Articolo 88 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 87Articolo 90
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24 ottobre 1942
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1 gennaio 2017
Art. 88. (( Attingimento di acque salse - Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare. ))

((Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, e' punito con l'ammenda da L. 150 a L. 600.

E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento)).
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017