CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 809/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CHITI MARIO PILADE ( ), dell'avv. OCCHIPINTI ELENA C.F._1
( e dell'avv. PIGNATELLI NICOLA C.F._2
( , C.F._3 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. REGOLI ELENA ( ), C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._5 dell'avv. GHEZZANI ANDREA ( ), C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. GIARDINO VINCENZO ( ), e dell'avv. C.F._7
GIARDINO LUIGI ( ), C.F._8 appellati Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Controparte_4
Firenze, contrariis rejectis,
a) accogliere l'atto di appello, e per l'effetto, previo annullamento e/o in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Livorno, Dott.ssa Emilia
Grassi, n. 234/19 del 27.2.2019, notificata il 7.3.2019, resa inter partes nel giudizio RG n. 4810/15, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni di I grado:
[…];
2) condannare il convenuto per le riserve regolarmente iscritte CP_1 nel registro contabilità al pagamento (per le riserve n. 2 e 3) di € 114.524,00,
o quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti e onorari;
3) condannare il convenuto per i lavori eseguiti, accertati nel CP_1 verbale di consistenza del 28.9.2015 e non liquidati, al pagamento di €
4.781,504, o quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti e onorari;
[…];
b) sulle spese: con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi, e in ogni caso, con annullamento del capo della sentenza che ha condannato Pt_1 alla rifusione delle spese verso ed Controparte_2 [...]
CP_3
c) in via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU, per ragioni e termini esposti (v. par. 207 atto di appello)»; per il «Voglia l'Ecc. ma Corte adita, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
[…]
pag. 2/18 Nel merito:
In via principale: rigettare anche il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello formulati da confermando la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Livorno n. 234/2019, per tutti i motivi esposti sin dall'atto di costituzione in appello depositato dal e richiamati in tutti gli atti di CP_1 difensivi del depositati in giudizio compresa la presente nota per la CP_1 trattazione scritta dell'udienza del 12.07.2024;
In subordine, per estremo scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma integrale della sentenza di primo grado e di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'appellante con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello di limitare la determinazione delle somme ex adverso pretese alle sole opere contrattuali realmente ultimate e già riconosciute dalla CTU di primo grado, specificamente con riferimento alla quantificazione delle somme pretese ex adverso per la riserva n. 2 e n. 3, esclusa quindi qualsiasi somma pretesa per opere extra mai approvate dal direttore dei lavori o dall'appaltante ed escluso il risarcimento per danni asseritamente patiti dall'impresa e non provati dalla stessa e comunque non riconducibili ad alcun inadempimento contrattuale dell'appaltante.
In via ulteriormente subordinata sulla domanda di garanzia condizionata nei confronti dell'Ing. nella denegata e non creduta CP_2 ipotesi in cui venisse disposta la riforma parziale o integrale della sentenza di primo grado nelle parti non definite dalla sentenza non definitiva n.
620/2023 e riguardanti il sesto, il settimo e/o l'ottavo motivo di appello avversario in ragione di accertati e dichiarati errori di progettazione e/o di attività di competenza del Direttore dei Lavori incaricato dell'Ente, di voler accertare la responsabilità autonomamente imputabile a quest'ultimo e per l'effetto quantificare la relativa responsabilità anche in termini economici, con condanna al relativo pagamento.
pag. 3/18 In ogni caso con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio»; per «la Corte respinga l'appello, in quanto Controparte_2 inammissibile e comunque infondato nel merito, e comunque ogni domanda nei confronti dell'Ing con conferma della sentenza di primo grado e CP_2 con vittoria di spese del grado di appello»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Controparte_3
Firenze, contrariis reiectis, in tesi: per il rigetto anche dei restanti motivi dell'appello proposto da avverso la sentenza [del] Tribunale [di] Livorno n. Parte_1
234/2019 in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza di primo grado, compresi i capi riguardanti i terzi chiamati e le spese di lite liquidate, con spese rifuse anche del presente grado;
in ipotesi: pur nella eventualità di accoglimento anche parziale dell'appello, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarate assorbite le domande di manleva, condanna l'attrice alla Parte_1 refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, in dipendenza del sostanziale rigetto della domanda di garanzia proposta dal
[...] nei confronti dell'Ing. in quanto priva di CP_1 Controparte_2 fondamento in fatto e diritto e del tutto sfornita di prove, con ciò di conseguenza assorbita la domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti della concludente, con vittoria di spese ed onorari;
in via subordinata e meramente eventuale: nella sola ipotesi di riproposizione in appello della domanda di manleva formulata in primo grado dall'ass.to Ing. assorbita in primo grado, nella non creduta e denegata CP_2 ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità, anche pro quota, a carico del predetto, nella diversa veste, anche alternativa, di progettista e/o direttore lavori, limitare l'accoglimento della domanda di manleva entro l'effettiva quota percentuale di sua diretta colpa professionale,
pag. 4/18 circoscrivendola entro le relative e corrispondenti clausole contrattuali richiamate nella comparsa di primo grado e riproposte con l'atto che precede
(quanto a: limitazioni di massimali, scoperto, vincolo di solidarietà e quant'altro, niente escluso).
In tutti i casi, con spese e compensi rifusi del presente grado».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto appello avverso Controparte_4 CP_4 la sentenza n. 234 del 2019 del Tribunale di Livorno con la quale: a) era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento a essa imputabile del contratto d'appalto stipulato nel luglio del 2014 con il di CP_1 per lavori relativi ad “Adeguamento delle opere idrauliche via CP_1
Curiel e via Suese”; b) erano state respinte le domande avanzate da CP_4 salvo che per la somma di euro 5.077,83, oltre i.v.a., per opere eseguite dall'appaltatore e non riportate nel SAL n. 1; c) erano state compensate le spese di lite, salvo quelle nei confronti dei terzi chiamati Controparte_2
(in prosieguo progettista e direttore dei lavori, e CP_2 [...]
(in prosieguo , suo assicuratore, poste a carico Controparte_3 CP_3 di CP_4
Dopo aver ricostruito l'andamento dell'esecuzione del contratto d'appalto e ripercorso la vicenda processuale in primo grado, l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione.
Anzitutto, ha contestato il proprio inadempimento, viceversa CP_4 ascrivendolo al in quanto questi avrebbe fornito un elaborato CP_1 progettuale carente. A seguito delle sollecitazioni dell'appaltatore, il CP_1
e il direttore dei lavori non avrebbero mai assunto iniziative CP_2 giuridicamente adeguate né fornito idonei chiarimenti.
Pertanto, a fronte di un progetto ineseguibile – perché privo della necessaria specificità esecutiva – fornito dall'amministrazione, sarebbe stato ravvisabile esclusivamente l'inadempimento di quest'ultima, unica deputata pag. 5/18 ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni (varianti, ordini di servizio, risoluzioni tecniche).
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure avesse ritenuto precluso ad di dolersi delle carenze progettuali, avendo CP_4 accettato il progetto, e che essa avesse ripreso i lavori dopo la variante senza contestazioni.
In terzo luogo, ha lamentato che la sentenza avesse ravvisato la CP_4 mancata esecuzione da parte sua di opere realizzabili e le avesse imputato un ritardo, che, viceversa, avrebbe postulato l'eseguibilità dell'opera, in larga misura inesistente nel caso di specie.
Con il quarto motivo l'appellante si è doluta del fatto che la sentenza, oltre a imputarle mancata collaborazione, avesse ritenuto corretta la condotta dell'amministrazione, quando l'intero andamento dell'appalto avrebbe dovuto considerarsi negativamente condizionato dall'errore progettuale iniziale in ordine al locale tecnico, nonché da quello inerente alle problematiche relative alla pavimentazione stradale, per le quali erano stati emessi due ordini di servizio che avevano imposto il rifacimento di quanto già realizzato.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata in quanto, erroneamente, avrebbe ravvisato il suo inadempimento piuttosto che quello del non dichiarando la risoluzione per inadempimento di CP_1 quest'ultimo o, al più, non riscontrando quello reciproco. Ne sarebbe derivata la fondatezza della domanda risarcitoria per mancato guadagno, spiegata in primo grado e rigettata all'esito dello stesso.
Con il sesto motivo lamenta che il giudice di prime cure abbia CP_4 applicato allo “stato di consistenza” successivo alla risoluzione la disciplina del conto finale, considerando decadute le riserve ivi non reiterate (con eccezione della riserva n. 2). L'appellante sostiene che, stante la distinzione riscontrabile tra stato di consistenza e conto finale, l'assimilazione sarebbe pag. 6/18 erronea, per cui l'omesso riporto delle riserve nel primo non determinerebbe alcuna decadenza, considerato che le norme che la prevedono sarebbero di stretta interpretazione e quindi insuscettibili d'interpretazione estensiva o analogica. Peraltro, la disciplina delle decadenze non troverebbe applicazione nel caso di risoluzione per inadempimento.
Con il settimo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che l'importo riconosciuto per lavorazioni eseguite sia inferiore al dovuto, in quanto, da un lato, non avrebbe incluso quanto indicato nella riserva n. 2
(per euro 48.646,00) e, dall'altro, non avrebbe ricompreso le ulteriori opere eseguite, accertate nel verbale relativo allo stato di consistenza ma non incluse né nel SAL n. 1 né nella riserva n. 2 (per euro 4.781,5).
Con l'ottavo motivo d'appello Asso chiede che le venga riconosciuto a titolo di danno (lucro cessante e maggiori spese generali) quanto oggetto della riserva n. 3, per danni per fermo e saturazione di cantiere: dal 2 luglio
2014 al 5 agosto 2014 perché nell'impossibilità di proseguire i lavori;
dal 5 agosto 2014 al 4 maggio 2015 in ragione di una sospensione illegittima e indebitamente protrattasi;
dal 4 maggio 2015 al 4 settembre 2015 per ulteriore impossibilità di eseguire le lavorazioni.
Con il nono motivo di gravame l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento del ristoro da collaudo illegittimo (euro 3.000,00, oltre i.v.a.)
– le relative spese gravando sull'appaltatore – in quanto nella fattispecie non si sarebbe dovuta applicare la procedura di collaudo, ma quella di certificato di regolare esecuzione, in presenza di un appalto di valore inferiore a euro
500.000,00.
Con l'ultimo motivo, impugna la sentenza gravata in ragione del CP_4 regolamento sulle spese di lite, anzitutto in conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza. In via subordinata, peraltro, l'appellante si duole della mancata compensazione anche con riguardo ai terzi chiamati, che pag. 7/18 avrebbe dovuto conseguire a quella disposta dal Tribunale nel rapporto processuale con il CP_1
Costituitosi in giudizio, quest'ultimo ha sostenuto la correttezza della sentenza gravata e riproposto la domanda di manleva avanzata nei confronti dell' quale progettista e direttore dei lavori, ove, in accoglimento CP_2 dell'impugnazione, fosse ravvisata una responsabilità del per profili CP_1 riconducibili agli ambiti affidati alla sua cura.
Costituitosi in giudizio, l' prendendo specifica posizione in merito CP_2 al primo motivo di appello – l'unico, a suo avviso, relativo alla propria posizione – ha sostenuto che la carenza progettuale denunciata fosse stata solo genericamente dedotta in primo grado. Tale circostanza, unitamente alle dichiarazioni rese da in ordine all'eseguibilità dell'opera, renderebbe il CP_4 gravame inammissibile prima ancora che infondato nel merito, in quanto le indicazioni progettuali sarebbero state idonee a consentire la realizzazione dei lavori nella loro interezza.
Parimenti inammissibile – perché privo di adeguata motivazione di supporto – o comunque infondato sarebbe il motivo di censura relativo alla condanna alle spese, coerente con il principio di causalità.
Costituitasi in giudizio, ha dichiarato di svolgere le proprie CP_3 difese per il caso di riproposizione di domanda di manleva spiegata in primo grado, evidenziando l'infondatezza della censura dell'appellante in merito alla dedotta carenza progettuale e la sua addebitabilità all'assicurato e richiamando per relationem le porzioni della comparsa di costituzione in primo grado in cui si diffondeva su condizioni e limiti delle polizze assicurative stipulate dall' CP_2
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata, con sentenza non definitiva n. 620 del 2023 sono stati respinti i primi cinque motivi di doglianza e il nono.
pag. 8/18 La causa è stata rimessa in istruzione per lo svolgimento di nuovi accertamenti peritali, previo vano espletamento di un tentativo di mediazione.
All'esito dell'udienza del 12 luglio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 6 agosto 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. All'esito della sentenza non definitiva n. 620 del 2024 di questa Corte restano da trattare gli ultimi quattro motivi di doglianza.
Il sesto e l'ottavo, intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo dei due, come detto in narrativa, lamenta che il CP_4 giudice di prime cure abbia applicato allo stato di consistenza successivo alla risoluzione la disciplina del conto finale, considerando decadute le riserve ivi non reiterate (con eccezione della riserva n. 2). L'appellante sostiene che, stante la distinzione riscontrabile tra stato di consistenza e conto finale,
l'assimilazione sarebbe erronea, per cui l'omesso riporto delle riserve nel primo non determinerebbe alcuna decadenza, considerato che le norme che la prevedono sarebbero di stretta interpretazione e quindi insuscettibili d'interpretazione estensiva o analogica. Peraltro, la disciplina delle decadenze non troverebbe applicazione nel caso di risoluzione per inadempimento.
Il motivo è fondato con riferimento a quest'ultimo assorbente profilo, alla stregua del principio, espresso dalla Corte regolatrice, secondo cui, «[i]n tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogniqualvolta si faccia questione pag. 9/18 di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.» (Cass. n. 22275 del
2016, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 8765 del 2024, in motivazione). Infatti, «l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (v.
Cass. n. 15013/2011, n. 14361/2000). Attenendo ad una pretesa di natura economica di matrice contrattuale, la riserva presuppone dunque l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogniqualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, quale è appunto la risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve (cfr. Cass. 22036 del 2014; n. 19531 del 2014; n. 388 del 2006; n. 1217 del 2000; n. 1728 del 1982), ma seguono i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458 cc. Nella specie, essendo ormai irrevocabile la declaratoria di risoluzione per inadempimento […], il positivo esperimento della domanda di adempimento o di danno per l'inadempimento della stazione appaltante […] resta dunque precluso. In altri termini, la decisione impugnata è corretta nella conclusione di non dare ingresso all'esame delle riserve apposte dell'appaltatore, per la diversa ragione che il contratto è, ormai, stato dichiarato risolto in suo danno (v. Cass. n.
22036/2014, n. 388/2006)» (Cass. n. 22275 del 2016, cit., in motivazione).
Anche queste ultime affermazioni si attagliano alla fattispecie all'odierno esame.
Il Tribunale ha infatti errato nel non dare ingresso alla riserva n. 3, afferente ai danni correlati alla sospensione dei lavori, in ragione del fatto che essa non è stata ribadita nello stato di consistenza successivo alla pag. 10/18 risoluzione, assimilato al conto finale;
tuttavia, la conclusione è altrimenti corretta, in quanto la risoluzione per inadempimento di Asso – peraltro ormai non più controvertibile in questa sede, atteso che «[l]e sentenze non definitive producono effetti di preclusione endoprocessuale assimilabili al giudicato interno» (Cass. n. 2533 del 2016, in massima) – impedisce il fruttuoso esperimento della domanda risarcitoria.
Infatti – venendosi, così, all'esame dell'ottavo motivo, con cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento del pregiudizio asseritamente patito per fermo e saturazione di cantiere – la sentenza non definitiva ha sostanzialmente operato una valutazione comparatistica in ordine agli inadempimenti reciprocamente ascritti alla controparte da e CP_4 dal e fondanti le rispettive pretese risolutorie, giudicando prevalente CP_1 quello di cui si è macchiata la prima, in tal modo giustificandosi la risoluzione in suo danno.
Orbene, ha chiarito la Corte regolatrice che «[n]ei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora
l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione
e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente» (Cass. n. 13827 del
2019, in motivazione;
analogamente, Cass. n. 13627 del 2017, in massima).
La Corte regolatrice ha peraltro precisato, proprio in tema di contratto d'appalto, che «il carattere unitario della colpa impone, pur in presenza di reciproci addebiti di inadempimento, di individuare il comportamento pag. 11/18 colpevole prevalente, addebitando la responsabilità esclusivamente a quel contraente che, con detto inadempimento preponderante, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass., 17 giugno 2013,
n. 14648; Cass., 27 ottobre 2008, n. 25847; Cass. 3 gennaio 2002, n. 27)»
(Cass. n. 18932 del 2016, in motivazione).
Le considerazioni che precedono precludono il riconoscimento del risarcimento del danno richiesto da di cui alla riserva n. 3, con la CP_4 conseguenza che l'ottavo motivo va respinto e la sentenza gravata, sia pur in virtù di diversa ragione, dev'essere, sul punto, confermata.
Ciò, evidentemente, a prescindere dal fatto che, con riferimento al tema, sia stato conferito incarico peritale, considerato che, come anche recentemente affermato da questa Corte, «“[l]e ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata” (Cass. n. 30161 del 2018, in massima), anche ove si riferiscano ad accertamenti peritali (arg. da Cass. n. 11017 del 2011, in massima)» (Corte d'appello di Firenze n. 2044 del 2024, in motivazione).
2. Con il settimo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che l'importo riconosciuto per lavorazioni eseguite sia inferiore al dovuto, in quanto, da un lato, non avrebbe incluso quanto indicato nella riserva n. 2
(per euro 48.646,00) e, dall'altro, non avrebbe ricompreso le ulteriori opere eseguite, accertate nel verbale relativo allo stato di consistenza ma non incluse né nel SAL n. 1 né nella riserva n. 2 (per euro 4.781,5).
pag. 12/18 Occorre preliminarmente rammentare quanto affermato, ancora di recente, dalla Corte di cassazione, secondo cui «l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (Cass., n. 15705/13
e n. 3455/15)» (Cass. n. 22065 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso,
Cass. n. 8765 del 2024, in motivazione).
Sulla base di tale principio è stato conferito incarico peritale al c.t.u.
(quesito n. 3).
Il c.t.u. ha anzitutto riconosciuto «[c]omplessivamente, sulla base delle pagine 70/75 dell'Atto di Appello, della Riserva n. 2, del Verbale di
Consistenza del 28.9.2015, del SAL 1 e dell'Ordine di Servizio n. 2, la scrivente ritiene che debbano essere riconosciuti all'Impresa € 7.662,34 per lavorazioni eseguite e non pagate, già ribassati del 23%, il tutto oltre IVA».
Asso contesta le conclusioni raggiunte in ordine a due voci: «fornitura e posa in opera di chiusino» e «armature di scavo».
Quanto alla conclusione raggiunta con riferimento alla prima, essa appare condivisibile, atteso che il sopralluogo – invocato dalla parte e non effettuato dal c.t.u. – non avrebbe potuto condurre a una valutazione diversa da quella effettuata su base documentale, considerato che i lavori sono stati completati da impresa diversa, con conseguente alterazione dello stato dei luoghi.
In merito alla contestazione relativa alla seconda voce, l'assenza di prova documentale (contabile o fotografica) in ordine alla posa in opera di pag. 13/18 armature di scavo ne impedisce il riconoscimento, così come ritenuto dall'ausiliario.
Le considerazioni che precedono conducono a non accogliere la richiesta di ulteriori accertamenti peritali sul punto.
Anche il in comparsa conclusionale, non ha condiviso le CP_1 valutazioni del c.t.u. relativamente ai lavori eseguiti.
Al riguardo, quanto ai chiusini, deve condividersi l'approccio seguito dall'ausiliario, che ha effettuato le quantificazioni muovendo
“proporzionalmente” dal prezzo d'appalto piuttosto che dal prezziario regionale.
Quest'ultimo, tuttavia, in generale, è stato ritenuto dal c.t.u. corretto punto di riferimento per la valutazione («ritengo che tutti i prezzi di appalto dovessero essere determinati sulla base del Prezziario Regionale»: pag. 44 del secondo elaborato peritale), ragione per cui deve condividersi la stima dell'«allacciamento tubo Pead» in euro 436,98 – effettuata in base al prezziario – piuttosto che in euro 515,00, come indicato dal c.t.u.
Quanto al «Riempimento con stabilizzato di cava», per il quale si contesta la voce di prezzo individuata dall'ausiliare, quest'ultimo ha fornito convincente risposta all'osservazione, evidenziando che «il prezzo dello stabilizzato deve essere ricercato nelle voci per manutenzioni stradali e non per nuove costruzioni stradali che ovviamente è inferiore».
Quanto a «maggiori oneri per la realizzazione di n. 3 solette di copertura per pozzetti», l'osservazione formulata dal c.t.p. è stata sostanzialmente accolta dal c.t.u., che ha grandemente ridotto l'importo richiesto da (per CP_4 euro 5.000,00) e, facendo leva sulla previsione in variante di «lavori aggiuntivi per la demolizione e ricostruzione della soletta di copertura della vasca di sollevamento esistente» – dunque, ulteriori rispetto a quelli originari previsti in progetto – ha comunque liquidato solo l'importo di euro 117,50.
pag. 14/18 Le ulteriori osservazioni (pag. 35 della comparsa conclusionale) riguardano somme quantificate dall'ausiliare in misura minore di quella indicata dal Comune, onde la mancanza d'interesse di quest'ultimo a dolersene.
Il c.t.u. ha riconosciuto ad l'ulteriore importo di euro 6.000,00, per CP_4 maggiori oneri, sempre oggetto della riserva n. 2.
Tale valutazione, tuttavia, non può essere condivisa, atteso che gravava sull'appaltatore la piena dimostrazione delle lavorazioni di cui ha chiesto la liquidazione e il rilevo dell'ausiliare, secondo cui «[e]sistono una serie di incertezze nella documentazione in atti, sommaria e solo qualitativa, che non permettono di escludere che l'Impresa abbia diritto ad un ulteriore riconoscimento», appare insufficiente per affermare, in positivo, la spettanza del citato ammontare.
In conclusione, il va condannato a pagare ad la somma di CP_1 CP_4 euro 7.584,32 (7.662,34 - 515,00 + 436,98), oltre i.v.a., detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, che in tal senso va riformata.
3. L'infondatezza dell'appello di Asso quanto al profilo progettuale ed esecutivo e, dunque, il mancato accoglimento delle domande di risoluzione e di risarcimento del danno da essa spiegate comportano l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal nei confronti dell' il quale CP_1 CP_2 non ha, a sua volta, reiterato in appello la domanda di garanzia impropria nei confronti di CP_3
4. Con l'ultimo motivo di gravame Asso impugna la sentenza quanto al regime delle spese di lite, anzitutto in conseguenza dell'auspicata riforma della pronuncia e, in via subordinata, quanto alla compensazione, disposta solo nei rapporti con il e non anche con riguardo ai terzi chiamati. CP_1
4.1. Circa il primo profilo, occorre rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve pag. 15/18 procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Nella specie, poiché si versa in un caso di riforma parziale, quanto al rapporto tra e il in applicazione del citato principio CP_4 CP_1 giurisprudenziale occorre una rivisitazione del regolamento delle spese processuali.
Configurandosi una soccombenza reciproca (soccombenza di Asso su domanda di risoluzione e di risarcimento del danno;
soccombenza del su domanda riconvenzionale e rispetto alla domanda restitutoria CP_1 della controparte), all'esito del giudizio complessivamente considerato si giustifica la compensazione integrale con riguardo a entrambi i gradi.
4.2. Quanto alle spese dei terzi chiamati e la CP_2 CP_3 statuizione del Tribunale dev'essere condivisa.
In linea di principio, «in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato» (Cass. n. 6144 del
2024, in massima), ciò «ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta [nei confronti di , in quanto, CP_3 da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto pag. 16/18 il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza – mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo – bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo» (Cass. 1123 del 2022, in massima).
Ciò in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore e rivelatesi infondate.
Poiché, nella specie, con riferimento ai profili per i quali il ha CP_1 chiesto la manleva da parte dell' e quest'ultimo aveva, in primo grado, CP_2 azionato la copertura assicurativa – iniziative che non si palesavano manifestamente infondate o arbitrarie – è risultata soccombente, le CP_4 spese affrontate dai terzi chiamati devono essere poste a suo carico, al contempo non configurandosi la situazione di soccombenza reciproca che ha caratterizzato il rapporto processuale intercorso con l'ente convenuto e in virtù della quale la compensazione è stata disposta.
Sul punto, pertanto, la sentenza gravata dev'essere confermata, mentre, quanto al presente grado di giudizio, le spese in questione vengono poste a carico di e liquidate in dispositivo, in applicazione dei minimi tariffari CP_4 relativi all0 scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), individuato alla stregua alla domanda che ha interessato le posizioni dell' di CP_2 CP_3
4.3. Le spese di c.t.u. di primo e di secondo grado – poste a carico solidale di e del nei rapporti con l'ausiliario – gravano CP_4 CP_1 definitivamente su entrambi, per metà ciascuno.
P.Q.M.
pag. 17/18 L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_4 avverso la sentenza n. 234 del 2019 del Tribunale di Livorno e
[...] in parziale riforma della stessa, condanna il Controparte_1
a pagare all'appellante la somma di euro 7.584,32 (anziché euro
5.077,83, oggetto di condanna in primo grado), oltre i.v.a., detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione del provvedimento gravato;
2. per il resto, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione;
3. compensa integralmente le spese di lite, relative a entrambi i gradi di giudizio, afferenti al rapporto processuale intercorso tra
[...]
e il Controparte_4 Controparte_1
4. condanna a rifondere ad Controparte_4 CP_2
e a le spese di lite, nell'importo
[...] Controparte_3 già liquidato dalla sentenza gravata quanto al giudizio di primo grado e nell'ammontare di euro 4.996,00 ciascuno per quello d'appello, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. pone le spese di c.t.u. di primo e di secondo grado in capo ad
[...]
e al in ragione della Controparte_4 Controparte_1 metà ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 20 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 18/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CHITI MARIO PILADE ( ), dell'avv. OCCHIPINTI ELENA C.F._1
( e dell'avv. PIGNATELLI NICOLA C.F._2
( , C.F._3 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. REGOLI ELENA ( ), C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._5 dell'avv. GHEZZANI ANDREA ( ), C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. GIARDINO VINCENZO ( ), e dell'avv. C.F._7
GIARDINO LUIGI ( ), C.F._8 appellati Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Controparte_4
Firenze, contrariis rejectis,
a) accogliere l'atto di appello, e per l'effetto, previo annullamento e/o in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Livorno, Dott.ssa Emilia
Grassi, n. 234/19 del 27.2.2019, notificata il 7.3.2019, resa inter partes nel giudizio RG n. 4810/15, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni di I grado:
[…];
2) condannare il convenuto per le riserve regolarmente iscritte CP_1 nel registro contabilità al pagamento (per le riserve n. 2 e 3) di € 114.524,00,
o quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti e onorari;
3) condannare il convenuto per i lavori eseguiti, accertati nel CP_1 verbale di consistenza del 28.9.2015 e non liquidati, al pagamento di €
4.781,504, o quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti e onorari;
[…];
b) sulle spese: con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi, e in ogni caso, con annullamento del capo della sentenza che ha condannato Pt_1 alla rifusione delle spese verso ed Controparte_2 [...]
CP_3
c) in via istruttoria: disporre il rinnovo della CTU, per ragioni e termini esposti (v. par. 207 atto di appello)»; per il «Voglia l'Ecc. ma Corte adita, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
[…]
pag. 2/18 Nel merito:
In via principale: rigettare anche il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello formulati da confermando la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Livorno n. 234/2019, per tutti i motivi esposti sin dall'atto di costituzione in appello depositato dal e richiamati in tutti gli atti di CP_1 difensivi del depositati in giudizio compresa la presente nota per la CP_1 trattazione scritta dell'udienza del 12.07.2024;
In subordine, per estremo scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma integrale della sentenza di primo grado e di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'appellante con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di appello di limitare la determinazione delle somme ex adverso pretese alle sole opere contrattuali realmente ultimate e già riconosciute dalla CTU di primo grado, specificamente con riferimento alla quantificazione delle somme pretese ex adverso per la riserva n. 2 e n. 3, esclusa quindi qualsiasi somma pretesa per opere extra mai approvate dal direttore dei lavori o dall'appaltante ed escluso il risarcimento per danni asseritamente patiti dall'impresa e non provati dalla stessa e comunque non riconducibili ad alcun inadempimento contrattuale dell'appaltante.
In via ulteriormente subordinata sulla domanda di garanzia condizionata nei confronti dell'Ing. nella denegata e non creduta CP_2 ipotesi in cui venisse disposta la riforma parziale o integrale della sentenza di primo grado nelle parti non definite dalla sentenza non definitiva n.
620/2023 e riguardanti il sesto, il settimo e/o l'ottavo motivo di appello avversario in ragione di accertati e dichiarati errori di progettazione e/o di attività di competenza del Direttore dei Lavori incaricato dell'Ente, di voler accertare la responsabilità autonomamente imputabile a quest'ultimo e per l'effetto quantificare la relativa responsabilità anche in termini economici, con condanna al relativo pagamento.
pag. 3/18 In ogni caso con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio»; per «la Corte respinga l'appello, in quanto Controparte_2 inammissibile e comunque infondato nel merito, e comunque ogni domanda nei confronti dell'Ing con conferma della sentenza di primo grado e CP_2 con vittoria di spese del grado di appello»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Controparte_3
Firenze, contrariis reiectis, in tesi: per il rigetto anche dei restanti motivi dell'appello proposto da avverso la sentenza [del] Tribunale [di] Livorno n. Parte_1
234/2019 in quanto inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza di primo grado, compresi i capi riguardanti i terzi chiamati e le spese di lite liquidate, con spese rifuse anche del presente grado;
in ipotesi: pur nella eventualità di accoglimento anche parziale dell'appello, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarate assorbite le domande di manleva, condanna l'attrice alla Parte_1 refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, in dipendenza del sostanziale rigetto della domanda di garanzia proposta dal
[...] nei confronti dell'Ing. in quanto priva di CP_1 Controparte_2 fondamento in fatto e diritto e del tutto sfornita di prove, con ciò di conseguenza assorbita la domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti della concludente, con vittoria di spese ed onorari;
in via subordinata e meramente eventuale: nella sola ipotesi di riproposizione in appello della domanda di manleva formulata in primo grado dall'ass.to Ing. assorbita in primo grado, nella non creduta e denegata CP_2 ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità, anche pro quota, a carico del predetto, nella diversa veste, anche alternativa, di progettista e/o direttore lavori, limitare l'accoglimento della domanda di manleva entro l'effettiva quota percentuale di sua diretta colpa professionale,
pag. 4/18 circoscrivendola entro le relative e corrispondenti clausole contrattuali richiamate nella comparsa di primo grado e riproposte con l'atto che precede
(quanto a: limitazioni di massimali, scoperto, vincolo di solidarietà e quant'altro, niente escluso).
In tutti i casi, con spese e compensi rifusi del presente grado».
Rilevato
(in prosieguo ha proposto appello avverso Controparte_4 CP_4 la sentenza n. 234 del 2019 del Tribunale di Livorno con la quale: a) era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento a essa imputabile del contratto d'appalto stipulato nel luglio del 2014 con il di CP_1 per lavori relativi ad “Adeguamento delle opere idrauliche via CP_1
Curiel e via Suese”; b) erano state respinte le domande avanzate da CP_4 salvo che per la somma di euro 5.077,83, oltre i.v.a., per opere eseguite dall'appaltatore e non riportate nel SAL n. 1; c) erano state compensate le spese di lite, salvo quelle nei confronti dei terzi chiamati Controparte_2
(in prosieguo progettista e direttore dei lavori, e CP_2 [...]
(in prosieguo , suo assicuratore, poste a carico Controparte_3 CP_3 di CP_4
Dopo aver ricostruito l'andamento dell'esecuzione del contratto d'appalto e ripercorso la vicenda processuale in primo grado, l'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione.
Anzitutto, ha contestato il proprio inadempimento, viceversa CP_4 ascrivendolo al in quanto questi avrebbe fornito un elaborato CP_1 progettuale carente. A seguito delle sollecitazioni dell'appaltatore, il CP_1
e il direttore dei lavori non avrebbero mai assunto iniziative CP_2 giuridicamente adeguate né fornito idonei chiarimenti.
Pertanto, a fronte di un progetto ineseguibile – perché privo della necessaria specificità esecutiva – fornito dall'amministrazione, sarebbe stato ravvisabile esclusivamente l'inadempimento di quest'ultima, unica deputata pag. 5/18 ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni (varianti, ordini di servizio, risoluzioni tecniche).
In secondo luogo, l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure avesse ritenuto precluso ad di dolersi delle carenze progettuali, avendo CP_4 accettato il progetto, e che essa avesse ripreso i lavori dopo la variante senza contestazioni.
In terzo luogo, ha lamentato che la sentenza avesse ravvisato la CP_4 mancata esecuzione da parte sua di opere realizzabili e le avesse imputato un ritardo, che, viceversa, avrebbe postulato l'eseguibilità dell'opera, in larga misura inesistente nel caso di specie.
Con il quarto motivo l'appellante si è doluta del fatto che la sentenza, oltre a imputarle mancata collaborazione, avesse ritenuto corretta la condotta dell'amministrazione, quando l'intero andamento dell'appalto avrebbe dovuto considerarsi negativamente condizionato dall'errore progettuale iniziale in ordine al locale tecnico, nonché da quello inerente alle problematiche relative alla pavimentazione stradale, per le quali erano stati emessi due ordini di servizio che avevano imposto il rifacimento di quanto già realizzato.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata in quanto, erroneamente, avrebbe ravvisato il suo inadempimento piuttosto che quello del non dichiarando la risoluzione per inadempimento di CP_1 quest'ultimo o, al più, non riscontrando quello reciproco. Ne sarebbe derivata la fondatezza della domanda risarcitoria per mancato guadagno, spiegata in primo grado e rigettata all'esito dello stesso.
Con il sesto motivo lamenta che il giudice di prime cure abbia CP_4 applicato allo “stato di consistenza” successivo alla risoluzione la disciplina del conto finale, considerando decadute le riserve ivi non reiterate (con eccezione della riserva n. 2). L'appellante sostiene che, stante la distinzione riscontrabile tra stato di consistenza e conto finale, l'assimilazione sarebbe pag. 6/18 erronea, per cui l'omesso riporto delle riserve nel primo non determinerebbe alcuna decadenza, considerato che le norme che la prevedono sarebbero di stretta interpretazione e quindi insuscettibili d'interpretazione estensiva o analogica. Peraltro, la disciplina delle decadenze non troverebbe applicazione nel caso di risoluzione per inadempimento.
Con il settimo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che l'importo riconosciuto per lavorazioni eseguite sia inferiore al dovuto, in quanto, da un lato, non avrebbe incluso quanto indicato nella riserva n. 2
(per euro 48.646,00) e, dall'altro, non avrebbe ricompreso le ulteriori opere eseguite, accertate nel verbale relativo allo stato di consistenza ma non incluse né nel SAL n. 1 né nella riserva n. 2 (per euro 4.781,5).
Con l'ottavo motivo d'appello Asso chiede che le venga riconosciuto a titolo di danno (lucro cessante e maggiori spese generali) quanto oggetto della riserva n. 3, per danni per fermo e saturazione di cantiere: dal 2 luglio
2014 al 5 agosto 2014 perché nell'impossibilità di proseguire i lavori;
dal 5 agosto 2014 al 4 maggio 2015 in ragione di una sospensione illegittima e indebitamente protrattasi;
dal 4 maggio 2015 al 4 settembre 2015 per ulteriore impossibilità di eseguire le lavorazioni.
Con il nono motivo di gravame l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento del ristoro da collaudo illegittimo (euro 3.000,00, oltre i.v.a.)
– le relative spese gravando sull'appaltatore – in quanto nella fattispecie non si sarebbe dovuta applicare la procedura di collaudo, ma quella di certificato di regolare esecuzione, in presenza di un appalto di valore inferiore a euro
500.000,00.
Con l'ultimo motivo, impugna la sentenza gravata in ragione del CP_4 regolamento sulle spese di lite, anzitutto in conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza. In via subordinata, peraltro, l'appellante si duole della mancata compensazione anche con riguardo ai terzi chiamati, che pag. 7/18 avrebbe dovuto conseguire a quella disposta dal Tribunale nel rapporto processuale con il CP_1
Costituitosi in giudizio, quest'ultimo ha sostenuto la correttezza della sentenza gravata e riproposto la domanda di manleva avanzata nei confronti dell' quale progettista e direttore dei lavori, ove, in accoglimento CP_2 dell'impugnazione, fosse ravvisata una responsabilità del per profili CP_1 riconducibili agli ambiti affidati alla sua cura.
Costituitosi in giudizio, l' prendendo specifica posizione in merito CP_2 al primo motivo di appello – l'unico, a suo avviso, relativo alla propria posizione – ha sostenuto che la carenza progettuale denunciata fosse stata solo genericamente dedotta in primo grado. Tale circostanza, unitamente alle dichiarazioni rese da in ordine all'eseguibilità dell'opera, renderebbe il CP_4 gravame inammissibile prima ancora che infondato nel merito, in quanto le indicazioni progettuali sarebbero state idonee a consentire la realizzazione dei lavori nella loro interezza.
Parimenti inammissibile – perché privo di adeguata motivazione di supporto – o comunque infondato sarebbe il motivo di censura relativo alla condanna alle spese, coerente con il principio di causalità.
Costituitasi in giudizio, ha dichiarato di svolgere le proprie CP_3 difese per il caso di riproposizione di domanda di manleva spiegata in primo grado, evidenziando l'infondatezza della censura dell'appellante in merito alla dedotta carenza progettuale e la sua addebitabilità all'assicurato e richiamando per relationem le porzioni della comparsa di costituzione in primo grado in cui si diffondeva su condizioni e limiti delle polizze assicurative stipulate dall' CP_2
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva/esecuzione della sentenza impugnata, con sentenza non definitiva n. 620 del 2023 sono stati respinti i primi cinque motivi di doglianza e il nono.
pag. 8/18 La causa è stata rimessa in istruzione per lo svolgimento di nuovi accertamenti peritali, previo vano espletamento di un tentativo di mediazione.
All'esito dell'udienza del 12 luglio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 6 agosto 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. All'esito della sentenza non definitiva n. 620 del 2024 di questa Corte restano da trattare gli ultimi quattro motivi di doglianza.
Il sesto e l'ottavo, intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo dei due, come detto in narrativa, lamenta che il CP_4 giudice di prime cure abbia applicato allo stato di consistenza successivo alla risoluzione la disciplina del conto finale, considerando decadute le riserve ivi non reiterate (con eccezione della riserva n. 2). L'appellante sostiene che, stante la distinzione riscontrabile tra stato di consistenza e conto finale,
l'assimilazione sarebbe erronea, per cui l'omesso riporto delle riserve nel primo non determinerebbe alcuna decadenza, considerato che le norme che la prevedono sarebbero di stretta interpretazione e quindi insuscettibili d'interpretazione estensiva o analogica. Peraltro, la disciplina delle decadenze non troverebbe applicazione nel caso di risoluzione per inadempimento.
Il motivo è fondato con riferimento a quest'ultimo assorbente profilo, alla stregua del principio, espresso dalla Corte regolatrice, secondo cui, «[i]n tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogniqualvolta si faccia questione pag. 9/18 di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.» (Cass. n. 22275 del
2016, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 8765 del 2024, in motivazione). Infatti, «l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (v.
Cass. n. 15013/2011, n. 14361/2000). Attenendo ad una pretesa di natura economica di matrice contrattuale, la riserva presuppone dunque l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogniqualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, quale è appunto la risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve (cfr. Cass. 22036 del 2014; n. 19531 del 2014; n. 388 del 2006; n. 1217 del 2000; n. 1728 del 1982), ma seguono i principi generali di cui agli artt. 1453 e 1458 cc. Nella specie, essendo ormai irrevocabile la declaratoria di risoluzione per inadempimento […], il positivo esperimento della domanda di adempimento o di danno per l'inadempimento della stazione appaltante […] resta dunque precluso. In altri termini, la decisione impugnata è corretta nella conclusione di non dare ingresso all'esame delle riserve apposte dell'appaltatore, per la diversa ragione che il contratto è, ormai, stato dichiarato risolto in suo danno (v. Cass. n.
22036/2014, n. 388/2006)» (Cass. n. 22275 del 2016, cit., in motivazione).
Anche queste ultime affermazioni si attagliano alla fattispecie all'odierno esame.
Il Tribunale ha infatti errato nel non dare ingresso alla riserva n. 3, afferente ai danni correlati alla sospensione dei lavori, in ragione del fatto che essa non è stata ribadita nello stato di consistenza successivo alla pag. 10/18 risoluzione, assimilato al conto finale;
tuttavia, la conclusione è altrimenti corretta, in quanto la risoluzione per inadempimento di Asso – peraltro ormai non più controvertibile in questa sede, atteso che «[l]e sentenze non definitive producono effetti di preclusione endoprocessuale assimilabili al giudicato interno» (Cass. n. 2533 del 2016, in massima) – impedisce il fruttuoso esperimento della domanda risarcitoria.
Infatti – venendosi, così, all'esame dell'ottavo motivo, con cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento del pregiudizio asseritamente patito per fermo e saturazione di cantiere – la sentenza non definitiva ha sostanzialmente operato una valutazione comparatistica in ordine agli inadempimenti reciprocamente ascritti alla controparte da e CP_4 dal e fondanti le rispettive pretese risolutorie, giudicando prevalente CP_1 quello di cui si è macchiata la prima, in tal modo giustificandosi la risoluzione in suo danno.
Orbene, ha chiarito la Corte regolatrice che «[n]ei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora
l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione
e alla risoluzione del contratto deve seguire l'esame dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente» (Cass. n. 13827 del
2019, in motivazione;
analogamente, Cass. n. 13627 del 2017, in massima).
La Corte regolatrice ha peraltro precisato, proprio in tema di contratto d'appalto, che «il carattere unitario della colpa impone, pur in presenza di reciproci addebiti di inadempimento, di individuare il comportamento pag. 11/18 colpevole prevalente, addebitando la responsabilità esclusivamente a quel contraente che, con detto inadempimento preponderante, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (Cass., 17 giugno 2013,
n. 14648; Cass., 27 ottobre 2008, n. 25847; Cass. 3 gennaio 2002, n. 27)»
(Cass. n. 18932 del 2016, in motivazione).
Le considerazioni che precedono precludono il riconoscimento del risarcimento del danno richiesto da di cui alla riserva n. 3, con la CP_4 conseguenza che l'ottavo motivo va respinto e la sentenza gravata, sia pur in virtù di diversa ragione, dev'essere, sul punto, confermata.
Ciò, evidentemente, a prescindere dal fatto che, con riferimento al tema, sia stato conferito incarico peritale, considerato che, come anche recentemente affermato da questa Corte, «“[l]e ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata” (Cass. n. 30161 del 2018, in massima), anche ove si riferiscano ad accertamenti peritali (arg. da Cass. n. 11017 del 2011, in massima)» (Corte d'appello di Firenze n. 2044 del 2024, in motivazione).
2. Con il settimo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che l'importo riconosciuto per lavorazioni eseguite sia inferiore al dovuto, in quanto, da un lato, non avrebbe incluso quanto indicato nella riserva n. 2
(per euro 48.646,00) e, dall'altro, non avrebbe ricompreso le ulteriori opere eseguite, accertate nel verbale relativo allo stato di consistenza ma non incluse né nel SAL n. 1 né nella riserva n. 2 (per euro 4.781,5).
pag. 12/18 Occorre preliminarmente rammentare quanto affermato, ancora di recente, dalla Corte di cassazione, secondo cui «l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (Cass., n. 15705/13
e n. 3455/15)» (Cass. n. 22065 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso,
Cass. n. 8765 del 2024, in motivazione).
Sulla base di tale principio è stato conferito incarico peritale al c.t.u.
(quesito n. 3).
Il c.t.u. ha anzitutto riconosciuto «[c]omplessivamente, sulla base delle pagine 70/75 dell'Atto di Appello, della Riserva n. 2, del Verbale di
Consistenza del 28.9.2015, del SAL 1 e dell'Ordine di Servizio n. 2, la scrivente ritiene che debbano essere riconosciuti all'Impresa € 7.662,34 per lavorazioni eseguite e non pagate, già ribassati del 23%, il tutto oltre IVA».
Asso contesta le conclusioni raggiunte in ordine a due voci: «fornitura e posa in opera di chiusino» e «armature di scavo».
Quanto alla conclusione raggiunta con riferimento alla prima, essa appare condivisibile, atteso che il sopralluogo – invocato dalla parte e non effettuato dal c.t.u. – non avrebbe potuto condurre a una valutazione diversa da quella effettuata su base documentale, considerato che i lavori sono stati completati da impresa diversa, con conseguente alterazione dello stato dei luoghi.
In merito alla contestazione relativa alla seconda voce, l'assenza di prova documentale (contabile o fotografica) in ordine alla posa in opera di pag. 13/18 armature di scavo ne impedisce il riconoscimento, così come ritenuto dall'ausiliario.
Le considerazioni che precedono conducono a non accogliere la richiesta di ulteriori accertamenti peritali sul punto.
Anche il in comparsa conclusionale, non ha condiviso le CP_1 valutazioni del c.t.u. relativamente ai lavori eseguiti.
Al riguardo, quanto ai chiusini, deve condividersi l'approccio seguito dall'ausiliario, che ha effettuato le quantificazioni muovendo
“proporzionalmente” dal prezzo d'appalto piuttosto che dal prezziario regionale.
Quest'ultimo, tuttavia, in generale, è stato ritenuto dal c.t.u. corretto punto di riferimento per la valutazione («ritengo che tutti i prezzi di appalto dovessero essere determinati sulla base del Prezziario Regionale»: pag. 44 del secondo elaborato peritale), ragione per cui deve condividersi la stima dell'«allacciamento tubo Pead» in euro 436,98 – effettuata in base al prezziario – piuttosto che in euro 515,00, come indicato dal c.t.u.
Quanto al «Riempimento con stabilizzato di cava», per il quale si contesta la voce di prezzo individuata dall'ausiliare, quest'ultimo ha fornito convincente risposta all'osservazione, evidenziando che «il prezzo dello stabilizzato deve essere ricercato nelle voci per manutenzioni stradali e non per nuove costruzioni stradali che ovviamente è inferiore».
Quanto a «maggiori oneri per la realizzazione di n. 3 solette di copertura per pozzetti», l'osservazione formulata dal c.t.p. è stata sostanzialmente accolta dal c.t.u., che ha grandemente ridotto l'importo richiesto da (per CP_4 euro 5.000,00) e, facendo leva sulla previsione in variante di «lavori aggiuntivi per la demolizione e ricostruzione della soletta di copertura della vasca di sollevamento esistente» – dunque, ulteriori rispetto a quelli originari previsti in progetto – ha comunque liquidato solo l'importo di euro 117,50.
pag. 14/18 Le ulteriori osservazioni (pag. 35 della comparsa conclusionale) riguardano somme quantificate dall'ausiliare in misura minore di quella indicata dal Comune, onde la mancanza d'interesse di quest'ultimo a dolersene.
Il c.t.u. ha riconosciuto ad l'ulteriore importo di euro 6.000,00, per CP_4 maggiori oneri, sempre oggetto della riserva n. 2.
Tale valutazione, tuttavia, non può essere condivisa, atteso che gravava sull'appaltatore la piena dimostrazione delle lavorazioni di cui ha chiesto la liquidazione e il rilevo dell'ausiliare, secondo cui «[e]sistono una serie di incertezze nella documentazione in atti, sommaria e solo qualitativa, che non permettono di escludere che l'Impresa abbia diritto ad un ulteriore riconoscimento», appare insufficiente per affermare, in positivo, la spettanza del citato ammontare.
In conclusione, il va condannato a pagare ad la somma di CP_1 CP_4 euro 7.584,32 (7.662,34 - 515,00 + 436,98), oltre i.v.a., detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione della sentenza di primo grado, che in tal senso va riformata.
3. L'infondatezza dell'appello di Asso quanto al profilo progettuale ed esecutivo e, dunque, il mancato accoglimento delle domande di risoluzione e di risarcimento del danno da essa spiegate comportano l'assorbimento della domanda di manleva proposta dal nei confronti dell' il quale CP_1 CP_2 non ha, a sua volta, reiterato in appello la domanda di garanzia impropria nei confronti di CP_3
4. Con l'ultimo motivo di gravame Asso impugna la sentenza quanto al regime delle spese di lite, anzitutto in conseguenza dell'auspicata riforma della pronuncia e, in via subordinata, quanto alla compensazione, disposta solo nei rapporti con il e non anche con riguardo ai terzi chiamati. CP_1
4.1. Circa il primo profilo, occorre rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve pag. 15/18 procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Nella specie, poiché si versa in un caso di riforma parziale, quanto al rapporto tra e il in applicazione del citato principio CP_4 CP_1 giurisprudenziale occorre una rivisitazione del regolamento delle spese processuali.
Configurandosi una soccombenza reciproca (soccombenza di Asso su domanda di risoluzione e di risarcimento del danno;
soccombenza del su domanda riconvenzionale e rispetto alla domanda restitutoria CP_1 della controparte), all'esito del giudizio complessivamente considerato si giustifica la compensazione integrale con riguardo a entrambi i gradi.
4.2. Quanto alle spese dei terzi chiamati e la CP_2 CP_3 statuizione del Tribunale dev'essere condivisa.
In linea di principio, «in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato» (Cass. n. 6144 del
2024, in massima), ciò «ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta [nei confronti di , in quanto, CP_3 da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto pag. 16/18 il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza – mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo – bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo» (Cass. 1123 del 2022, in massima).
Ciò in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore e rivelatesi infondate.
Poiché, nella specie, con riferimento ai profili per i quali il ha CP_1 chiesto la manleva da parte dell' e quest'ultimo aveva, in primo grado, CP_2 azionato la copertura assicurativa – iniziative che non si palesavano manifestamente infondate o arbitrarie – è risultata soccombente, le CP_4 spese affrontate dai terzi chiamati devono essere poste a suo carico, al contempo non configurandosi la situazione di soccombenza reciproca che ha caratterizzato il rapporto processuale intercorso con l'ente convenuto e in virtù della quale la compensazione è stata disposta.
Sul punto, pertanto, la sentenza gravata dev'essere confermata, mentre, quanto al presente grado di giudizio, le spese in questione vengono poste a carico di e liquidate in dispositivo, in applicazione dei minimi tariffari CP_4 relativi all0 scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), individuato alla stregua alla domanda che ha interessato le posizioni dell' di CP_2 CP_3
4.3. Le spese di c.t.u. di primo e di secondo grado – poste a carico solidale di e del nei rapporti con l'ausiliario – gravano CP_4 CP_1 definitivamente su entrambi, per metà ciascuno.
P.Q.M.
pag. 17/18 L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_4 avverso la sentenza n. 234 del 2019 del Tribunale di Livorno e
[...] in parziale riforma della stessa, condanna il Controparte_1
a pagare all'appellante la somma di euro 7.584,32 (anziché euro
5.077,83, oggetto di condanna in primo grado), oltre i.v.a., detratto quanto eventualmente già versato in esecuzione del provvedimento gravato;
2. per il resto, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione;
3. compensa integralmente le spese di lite, relative a entrambi i gradi di giudizio, afferenti al rapporto processuale intercorso tra
[...]
e il Controparte_4 Controparte_1
4. condanna a rifondere ad Controparte_4 CP_2
e a le spese di lite, nell'importo
[...] Controparte_3 già liquidato dalla sentenza gravata quanto al giudizio di primo grado e nell'ammontare di euro 4.996,00 ciascuno per quello d'appello, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. pone le spese di c.t.u. di primo e di secondo grado in capo ad
[...]
e al in ragione della Controparte_4 Controparte_1 metà ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 20 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 18/18