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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/12/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
EC, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 101/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Usucapione” vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Di Summa, giusta C.F._2 mandato in atti, presso il cui studio, in Brindisi, alla Via Appia, n. 286, sono elettivamente domiciliati attori
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ); RA SI (C.F.: Controparte_1 C.F._3
); RA EL (C.F.: ); C.F._4 C.F._5
RA DA(C.F.: );RA (C.F.: C.F._6 Pt_3
) (C.F.: ); C.F._7 Parte_4 C.F._8 Pt_5
(C.F.: ); (C.F.:
[...] C.F._9 Parte_6
); ( C.F.: ); C.F._10 Parte_7 C.F._11 Pt_8
(C.F.: ); (C.F.:
[...] C.F._12 Parte_9
); (C.F.: ); C.F._13 Parte_10 C.F._14 Pt_11
(C.F.: ; (C.F.:
[...] C.F._15 Parte_12
); (C.F.: ); C.F._16 Parte_13 C.F._17
1 (C.F.: ; Parte_14 C.F._18 [...]
C.F.: ); (C.F.: Pt_15 C.F._19 Parte_16 C.F._20
); (C.F.: );
[...] Parte_17 C.F._21 Parte_18
(C.F.: ) C.F._22
Convenuti contumaci
Conclusioni delle parti: come da verbale di cui all'udienza del 22.12.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.01.2023, e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare i sigg.
e proprietari per intervenuta usucapione del terreno e del Parte_1 Parte_2 fabbricato ivi insistente, posto al piano terreno del fabbricato, siti in Brindisi alla
Contrada Muscia, distinti al N.C.E.U. del Comune di Brindisi al Foglio 108 particella
389, sub. 1, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; con vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione”.
In punto di fatto, gli attori hanno dedotto di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni, sul terreno oggetto di causa, acquistato, pro indiviso con altri comproprietari, nel 1994 e di aver edificato un immobile su una porzione del fondo,
l'anno successivo. L'abitazione nella quale risiedono gli attori è stata costruita senza l'autorizzazione urbanistica ed è stata oggetto di condono edilizio, con relativo pagamento degli oneri, di cui è stata allegata copia. Gli attori hanno specificato, inoltre, di aver goduto del pian terreno dell'immobile, sin dal 1995, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione dagli altri comproprietari del fondo e di aver, perciò, esercitato il possesso uti dominus del terreno e dell'immobile, da sempre curati a loro esclusive spese.
Al fine di realizzare la condizione di procedibilità della domanda, gli attori hanno incardinato il procedimento di mediazione obbligatoria, presso l'Organismo di Mediazione
Equitas di Brindisi, conclusosi con verbale negativo - in atti- stante la mancata comparizione delle parti.
2 Alla prima udienza, sono comparsi i soli attori e verificata la regolare notifica dell'atto introduttivo, dato atto della mancata costituzione dei convenuti ne è stata dichiarata la contumacia, con riserva sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. A scioglimento della riserva, rilevata la mancata citazione in giudizio degli eredi della signor già Persona_1 comproprietaria del terreno oggetto di causa, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi. In ottemperanza, gli attori hanno notificato l'atto di citazione ai signori , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
e che, tuttavia, non si sono Parte_19 Parte_20 Parte_18 costituiti di talchè, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata, quindi, istruita documentalmente e con l'assunzione delle prove orali chieste dagli attori, al cui esito, il giudizio è stato rinviato per discussione orale all'udienza del 22.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita di esser accolta per le ragioni di seguito esposte.
Gli attori hanno instaurato una domanda volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del giudizio, per usucapione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1158 e ss. c.c. Come noto, ai fini dell'acquisizione di un bene tramite usucapione è indispensabile dimostrare di aver esercitato sullo stesso un possesso continuo, ininterrotto e pacifico, esercitato, uti dominus. Il possesso deve essere utile, cioè non violento, non clandestino e non precario.
E' convincimento di questo Giudice che l'istruttoria abbia dimostrato la fondatezza della domanda attorea. Le dichiarazioni rese dai testimoni e la documentazione in atti dimostrano il possesso esercitato dagli attori sul fondo e sull'immobile ivi insistente.
Difatti, entrambi i testimoni hanno confermato che gli attori risiedono nell'immobile dagli stessi costruito sin dalla metà degli anni Novanta, occupandosi della manutenzione dell'edificio e degli spazi annessi. Le risultanze istruttorie, quindi, consentono di riconoscere il possesso - uti dominus - per ben oltre venti anni, tanto del fondo quanto dell'abitazione, sui quali gli attori hanno esercitato in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Tali univoche risultanze consentono a questo Giudice di ritenere sussistenti i presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione.
3 In punto di spese di lite, si dispone la compensazione integrale, stante la mancata opposizione dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina EC, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
e nei confronti di;
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2 [...]
; ; ; ; ; CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Parte_5 Parte_6
; ; Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
; ; Pt_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_19 Pt_20
e così decide:
[...] Parte_18
l) accoglie la domanda attorea e dichiara che e sono Parte_1 Parte_2 divenuti proprietari per usucapione del terreno sito in Brindisi alla Contrada Muscia, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Brindisi al Foglio, 108, p.lla 389 e del fabbricato ivi insistente, posto al piano terreno, sito in Brindisi alla Contrada Muscia, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Brindisi al Foglio 108 particella 389, sub. 1;
2) ordina la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Brindisi
(ex Conservatoria RR.II.), con esonero da ogni responsabilità;
3) spese di lite compensate tra le parti.
Brindisi, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina EC
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
EC, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 101/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Usucapione” vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Di Summa, giusta C.F._2 mandato in atti, presso il cui studio, in Brindisi, alla Via Appia, n. 286, sono elettivamente domiciliati attori
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ); RA SI (C.F.: Controparte_1 C.F._3
); RA EL (C.F.: ); C.F._4 C.F._5
RA DA(C.F.: );RA (C.F.: C.F._6 Pt_3
) (C.F.: ); C.F._7 Parte_4 C.F._8 Pt_5
(C.F.: ); (C.F.:
[...] C.F._9 Parte_6
); ( C.F.: ); C.F._10 Parte_7 C.F._11 Pt_8
(C.F.: ); (C.F.:
[...] C.F._12 Parte_9
); (C.F.: ); C.F._13 Parte_10 C.F._14 Pt_11
(C.F.: ; (C.F.:
[...] C.F._15 Parte_12
); (C.F.: ); C.F._16 Parte_13 C.F._17
1 (C.F.: ; Parte_14 C.F._18 [...]
C.F.: ); (C.F.: Pt_15 C.F._19 Parte_16 C.F._20
); (C.F.: );
[...] Parte_17 C.F._21 Parte_18
(C.F.: ) C.F._22
Convenuti contumaci
Conclusioni delle parti: come da verbale di cui all'udienza del 22.12.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.01.2023, e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare i sigg.
e proprietari per intervenuta usucapione del terreno e del Parte_1 Parte_2 fabbricato ivi insistente, posto al piano terreno del fabbricato, siti in Brindisi alla
Contrada Muscia, distinti al N.C.E.U. del Comune di Brindisi al Foglio 108 particella
389, sub. 1, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni;
conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; con vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione”.
In punto di fatto, gli attori hanno dedotto di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni, sul terreno oggetto di causa, acquistato, pro indiviso con altri comproprietari, nel 1994 e di aver edificato un immobile su una porzione del fondo,
l'anno successivo. L'abitazione nella quale risiedono gli attori è stata costruita senza l'autorizzazione urbanistica ed è stata oggetto di condono edilizio, con relativo pagamento degli oneri, di cui è stata allegata copia. Gli attori hanno specificato, inoltre, di aver goduto del pian terreno dell'immobile, sin dal 1995, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione dagli altri comproprietari del fondo e di aver, perciò, esercitato il possesso uti dominus del terreno e dell'immobile, da sempre curati a loro esclusive spese.
Al fine di realizzare la condizione di procedibilità della domanda, gli attori hanno incardinato il procedimento di mediazione obbligatoria, presso l'Organismo di Mediazione
Equitas di Brindisi, conclusosi con verbale negativo - in atti- stante la mancata comparizione delle parti.
2 Alla prima udienza, sono comparsi i soli attori e verificata la regolare notifica dell'atto introduttivo, dato atto della mancata costituzione dei convenuti ne è stata dichiarata la contumacia, con riserva sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. A scioglimento della riserva, rilevata la mancata citazione in giudizio degli eredi della signor già Persona_1 comproprietaria del terreno oggetto di causa, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi. In ottemperanza, gli attori hanno notificato l'atto di citazione ai signori , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
e che, tuttavia, non si sono Parte_19 Parte_20 Parte_18 costituiti di talchè, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata, quindi, istruita documentalmente e con l'assunzione delle prove orali chieste dagli attori, al cui esito, il giudizio è stato rinviato per discussione orale all'udienza del 22.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita di esser accolta per le ragioni di seguito esposte.
Gli attori hanno instaurato una domanda volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del giudizio, per usucapione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1158 e ss. c.c. Come noto, ai fini dell'acquisizione di un bene tramite usucapione è indispensabile dimostrare di aver esercitato sullo stesso un possesso continuo, ininterrotto e pacifico, esercitato, uti dominus. Il possesso deve essere utile, cioè non violento, non clandestino e non precario.
E' convincimento di questo Giudice che l'istruttoria abbia dimostrato la fondatezza della domanda attorea. Le dichiarazioni rese dai testimoni e la documentazione in atti dimostrano il possesso esercitato dagli attori sul fondo e sull'immobile ivi insistente.
Difatti, entrambi i testimoni hanno confermato che gli attori risiedono nell'immobile dagli stessi costruito sin dalla metà degli anni Novanta, occupandosi della manutenzione dell'edificio e degli spazi annessi. Le risultanze istruttorie, quindi, consentono di riconoscere il possesso - uti dominus - per ben oltre venti anni, tanto del fondo quanto dell'abitazione, sui quali gli attori hanno esercitato in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.
Tali univoche risultanze consentono a questo Giudice di ritenere sussistenti i presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione.
3 In punto di spese di lite, si dispone la compensazione integrale, stante la mancata opposizione dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina EC, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
e nei confronti di;
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2 [...]
; ; ; ; ; CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Parte_5 Parte_6
; ; Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
; ; Pt_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_19 Pt_20
e così decide:
[...] Parte_18
l) accoglie la domanda attorea e dichiara che e sono Parte_1 Parte_2 divenuti proprietari per usucapione del terreno sito in Brindisi alla Contrada Muscia, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Brindisi al Foglio, 108, p.lla 389 e del fabbricato ivi insistente, posto al piano terreno, sito in Brindisi alla Contrada Muscia, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Brindisi al Foglio 108 particella 389, sub. 1;
2) ordina la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Brindisi
(ex Conservatoria RR.II.), con esonero da ogni responsabilità;
3) spese di lite compensate tra le parti.
Brindisi, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina EC
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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