Sentenza 2 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di intercettazioni, è corretta la motivazione sulla utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, allorchè tale possibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. sin dalla sua richiesta di autorizzazione all'intercettazione e l'attestazione della segreteria della Procura della indisponibilità degli impianti ivi esistenti sia intervenuta successivamente al decreto di attuazione del P.M. - che pertanto non contemplava tale situazione - ma prima della fase attuativa delle operazioni di intercettazione. Infatti, benchè successiva, l'attestazione integra formalmente la sostituzione degli impianti indisponibili, originariamente prevista per l'ipotesi della sua verificazione, e con la sua efficacia certificativa garantisce la certezza dell'indisponibilità e giustifica il ricorso per l'esecuzione ad impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica (conf. Cass., sez. VI, 2 febbraio 2004 - 17 maggio 2004, n. 220, ric. Francavilla L., non massimata)
Commentario • 1
- 1. Art. 268 - Esecuzione delle operazionihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2004, n. 23058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23058 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 02/02/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 219
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 29093/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- CA AN, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari 20 giugno 2003, con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari 26 maggio 2003, che gli aveva applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;
Letta la nota del difensore, avv. Raffaele QUARTA, in data 22 ottobre 2003, con la quale si segnalano due nuovi precedenti giurisprudenziali con riferimento al primo motivo di ricorso;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Antonio ABATE, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Raffaele QUARTA, il quale ne ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari 20 giugno 2003 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari 26 maggio 2003, che gli aveva applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere - AN FR ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 271 in relazione all'art. 268 c. 3^ c.p.p. perché il decreto del P.M. di intercettazione delle conversazioni tra presenti all'interno delle autovetture Audi AS087EG e BMW 520 CC905CA, emesso il 15 febbraio 2003 per la durata di quaranta giorni su limita ad autorizzare immotivatamente lo svolgimento delle operazioni di intercettazione per mezzo degli impianti installati nella Sala Intercettazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia senza alcun riferimento all'insufficienza o inidoneità degl'impianti installati presso la Procura e senza alcuna indicazione in ordine alla sussistenza di eccezionali ragioni d'urgenza, con la conseguenza dell'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni sopra indicate;
inoltre, gli esiti delle intercettazioni di cui al R.I.T. 332/03, eseguite sull'utenza 320-1165464 in uso a SI LI e, in particolare, le n. 185,192 e 508 sono inutilizzabili per violazione delle norme citate, in quanto, malgrado che il decreto del P.M. in data 7 aprile 2003 dispone che le operazioni d'intercettazione siano compiute per mezzo degl'impianti installati presso la Procura della Repubblica di Bari, le stesse sono state poi eseguite presso la Sala Ascolto della Squadra Mobile di Foggia in assenza di un provvedimento motivato e solo sulla base di un'attestazione in data successiva, il 9 aprile 2003, del cancelliere Irene Fatelli;
e, ancora, manca qualsiasi riferimento anche indiretto alle eccezionali ragioni d'urgenza nel senso che non fosse possibile attendere la disponibilità degl'impianti presso la Procura, per cui gli esiti delle suddette intercettazioni ambientali e telefoniche sono inutilizzabili e vengono meno gl'indizi a carico del ricorrente;
2. violazione dell'art. 125 c. 3^ c.p.p. e difetto e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) perché gli elementi indicati dal G.I.P. in relazione all'associazione di cui al capo a) - unico contestato al ricorrente, addirittura col ruolo di organizzatore dal 24 giugno 2002, cioè nel periodo successivo all'operazione Double Edge, durante il quale è stato detenuto a Melfi per nove mesi fino al 28 marzo 2003 - non delineano alcuna condotta a lui ascrivibile, idonea a integrare un qualsiasi contributo al presunto sodalizio, in quanto la sua eventuale preoccupazione a seguito del verificarsi di fatti di sangue, in ordine ai quali i mass-media, seguendo le illazioni degl'inquirenti, facevano costante riferimento fra gli altri ai FR, è ampiamente giustificata e non consente di desumere la sua consapevole partecipazione alla presunta associazione;
il suo eventuale riferimento - nell'intercettazione ambientale delle ore 9,05 del 16 maggio 2003 - a una reazione degna di BI LA nel caso in cui fossero toccati i suoi figli, non consente di desumere la partecipazione a un sodalizio mafioso;
le intercettazioni del 7,27 e 29 marzo 2003 intervengono fra altri indagati, le prime due quando il ricorrente era ancora detenuto, e non può ritorcersi in suo danno l'aspettativa dei suoi congiunti di una sua prossima liberazione, riguardante una condotta meramente ipotetica, aspettativa che dopo nove mesi di custodia in carcere l'indagato avrebbe oltretutto potuto deludere;
il riferimento nell'intercettazione n. 535, di cui peraltro vi è in atti solo il riassunto, al desiderio di ammazzare un carabiniere scomodo non consente di collegare l'eventuale espressione, smentita dall'indagato già nell'interrogatorio di garanzia, ne' all'operazione di p.g. di OrtaNova, ne' tanto meno al brig. Di Lorenzo.
L'impugnazione è infondata.
Col primo motivo di ricorso si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite in base al decreto del P.M. del 15 febbraio 2003.
In proposito si deve rilevare che con recentissima decisione (Cass., Sez.U, 26 novembre 2003) questa Corte ha ribadito, per quanto concerne in particolare il requisito dell'insufficienza o dell'inidoneità degl'impianti esistenti negli uffici della procura della Repubblica, non basta la mera enunciazione di tale valutazione, ma è necessaria - e sufficiente - l'evidenziazione di una situazione obiettiva riconducibile al requisito richiesto in astratto dalla norma.
Nella specie, come si è precisato nel provvedimento oggetto d'impugnazione, la richiesta inoltrata al P.M. con nota dell'11 febbraio 2003 dai Carabinieri per chiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni d'intercettazione per mezzo degl'impianti installati presso il Comando dei Carabinieri di Foggia era giustificata con la circostanza che l'attività investigativa in corso necessitava di interventi operativi urgenti da espletarsi contestualmente all'intercettazione, che non avrebbero potuto essere eseguiti se non con collegamenti radio immediati tra il personale addetto all'ascolto e quello impegnato in servizi di pedinamento e osservazione.
Il P.M. aveva fatto propria l'istanza e la motivazione dei Carabinieri nella sua richiesta del 13 febbraio 2003 di autorizzazione alle operazioni d'intercettazione di conversazioni o comunicazioni fra presenti, ottenendo in pari data l'autorizzazione del G.I.P.. Quindi lo stesso P.M. aveva emesso il 15 febbraio 2003 il decreto esecutivo, col quale disponeva che le operazioni di ascolto fossero eseguite mediante gl'impianti dei Carabinieri. Sul retro della pagina immediatamente successiva a tale decreto era riportata l'annotazione nella medesima data della segreteria del Procuratore Aggiunto nella quale si dava atto che presso la Procura di Bari non erano disponibili postazioni per intercettazioni. Tale annotazione si riferisce immediatamente al decreto e alla motivazione di esso relativa all'indisponibilità degl'impianti installati presso la Procura della Repubblica, mentre le eccezionali ragioni d'urgenza risultavano dalle esigenze investigative segnalate con l'istanza di autorizzazione dei Carabinieri, considerando che le modalità esecutive si riferivano all'accertamento di un reato di associazione di tipo mafioso in corso.
La decisione del Tribunale del riesame che ha ritenuto legittime e utilizzabili le intercettazioni eseguite a seguito delle citate autorizzazioni appare quindi assolutamente corretta. Per le stesse ragioni si perviene alla medesima conclusione con riguardo alle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza intestata ad LI SI.
Deve ritenersi corretta la motivazione concernente l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica nel caso d'indisponibilità di questi ultimi, allorché tale possibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. sin dalla sua richiesta di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e l'attestazione della segreteria della Procura dell'indisponibilità degl'impianti ivi esistenti intervenga successivamente al decreto di attuazione del P.M., che perciò non la considera, ma prima della fase attuativa delle operazioni d'intercettazione.
Infatti, benché successiva, l'attestazione integra formalmente la sostituzione degl'impianti indisponibili, originariamente prevista per l'ipotesi della sua verificazione, e con la sua efficacia certificativa garantisce la certezza dell'indisponibilità e giustifica il ricorso per l'esecuzione delle operazioni a impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica. Nel caso di specie il P.M. ha prospettato nella stessa richiesta di autorizzazione la possibilità di utilizzare alternativamente impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica di Bari nell'ipotesi di indisponibilità di questi e la sostituzione è intervenuta allorché l'indisponibilità si è verificata, dopo il decreto di attuazione del P.M., il quale, non essendone al corrente, aveva legittimamente affidato l'esecuzione agl'impianti della Procura, ma prima dell'inizio effettivo delle operazioni di registrazione.
La previsione della sostituzione non può che essere riportata alle eccezionali ragioni d'urgenza e cioè di procedere comunque - anche in caso d'indisponibilità degl'impianti della Procura e senza attenderne il ripristino della disponibilità - all'accertamento delle attività di fatto permanenti dell'associazione maliosa che con le proprie scorrerie in armi seminava il terrore tra la popolazione, secondo quanto ha correttamente ritenuto l'ordinanza impugnata. Il motivo d'impugnazione in esame appare di conseguenza infondato sotto entrambi i profili dedotti.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente contesta la decisione che ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza deducendo censure in fatto, relative alla brevità della sua permanenza in Foggia a causa della detenzione a Melfi per nove mesi fino al 28 marzo 2003 e all'interpretazione data alle conversazioni intercettate, nelle quali, peraltro, ha ammesso di essere effettivamente l'interlocutore. Tali censure risultano peraltro smentite nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha esaminato analiticamente il materiale probatorio acquisito, valutandolo criticamente e pervenendo a conclusioni perfettamente logiche e coerenti con la situazione di fatto, in particolare per quanto riguarda la non incidenza della detenzione in carcere sulla permanenza del vincolo associativo, dimostrata dal tenore delle conversazioni intercettate. Queste registrano l'attesa degli altri affiliati per la scarcerazione sua e di NT FR, dal cui ritorno si aspettavano un rafforzamento della compagine associativa. Al contrario di quanto si sostiene nel ricorso la circostanza registrata costituisce un riscontro preciso dell'esattezza del rilievo del Tribunale, in quanto dimostra quanto poco abbia di fatto inciso la custodia cautelare in carcere dell'indagato sulla permanenza del suo rapporto associativo. Per quanto riguarda le conversazioni intorno ai fatti di sangue che si verificavano in Foggia, nel ricorso si trascura che la preoccupazione di AN FR riguardava la presenza di due automobili sospette nelle vicinanze della sua abitazione e la notizia dell'appostamento nella loro zona di esponenti di clan rivali (tal Di Bari, ritenuto vicino ad AN LU, vittima il 10 maggio 2003 di un attentato ad opera dei FR) e, quindi, la possibilità di essere lui stesso l'oggetto di un eventuale attentato. Esclusa, pertanto, l'illogicità della motivazione, il ricorso appare piuttosto inteso alla prospettazione di una valutazione delle prove alternativa a quella eseguita dal Giudice di merito e pertanto inammissibile, anche sotto il profilo della manifesta infondatezza della valutazione alternativa proposta.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter Disp. Att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004