Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di intercettazioni, è corretta la motivazione sulla utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, allorché tale possibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. nei decreti di attuazione e l'attestazione della segreteria della Procura della indisponibilità degli impianti ivi esistenti sia intervenuta successivamente, ma in ogni caso prima dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2007, n. 43404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43404 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 17/10/2007
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1520
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 047048/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO AT N. IL 22/05/1956;
avverso SENTENZA del 30/09/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti MISCIAGNE Pasquale e SCARDAMAGLI Vincenzo che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il GUP presso il Tribunale di Bari, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava, unitamente ad altri imputati, GE EO alla pena ritenuta di giustizia per plurime violazioni della legge sugli stupefacenti, con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, fondando l'affermazione di colpevolezza in particolare sull'esito di intercettazioni telefoniche.
A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d'Appello di Bari, per quanto in questa sede rileva, confermava l'affermazione di colpevolezza nei confronti del GE - riportandosi alle argomentazioni del primo giudice, sull'asserito rilievo della loro puntualità e del loro riferimento a significative emergenze processuali analiticamente evidenziate, e sottolineando a sua volta specifici elementi probatori con particolare riferimento al contenuto di conversazioni intercettate ed all'esito di servizi di osservazione predisposti ed attuati dalla P.G. - e riducendo peraltro la pena ritenendo l'unicità del fatto in ordine alle due contestazioni di reato associativo (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74) di cui ai capi A) e D) della rubrica.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il GE ed altri imputati la cui condanna era stata confermata in appello. All'udienza del 7 dicembre 2005, fissata per la discussione dei ricorsi proposti, è stato disposto lo stralcio della posizione del GE essendo stata accolta l'istanza di rinvio presentata dal difensore. Il ricorso del GE è stato quindi fissato per l'odierna udienza.
2 - Il ricorrente ha dedotto censure di natura procedurale, concernenti questioni di asserita inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche (e non dedotte con l'atto di appello) che possono sintetizzarsi come segue: A) Inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite su utenze telefoniche spagnole, posto che dette intercettazioni, realizzate con la tecnica del cd. istradamento, non sarebbero state precedute da un provvedimento autorizzativo motivato da parte dell'autorità giudiziaria italiana procedente, quale previsto dall'art. 267 c.p.; B) Inutilizzabilità delle intercettazioni, in particolare quelle di cui ai RIT 43/99, 263/99, 298/99, 312/99, 342/99, 416/99, 491/99, eseguite con impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, mancando un provvedimento autorizzativo del P.M., circa l'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti negli uffici di Procura, adeguatamente motivato con riferimento alla inidoneità o insufficienza delle attrezzature della Sala Intercettazioni della Procura della Repubblica;
ha precisato al riguardo il ricorrente che: 1) tutti i decreti di intercettazione avrebbero fatto riferimento all'utilizzo di impianti ed attrezzature della Procura della Repubblica, ma con un'aggiunta, così letteralmente riportata nell'atto di ricorso: "Stante l'eccezionale urgenza di procedere alle operazioni di intercettazione in parola, poiché sussiste l'inderogabile necessità di acquisire ulteriori elementi di reità a carico degli indagati, il Pubblico Ministero dispone che le operazioni di ascolto e di registrazione, qualora si accerti l'inidoneità ovvero l'indisponibilità di postazioni presso la Sala Intercettazioni di questa Procura, vengano effettuate con apparecchiature in dotazione o comunque nella disponibilità della Squadra Mobile - 6A Sezione Criminalità Organizzata di Bari"; 2) a parte l'espressione letterale, usata dal P.M. per formulare un giudizio di inidoneità ex ante all'atto dell'emissione del decreto, mancherebbe dunque l'attestazione del P.M. a giustificazione dell'eccezione alla regola di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3; C) Inutilizzabilità dei decreti di proroga perché anch'essi privi di motivazione, essendo stato fatto solo generico riferimento al persistere della situazione esistente all'inizio delle intercettazioni.
3 - Il ricorrente ha poi depositato memoria difensiva con ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure dedotte, con diffusi richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema di intercettazioni, e con allegazione di consistente documentazione;
in detta memoria il ricorrente afferma altresì che non potrebbe considerarsi quale idonea integrazione dei decreti autorizzativi, oggetto del gravame, l'attestazione della Segreteria del P.M. - che peraltro, a dire del ricorrente, non sarebbe presente per tutti i RIT - circa l'indisponibilità di postazioni telefoniche presso gli uffici della Procura, trattandosi di attestazione successiva al decreto originario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
4a) - Per quel che riguarda la dedotta eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni relative a due utenze straniere (spagnole), trattasi di censura manifestamente infondata posto che: a) le captazioni in questione erano state regolarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria spagnola, ma l'esito era risultato negativo per l'assenza di conversazioni registrate: donde la evidente irrilevanza dell'eccezione; b) la procedura del cd. "istradamento - convogliamento" delle chiamate in partenza da un'utenza in località straniera verso un "nodo" situato in territorio italiano, non rientra nell'ambito di operatività delle norme sulle rogatorie internazionali, dal momento che, in tal caso, tutta l'attività (captazione e registrazione delle telefonate) avviene completamente su territorio italiano;
c) peraltro non occorreva attivare la procedura delle rogatorie internazionali, essendo sufficiente, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni relative ad utenze in uso agli indagati per i reati commessi in territorio italiano, l'autorizzazione che era stata concessa dall'Autorità Giudiziaria italiana.
4b) - Infondata è la seconda doglianza, proposta sul rilievo della asserita inutilizzabilità delle intercettazioni perché le stesse, effettuate con l'uso di impianti esterni agli uffici della Procura della repubblica, sarebbero state autorizzate con decreti privi di adeguata motivazione, prevista dalla legge a pena di inutilizzabilità.
Il ricorrente ha eccepito che il P.M. - nell'autorizzate l'impiego di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica - avendo usato la formula "qualora si accerti l'inidoneità ovvero l'indisponibilità di postazioni presso la Sala Intercettazioni di questa Procura", avrebbe adottato una motivazione apparente che si risolveva in realtà nella delega agli organi di Polizia Giudiziaria di verificare siffatta impossibilità e di operare di i conseguenza, in tal modo omettendo il controllo attuale (cioè al momento dell'effettiva esecuzione dell'attività di intercettazione) circa la inidoneità o insufficienza degli impianti in dotazione al suo Ufficio: donde la sostanziale assenza di motivazione, con conseguente inutilizzabilità del compendio probatorio, costituito dall'esito delle intercettazioni, posto a base del giudizio di colpevolezza espresso dai giudici del merito nei confronti del GE. La censura, così formulata nell'atto di ricorso, e poi ulteriormente sviluppata nei motivi aggiunti con articolate e diffuse argomentazioni, pur meritevole di attento vaglio ed approfondito esame, risulta infondata.
La Suprema Corte, in relazione a motivazioni analoghe a quella in questione, relativamente ai decreti autorizzativi dell'impiego di impianti per intercettazioni telefoniche diversi da quelli in dotazione degli uffici della Procura della Repubblica, è già intervenuta con talune decisioni.
Questa stessa Sezione, con la sentenza emessa in data 7 dicembre 2005 (dep. 12 aprile 2006), con la quale sono stati decisi i ricorsi degli altri coimputati del GE, ed in risposta alle eccezioni di inutilizzabilità dedotte da taluni ricorrenti, ha ritenuto che l'inutilizzabilità delle intercettazioni non potesse derivare, di per sè, dalla asserita insufficienza della motivazione dei provvedimenti autorizzativi del P.M., ed ha motivato detto convincimento muovendo dal rilievo che nei decreti autorizzati del P.M. era indicata la ragione per la quale gli investigatori avrebbero potuto derogare alla regola dell'uso degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, e cioè evitare che la benché minima pausa delle intercettazioni - dovuta alla indisponibilità degli impianti della Procura - potesse compromettere il buon esito delle indagini. Non ignora tuttavia il Collegio che in altra circostanza (e da altra Sezione) è stata viceversa affermata la inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite presso impianti esterni agli uffici di Procura ed autorizzate con provvedimenti caratterizzati da motivazione del tutto simile a quella contenuta nei decreti oggetto della censura proposta con il presente ricorso (trattasi della sentenza della Quinta Sezione Penale, n. 32569/06, imp. Arciuli ed altri, in data 11 luglio 2006, dep. 2 ottobre 2006, citata e prodotta anche dalla difesa del GE nel corso della discussione all'odierna udienza).
Orbene, nella concreta fattispecie non è però necessario prendere posizione a favore r dell'una o dell'altra opzione interpretativa, posto che lo stesso ricorrente, nei motivi aggiunti, ha dato atto di una circostanza cui questo Collegio ritiene di dover attribuire valenza assorbente e decisiva. Il ricorrente invero, a pag. 10 dei motivi aggiunti, ha affermato che la rilevata irregolarità (asseritamente riconducibile alla motivazione dei decreti autorizzativi dal ricorrente stesso censurata come apparente) non potrebbe risultare sanata dalla sola attestazione della segreteria del P.M. in ordine alla indisponibilità di postazioni telefoniche presso gli uffici della Procura. Vero è che nel senso indicato dal ricorrente si è espressa anche la Quinta Sezione con la sentenza sopra ricordata, laddove, ritenendo sussistente il vizio motivazionale dei decreti autorizzativi perché basati su motivazione valutata come apparente, ha affermato che "nessuna postuma certificazione" poteva valere a sanare detto vizio. Ma, su tale specifico punto, questo Collegio è di avviso nettamente e decisamente contrario, e ritiene che l'attestazione da parte della Segreteria dell'ufficio del P.M., successiva al decreto di autorizzazione per come asserito dal ricorrente (ma evidentemente intervenuta prima dell'esecuzione delle operazioni) circa l'indisponibilità degli impianti di Procura, debba considerarsi idonea integrazione del decreto autorizzativo sotto l'aspetto fattuale (ferma restando la motivazione precedentemente adottata dal P.M. nel decreto), avendo la Segreteria della Procura, in tal modo, solo dato atto del verificarsi in concreto di quella ipotesi che era già stata inizialmente prospettata dal P.M., vale a dire la situazione oggettiva quale risultava nel momento in cui si sarebbe dovuto procedere alle operazioni di intercettazione: situazione di "inidoneità" ovvero "indisponibilità" degli impianti, secondo la formula usata dal P.M. nel decreto di autorizzazione;
formula che deve considerarsi congrua, dal punto di vista motivazionale, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza AT (nella quale è stato ritenuto adeguatamente motivato un decreto autorizzativo nel quale si dava atto della indisponibilità di linee presso la Procura). E giova altresì sottolineare che, in sintonia con il convincimento di questo Collegio - circa la valenza integrativa del decreto autorizzativo di una certificazione (pur non rilasciata dal P.M. personalmente) attestante la situazione oggettiva al momento delle operazioni di intercettazioni (anche se in difformità rispetto al precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente: Sez. 1, n. 23727/03, Cozzolino ed altri) - si è già pronunciata in talune occasioni la più recente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di aderire condividendone pienamente le argomentazioni: "la motivazione delle ragioni riguardanti l'impiego degli impianti installati nella sala ascolto del Comando richiedente deve considerarsi integrata dall'attestazione rilasciata dal responsabile del centro intercettazioni della procura circa la mancata dotazione dei necessari apparecchi di intercettazione telefonica cellulare, sicché, tenuto anche conto della riferita situazione di urgenza, i provvedimenti in esame hanno adeguata base giustificativa, che permette l'utilizzazione dei risultati delle operazioni di captazione..." (in termini, Sez. 1, n. 11525/05, del 3/2/2005, dep. 22 marzo 2005, imp. Gallace); ed ancora: "deve ritenersi corretta la motivazione concernente l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica nel caso di indisponibilità di questi ultimi, allorché tale possibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. sin dalla sua richiesta di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e l'attestazione della segreteria della Procura dell'indisponibilità degli v impianti ivi esistenti intervenga successivamente al decreto di attuazione del P.M., che perciò non la considera, ma prima della fase attuativa delle operazioni di intercettazione. Infatti, benché successiva, l'attestazione integra formalmente la sostituzione degli impianti indisponibili, originariamente prevista per l'ipotesi della sua verificazione, e con la sua efficacia certificati va garantisce la certezza dell'indisponibilità e giustifica il ricorso per l'esecuzione delle operazioni a impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica" (così Sez. 6, n. 23058/04, del 2/2/2004, dep. 17 maggio 2004, imp. Francavilla).
Mette conto sottolineare, poi, che il ricorrente ha affermato che l'attestazione della Segreteria del P.M. non sarebbe intervenuta in relazione a tutti i R.I.T.: orbene, in virtù del principio dell'autosufficienza del ricorso, sarebbe stato onere del ricorrente indicare specificamente i decreti privi di tale attestazione, nonché la loro singola incidenza probatoria ai fini della ritenuta colpevolezza del GE, non potendo esser demandato a questa Corte il compito della ricerca e della verifica di detti specifici atti nell'ambito della documentazione globalmente allegata ai motivi aggiunti, comprensiva, per come si rileva dall'indice dei motivi aggiunti, di un elenco di R.I.T. in numero maggiore rispetto a quelli indicati nell'atto di ricorso.
4c) - Resta infine da esaminare la doglianza relativa ai decreti di proroga delle intercettazioni. In proposito va sottolineata innanzi tutto la genericità della censura quale formulata nei motivi di ricorso (e non oggetto dei motivi aggiunti); in ogni caso, per come affermato dallo stesso ricorrente, nei decreti di proroga il P.M. personalmente ed esplicitamente aveva evidenziato che non erano mutate le condizioni nelle quali le operazioni di intercettazione erano iniziate (così dando conto, dunque, della indisponibilità, in quel momento, degli impianti installati negli uffici della Procura). Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007