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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1087/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 1o/06/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
ricorrente contro
CO
(c.f. ) con il patrocinio di e di P.IVA_1 CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Condannare il all'assegnazione al ricorrente della somma di € COroparte_4
2.500,00 per gli a.s. 2017/2022. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per la parte resistente: “In via preliminare ed assorbente 1. Dichiarare l'inammissibilità della domanda, ovvero l'improcedibilità del ricorso, per violazione del principio del ne bis in idem;
In ogni caso 2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 COroparte_4
rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate.
Il si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso essendo stato il CP_4
diritto azionato in giudizio oggetto di un precedente accertamento giurisdizionale del
Tribunale di Pavia.
2. L'eccezione deve essere accolta.
Parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto ad ottenere la carta docenti prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per i seguenti anni scolastici a.s.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Parte resistente costituendosi in giudizio ha documentato che il Tribunale di Pavia con sentenza n. 34 del 2025 emessa in data 21 gennaio 2025 ha statuito sul medesimo diritto azionato nel presente giudizio riconoscendo il beneficio in favore del ricorrente quanto agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ed accertando l'intervenuta prescrizione in relazione ai rimanenti anni scolastici (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente).
In definitiva, il ricorrente ha agito in questa sede rivendicando il medesimo bene della vita sulla base dello stesso titolo giuridico contravvenendo così al principio del ne bis in idem sostanziale.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e 5.200, rito lavoro ulteriormente ridotta ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. al cod. proc. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 824 per compensi professionali.
11/06/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 2 di 2
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1087/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 1o/06/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. ) con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
ricorrente contro
CO
(c.f. ) con il patrocinio di e di P.IVA_1 CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Condannare il all'assegnazione al ricorrente della somma di € COroparte_4
2.500,00 per gli a.s. 2017/2022. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per la parte resistente: “In via preliminare ed assorbente 1. Dichiarare l'inammissibilità della domanda, ovvero l'improcedibilità del ricorso, per violazione del principio del ne bis in idem;
In ogni caso 2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 COroparte_4
rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate.
Il si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso essendo stato il CP_4
diritto azionato in giudizio oggetto di un precedente accertamento giurisdizionale del
Tribunale di Pavia.
2. L'eccezione deve essere accolta.
Parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto ad ottenere la carta docenti prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per i seguenti anni scolastici a.s.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Parte resistente costituendosi in giudizio ha documentato che il Tribunale di Pavia con sentenza n. 34 del 2025 emessa in data 21 gennaio 2025 ha statuito sul medesimo diritto azionato nel presente giudizio riconoscendo il beneficio in favore del ricorrente quanto agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ed accertando l'intervenuta prescrizione in relazione ai rimanenti anni scolastici (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente).
In definitiva, il ricorrente ha agito in questa sede rivendicando il medesimo bene della vita sulla base dello stesso titolo giuridico contravvenendo così al principio del ne bis in idem sostanziale.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100 e 5.200, rito lavoro ulteriormente ridotta ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. al cod. proc. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 824 per compensi professionali.
11/06/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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