Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 748/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 748/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. DE MARCH Parte_1 C.F._1
VALENTINA,
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. DE MARCH Controparte_1 C.F._2
VALENTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 25/02/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio n data 08/11/2012; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 12/05/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 5
1. La casa familiare, ubicata in Via Bartolomeo Luigi Avanzini n. 26, Modena (MO), unitamente agli arredi, corredi e pertinenze, di proprietà del sig. e della di Parte_1
Lui sorella, sig.ra , viene assegnata alla sig.ra , ove verrà Parte_2 Controparte_1
mantenuta la residenza anagrafica il figlio;
Per_1
Piano genitoriale per il figlio minorenne
2. Il figlio , minorenne, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, ferma restando la sua piena facoltà di vedere e frequentare il padre ogni volta che lo desideri. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Ciò posto, quanto alle modalità di visita tra padre e figlio, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e quelle scolastiche, di salute e ricreative di , questo starà con Per_1
il padre, comunque, a fine settimana alterni con prelievo all'uscita da scuola del venerdì e verrà riaccompagnato alle ore 19.00 della domenica presso l'abitazione della madre, oltre al mercoledì con prelievo del minore all'uscita da scuola e accompagnamento dello stesso presso tale istituto la mattina seguente.
Nel periodo di non frequenza della scuola il Sig. si impegna a prelevare il figlio Pt_1
presso la dimora della madre alle ore 8.00 e riaccompagnarlo alle ore 8.00 del giorno seguente.
I genitori si impegnano, in ogni caso, a cooperare e collaborare per gli spostamenti nell'interesse del minore.
4. Il mantenimento ordinario del figlio viene stabilito nell'importo di euro 600,00. Per_1
5. I genitori, fin da ora, si impegnano, con accordo del figlio, e comunque al raggiungimento del suo quattordicesimo anno di età, ad addivenire ad una permanenza paritaria del minore con ciascuno di essi: i genitori, quindi, terranno con sé il figlio a settimane alternate Per_1
dalla domenica sera alle ore 19.00 con prelievo del minore del genitore con cui il figlio trascorrerà la settimana e con comunicazione di eventuali ritardi all'altro genitore.
pagina 2 di 5 6. Dal momento dell'attuazione della condizione al punto 5, il sig. si impegna a Pt_1 versare alla sig.ra l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento ordinario CP_1
per il figlio, riducendone la quantificazione stabilita al punto 4.
7. Le parti concordano che in caso di urgenza per qualsivoglia ragione, ivi compreso lo stato di salute dei figli, dovranno immediatamente darne comunicazione al genitore che in quel momento non presente.
8. Durante il periodo estivo, il minore alternerà la frequentazione con ciascun genitore per quattro settimane, anche non consecutive, con l'obbligo da parte di entrambi i genitori di cordare il calendario entro il 15 maggio di ogni anno e di sostenere in via esclusiva le relative spese, salvo diversi accordi.
Per quanto concerne le vacanze natalizie, ad anni alterni il figlio trascorrerà con un genitore la Vigilia e Natale dall'inizio delle vacanze scolastiche (presumibilmente dal
23/12) al 29/12 e con l'altro genitore dal 29/12 al 5/15.
Quanto alle ulteriori festività, il minore trascorrerà, sempre ad annualità alterne, rispettivamente e a partire dal corrente anno, 25 aprile, 2 giugno e l'1 novembre con il padre, le vacanze di Pasqua, il primo maggio e l'8 dicembre con la madre.
Il compleanno di verrà festeggiato ogni anno con entrambi i genitori o, in caso di Per_1
disaccordo, ad anni alterni con ciascun genitore.
9. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori in parti uguali, al 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie dei figli, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Modena e precisamente spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. tickets sanitari;
e. farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del sistema sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. cure non convenzionali;
pagina 3 di 5 e. farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
e. mensa spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. spese di custodia (baby sitter);
c. viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai pagina 4 di 5 sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 Controparte_1
(TO) il 11/08/1978
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5