TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9909/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9909/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUERCINI Parte_1 C.F._1
STEFANIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUERCINI
STEFANIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL LUNGO Controparte_1 P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BOVIO 19 50136 FIRENZE presso il difensore avv. DEL LUNGO LORENZO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“- in via principale, previa riunione al presente giudizio per connessione c.d. oggettiva del giudizio civile rubricato al n. 14251/2022 di R.G.C. dell'intestato Tribunale ed assegnato al Giudice Dott.ssa
Orani, revocare e/o dichiarare nullo, annullato e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 2354/2022
(R.G.C. n. 6398/2022) emesso dal Tribunale di Firenze in data 14/06/2022 e depositato in cancelleria il 15/06/2022, con il quale è stato ingiunto alla IG.ra di pagare alla società Parte_1
" la somma di € 8.052,00 (IVA inclusa) oltre interessi di cui al D.Lgs. n. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, oltre spese ed accessori di legge, per insussistenza pagina 1 di 9 dell'obbligazione dedotta in giudizio e/o per inadempimento della società " Controparte_1 all'obbligo di cui all'art. 1759 c.c. e per l'effetto condannare la stessa società " Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore dell'attrice opponente nella misura che sarà quantificata in
[...]
corso di causa e ritenuta di giustizia;
- in via subordinata e salvo gravame, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, limitare la condanna della IG.ra agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 sulla Parte_1
somma di cui risultasse eventualmente debitrice solo dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- con condanna della società " al pagamento in favore della IG.ra Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di una somma pari ad € 2.500,00 e/o di quella maggiore o minore Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e di compensi professionali, eventualmente anche ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare integralmente l'opposizione avversaria ed ogni domanda ivi dispiegata per i motivi tutti di cui in comparsa di costituzione e risposta nonché successivi atti difensivi, così confermando il decreto ingiuntivo n. 2354/2022 (R.G. n. 6398/2022) emesso dal Tribunale di Firenze in data
14/06/2022 ovvero, in caso di revoca dello stesso, condannare la IG.ra al Parte_1 pagamento in favore della concludente dell'importo di € 8.052,00 (I.V.A. inclusa) oltre agli interessi moratori ex D.L.vo 231/2002 dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2354 del 15 giugno 2022, N.R.G. 6398/2022, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 8.052,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso provvigionale per l'attività di intermediazione prestata dalla società opposta in relazione alla compravendita dell'immobile sito in Scandicci, Via Cilea n. 2.
In particolare, l'opponente ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
pagina 2 di 9 - che, in data 17 dicembre 2021, la SI.ra conferiva incarico di mediazione a Parte_1 [...]
al fine di poter acquistare un appartamento sito in Scandicci, Via Cilea n. 2. Controparte_1
- che, all'atto del conferimento del suddetto incarico è stato pattuito un compenso per l'agente pari al
3% del prezzo convenuto per l'acquisto (con un minimo di euro 3.500,00), oltre IVA, da corrispondersi alla stipula del preliminare di compravendita.
- che, in data 20 dicembre 2021 l'attrice ha sottoscritto la “proposta di acquisto preliminare di compravendita” avente ad oggetto l'immobile sopra citato, per un prezzo pari ad euro 220.000,00.
- che la proposta di acquisto formulata dall'opponente è stata successivamente accettata dai SI.ri e in data 22 dicembre 2021. Pt_2 Parte_3
- che la proposta di acquisto/preliminare di compravendita è stata subordinata alla condizione sospensiva relativa alla delibera del mutuo.
- che la predetta condizione si è avverata in data 21 aprile 2022, con la comunicazione dell'approvazione dell'erogazione del mutuo da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- che, in data 31 dicembre 2021 la convenuta ha inviato alla SI.ra copia della dichiarazione di Pt_1
successione del SI. padre, nonché dante causa, dei SI.ri e Persona_1 Pt_2 Parte_3
- che l'appuntamento per la stipula del rogito notarile, inizialmente fissato per il giorno 5 maggio 2022,
è stato rinviato a data da destinarsi, in quanto il notaio, dott.ssa , essendosi accorta, Persona_2 dall'esame del testamento del SI. della sussistenza di un legato in sostituzione di Persona_1
legittima nei confronti dei nipoti del de cuius, SI.ri e ha ravvisato la necessità di Pt_4 Parte_5 acquisire documentazione comprovante l'accettazione definitiva di tali disposizioni testamentarie da parte dei legatari.
- che tale prova non è mai stata fornita.
- che, conseguentemente, l'accettazione della “proposta d'acquisto preliminare di compravendita” non può ritenersi valido e, pertanto, alcun compenso risulta dovuto alla società opposta.
- che la convenuta, non avendo adempiuto agli obblighi informativi sulla medesima gravanti, è tenuta a risarcire il danno partito dall'attrice.
Si è costituita in giudizio, chiedendo che venisse concessa la provvisoria Controparte_1 esecutorietà del D.I. n. 2354/2022 e che venisse rigettata l'opposizione promossa dalla SI.ra Parte_1
sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente dovute, stante
[...]
l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione. pagina 3 di 9 All'udienza dell'11 gennaio 2023, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 2354/2022 N.R.G. 6398/2022.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 15 ottobre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del pagina 4 di 9 giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Anzitutto, si rileva l'infondatezza della tesi attorea secondo cui l'accettazione della “proposta di acquisto preliminare di compravendita” pervenuta alla SInora da parte dei SI.ri e Pt_1 Pt_2
, non può ritenersi validamente perfezionata ai sensi dell'art. 1326 c.c., in quanto i promittenti Pt_3 acquirenti al momento della suddetta accettazione non erano gli unici proprietari dell'immobile oggetto di compravendita, posto che dall'esame delle disposizioni testamentarie del SI. è emersa Persona_1
la presenza di un legato in sostituzione di legittima nei confronti dei nipoti del de cuius e che non è mai stata fornita prova dell'accettazione di tale legato con rinuncia ai diritti di legittima.
Contrariamente a quanto prospettato da parte opponente, infatti, al momento dell'accettazione della proposta d'acquisto, pervenuta alla promittente acquirente in data 23 dicembre 2021 (cfr. doc. 2 di parte attrice), i SI.ri e erano gli unici proprietari dell'appartamento sito in Pt_2 Parte_3
Scandicci, Via Cilea n. 2, mentre alcun diritto sull'immobile avrebbe potuto essere vantato da parte dei legatari SI.ri e Pt_4 Parte_5
Come precisato anche dalla Corte di Cassazione, infatti, “il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.” (Cass. n.
2914/2020).
Tant'è che “Non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio che - nell'ipotesi di compravendita di un immobile gravato dalla trascrizione di una domanda giudiziale pregiudizievole chiaramente indicata nel rogito - abbia omesso di avvertire l'acquirente di ulteriori, ipotetici ed eventuali rischi, non prevedibili al momento della stipula, correlati alla proposizione, quale possibile sviluppo della controversia pendente, di altre domande non ancora avanzate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del notaio per non aver informato l'acquirente che, nell'azione di petizione ereditaria intentata dall'erede non legittimario asseritamente pretermesso nei confronti dell'erede testamentario, vi era il rischio di impugnazione del testamento olografo, divenuto oggetto di querela di falso successivamente alla pagina 5 di 9 stipula).” (Cass. 20297/2019).
Di conseguenza, non vi sono dubbi sul diritto del mediatore alla provvigione contrattualmente pattuita.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è ormai solidamente orientata nel ritenere che, nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione, o risoluzione, del contratto stesso (Cass. 20132/2022).
La Corte di cassazione ha infatti recentemente ribadito che “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.” (Cass. n. 2359/2024).
A ciò si aggiunga che, in materia di intermediazione immobiliare, il diritto del mediatore alla provvigione sorge nel momento in cui il vincolo giuridico tra i contraenti sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non richiedendosi un nesso eziologico diretto tra l'attività di mediazione e la stipula del definitivo.
È pacifico, d'altronde, che la mancata conclusione del contratto definitivo non può pregiudicare il diritto della società attrice alla provvigione.
Nel caso di specie, vi è evidenza documentale della sottoscrizione di una proposta irrevocabile di acquisto della opponente accettata dalla parte promittente venditrice, che si è tradotta per espresso dato contrattuale nella conclusione di un preliminare.
Al punto 2 della “proposta di acquisto preliminare di compravendita” è stato infatti espressamente stabilito che “la sottoscrizione per accettazione di questa proposta da parte del Venditore determinerà la conclusione di un contratto preliminare di vendita […], in quanto tale azionabile ex art. 2932 cod. civ.” (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Inoltre, all'atto di conferimento dell'incarico da parte della SI.ra le parti hanno Parte_1 pattuito che “il diritto al compenso in favore dell'Agente matura con la conclusione del preliminare di compravendita” (cfr. doc. 3 di parte attrice).
pagina 6 di 9 Per quel che attiene al computo degli interessi sulla somma dovuta, si osserva che, come stabilito dal d.lgs. 231/2002, in mancanza di apposita previsione contrattuale, il termine, alla scadenza del quale gli interessi cominciano a decorrere, è fissato in trenta giorni, e decorre "dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente".
Le eccezioni formulate sul punto dall'opponente non meritano, pertanto, accoglimento.
2. Passando ora all'esame delle doglianze di parte attrice riguardanti l'asserita responsabilità della società convenuta per la violazione degli obblighi sulla medesima gravanti in forza dell'art. 1759 c.c., è opportuno sottolineare, in primo luogo, che “Il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, particolari indagini di natura tecnico-giuridica (come l'accertamento della libertà da pesi dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, è, pur tuttavia, gravato, in positivo, dall'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero, in tal caso, di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.” (Cass. n. 34503/2023).
Venendo al caso concreto, il fatto che il mediatore fosse a conoscenza della presenza del legato disposto nei confronti dei SI.ri e non dimostra che la convenuta fosse a Pt_4 Parte_5
conoscenza del contenuto del testamento, né tantomeno del fatto che i legatari non avevano rinunciato all'azione di riduzione.
D'altronde, come si evince dalla comunicazione inviata a mezzo e-mail dalla SInora CP_2
alla in data 23 dicembre 2021, la promittente venditrice ha inoltrato alla Controparte_1
società opposta unicamente l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica, nonché la relativa dichiarazione (cfr. doc. 6 di parte attrice).
Ed invero, neppure può dirsi sussistente, in capo al mediatore, un obbligo di acquisire informazioni in ordine a tali circostanze.
Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che la provenienza da donazione dell'immobile promesso in vendita costituisca circostanza relativa alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, rientrante nel novero delle circostanze influenti sulla conclusione di esso, che il mediatore deve riferire ex art.1759
pagina 7 di 9 c.c. alle parti (cfr. Cass. n. 965/2019), con ciò sancendo un obbligo del mediatore di informarsi ed informare la controparte sulle vicende della provenienza dell'immobile documentalmente rilevabili.
È documentalmente provato che la società opposta ha debitamente assolto agli obblighi appena citati richiedendo la documentazione relativa alla successione del SI. ai promittenti venditori Persona_1 ed inoltrando i suddetti all'attrice una volta pervenuti (cfr. doc. 6 di parte attrice)
Nella fattispecie de quo, tuttavia, le informazioni della cui mancata tempestiva conoscibilità si duole la SI.ra non riguardano unicamente la provenienza dell'immobile per successione Parte_1
testamentaria del SI. - circostanza peraltro già nota all'opponente in quanto risultante Persona_1 dalla visura storica allegata alla perizia dell'ing. (cfr. doc. 5 di parte attrice) - bensì anche la Per_3 presenza di legati in sostituzione di legittima, l'adempimento dei medesimi, nonché la rinuncia dei beneficiari all'azione di riduzione, circostanze tutte che solo la parte venditrice poteva conoscere e comunicare al mediatore.
Pertanto, la mancata informativa in merito ai fatti appena menzionati non è imputabile al mediatore, né tantomeno poteva eSIersi che il medesimo imbastisse un ragionamento ipotetico di tipo giuridico sulla possibilità che fossero intentate azioni di riduzione, nonché sulla presunta fondatezza delle stesse.
In conclusione, nel caso di specie non può configurarsi alcuna responsabilità ex art 1759 c.c. in capo al mediatore, che si è correttamente astenuto dal fornire informazioni di cui non era a conoscenza e che esulavano dalla sua competenza tecnica.
3. Alla luce di quanto sopra, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla SInora Parte_1
è priva di fondamento.
[...]
Difatti, come ben si evince dalle motivazioni sino a qui espresse, prima ancora del nesso causale, manca la possibilità stessa di configurare un danno imputabile a Parte_6
4. Il rigetto della presente opposizione impone, altresì, di respingere la domanda promossa
[...]
dall'opponente per la condanna della convenuta opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc difettandone, per ciò solo, i presupposti di legge.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, vengono poste a carico dell'attrice, sulla base del principio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 8 di 9 1) rigetta l'opposizione proposta dalla SI.ra e per l'effetto conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2354/2022 N.R.G. 6398/2022, del Tribunale di Firenze;
2) condanna la SI.ra , a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
Firenze, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9909/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUERCINI Parte_1 C.F._1
STEFANIA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUERCINI
STEFANIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL LUNGO Controparte_1 P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BOVIO 19 50136 FIRENZE presso il difensore avv. DEL LUNGO LORENZO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mediazione
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“- in via principale, previa riunione al presente giudizio per connessione c.d. oggettiva del giudizio civile rubricato al n. 14251/2022 di R.G.C. dell'intestato Tribunale ed assegnato al Giudice Dott.ssa
Orani, revocare e/o dichiarare nullo, annullato e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 2354/2022
(R.G.C. n. 6398/2022) emesso dal Tribunale di Firenze in data 14/06/2022 e depositato in cancelleria il 15/06/2022, con il quale è stato ingiunto alla IG.ra di pagare alla società Parte_1
" la somma di € 8.052,00 (IVA inclusa) oltre interessi di cui al D.Lgs. n. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, oltre spese ed accessori di legge, per insussistenza pagina 1 di 9 dell'obbligazione dedotta in giudizio e/o per inadempimento della società " Controparte_1 all'obbligo di cui all'art. 1759 c.c. e per l'effetto condannare la stessa società " Controparte_1
al risarcimento dei danni in favore dell'attrice opponente nella misura che sarà quantificata in
[...]
corso di causa e ritenuta di giustizia;
- in via subordinata e salvo gravame, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, limitare la condanna della IG.ra agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 sulla Parte_1
somma di cui risultasse eventualmente debitrice solo dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- con condanna della società " al pagamento in favore della IG.ra Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di una somma pari ad € 2.500,00 e/o di quella maggiore o minore Parte_1
somma che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e di compensi professionali, eventualmente anche ai sensi dell'art. 92, comma 1,
c.p.c.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare integralmente l'opposizione avversaria ed ogni domanda ivi dispiegata per i motivi tutti di cui in comparsa di costituzione e risposta nonché successivi atti difensivi, così confermando il decreto ingiuntivo n. 2354/2022 (R.G. n. 6398/2022) emesso dal Tribunale di Firenze in data
14/06/2022 ovvero, in caso di revoca dello stesso, condannare la IG.ra al Parte_1 pagamento in favore della concludente dell'importo di € 8.052,00 (I.V.A. inclusa) oltre agli interessi moratori ex D.L.vo 231/2002 dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2354 del 15 giugno 2022, N.R.G. 6398/2022, con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto all'attrice di pagare alla convenuta la somma di euro 8.052,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso provvigionale per l'attività di intermediazione prestata dalla società opposta in relazione alla compravendita dell'immobile sito in Scandicci, Via Cilea n. 2.
In particolare, l'opponente ha rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria da parte convenuta, evidenziando:
pagina 2 di 9 - che, in data 17 dicembre 2021, la SI.ra conferiva incarico di mediazione a Parte_1 [...]
al fine di poter acquistare un appartamento sito in Scandicci, Via Cilea n. 2. Controparte_1
- che, all'atto del conferimento del suddetto incarico è stato pattuito un compenso per l'agente pari al
3% del prezzo convenuto per l'acquisto (con un minimo di euro 3.500,00), oltre IVA, da corrispondersi alla stipula del preliminare di compravendita.
- che, in data 20 dicembre 2021 l'attrice ha sottoscritto la “proposta di acquisto preliminare di compravendita” avente ad oggetto l'immobile sopra citato, per un prezzo pari ad euro 220.000,00.
- che la proposta di acquisto formulata dall'opponente è stata successivamente accettata dai SI.ri e in data 22 dicembre 2021. Pt_2 Parte_3
- che la proposta di acquisto/preliminare di compravendita è stata subordinata alla condizione sospensiva relativa alla delibera del mutuo.
- che la predetta condizione si è avverata in data 21 aprile 2022, con la comunicazione dell'approvazione dell'erogazione del mutuo da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- che, in data 31 dicembre 2021 la convenuta ha inviato alla SI.ra copia della dichiarazione di Pt_1
successione del SI. padre, nonché dante causa, dei SI.ri e Persona_1 Pt_2 Parte_3
- che l'appuntamento per la stipula del rogito notarile, inizialmente fissato per il giorno 5 maggio 2022,
è stato rinviato a data da destinarsi, in quanto il notaio, dott.ssa , essendosi accorta, Persona_2 dall'esame del testamento del SI. della sussistenza di un legato in sostituzione di Persona_1
legittima nei confronti dei nipoti del de cuius, SI.ri e ha ravvisato la necessità di Pt_4 Parte_5 acquisire documentazione comprovante l'accettazione definitiva di tali disposizioni testamentarie da parte dei legatari.
- che tale prova non è mai stata fornita.
- che, conseguentemente, l'accettazione della “proposta d'acquisto preliminare di compravendita” non può ritenersi valido e, pertanto, alcun compenso risulta dovuto alla società opposta.
- che la convenuta, non avendo adempiuto agli obblighi informativi sulla medesima gravanti, è tenuta a risarcire il danno partito dall'attrice.
Si è costituita in giudizio, chiedendo che venisse concessa la provvisoria Controparte_1 esecutorietà del D.I. n. 2354/2022 e che venisse rigettata l'opposizione promossa dalla SI.ra Parte_1
sostenendo che le somme ingiunte alla medesima fossero assolutamente dovute, stante
[...]
l'infondatezza delle eccezioni formulate in sede di opposizione. pagina 3 di 9 All'udienza dell'11 gennaio 2023, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 2354/2022 N.R.G. 6398/2022.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 15 ottobre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione” (ex plurimis Cass. n. 24815/05; n.
25857/11).
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
“La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del pagina 4 di 9 giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria” (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n. 5355).
Ciò premesso, passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata per i motivi di seguito esposti.
1. Anzitutto, si rileva l'infondatezza della tesi attorea secondo cui l'accettazione della “proposta di acquisto preliminare di compravendita” pervenuta alla SInora da parte dei SI.ri e Pt_1 Pt_2
, non può ritenersi validamente perfezionata ai sensi dell'art. 1326 c.c., in quanto i promittenti Pt_3 acquirenti al momento della suddetta accettazione non erano gli unici proprietari dell'immobile oggetto di compravendita, posto che dall'esame delle disposizioni testamentarie del SI. è emersa Persona_1
la presenza di un legato in sostituzione di legittima nei confronti dei nipoti del de cuius e che non è mai stata fornita prova dell'accettazione di tale legato con rinuncia ai diritti di legittima.
Contrariamente a quanto prospettato da parte opponente, infatti, al momento dell'accettazione della proposta d'acquisto, pervenuta alla promittente acquirente in data 23 dicembre 2021 (cfr. doc. 2 di parte attrice), i SI.ri e erano gli unici proprietari dell'appartamento sito in Pt_2 Parte_3
Scandicci, Via Cilea n. 2, mentre alcun diritto sull'immobile avrebbe potuto essere vantato da parte dei legatari SI.ri e Pt_4 Parte_5
Come precisato anche dalla Corte di Cassazione, infatti, “il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.” (Cass. n.
2914/2020).
Tant'è che “Non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio che - nell'ipotesi di compravendita di un immobile gravato dalla trascrizione di una domanda giudiziale pregiudizievole chiaramente indicata nel rogito - abbia omesso di avvertire l'acquirente di ulteriori, ipotetici ed eventuali rischi, non prevedibili al momento della stipula, correlati alla proposizione, quale possibile sviluppo della controversia pendente, di altre domande non ancora avanzate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del notaio per non aver informato l'acquirente che, nell'azione di petizione ereditaria intentata dall'erede non legittimario asseritamente pretermesso nei confronti dell'erede testamentario, vi era il rischio di impugnazione del testamento olografo, divenuto oggetto di querela di falso successivamente alla pagina 5 di 9 stipula).” (Cass. 20297/2019).
Di conseguenza, non vi sono dubbi sul diritto del mediatore alla provvigione contrattualmente pattuita.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è ormai solidamente orientata nel ritenere che, nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione, o risoluzione, del contratto stesso (Cass. 20132/2022).
La Corte di cassazione ha infatti recentemente ribadito che “Al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.” (Cass. n. 2359/2024).
A ciò si aggiunga che, in materia di intermediazione immobiliare, il diritto del mediatore alla provvigione sorge nel momento in cui il vincolo giuridico tra i contraenti sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non richiedendosi un nesso eziologico diretto tra l'attività di mediazione e la stipula del definitivo.
È pacifico, d'altronde, che la mancata conclusione del contratto definitivo non può pregiudicare il diritto della società attrice alla provvigione.
Nel caso di specie, vi è evidenza documentale della sottoscrizione di una proposta irrevocabile di acquisto della opponente accettata dalla parte promittente venditrice, che si è tradotta per espresso dato contrattuale nella conclusione di un preliminare.
Al punto 2 della “proposta di acquisto preliminare di compravendita” è stato infatti espressamente stabilito che “la sottoscrizione per accettazione di questa proposta da parte del Venditore determinerà la conclusione di un contratto preliminare di vendita […], in quanto tale azionabile ex art. 2932 cod. civ.” (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Inoltre, all'atto di conferimento dell'incarico da parte della SI.ra le parti hanno Parte_1 pattuito che “il diritto al compenso in favore dell'Agente matura con la conclusione del preliminare di compravendita” (cfr. doc. 3 di parte attrice).
pagina 6 di 9 Per quel che attiene al computo degli interessi sulla somma dovuta, si osserva che, come stabilito dal d.lgs. 231/2002, in mancanza di apposita previsione contrattuale, il termine, alla scadenza del quale gli interessi cominciano a decorrere, è fissato in trenta giorni, e decorre "dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente".
Le eccezioni formulate sul punto dall'opponente non meritano, pertanto, accoglimento.
2. Passando ora all'esame delle doglianze di parte attrice riguardanti l'asserita responsabilità della società convenuta per la violazione degli obblighi sulla medesima gravanti in forza dell'art. 1759 c.c., è opportuno sottolineare, in primo luogo, che “Il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, particolari indagini di natura tecnico-giuridica (come l'accertamento della libertà da pesi dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali ed ipotecarie), al fine di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, è, pur tuttavia, gravato, in positivo, dall'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero, in tal caso, di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.” (Cass. n. 34503/2023).
Venendo al caso concreto, il fatto che il mediatore fosse a conoscenza della presenza del legato disposto nei confronti dei SI.ri e non dimostra che la convenuta fosse a Pt_4 Parte_5
conoscenza del contenuto del testamento, né tantomeno del fatto che i legatari non avevano rinunciato all'azione di riduzione.
D'altronde, come si evince dalla comunicazione inviata a mezzo e-mail dalla SInora CP_2
alla in data 23 dicembre 2021, la promittente venditrice ha inoltrato alla Controparte_1
società opposta unicamente l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica, nonché la relativa dichiarazione (cfr. doc. 6 di parte attrice).
Ed invero, neppure può dirsi sussistente, in capo al mediatore, un obbligo di acquisire informazioni in ordine a tali circostanze.
Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che la provenienza da donazione dell'immobile promesso in vendita costituisca circostanza relativa alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, rientrante nel novero delle circostanze influenti sulla conclusione di esso, che il mediatore deve riferire ex art.1759
pagina 7 di 9 c.c. alle parti (cfr. Cass. n. 965/2019), con ciò sancendo un obbligo del mediatore di informarsi ed informare la controparte sulle vicende della provenienza dell'immobile documentalmente rilevabili.
È documentalmente provato che la società opposta ha debitamente assolto agli obblighi appena citati richiedendo la documentazione relativa alla successione del SI. ai promittenti venditori Persona_1 ed inoltrando i suddetti all'attrice una volta pervenuti (cfr. doc. 6 di parte attrice)
Nella fattispecie de quo, tuttavia, le informazioni della cui mancata tempestiva conoscibilità si duole la SI.ra non riguardano unicamente la provenienza dell'immobile per successione Parte_1
testamentaria del SI. - circostanza peraltro già nota all'opponente in quanto risultante Persona_1 dalla visura storica allegata alla perizia dell'ing. (cfr. doc. 5 di parte attrice) - bensì anche la Per_3 presenza di legati in sostituzione di legittima, l'adempimento dei medesimi, nonché la rinuncia dei beneficiari all'azione di riduzione, circostanze tutte che solo la parte venditrice poteva conoscere e comunicare al mediatore.
Pertanto, la mancata informativa in merito ai fatti appena menzionati non è imputabile al mediatore, né tantomeno poteva eSIersi che il medesimo imbastisse un ragionamento ipotetico di tipo giuridico sulla possibilità che fossero intentate azioni di riduzione, nonché sulla presunta fondatezza delle stesse.
In conclusione, nel caso di specie non può configurarsi alcuna responsabilità ex art 1759 c.c. in capo al mediatore, che si è correttamente astenuto dal fornire informazioni di cui non era a conoscenza e che esulavano dalla sua competenza tecnica.
3. Alla luce di quanto sopra, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla SInora Parte_1
è priva di fondamento.
[...]
Difatti, come ben si evince dalle motivazioni sino a qui espresse, prima ancora del nesso causale, manca la possibilità stessa di configurare un danno imputabile a Parte_6
4. Il rigetto della presente opposizione impone, altresì, di respingere la domanda promossa
[...]
dall'opponente per la condanna della convenuta opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc difettandone, per ciò solo, i presupposti di legge.
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, vengono poste a carico dell'attrice, sulla base del principio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 8 di 9 1) rigetta l'opposizione proposta dalla SI.ra e per l'effetto conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2354/2022 N.R.G. 6398/2022, del Tribunale di Firenze;
2) condanna la SI.ra , a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
Firenze, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 9 di 9