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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 650/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINCENZO SAU Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro col patrocinio dell'avv. ANTONIO ACHILLE GIUSEPPE CAO Controparte_1
e col patrocinio dell'avv. RINALDO LAI Controparte_2
CONVENUTI
Oggetto: assicurazione – azione di rivalsa
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa DICHIARATO che il sinistro per cui è causa, come accertato nella sentenza n.
120/2019 del Tribunale Penale di Sassari, è stato cagionato da che conduceva la Controparte_2 vettura targata ZA915GY, assicurata in stato di ebbrezza alcolica, per Parte_1
l'effetto CONDANNARE in solido con al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 di in persona del legale rappresentante “pro tempore”, della somma di Parte_1
€100.000,00, oltre interessi al saldo o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, per i titoli di cui in premessa. In ogni caso, con vittoria di spese da liquidarsi secondo i parametri previsti dal DM del 10/3/14 n.55. Si richiede, in via istruttoria, la parziale modifica del provvedimento con i cui il Giudice non ha ammesso le prove testimoniali dedotte, insistendo per l'ammissione delle stesse”.
PER IL CONVENUTO VA IN: “In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova ammettere i mezzi istruttori dedotti dal Puddinu II. Nel merito: - Rigettare l'avversa domanda. - Con vittoria di spese e del compenso professionale”
PER IL CONVENUTO : “In via istruttoria ammettere i mezzi di prova Controparte_2 dedotti dal Puddinu II.- Nel merito Rigettare l'avversa domanda. Con vittoria di spese e del compenso professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 febbraio 2023 conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale e chiedendone la condanna al pagamento della somma di CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 3 100.000,00 euro che assumeva di aver corrisposto a titolo di risarcimento del danno in favore di
. Persona_1
Esponeva di aver dovuto versare detto importo il 23 aprile 2020 quale indennizzo per le gravi lesioni patite dal terzo danneggiato in esito ad un sinistro stradale avvenuto la notte tra il 17 ed il 18 marzo
2018 in agro di Nughedu San Nicolò, quando , alla guida della Mitsubishi Pajero, Controparte_2 targata ZA915GY appartenente al fratello , assicurato con la compagnia attrice, Controparte_1 aveva investito il dopo aver perso il controllo dell'auto a causa dello stato di ebbrezza Persona_1 alcolica in cui versava.
Aggiungeva come l'art. 4), lettera g), delle condizioni assicurative escludesse l'operatività della copertura, con conseguente diritto di rivalsa dell'assicuratrice qualora il mezzo fosse “guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica…” e che nella specie , con sentenza penale di Controparte_2 patteggiamento n. 120/2019, era stato condannato alla pena complessiva di 4 anni e 10 mesi di reclusione, per il delitto colposo di cui all'art.590 bis e ter c.p., commesso in violazione dell'art. 186
c.2°, CdS, essendosi posto alla guida in stato di ubriachezza. Aggiungeva, quanto al , Controparte_1 che egli quale proprietario dell'autovettura era obbligato in solido col conducente e Controparte_2 che questi versava in una condizione di alcolismo cronico.
Sulla base di tali assunti concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva il e contestava la domanda, negando che la sentenza penale Controparte_2 pronunciata ex arrt. 444 c.p.p. avesse valore di giudicato nel giudizio civile e che vi fosse alcuna prova circa la sua responsabilità nella determinazione del sinistro in parola, sostenendo che il al Persona_1 momento dell'incidente era in stato di ebbrezza alcolica, che le sue dichiarazioni erano quindi prive di alcuna attendibilità e che egli era soggetto a frequenti cadute accidentali a causa della sua condizione di forte bevitore. Sottolineava come non fosse stato eseguito sulla persona del conducente alcun accertamento ematochimico diretto a verificarne le condizioni fisiopsichiche e che nel processo non era stata acquisita alcuna prova circa la ricorrenza dell'affermato stato di ebbrezza al momento della guida.
Negava di essere abitualmente ubriaco o affetto da intossicazione cronica da alcol, come sostenuto dalla compagnia attrice e concludeva per il rigetto della domanda.
Anche il convenuto nel costituirsi chiedeva il rigetto della domanda, negando che la Controparte_1 sentenza penale contenesse alcun accertamento circa lo stato di ebbrezza del conducente, mai specificamente valutato dagli agenti intervenuti e contestandone la rilevanza probatoria nei confronti di esso proprietario. Contestava anche la congruità dell'importo erogato alla vittima del sinistro.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2024 sulle conclusioni sopra riportate, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
La domanda non può trovare accoglimento.
L'assicuratrice agisce in rivalsa ai sensi dell'art. 4, lett. g, delle condizioni generali di polizza (doc. 6 attrice) che prevedono il suo diritto di rivalersi nei confronti dell'assicurato di quanto corrisposto alla vittima del sinistro, qualora questo sia stato cagionato da persona in stato di ebbrezza alcolica (v. art.4 delle condizioni generali di polizza), sempre che il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e
186 bis del Codice della strada. La stessa clausola esclude, tuttavia, il diritto di rivalsa in capo alla compagnia qualora il conducente si sia trovato “occasionalmente” in stato di ebbrezza e si tratti del pagina 2 di 3 primo sinistro nell'anno, sempreché il conducente medesimo non sia “affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata”. Nella specie l'assicuratrice, per esercitare la rivalsa prevista dalle condizioni di polizza in coerenza con la previsione di cui all'art. 144, co. 2°, del Codice delle assicurazioni (che delimita il diritto di rivalsa richiamando al riguardo le previsioni contrattuali), ma con la limitazione di cui si è detto, avrebbe dovuto pertanto dimostrare sia che il fatto lesivo era stato cagionato dal conducente in stato di ebbrezza alcolica e che detto fatto era stato “sanzionato” ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del cp, prova che ben può ricondursi alla sentenza penale di condanna pronunciata ex art. 444, c.p.p., e agli altri atti del procedimento penale allegati dall'attrice, sia, comunque, che il conducente al momento del fatto versasse in una condizione di etilismo cronico e non si fosse invece trovato occasionalmente in stato di ubriachezza. La richiamata clausola delle condizioni generali di assicurazione limita infatti il diritto di rivalsa in presenza di sinistro cagionato in stato di ebbrezza avvenuto per una volta nel corso dell'anno e non ha offerto di provare né comunque ha allegato che nel corso dello stesso anno si Parte_2 fossero verificati altri sinistri analoghi. Del tutto insufficiente è, d'altra parte, la prova che il
[...]
versasse in condizione di etilismo cronico (che va oltre quella di ubriachezza abituale del CP_2 soggetto e indica una situazione patologica di natura, appunto, cronica), condizione che esclude la limitazione all'esercizio della rivalsa, ristabilendo il relativo diritto dell'assicuratore.
Non essendo adeguatamente desumibile dai documenti allegati la dimostrazione dello stato di alcolismo cronico del conducente, palesandosi l'insufficienza al riguardo degli elementi probatori acquisiti al giudizio, che si concretano in una serie di denunce al per comportamenti Controparte_2 aggressivi e di resistenza a p.u. e maltrattamenti in danni di familiari, alcuni dei quali in stato di ebbrezza, e trattandosi per lo più di episodi assai risalenti nel tempo (v. cnr dei Carabinieri di Nughedu, doc. 4), non può che escludersi il diritto di rivalsa esercitato da trovando applicazione la Parte_3 richiamata clausola che ne limita l'esercizio.
Deve infine ribadirsi che le prove orali dedotte, per la cui ammissione insiste l'attrice, non appaiono dirimenti ai fini dell'assolvimento del relativo onere probatorio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, rigetta la domanda proposta da e la condanna alla rifusione in favore dei convenuti Parte_1
e delle spese di lite, liquidate per ciascuno in complessivi Controparte_2 Controparte_1
€7100,00, oltre oneri di legge.
Sassari, 12 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 650/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VINCENZO SAU Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro col patrocinio dell'avv. ANTONIO ACHILLE GIUSEPPE CAO Controparte_1
e col patrocinio dell'avv. RINALDO LAI Controparte_2
CONVENUTI
Oggetto: assicurazione – azione di rivalsa
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa DICHIARATO che il sinistro per cui è causa, come accertato nella sentenza n.
120/2019 del Tribunale Penale di Sassari, è stato cagionato da che conduceva la Controparte_2 vettura targata ZA915GY, assicurata in stato di ebbrezza alcolica, per Parte_1
l'effetto CONDANNARE in solido con al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 di in persona del legale rappresentante “pro tempore”, della somma di Parte_1
€100.000,00, oltre interessi al saldo o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, per i titoli di cui in premessa. In ogni caso, con vittoria di spese da liquidarsi secondo i parametri previsti dal DM del 10/3/14 n.55. Si richiede, in via istruttoria, la parziale modifica del provvedimento con i cui il Giudice non ha ammesso le prove testimoniali dedotte, insistendo per l'ammissione delle stesse”.
PER IL CONVENUTO VA IN: “In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova ammettere i mezzi istruttori dedotti dal Puddinu II. Nel merito: - Rigettare l'avversa domanda. - Con vittoria di spese e del compenso professionale”
PER IL CONVENUTO : “In via istruttoria ammettere i mezzi di prova Controparte_2 dedotti dal Puddinu II.- Nel merito Rigettare l'avversa domanda. Con vittoria di spese e del compenso professionale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 febbraio 2023 conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale e chiedendone la condanna al pagamento della somma di CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 3 100.000,00 euro che assumeva di aver corrisposto a titolo di risarcimento del danno in favore di
. Persona_1
Esponeva di aver dovuto versare detto importo il 23 aprile 2020 quale indennizzo per le gravi lesioni patite dal terzo danneggiato in esito ad un sinistro stradale avvenuto la notte tra il 17 ed il 18 marzo
2018 in agro di Nughedu San Nicolò, quando , alla guida della Mitsubishi Pajero, Controparte_2 targata ZA915GY appartenente al fratello , assicurato con la compagnia attrice, Controparte_1 aveva investito il dopo aver perso il controllo dell'auto a causa dello stato di ebbrezza Persona_1 alcolica in cui versava.
Aggiungeva come l'art. 4), lettera g), delle condizioni assicurative escludesse l'operatività della copertura, con conseguente diritto di rivalsa dell'assicuratrice qualora il mezzo fosse “guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica…” e che nella specie , con sentenza penale di Controparte_2 patteggiamento n. 120/2019, era stato condannato alla pena complessiva di 4 anni e 10 mesi di reclusione, per il delitto colposo di cui all'art.590 bis e ter c.p., commesso in violazione dell'art. 186
c.2°, CdS, essendosi posto alla guida in stato di ubriachezza. Aggiungeva, quanto al , Controparte_1 che egli quale proprietario dell'autovettura era obbligato in solido col conducente e Controparte_2 che questi versava in una condizione di alcolismo cronico.
Sulla base di tali assunti concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva il e contestava la domanda, negando che la sentenza penale Controparte_2 pronunciata ex arrt. 444 c.p.p. avesse valore di giudicato nel giudizio civile e che vi fosse alcuna prova circa la sua responsabilità nella determinazione del sinistro in parola, sostenendo che il al Persona_1 momento dell'incidente era in stato di ebbrezza alcolica, che le sue dichiarazioni erano quindi prive di alcuna attendibilità e che egli era soggetto a frequenti cadute accidentali a causa della sua condizione di forte bevitore. Sottolineava come non fosse stato eseguito sulla persona del conducente alcun accertamento ematochimico diretto a verificarne le condizioni fisiopsichiche e che nel processo non era stata acquisita alcuna prova circa la ricorrenza dell'affermato stato di ebbrezza al momento della guida.
Negava di essere abitualmente ubriaco o affetto da intossicazione cronica da alcol, come sostenuto dalla compagnia attrice e concludeva per il rigetto della domanda.
Anche il convenuto nel costituirsi chiedeva il rigetto della domanda, negando che la Controparte_1 sentenza penale contenesse alcun accertamento circa lo stato di ebbrezza del conducente, mai specificamente valutato dagli agenti intervenuti e contestandone la rilevanza probatoria nei confronti di esso proprietario. Contestava anche la congruità dell'importo erogato alla vittima del sinistro.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2024 sulle conclusioni sopra riportate, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
La domanda non può trovare accoglimento.
L'assicuratrice agisce in rivalsa ai sensi dell'art. 4, lett. g, delle condizioni generali di polizza (doc. 6 attrice) che prevedono il suo diritto di rivalersi nei confronti dell'assicurato di quanto corrisposto alla vittima del sinistro, qualora questo sia stato cagionato da persona in stato di ebbrezza alcolica (v. art.4 delle condizioni generali di polizza), sempre che il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e
186 bis del Codice della strada. La stessa clausola esclude, tuttavia, il diritto di rivalsa in capo alla compagnia qualora il conducente si sia trovato “occasionalmente” in stato di ebbrezza e si tratti del pagina 2 di 3 primo sinistro nell'anno, sempreché il conducente medesimo non sia “affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata”. Nella specie l'assicuratrice, per esercitare la rivalsa prevista dalle condizioni di polizza in coerenza con la previsione di cui all'art. 144, co. 2°, del Codice delle assicurazioni (che delimita il diritto di rivalsa richiamando al riguardo le previsioni contrattuali), ma con la limitazione di cui si è detto, avrebbe dovuto pertanto dimostrare sia che il fatto lesivo era stato cagionato dal conducente in stato di ebbrezza alcolica e che detto fatto era stato “sanzionato” ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del cp, prova che ben può ricondursi alla sentenza penale di condanna pronunciata ex art. 444, c.p.p., e agli altri atti del procedimento penale allegati dall'attrice, sia, comunque, che il conducente al momento del fatto versasse in una condizione di etilismo cronico e non si fosse invece trovato occasionalmente in stato di ubriachezza. La richiamata clausola delle condizioni generali di assicurazione limita infatti il diritto di rivalsa in presenza di sinistro cagionato in stato di ebbrezza avvenuto per una volta nel corso dell'anno e non ha offerto di provare né comunque ha allegato che nel corso dello stesso anno si Parte_2 fossero verificati altri sinistri analoghi. Del tutto insufficiente è, d'altra parte, la prova che il
[...]
versasse in condizione di etilismo cronico (che va oltre quella di ubriachezza abituale del CP_2 soggetto e indica una situazione patologica di natura, appunto, cronica), condizione che esclude la limitazione all'esercizio della rivalsa, ristabilendo il relativo diritto dell'assicuratore.
Non essendo adeguatamente desumibile dai documenti allegati la dimostrazione dello stato di alcolismo cronico del conducente, palesandosi l'insufficienza al riguardo degli elementi probatori acquisiti al giudizio, che si concretano in una serie di denunce al per comportamenti Controparte_2 aggressivi e di resistenza a p.u. e maltrattamenti in danni di familiari, alcuni dei quali in stato di ebbrezza, e trattandosi per lo più di episodi assai risalenti nel tempo (v. cnr dei Carabinieri di Nughedu, doc. 4), non può che escludersi il diritto di rivalsa esercitato da trovando applicazione la Parte_3 richiamata clausola che ne limita l'esercizio.
Deve infine ribadirsi che le prove orali dedotte, per la cui ammissione insiste l'attrice, non appaiono dirimenti ai fini dell'assolvimento del relativo onere probatorio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, rigetta la domanda proposta da e la condanna alla rifusione in favore dei convenuti Parte_1
e delle spese di lite, liquidate per ciascuno in complessivi Controparte_2 Controparte_1
€7100,00, oltre oneri di legge.
Sassari, 12 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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