Versione
1 gennaio 1992
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25 marzo 1993
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Art. 10. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, primo comma, dopo le parole: trecentosessanta milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita'"; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. ((Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.)) ";
b) all'articolo 33, primo comma dopo le parole: "trecentosessanta milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita'".
2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6".
a) all'articolo 32, primo comma, dopo le parole: trecentosessanta milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita'"; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. ((Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.)) ";
b) all'articolo 33, primo comma dopo le parole: "trecentosessanta milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita'".
2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6".
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- 1. Circolare del 28/03/1996 n. 81 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. IVMin. Finanze · 28 marzo 1996 · 0.86575955
1 Adempimenti dei sostituti d\'imposta. 1.1 Soggetti che prestano l\'assistenza fiscale. L\'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lett. a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando apposita dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti che hanno erogato i redditi stessi. I soggetti obbligati a prestare l\'assistenza fiscale sono, pertanto, sia i sostituti d\'imposta di cui all\'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sia le …
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