Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.222/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato tra assistita e difesa dall'avv. ALESSANDRO COSTA;
Parte_1
-appellante- e
Controparte_1
-appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 2568 in data 3 ottobre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda proposta dalla ricorrente indicata in epigrafe e, per l'effetto, condannava “ in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a restituire alla ricorrente una somma quantificata in misura pari alla ritenuta contributiva rispetto alla somma lorda di € 60.799,67 indicata nel verbale di conciliazione del 11.11.2018, ovvero alla decurtazione della stessa dalle somme ancora in corso di restituzione”, compensando le spese di lite. 2. Con ricorso del 2 aprile 2024 ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, censurandola nelle sole parti in cui ha statuito il mancato riconoscimento in suo favore di interessi legali e rivalutazione monetaria ed ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti non si è costituita in giudizio. Controparte_1
3. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. ed all'odierna udienza, cui nessuna delle parti è comparsa, è stata decisa ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c.
4. Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che la società appellata non si è costituita e l'appellante, non comparsa all'udienza, non ha dato prova di aver notificato il ricorso di appello ed il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte. Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione senza la possibilità per il giudice di assegnare un
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 2 aprile 2024 Parte_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 3 ottobre 2023, nei confronti di osì provvede: Controparte_1
- dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello, se dovuto. Così deciso in Bari, il 5 maggio 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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