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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. all' udienza del 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 21985/2023
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
via Molino Fellapane n. 12 (c.f. ),rappresentato e difeso giusta C.F._1
procura in calce al presente attodall'Avv.Umberto Scognamigliopresso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla p.zza Principe Umberto n. 35(c.f.
) il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e C.F._2
176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il proprio numero di fax 081.0361067 o indirizzo di posta elettronica Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. n. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del Persona_1
23.01.23repertorio n. 37590, raccolta n. 7131, dall'Avv. Maria Sofia Lizzi (C.F.
- PEC : t) e con il C.F._3 Email_2 CP_ medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55-Napoli (Tel.:
081.7558400- Fax: 081 . ) ; P.IVA_2
CONTRO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_1 che in data23/6/2020 inoltrava domanda alla Commissione Medica di 1^ Istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, al fine
- di conseguire il riconoscimento dello stato di invalidità civile e la liquidazione delle provvidenze previste dalle Leggi 118/71, 18/80, 291/88, 295/90, in particolare della assegno mensile di assistenza quale invalido parziale di cui alla L. 118/71, art. 12 e 13;'a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi CP_1
ratei maturati e maturandi, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi
- -che la domanda aveva avuto esito negativo;
- . che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto all' accertamento dell'assegno mensile di invalidità a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata, con condanna alle spese
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa all' udienza del 21/11/2024 tenutasi in trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. è stata decisa con la presente sentenza.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto :
esiti di nefrectomia sx per rene muto, fibromialgia, ateromasia calcifica aortica, fibromatosi dell'utero con cisti endometriosica, mastopatia fibrocistica, artrosi polidistrettuale, scoliosi D/L dx convessa ad ampio raggio con discopatie lombari multiple, tireopatia nodulare, depressione ansiosa Fanno sì che può ritenersi il periziando invalido con riduzione per-manente della capacità lavorativa in misura del 65% secondo le Tabelle relative all'Invalidità Civile del
D.M. 05/02/92 pubblicate sulla G.U. del 26/02/92. Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria
2 Osserva infatti il ctu in ordine ai rilievi mossi alla consulenza che “nel referto della Rx vi è scritto : “Scoliosi ad ampio raggio dorso-lombare dx-convessa. Fisiologiche le curve dorso-lombari sul piano sagittale”. La scoliosi non veniva inoltre evidenziata in una Rx del torace del Novembre 2019. Pertanto non si ritiene poter riconoscere il punteggio richiesto e relativo al codice 7003 e non 7001(Anchilosi Totale del rachide???) dal 31-40 % che recita ad Pt_2 una curva superiore a 40° ma viene descritta scoliosi ad ampio raggio certamente minore dei 40° e quindi anche volendo riconoscere un ulteriore 15% di valutazione per la scoliosi si passerebbe dal 65 al 68%. Si ribadisce inoltre che la Sindrome Fibromialgica non viene documentata da nessun esame di autoimmunità richiesti eventualmente da specialisti Reumatologi o Ortopedici, e viene data unicamente come dato clinico e per la quale non esiste una valutazione tabellare, si sottolinea inoltre che nell'esame clinico effettuato al quale si rimanda non si sono evidenziate riduzione delle autonomie personali infatti la AS presenta Passaggi posturali e deambulazione libera. Solo una lieve riduzione di ¼ dei movimenti di flesso-estensione della colonna. Ovviamente la documentazione integrativa peraltro di struttura privata non consente una revisione della valutazione espressa. “ Riteneva quindi di confermare le conclusioni cui era pervenuto nella fase di ATP confermando la percentuale di invalidità del 65% Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento.
Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del
DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con
3 riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 19428/2022 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto.
b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Napoli 21/11/2024 Il Giudice del Lavoro
Maria Pia Mazzocca
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