Sentenza 4 luglio 2006
Massime • 1
In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il decreto del pubblico ministero, con il quale si dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica, può essere legittimamente motivato con il riferimento ad una situazione probabile e futura di indisponibilità degli impianti, ma è necessario che il pubblico ministero integri la motivazione con gli opportuni dati documentali prima dell'utilizzazione dei risultati intercettativi, pena altrimenti la loro inutilizzabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2006, n. 27427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27427 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 04/07/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1436
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 16747/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT AV n. il 29/01/1970;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova in data 7/4/2006;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO F.;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. GALASSO A. che ha concluso per: annullamento con rinvio.
Udito il difensore avv. F.P. BARABAMENTE che ha concluso per:
accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di RT AV avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Genova in data 10.01.2006 in ordine, tra l'altro, a reati di concorso in detenzione a fine di spaccio di cocaina ed hashish, ex art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 80, comma 2, in precedenza importata, trasportata ed occultata illecitamente, il Tribunale del riesame di Genova, con ordinanza in data 7/4/2006, confermava la misura intramuraria in ordine ai predetti reati, ad eccezione del reato associativo ex art. 74 D.P.R. cit., ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari già evidenziate nel provvedimento del GIP. Avverso tale ordinanza il RT ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3, il tutto limitatamente al capo 5) dell'imputazione, posto che le intercettazioni telefoniche sull'utenza mobile spagnola del ricorrente, i cui esiti erano stati posti a fondamento del quadro di gravità indiziaria in ordine a detta imputazione, dovevano ritenersi inutilizzabili perché eseguite presso la Questura di La Spezia - Sezione Squadra Mobile e non già presso la locale Procura della Repubblica, senza che il relativo decreto del P.M. fosse motivato sul punto se non con riferimento ad un'ipotesi in futuro accertabile o accertata circa l'imposibilità di eseguire dette intercettazioni in Procura per carenza di linee disponibili. Sul punto, ad avviso del ricorrente, erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto sanata la dedotta nullità dei decreti del P.M. e quindi l'utilizzabilità delle intercettazioni, stante l'integrazione del cennato provvedimento con la produzione documentale di tale impossibilità, mentre la sanatoria del decreto originariamente nullo per difetto di motivazione e non dopo l'utilizzo delle intercettazioni, cosa non avvenuta nel caso in specie. Infatti il Tribunale del riesame ha ritenuta sanata la dedotta nullità dei decreti del P.M. con il provvedimento integrativo a giustificazione delle ragioni della impossibilità dell'esecuzione delle operazioni presso la locale Procura per indisponibilità delle linee e stante l'urgenza di provvedere tempestivamente allo espletamento di tali operazioni, ma ha trascurato di rilevare che tale integrazione deve avvenire prima e non dopo l'utilizzazione delle risultanze delle operazioni, mentre nel caso de quo, il P.M., solo all'udienza camerale di tale Tribunale, aveva richiamato gli elementi giustificatori dell'utilizzo degli impianti esterni a quelli della Procura. Di qui la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate.
Il ricorso propone una questione di diritto certamente fondata in relazione ai termini di corretta osservanza dei criteri di cui all'art. 268 c.p., comma 3, in combinato disposto con l'art. 271 c.p.p., comma 1, circa il divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni.
Non v'è dubbio, infatti, che il decreto originario del P.M. che motiva la necessità di ricorso ad impianti esterni a quelli della Procura per l'effettuazione delle disposte intercettazioni telefoniche, debba essere necessariamente motivato sul punto, come, peraltro, ribadito da questo giudice di legittimità, anche se tale motivazione è ritenuta sufficiente ad assolvere la sua funzione al riguardo ove si limiti ad accennare la mancanza o indisponibilità, anche momentanea, degli impianti della Procura che giustifica, per l'urgenza delle operazioni, il ricorso ad impianti esterni. Nella specie, il decreto del P.M. ha fatto ricorso ad una motivazione che fa richiamo non già ad una situazione concreta attuale ed in atto ma ad una situazione presumibilmente emergente in futuro circa l'indisponibilità di linee in Procura, rimandando, sul punto, a documentazione in futuro acquisibile a supporto di tale circostanza. Anche tale motivazione, in via astratta, ancorché non propriamente ortodossa, può valere a supportare il decreto del P.M., ma condizione indispensabile per l'utilizzabilità delle conseguenti intercettazioni è che, in ogni caso, il provvedimento sia stato debitamente integrato dalle cennate risultanze documentali attinenti la "possibile e preannunciata indisponibilità degli impianti della Procura".
Con l'integrazione del decreto in tali sensi si viene circa l'aspetto attinente la disponibilità degli impianti utilizzabili per eseguire le già disposte intercettazioni. Ciò che, tuttavia, è indispensabile perché tale sanatoria risulti utilmente appagabile per l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni è che non solo provenga dallo stesso P.M. (la cui inerzia sul punto non può essere superata con l'intervento integratore d'ufficio del Tribunale del riesame), ma che si effettuato prima e non dopo l'utilizzazione dei cennati risultati, come esattamente rileva il ricorrente, con altrettanto corretto richiamo ad una lettura logico-giuridica dell'indirizzo di questo giudice di legittimità in materia. La decisione del Tribunale del riesame non offre tale garanzia di tempestività della dedotta integrazione, ma, per contro, offre la prova esplicita che la documentazione a supporto della giustificazione dell'utilizzo di impianti diversi è stata "richiamata" dal P.M. alla stessa udienza camerale, con riferimento alle medesime ragioni che avevano costituito giustificazione dell'utilizzazione di impianti diversi per altre intercettazioni per il monitoraggio dell'attività del RT (cfr. fol. 6 ordinanza impugnata).
Ciò posto, a prescindere dal fatto che una integrazione "per relationem" può essere anche ammissibile allorché viene, in ogni caso, tempestivamente dedotta e richiamata prima dell'utilizzazione dei risultati delle disposte intercettazioni, nella specie la ritenuta integrazione, peraltro per relationem, è certamente tardiva, il che si riflette sull'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche relativi all'utenza mobile spagnola in uso al ricorrente in merito alla gravità indiziaria per il capo 5) della ordinanza coercitiva primigenia.
A questo punto, però, va rilevato che, come risulta in termini di incontestabile evidenza dal testo della stessa ordinanza impugnata (cfr. foll. 8/9), la gravità indiziaria a carico del RT per detta imputazione sub 5) resta motivatamente giustificabile, quand'anche in difetto delle intercettazioni sulla utenza mobile spagnola del ricorrente, per il coacervo di significativi elementi di apprezzabile spessore e rilevanza agli effetti dell'art. c.p.p., rappresentati dall'arresto in flagranza dei coindagati RR e Badia Cortes, dall'ingente dato ponderale dello stupefacente in sequestro e, dopo l'arresto dei predetti, dalle significative risultanze evincibili dalla conversazione ambientale a bordo della vettura del ricorrente (allegato 136 delle ore 10, 4 del 5.3.05) intercettata tra il RT ed il coimputato Moral, il cui in equivoco contenuto, come motivatamente rileva il Tribunale del riesame genovese, disegna un sufficiente quadro di apprezzabile gravità indiziaria, allo stato, evincibile nei confronti dell'indagato in ordine al reato di cui al capo 5).
Di qui l'infondatezza del ricorso sul punto.
Ne consegue il rigetto del proposto gravame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2006