrebbe potuto stipulare per l'anno 2013, neppure mediante terzi, dei nuovi contratti di locazione, in quanto ciò non era ammesso dalla Legge;
Il NT , in persona del nuovo Presidente sig. si è Controparte_2 Parte_2 presentato personalmente all'udienza del 14.2.2018, senza costituzione in giudizio, ha esprimendo che il NT da lui rappresentato vive esclusivamente di fondi erogati dal , in base Controparte_3 al Regolamento di istituzione del NT che dipende funzionalmente ed economicamente dal
[...]
al quale spetta ogni onere derivante. Controparte_3
La domanda è parzialmente fondata. Va preliminarmente accolta l'eccezione di tardività della costituzione del , Controparte_1 il quale, dopo essere rimasto assente alla procedura di mediazione, si è costituito in giudizio oltre i termini inderogabili con conseguente decadenza delle sue difese. Nel rito del lavoro applicabile, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. alla controversia locatizia, la costituzione del convenuto oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché dalla possibilità di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, ai sensi dell'art. 416, comma secondo, c.p.c. Ne consegue che se il resistente ha tardivamente contestato le allegazioni del ricorrente, trova applicazione il principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto, nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, a pena di decadenza, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, principio espressamente previsto in termini generali dall'art. 115 c.p.c., a norma del quale "il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". Ciò premesso, in ordine al rapporto di locazione che aveva intrattenuto con il Parte_1
Comune di già dall'anno 2007 va osservato che, sulla questione inerente al contratto ed Controparte_1 alla esigibilità dei canoni nei confronti del è intervenuta la sentenza 418/2017, emessa dal CP_1
Tribunale di Civitavecchia che, respingendo l'opposizione tardivamente presentata dal stesso, CP_1 ha lasciato salvo il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest'ultimo per un debito contratto sulla scorta dei canoni di entrambi i contratti di locazione, acclarando così la sua legittimazione passiva.
La predetta sentenza ha stabilito che “il merito del decreto non è più sindacabile in questo od in qualsiasi altro giudizio per il vincolo del giudicato sostanziale , oltrechè formale, derivato inter partes, dal predetto titolo giudiziale (art. 2909 c.c.) : il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di somme inevase, una volta divenuto inoppugnabile, acquista l'efficacia di giudicato in relazione al diritto consacrato”. la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III civile, Sent. n. 5801 del 11/06/1998 ha puntualizzato che il decreto ingiuntivo, una volta divenuto definitivo “ acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine all'esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi,
pagina 3 di 7 sicché la sua efficacia preclusiva non può non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse. Tanto premesso, rimane da vagliare la sussistenza di una autonoma capacità contrattuale e negoziale del NT Anziani, svincolata da quella del Comune, rispetto al rapporto di locazione intercorso con
. Parte_1
Il D.lgs. 267 del 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'art. 114, rubricato
“Aziende speciali ed istituzioni”, al comma 2 stabilisce: “L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151, comma 2”. Lo stesso articolo al comma 5 stabilisce: “Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento
[…] delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono”. Il comma 6 prevede poi: “L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalità e gli indirizzi;
approva gli atti fondamentali;
esercita la vigilanza;
verifica i risultati della gestione;
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali”. La Regione Lazio con la L.R. n. 41\2003 ha approvato le "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali". In applicazione di tale legge, la Giunta regionale del Lazio ha emanato la delibera n. 67 del 6\2\2004 avente ad oggetto lo: “schema tipo del centro anziani”. Lo Statuto del , Delibera consiglio comunale n. 13 dell'11\4\2001 prevede: Controparte_3
– all'art 42, n. 1, lett. d), la facoltà dell'istituzione e l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- all' art. 46, nn. 1 e 6, stabilisce: n.1 Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale. n.6 Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione. Ciò posto, si riscontra che:
- lo schema di cui alla delibera regionale n. 67\2004 è interamente riprodotto nel Regolamento per il NT anziani approvato dal con delibera di Consiglio n. 89\2008, allegato sia dalla difesa del CP_1 che dal Presidente del NT alla sua nota inviata il 28\5\2018 e richiamato dalla delibera di CP_1
Giunta comunale n. 19 del 2013.
- La delibera di Consiglio comunale di n. 89\2008, di approvazione del Regolamento del CP_3
NT anziani di espressamente prevede: CP_3
Art. 1 comma 3: “Il centro anziani fa parte della rete dei servizi sociali territoriali e deve quindi attenersi alle normative ed ai regolamenti vigenti. Esso costituisce, a livello comunale e di quartiere un luogo di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa del territorio, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune”.
Art. 1 comma 5: “Il centro anziani dipende funzionalmente ed amministrativamente dal Comune”.
pagina 4 di 7 Art. 3: “Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il NT Anziani può svolgere attività supplementari, quali a) attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche;
b) organizzazione e partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, ecc., usufruendo dei benefici previsti dalla normativa vigente;
c) organizzazione e partecipazione alle attività di turismo, quali gite e soggiorni, senza scopo di lucro. E' poi previsto che “Il NT anziani, per svolgere le attività supplementari potrà costituire presso il NT una associazione senza scopo di lucro, avvalendosi degli organismi di gestione eletti nel NT e cioè Presidente, Vice Presidente, Comitato di gestione […] Tutte le eventuali risorse finanziarie, beni e suppellettili acquistati dalla associazione del centro saranno e rimarranno di proprietà del . CP_1
Art. 4: “Il centro anziani, localizzato in strutture comunali o poste a disposizione dal Comune a titolo gratuito” […] “È compito del Comune svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture alle normative vigenti in materia di istituzione dei centri sociali per anziani. […] Il CP_1 può utilizzare i locali destinati ai Centri sociali degli anziani per la realizzazione di iniziative a favore degli anziani del territorio e dei cittadini”.
Art. 8: “Sono organismi di gestione del NT anziani, atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e di controllo della efficienza dei servizi: l'assemblea degli iscritti;
il Comitato di gestione;
il presidente”.
Art. 14: “La Giunta comunale approva la costituzione del comitato di gestione”.
Art. 16, lett. e): “Una copia della chiave del centro anziani deve essere depositata presso la sede comunale”.
Art. 16, lett. j): “[Il Comitato di gestione] provvede a trasmettere agli uffici competenti del Comune il programma annuale delle attività, i programmi relativi all'anno successivo;
le indicazioni delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall'amministrazione comunale per le attività socio culturali del NT anziani”.
Art. 16, lett. l): “[Il comitato di gestione] provvede ad inoltrare ai competenti uffici comunali eventuale richiesta di intervento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardanti il complesso adibito a centro anziani, nonché ogni altra richiesta che comporti l'utilizzo di vari servizi esperiti dall'amministrazione comunale”. Art. 17, comma 6: con riferimento al Comitato di Gestione, “la Giunta comunale con apposito dispositivo ne dispone lo scioglimento e nomina un Commissario, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale”.
Art. 21, Risorse economiche: “Le attività del centro anziani sono così finanziate: a) dai contributi messi a disposizione dal con i quali viene realizzato il programma approvato e proposto dal CP_1 comitato di gestione e dall'assemblea degli iscritti. Tale finanziamento sarà attribuito con una delibera di giunta comunale”. Il NT Anziani, come risulta dall'art. 114 del TUEL, è quindi un organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali che opera all'interno dell'ente locale di riferimento con la sola autonomia gestionale, ne deriva che gli organi sociali del centro anziani, quale il Presidente, in quanto assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, risultano legati a quest'ultima da un vero e proprio rapporto di servizio, non diversamente da quanto vale per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico.
pagina 5 di 7 Consegue che sussiste un rapporto di immedesimazione organica tra il ed il NT Anziani ivi CP_1 compresi ovviamente i suoi organi di cui è parte il Presidente. Tale principio di “immedesimazione” organica, porta ad identificare l'Amministrazione con i soggetti che per essa agiscono sia sulla base di un rapporto di impiego che di un rapporto di servizio. Nella fattispecie de qua, il Presidente del NT anziani ha sottoscritto il contratto di locazione con nella sua qualità di rappresentante dell'ente pubblico comunale come era avvenuto Parte_1 per il contratto precedentemente stipulato il 2.1.2007 con la sig.ra nella qualità di Parte_3 responsabile dell'Area ammnistrativa – Ufficio Assistenza e Servizi Sociali Pubblica - istruzione e Servizi Scolastici ciò si evince dall'indicazione del medesimo codice Controparte_1 fiscale e partita iva che identificava la parte conduttrice, presenti in P.IVA_1 P.IVA_2 entrambi i contratti di locazione , riscontrati con quelli del Comune di come indicati Controparte_1 nella sua comparsa di costituzione in giudizio. In virtù delle osservazioni che precedono il contratto di locazione deve ritenersi regolarmente intercorso tra , locatrice, ed il Comune di , conduttore, sin dall'anno Parte_1 Controparte_1
2007 in virtù dei due contratti 1.1.2007, scadente il 31.12.2012 ed il secondo 1.1.2013, risolto per il recesso da parte del Comune di . Controparte_1
Ciò premesso, in riferimento al primo dei due contratti la comunicazione del 22\10\2012 inviata alla dal Comune di è tardiva rispetto alla scadenza contrattuale del dicembre Parte_1 Controparte_1
2012: l'art. 28 della L. 392\1978 prevede che per le locazioni di cui all'art. 27 il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, in mancanza di disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo RR, almeno 12 mesi prima.
Nel caso specifico alla scadenza del 2012, le parti hanno inteso rimodulare il contratto di locazione sottoscrivendone altro di durata annuale ed in proposito, anche se non espressamente trascritta, va estesa a quest'ultimo contratto la pattuizione contenuta nell'art. 6) del primo, trattandosi di Ente Pubblico sottoposto a particolari esigenze di bilancio ed avente limiti gestionali e di spesa, ciò nel potere /dovere di interpretare, secondo l'art. 1362 c.c., quale sia stata la volontà dei contraenti secondo i canoni della buona fede nell'ambito della vicenda contrattuale e segnatamente che è “facoltà del conduttore recedere dal contratto nel caso in cui nell'interesse del pubblico Servizio venisse a cessare il bisogno dei locali, così come in caso di soppressione e/o trasferimento del NT, notificato con lettera racc.ta A/R di disdetta al locatore entro 6 mesi prima della data in cui il recesso deve aver esecuzione”.
Conseguentemente il recesso, che è stato comunicato contestualmente alla riconsegna dell'immobile, unilateralmente decisa dall'Amministrazione attraverso l'invio delle chiavi dell'immobile tramite plico postale, non ha rispettato il termine di dovuto preavviso semestrale per il periodo dal 20.6.2014 al 20.12.2014.
In virtù delle osservazioni che precedono il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di euro 7.800,00 ovvero dei sei canoni Parte_1 corrispondenti al mancato preavviso, con gli interessi dalle singole scadenze.
L'esito della controversia, laddove viene accolta solo parzialmente la domanda, costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite e per porne l'altra metà, liquidata come in dispositivo, a carico del maggiormente soccombente e Controparte_1
pagina 6 di 7 rimasto ingiustificatamente assente al procedimento di mediazione promosso dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento parziale della domanda: condanna il in persona del pro tempore al pagamento in favore di Controparte_1 CP_4
dell'importo di Euro 7.800,00 con gli interessi legali dal 20.12.2014. Parte_1 condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano già CP_1 calcolate per la metà in € 202,00 per spese, € 6.715,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 7 agosto 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3017/2017 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 MONTEFIORE IVANO RICORRENTE
Contro
(C.F. ), (P.IVA ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. TAGLIANI MAURO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis cpc notificato il 12.9.2017 assumendo di essere Parte_1 proprietaria di un immobile sito in , alla Via dei Fiori 43, sosteneva di averlo concesso Controparte_1 in locazione al Comune di con contratto 1.1.2007 e con scadenza 31.12.2012; Controparte_1 deduceva che il 22.10.2012 il Comune le aveva inviato una comunicazione con la quale, volendo pagina 1 di 7 procedere al verbale di riconsegna alla prima scadenza contrattuale, aveva invitato il NT Anziani, a servizio del quale l'immobile era stato adibito, a redigere una relazione sullo stato e sulle cose per restituire le chiavi e che, in seguito a vari scambi di comunicazioni, veniva redatto un altro contratto di locazione 19.2.2013 n. 889 serie 3, per la durata di un anno, decorrente dal 1.1.2013 senza soluzione di continuità con il precedente, sottoscritto dal Presidente NT Anziani al canone di Euro 1.300,00 mensili, contestualmente alla erogazione del contributo da parte del in favore delle attività del CP_1 centro Anziani, giusta delibera della Giunta n. 19/2013.
La ricorrente lamentava che, a fronte di una illegittima pattuizione di durata annuale, il contratto era poi proseguito dopo la scadenza sulla base del contributo che la Giunta Comunale, con provvedimento 96/2014, aveva stanziato a parziale copertura degli oneri di locazione sino al 30.6.2014 e poi, al termine del predetto periodo, senza alcuna comunicazione o preavviso, attraverso lettera racc.ta 20.6.2014, il NT Sociale Comunale per anziani, Via dei Fiori 43, su richiesta del Comune di
[...]
, aveva restituito le chiavi dell'immobile tramite plico postale senza che venisse sottoscritto CP_1 verbale di riconsegna.
La assumeva che con decreto ingiuntivo n. 480/2014 aveva ottenuto dal di Parte_1 CP_1 [...]
il saldo di canoni dell'anno 2013 e quelli delle prime mensilità dell'anno 2014 e che il CP_1 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune si era definito con sentenza n. 418/2017 la quale, rigettando l'opposizione, aveva dichiarato che “il merito del decreto non è più sindacabile in questo o qualsiasi altro giudizio per il vincolo del giudicato sostanziale”.
La ricorrente deduceva che la procedura di mediazione da lei promossa il 24 luglio 2014 era fallita per la mancata partecipazione del Comune di e lamentava che il NT Anziani risultava Controparte_1 essersi poi trasferito, dal 1 agosto 2014, da via dei Fiori 43 a Via dei Fiori 45 in un diverso immobile di proprietà di , già assessore del Comune di fino a giugno 2013, Persona_1 Controparte_1 nominato il 2.9.2013 componente del Nucleo di valutazione del Comune di . Controparte_1
La concludeva: “dichiarata l'illegittimità del recesso contrattuale e la vigenza inter partes Parte_1 del contratto di locazione 1.1.2013 per la durata di legge stante l'omessa indicazione dei gravi motivi sopravvenuti, dato atto che il canone è stato corrisposto soltanto sino al 30.6.2014; dichiarato il diritto della ricorrente a ricevere il pagamento dei canoni fino al termine della durata contrattuale (31.12.2018) condannare il di in persona del Sindaco pro tempore a pagare CP_1 Controparte_1 alla ricorrente i canoni di locazione a lei spettanti dal mese di luglio 2014 fino alla domanda giudiziale, oltre quelli maturandi fino al mese di dicembre 2018 oltre rivalutazioni ed interessi dalle singole scadenze”.
All'udienza del 14.2.2018, nella contumacia del veniva disposta l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti del NT Anziani.
Il 25.5.2018 si costituiva il in persona del Commissario Straordinario Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, giusta delibera n. 16 del 20.2.2018, negando di essere parte del rapporto di locazione e sostenendo che il contratto di locazione, che aveva intrattenuto con la era cessato alla data del 31.12.2012, sostituito dal contratto 1.1.2013, stipulato Parte_1 direttamente con il centro anziani che, pur dipendendo funzionalmente ed amministrativamente dal Comune, era dotato di autonomia nella gestione anche economica per le sue attività.
pagina 2 di 7 Il richiamava la delibera comunale del 8.2.2013 che aveva stanziato i contributi in favore del CP_1
NT anziani e la L. 24.12.2012 n. 228, legge di stabilità 2013, intervenuta nelle more, che all'art. 1 comma 138, 1-quater, aveva vietato agli enti locali di stipulare contratti di locazione passiva per l'anno 2013 per evitare problemi di spesa pubblica, come aveva espresso la Corte dei Conti rispondendo ad un quesito da lei posto, stabilendo che l'Ente comunale non avrebbe potuto stipulare per l'anno 2013, neppure mediante terzi, dei nuovi contratti di locazione, in quanto ciò non era ammesso dalla Legge;
Il NT , in persona del nuovo Presidente sig. si è Controparte_2 Parte_2 presentato personalmente all'udienza del 14.2.2018, senza costituzione in giudizio, ha esprimendo che il NT da lui rappresentato vive esclusivamente di fondi erogati dal , in base Controparte_3 al Regolamento di istituzione del NT che dipende funzionalmente ed economicamente dal
[...]
al quale spetta ogni onere derivante. Controparte_3
La domanda è parzialmente fondata. Va preliminarmente accolta l'eccezione di tardività della costituzione del , Controparte_1 il quale, dopo essere rimasto assente alla procedura di mediazione, si è costituito in giudizio oltre i termini inderogabili con conseguente decadenza delle sue difese. Nel rito del lavoro applicabile, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. alla controversia locatizia, la costituzione del convenuto oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché dalla possibilità di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, ai sensi dell'art. 416, comma secondo, c.p.c. Ne consegue che se il resistente ha tardivamente contestato le allegazioni del ricorrente, trova applicazione il principio di non contestazione, che trae fondamento dall'art. 416 c.p.c., a norma del quale il convenuto, nella memoria di costituzione deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, a pena di decadenza, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, principio espressamente previsto in termini generali dall'art. 115 c.p.c., a norma del quale "il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". Ciò premesso, in ordine al rapporto di locazione che aveva intrattenuto con il Parte_1
Comune di già dall'anno 2007 va osservato che, sulla questione inerente al contratto ed Controparte_1 alla esigibilità dei canoni nei confronti del è intervenuta la sentenza 418/2017, emessa dal CP_1
Tribunale di Civitavecchia che, respingendo l'opposizione tardivamente presentata dal stesso, CP_1 ha lasciato salvo il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest'ultimo per un debito contratto sulla scorta dei canoni di entrambi i contratti di locazione, acclarando così la sua legittimazione passiva.
La predetta sentenza ha stabilito che “il merito del decreto non è più sindacabile in questo od in qualsiasi altro giudizio per il vincolo del giudicato sostanziale , oltrechè formale, derivato inter partes, dal predetto titolo giudiziale (art. 2909 c.c.) : il decreto ingiuntivo concesso per il pagamento di somme inevase, una volta divenuto inoppugnabile, acquista l'efficacia di giudicato in relazione al diritto consacrato”. la Suprema Corte di Cassazione, Sez. III civile, Sent. n. 5801 del 11/06/1998 ha puntualizzato che il decreto ingiuntivo, una volta divenuto definitivo “ acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine all'esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi,
pagina 3 di 7 sicché la sua efficacia preclusiva non può non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse. Tanto premesso, rimane da vagliare la sussistenza di una autonoma capacità contrattuale e negoziale del NT Anziani, svincolata da quella del Comune, rispetto al rapporto di locazione intercorso con
. Parte_1
Il D.lgs. 267 del 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'art. 114, rubricato
“Aziende speciali ed istituzioni”, al comma 2 stabilisce: “L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151, comma 2”. Lo stesso articolo al comma 5 stabilisce: “Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento
[…] delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono”. Il comma 6 prevede poi: “L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalità e gli indirizzi;
approva gli atti fondamentali;
esercita la vigilanza;
verifica i risultati della gestione;
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali”. La Regione Lazio con la L.R. n. 41\2003 ha approvato le "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali". In applicazione di tale legge, la Giunta regionale del Lazio ha emanato la delibera n. 67 del 6\2\2004 avente ad oggetto lo: “schema tipo del centro anziani”. Lo Statuto del , Delibera consiglio comunale n. 13 dell'11\4\2001 prevede: Controparte_3
– all'art 42, n. 1, lett. d), la facoltà dell'istituzione e l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- all' art. 46, nn. 1 e 6, stabilisce: n.1 Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale. n.6 Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione. Ciò posto, si riscontra che:
- lo schema di cui alla delibera regionale n. 67\2004 è interamente riprodotto nel Regolamento per il NT anziani approvato dal con delibera di Consiglio n. 89\2008, allegato sia dalla difesa del CP_1 che dal Presidente del NT alla sua nota inviata il 28\5\2018 e richiamato dalla delibera di CP_1
Giunta comunale n. 19 del 2013.
- La delibera di Consiglio comunale di n. 89\2008, di approvazione del Regolamento del CP_3
NT anziani di espressamente prevede: CP_3
Art. 1 comma 3: “Il centro anziani fa parte della rete dei servizi sociali territoriali e deve quindi attenersi alle normative ed ai regolamenti vigenti. Esso costituisce, a livello comunale e di quartiere un luogo di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa del territorio, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune”.
Art. 1 comma 5: “Il centro anziani dipende funzionalmente ed amministrativamente dal Comune”.
pagina 4 di 7 Art. 3: “Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il NT Anziani può svolgere attività supplementari, quali a) attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche;
b) organizzazione e partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, ecc., usufruendo dei benefici previsti dalla normativa vigente;
c) organizzazione e partecipazione alle attività di turismo, quali gite e soggiorni, senza scopo di lucro. E' poi previsto che “Il NT anziani, per svolgere le attività supplementari potrà costituire presso il NT una associazione senza scopo di lucro, avvalendosi degli organismi di gestione eletti nel NT e cioè Presidente, Vice Presidente, Comitato di gestione […] Tutte le eventuali risorse finanziarie, beni e suppellettili acquistati dalla associazione del centro saranno e rimarranno di proprietà del . CP_1
Art. 4: “Il centro anziani, localizzato in strutture comunali o poste a disposizione dal Comune a titolo gratuito” […] “È compito del Comune svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture alle normative vigenti in materia di istituzione dei centri sociali per anziani. […] Il CP_1 può utilizzare i locali destinati ai Centri sociali degli anziani per la realizzazione di iniziative a favore degli anziani del territorio e dei cittadini”.
Art. 8: “Sono organismi di gestione del NT anziani, atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e di controllo della efficienza dei servizi: l'assemblea degli iscritti;
il Comitato di gestione;
il presidente”.
Art. 14: “La Giunta comunale approva la costituzione del comitato di gestione”.
Art. 16, lett. e): “Una copia della chiave del centro anziani deve essere depositata presso la sede comunale”.
Art. 16, lett. j): “[Il Comitato di gestione] provvede a trasmettere agli uffici competenti del Comune il programma annuale delle attività, i programmi relativi all'anno successivo;
le indicazioni delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall'amministrazione comunale per le attività socio culturali del NT anziani”.
Art. 16, lett. l): “[Il comitato di gestione] provvede ad inoltrare ai competenti uffici comunali eventuale richiesta di intervento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardanti il complesso adibito a centro anziani, nonché ogni altra richiesta che comporti l'utilizzo di vari servizi esperiti dall'amministrazione comunale”. Art. 17, comma 6: con riferimento al Comitato di Gestione, “la Giunta comunale con apposito dispositivo ne dispone lo scioglimento e nomina un Commissario, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale”.
Art. 21, Risorse economiche: “Le attività del centro anziani sono così finanziate: a) dai contributi messi a disposizione dal con i quali viene realizzato il programma approvato e proposto dal CP_1 comitato di gestione e dall'assemblea degli iscritti. Tale finanziamento sarà attribuito con una delibera di giunta comunale”. Il NT Anziani, come risulta dall'art. 114 del TUEL, è quindi un organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali che opera all'interno dell'ente locale di riferimento con la sola autonomia gestionale, ne deriva che gli organi sociali del centro anziani, quale il Presidente, in quanto assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, risultano legati a quest'ultima da un vero e proprio rapporto di servizio, non diversamente da quanto vale per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico.
pagina 5 di 7 Consegue che sussiste un rapporto di immedesimazione organica tra il ed il NT Anziani ivi CP_1 compresi ovviamente i suoi organi di cui è parte il Presidente. Tale principio di “immedesimazione” organica, porta ad identificare l'Amministrazione con i soggetti che per essa agiscono sia sulla base di un rapporto di impiego che di un rapporto di servizio. Nella fattispecie de qua, il Presidente del NT anziani ha sottoscritto il contratto di locazione con nella sua qualità di rappresentante dell'ente pubblico comunale come era avvenuto Parte_1 per il contratto precedentemente stipulato il 2.1.2007 con la sig.ra nella qualità di Parte_3 responsabile dell'Area ammnistrativa – Ufficio Assistenza e Servizi Sociali Pubblica - istruzione e Servizi Scolastici ciò si evince dall'indicazione del medesimo codice Controparte_1 fiscale e partita iva che identificava la parte conduttrice, presenti in P.IVA_1 P.IVA_2 entrambi i contratti di locazione , riscontrati con quelli del Comune di come indicati Controparte_1 nella sua comparsa di costituzione in giudizio. In virtù delle osservazioni che precedono il contratto di locazione deve ritenersi regolarmente intercorso tra , locatrice, ed il Comune di , conduttore, sin dall'anno Parte_1 Controparte_1
2007 in virtù dei due contratti 1.1.2007, scadente il 31.12.2012 ed il secondo 1.1.2013, risolto per il recesso da parte del Comune di . Controparte_1
Ciò premesso, in riferimento al primo dei due contratti la comunicazione del 22\10\2012 inviata alla dal Comune di è tardiva rispetto alla scadenza contrattuale del dicembre Parte_1 Controparte_1
2012: l'art. 28 della L. 392\1978 prevede che per le locazioni di cui all'art. 27 il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, in mancanza di disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo RR, almeno 12 mesi prima.
Nel caso specifico alla scadenza del 2012, le parti hanno inteso rimodulare il contratto di locazione sottoscrivendone altro di durata annuale ed in proposito, anche se non espressamente trascritta, va estesa a quest'ultimo contratto la pattuizione contenuta nell'art. 6) del primo, trattandosi di Ente Pubblico sottoposto a particolari esigenze di bilancio ed avente limiti gestionali e di spesa, ciò nel potere /dovere di interpretare, secondo l'art. 1362 c.c., quale sia stata la volontà dei contraenti secondo i canoni della buona fede nell'ambito della vicenda contrattuale e segnatamente che è “facoltà del conduttore recedere dal contratto nel caso in cui nell'interesse del pubblico Servizio venisse a cessare il bisogno dei locali, così come in caso di soppressione e/o trasferimento del NT, notificato con lettera racc.ta A/R di disdetta al locatore entro 6 mesi prima della data in cui il recesso deve aver esecuzione”.
Conseguentemente il recesso, che è stato comunicato contestualmente alla riconsegna dell'immobile, unilateralmente decisa dall'Amministrazione attraverso l'invio delle chiavi dell'immobile tramite plico postale, non ha rispettato il termine di dovuto preavviso semestrale per il periodo dal 20.6.2014 al 20.12.2014.
In virtù delle osservazioni che precedono il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di euro 7.800,00 ovvero dei sei canoni Parte_1 corrispondenti al mancato preavviso, con gli interessi dalle singole scadenze.
L'esito della controversia, laddove viene accolta solo parzialmente la domanda, costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite e per porne l'altra metà, liquidata come in dispositivo, a carico del maggiormente soccombente e Controparte_1
pagina 6 di 7 rimasto ingiustificatamente assente al procedimento di mediazione promosso dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento parziale della domanda: condanna il in persona del pro tempore al pagamento in favore di Controparte_1 CP_4
dell'importo di Euro 7.800,00 con gli interessi legali dal 20.12.2014. Parte_1 condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano già CP_1 calcolate per la metà in € 202,00 per spese, € 6.715,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 7 agosto 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
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