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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 628 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n. 628/2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il
05/02/2024 da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 19/11/1952, in persona dell'Amministratore di sostegno signora Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIUDICI ANTONIO del
[...]
Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/06/1950 , con il proc. dom. avv. SCARSO CASTELLANI FIORETTA del Foro di
Padova, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni congiunti come da nota depositata per l'udienza cartolare del 13.11.24.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto preliminarmente che il giudice inizialmente assegnatario del giudizio è stato nelle more trasferito e che la nuova assegnazione a giudice togato è stata effettuata in data odierna.
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto- la ricorrente tramite la propria AdS, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio cngiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 26/05/1977 a BERGAMO e di avere avuto una figlia dall'unione, (17.4.1980), maggiorenne ed autonoma. Parte_2
Con sentenza n. 65/24 del 28.3.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Gli avvocati per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 64/24 pubblicata il 3.4.2024 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore del ricorrente) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel marzo 2024, ciò anche alla luce del fatto che viene richiesta la sola pronuncia di stato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in BERGAMO (BG) il Parte_1 Controparte_1
26/05/1977 (iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1977 , atto n. 277 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 17/1/2025. Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e divorzio congiunto iscritta al n. 628/2024 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il
05/02/2024 da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 19/11/1952, in persona dell'Amministratore di sostegno signora Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIUDICI ANTONIO del
[...]
Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/06/1950 , con il proc. dom. avv. SCARSO CASTELLANI FIORETTA del Foro di
Padova, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni congiunti come da nota depositata per l'udienza cartolare del 13.11.24.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto preliminarmente che il giudice inizialmente assegnatario del giudizio è stato nelle more trasferito e che la nuova assegnazione a giudice togato è stata effettuata in data odierna.
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto- la ricorrente tramite la propria AdS, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio cngiunto .
Assumevano di aver contratto matrimonio in data 26/05/1977 a BERGAMO e di avere avuto una figlia dall'unione, (17.4.1980), maggiorenne ed autonoma. Parte_2
Con sentenza n. 65/24 del 28.3.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Gli avvocati per l'udienza prefissata depositavano, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 64/24 pubblicata il 3.4.2024 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore del ricorrente) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel marzo 2024, ciò anche alla luce del fatto che viene richiesta la sola pronuncia di stato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in BERGAMO (BG) il Parte_1 Controparte_1
26/05/1977 (iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1977 , atto n. 277 , parte II, serie A);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 17/1/2025. Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino