Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2004, n. 23058
CASS
Sentenza 2 febbraio 2004

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Massime1

In tema di intercettazioni, è corretta la motivazione sulla utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, allorchè tale possibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. sin dalla sua richiesta di autorizzazione all'intercettazione e l'attestazione della segreteria della Procura della indisponibilità degli impianti ivi esistenti sia intervenuta successivamente al decreto di attuazione del P.M. - che pertanto non contemplava tale situazione - ma prima della fase attuativa delle operazioni di intercettazione. Infatti, benchè successiva, l'attestazione integra formalmente la sostituzione degli impianti indisponibili, originariamente prevista per l'ipotesi della sua verificazione, e con la sua efficacia certificativa garantisce la certezza dell'indisponibilità e giustifica il ricorso per l'esecuzione ad impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica (conf. Cass., sez. VI, 2 febbraio 2004 - 17 maggio 2004, n. 220, ric. Francavilla L., non massimata)

Commentario1

  • 1Art. 268 - Esecuzione delle operazioni
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2004, n. 23058
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23058
Data del deposito : 2 febbraio 2004

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