Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
L'eccezione di incompetenza territoriale, poiché suscettibile di rinuncia da parte dell'interessato, non è più proponibile, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negativo, una volta che sia stato chiesto e ammesso il giudizio abbreviato.
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- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite sull'eccezione di incompetenza per territorio nelGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni unite, con una netta presa di posizione, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale da tempo in corso a proposito delle questioni di competenza territoriale proponibili nell'ambito del giudizio abbreviato. E l'hanno fatto accreditando l'orientamento favorevole all'ammissibilità che era stato espresso, ed ampiamente giustificato, da una delle decisioni più recenti sul tema, già pubblicata[1] ed adesivamente commentata[2] in questa Rivista. 2. La Corte si è preoccupata anzitutto di verificare la tenuta delle proposizioni che in qualche modo, e piuttosto confusamente, avevano sostenuto la tesi della inammissibilità mediante riferimenti agli « effetti negoziali » della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2009, n. 38388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38388 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/09/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 733
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 18287/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 10 febbraio 2009 dalla Corte di appello di Milano;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava, all'esito di giudizio abbreviato, la condanna di IO RO, alla pena di mesi quattro di reclusione, per non avere il medesimo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Marsala, osservato detto obbligo (era stato, invero, in data 5 maggio 2006, sorpreso in Trapani).
1.1. La Corte ribadiva la competenza territoriale del Tribunale di Trapani, affermando che l'arbitrario allontanamento (quindi il reato) non si realizza nel luogo del soggiorno obbligato, ma in quello "del primo Comune in cui il reo sia stato sorpreso" (nella specie, il Comune di Trapani).
1.2. Precisava, poi, che l'imputato era pienamente consapevole di non potersi allontanare dal Comune di Marsala, tant'è che, nel momento in cui aveva notato la presenza delle forze dell'ordine, aveva "aumentato l'andatura del ciclomotore come per defilarsi".
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto personalmente sottoscritto, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ribadisce l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la stessa apparteneva al Tribunale di Marsala.
2.2. Con il secondo motivo sostiene che non poteva essere affermata la sua responsabilità perché "nel verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione non era stato espressamente indicato il divieto di allontanarsi dal territorio del comune di abituale dimora". MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è destituito di fondamento, prima ancora che per le ragioni enunciate dalla Corte di merito, per l'assorbente considerazione che l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato ed è stato giudicato con tale rito.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la competenza per territorio presenta un regime modellato su quello delle nullità c.d. intermedie. La relativa eccezione è, pertanto, rinunciabile e, una volta richiesto ed ammesso il rito abbreviato, diventa inammissibile, anche se in precedenza proposta e già decisa in senso negativo. La richiesta di giudizio abbreviato autorizza, invero, il giudice ad utilizzare per la decisione atti probatori invalidi - esclusi quelli viziati da nullità assoluta o inutilizzabilità "patologica" - per effetto del negozio processuale abdicativo che si caratterizza come una "sanatoria" ad opera della parte richiedente.
E questa regola, enunciata per gli atti probatori, si estende, in virtù della connotazione assunta dal rito abbreviato dopo la riforma introdotta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, agli atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità intermedie ed alle eccezioni sulla competenza territoriale, che per il regime ad essi riconosciuto rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati (cfr. Cass. 6^ 4 maggio 2006, Acampora, RV 234392; Cass. 6^ 17 ottobre 2006, Cimino, RV 235600; Cass. 1^ 17 settembre 2008, Confl. comp. in c. Leuzzi, RV 241141).
3.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.
Il motivo si risolve, invero, in una censura in fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede di legittimità.
La Corte d'appello ha - come si è visto (supra 1.2) - fornito congrua motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputato fosse pienamente consapevole che alla misura di prevenzione applicatagli ineriva il divieto di allontanarsi, senza autorizzazione, dal territorio del Comune di Marsala.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2009