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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3917/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLA ANTONUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Forte dei Marmi (LU), via Provinciale n. 165, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza anagrafica, con obbligo di reciproca comunicazione stante la presenza di prole minorenne. La casa familiare sita in Seravezza (LU), Via Emilia, 850/D, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata, con ogni arredo e corredo, al Signor che continuerà ad abitarvi Parte_2 mantenendovi la residenza anagrafica. I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Via Mordure, 438 di Querceta di Seravezza, anche se continueranno ad avere la residenza anagrafica presso l'immobile di Via Emilia, 850/D di Seravezza (LU). Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé. I tempi di permanenza dei figli minori presso il padre, saranno da intendersi liberi ed ampi, e comunque indicativamente una settimana per uno in modo alternato. Vacanze natalizie: il giorno di Vigilia con il padre, Natale con la mamma e Santo Stefano, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio alternativamente di anno in anno;
Vacanze pasquali alternativamente con il padre e la madre il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo; Festività civili e religiose sempre alternate. Sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori anche in funzione dei rispettivi impegni lavorativi nonché in funzione dei desideri e impegni dei figli. I coniugi contribuiranno direttamente al mantenimento dei figli stando con loro pari giorni;
le spese straordinarie a loro relative nella misura del 70% a carico del Signor e il rimanente 30% a Pt_2 carico della Signora Pt_1
I ricorrenti dichiarano inoltre di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale tra di essi e di voler immediatamente eseguire i patti e gli accordi di cui al presente ricorso». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 23/8/2008, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
6/5/2010) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Seravezza (LU) in data 23/8/2008, debitamente trascritto nel
[...]
2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLA ANTONUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Forte dei Marmi (LU), via Provinciale n. 165, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza anagrafica, con obbligo di reciproca comunicazione stante la presenza di prole minorenne. La casa familiare sita in Seravezza (LU), Via Emilia, 850/D, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata, con ogni arredo e corredo, al Signor che continuerà ad abitarvi Parte_2 mantenendovi la residenza anagrafica. I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Via Mordure, 438 di Querceta di Seravezza, anche se continueranno ad avere la residenza anagrafica presso l'immobile di Via Emilia, 850/D di Seravezza (LU). Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé. I tempi di permanenza dei figli minori presso il padre, saranno da intendersi liberi ed ampi, e comunque indicativamente una settimana per uno in modo alternato. Vacanze natalizie: il giorno di Vigilia con il padre, Natale con la mamma e Santo Stefano, 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio alternativamente di anno in anno;
Vacanze pasquali alternativamente con il padre e la madre il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo; Festività civili e religiose sempre alternate. Sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori anche in funzione dei rispettivi impegni lavorativi nonché in funzione dei desideri e impegni dei figli. I coniugi contribuiranno direttamente al mantenimento dei figli stando con loro pari giorni;
le spese straordinarie a loro relative nella misura del 70% a carico del Signor e il rimanente 30% a Pt_2 carico della Signora Pt_1
I ricorrenti dichiarano inoltre di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale tra di essi e di voler immediatamente eseguire i patti e gli accordi di cui al presente ricorso». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 23/8/2008, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_1
6/5/2010) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Seravezza (LU) in data 23/8/2008, debitamente trascritto nel
[...]
2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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