Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
L'ammissione del giudizio abbreviato prelude la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negativo.
Commentario • 1
- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2009, n. 22750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22750 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 481
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 9853/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 26 giugno 2008 dalla Corte di appello di Trieste;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco MA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la condanna (in primo grado pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare di Tolmezzo) di MA IG, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per l'inosservanza di prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Buja (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2), nella specie, per essere stato sorpreso in Udine il 27 maggio 2004.
1.1. La Corte ribadiva la competenza territoriale del Tribunale di Tolmezzo, invocando la regola suppletiva di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2, secondo la quale la competenza appartiene al giudice della residenza dell'imputato.
1.2. Precisava, poi, in relazione alla capacità di intendere e di volere dell'imputato, che il "disturbo antisociale di personalità" può costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p. soltanto se di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa;
è necessario, inoltre, che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico tale da far ritenere il secondo causalmente determinato dal primo. E ciò nel caso di specie non risultava essersi verificato. Aggiungeva la Corte che nessun elemento suggeriva l'esecuzione di accertamento peritale sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ribadisce l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la stessa apparteneva al Tribunale di Udine perché in tale località era stata accertata la violazione e, in ogni caso, perché l'itinerario dal Comune di Buia a Udine portava necessariamente a ritenere che lo sconfinamento fosse "avvenuto nella competenza territoriale del Tribunale di Udine", posto che "il confine meridionale del Comune di Buia segna anche il confine di competenza del Tribunale udinese".
2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine al denegato accertamento peritale sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato. Sostiene che l'imputato era giunto ad Udine in stato di assoluta confusione e disordine mentale, tanto che, subito dopo l'arresto, era stato ricoverato.
Rileva, inoltre, che la patologia accertata non era affatto lieve ma aveva reso l'imputato incapace di esercitare il dovuto controllo sui propri atti e di percepire il disvalore sociale del fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è destituito di fondamento. Non però per le ragioni enunciate dalla Corte di merito, ma, prima ancora, per l'assorbente considerazione che l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato ed è stato giudicato con tale rito. La competenza per territorio presenta un regime modellato su quello delle nullità intermedie. La relativa eccezione è, pertanto, rinunciabile e, una volta richiesto e ammesso il rito abbreviato, diventa inammissibile, anche se in precedenza proposta e già decisa in senso negativo. La richiesta di giudizio abbreviato autorizza, invero, il giudice a utilizzare per la decisione atti probatori invalidi - esclusi quelli viziati da nullità assoluta o inutilizzabilita "patologica" - per effetto del negozio processuale abdicativo che si caratterizza come una "sanatoria" ad opera della parte richiedente.
E questa regola, enunciata per gli atti probatori, si estende, in virtù della connotazione assunta dal rito abbreviato dopo la riforma introdotta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, agli atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità intermedie ed alle eccezioni sulla competenza territoriale, che per il regime ad essi riconosciuto rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati (cfr. Cass. 6^ 4 maggio 2006, Acampora, RV 234392; Cass. 6^ 17 ottobre 2006, Cimino, RV 235600; Cass. 1^ 17 settembre 2008, Confi, comp. in c. Leuzzi, RV 241141).
3.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.
Anzi tutto esso è generico nella parte in cui prospetta l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto.
Sul punto la Corte ha diffusamente esaminato la "consulenza psichiatrica", osservando che, dagli accertamenti eseguiti e dalle conclusioni assunte, non erano emersi elementi psicopatologici di rilievo, tantomeno sintomi che consentissero di diagnosticare disturbi della personalità.
I motivi sono, poi, manifestamente infondati nella parte in cui contestano alla Corte di avere rigettato la richiesta di perizia psichiatrica.
I giudici di appello, invero, dopo un ampio ed approfondito esame dell'anzidetto elaborato, hanno in sostanza affermato che la perizia non era necessaria ai fini della decisione perché nessun elemento induceva a ritenere sussistenti situazioni rilevanti ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.. Il motivo in esame implica, tra l'altro, una quaestio facti che non può essere esaminata in questa sede di legittimità, risolvendosi nella verifica in ordine alla congruità della motivazione resa sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La rinnovazione del dibattimento in appello costituisce istituto eccezionale che deroga al principio di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado.
Ad essa, pertanto, può e deve farsi ricorso soltanto quando il giudice lo ritenga assolutamente indispensabile ai fini del decidere, nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti.
La determinazione del giudice, in proposito, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. E la Corte di merito - come si è detto - ha spiegato perché si sia convinta della superfluità della perizia richiesta. A questo si aggiunga:
- che il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Cass. S.U. 23 novembre 1995, P.G. in c. Fachini);
- che, stante la presunzione di completezza dell'istruttoria svolta in primo grado il giudice di appello, qualora non ritenga di addivenire a determinati esperimenti probatori invocati dalle parti, non è tenuto a specifica motivazione, essendo sufficiente che egli dimostri in modo positivo attraverso la struttura argomentativa della sentenza da lui emessa la portata e l'assorbente concludenza delle già acquisite emergenze (Cass. S.U. 11 aprile 2006, Maddaloni). Deve rilevarsi, poi, che l'imputato è stato giudicato con il rito abbreviato, introdotto da richiesta incondizionata. Orbene, con la richiesta incondizionata l'imputato rinuncia al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti;
consuma il suo diritto alla prova integrativa (cfr. Cass. 4^ 20 dicembre 2005, Coniglio, RV 233956; nello stesso senso Cass. 3^ 29 gennaio 2008, Gomiero, RV 239081). E, mentre, nel giudizio di primo grado, l'eventuale ulteriore integrazione probatoria è in tal caso rimessa, dall'art. 441 c.p.p., comma 5, soltanto ai poteri ufficiosi del giudice, che può
provvedervi se ne reputa la necessità ai fini della decisione, nel giudizio di appello non possono che applicarsi, nel silenzio del legislatore, i medesimi principi anzidetti.
Ciò significa, in particolare, che l'imputato che abbia formulato richiesta incondizionata di giudizio abbreviato può soltanto sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3 (cfr. Cass. 3^ 2 marzo 2004, Simek, RV 228535); il giudice di appello può, dunque, disporre attività di integrazione probatoria soltanto qualora la ritenga "assolutamente necessaria" ai fini della decisione. Ma, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass. V 9 maggio 2006, Biondo, RV 234157; Cass. 6^ 5 giugno 1998, Zietek, RV 211265), detta valutazione "discrezionale" del giudice d'appello è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente argomentata.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2009