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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3621/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3621/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIROLDI CHIARA presso il cui studio sito in VIA G. GUTENBERG 3 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PAPAZZO ROSARIA presso il cui studio sito in VIA PROL. CARLO N. 98 80137 NAPOLI è elettivamente domiciliato CP_2
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, all'udienza del 13.03.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Persona_1
Montecchio Emilia (RE) in data 24.03.2011, già regolamentate con Sentenza di questo Tribunale n. 1147/2023 emessa in data 03-04.10.2023
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 06.12.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, all'udienza del 13.03.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore.
Ritenuto in particolare che sia accoglibile l'accordo per l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, in considerazione delle condizioni di salute del padre come documentate in atti, nonché - per il medesimo motivo - la necessità di demandare al Servizio Sociale la valutazione circa un'eventuale ripresa degli incontri tra la minore ed il padre, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore stessa in sede di audizione (Rispetto ad eventuali incontri con mio padre, anche in forma protetta cioè alla presenza di un'educatrice, al momento non mi sento di affrontarli perchè sono affaticata dalla situazione che si protrae fin da quando io ero piccola. Per il futuro non so dire perché non so come sarò io e come sarà lui. Anche la psicologa con la quale avevo fatto un breve percorso mi consigliava di non chiudere completamente con mio padre ma anche a lei, dopo qualche tentativo, avevo detto che non era possibile).
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possano compensarsi tra le parti in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella Sentenza n. 1147/2023 emessa in data 03-04.10.2023, così dispone
1) La minore nata a Montecchio Emilia (RE) in [...] Persona_1
24.03.2011 è affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso la stessa anche ai fini anagrafici;
la madre potrà assumere in autonomia tutte le scelte riguardanti la figlia, anche quelle di maggior rilevanza, relative alla salute, all'istruzione ed al disbrigo di pratiche amministrative
2) L'eventuale esercizio del diritto di visita da parte del padre è rimesso, quanto a tempi e modi, al competente Servizio Sociale, in collaborazione con il Servizio Sociale competente per il luogo di residenza del sig. (Napoli), previa valutazione dello stato di Per_1 salute di quest'ultimo e di acquisizione di certificazione presso il Sert;
in ogni caso il Servizio dovrà tenere conto dell'attuale rifiuto espresso dalla minore ad incontrare il padre, senza forzarne la volontà ed avuto riguardo al suo esclusivo interesse
3) Spese di lite integralmente compensate tra le parti
4) Si dispone la comunicazione della presente Sentenza ai Servizi Sociali (Sant'Ilario D'Enza e Napoli)
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 20.03.2025
Il Presidente
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3621/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GIROLDI CHIARA presso il cui studio sito in VIA G. GUTENBERG 3 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PAPAZZO ROSARIA presso il cui studio sito in VIA PROL. CARLO N. 98 80137 NAPOLI è elettivamente domiciliato CP_2
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, all'udienza del 13.03.2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Persona_1
Montecchio Emilia (RE) in data 24.03.2011, già regolamentate con Sentenza di questo Tribunale n. 1147/2023 emessa in data 03-04.10.2023
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 06.12.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, all'udienza del 13.03.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate a verbale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il giusto contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore.
Ritenuto in particolare che sia accoglibile l'accordo per l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, in considerazione delle condizioni di salute del padre come documentate in atti, nonché - per il medesimo motivo - la necessità di demandare al Servizio Sociale la valutazione circa un'eventuale ripresa degli incontri tra la minore ed il padre, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore stessa in sede di audizione (Rispetto ad eventuali incontri con mio padre, anche in forma protetta cioè alla presenza di un'educatrice, al momento non mi sento di affrontarli perchè sono affaticata dalla situazione che si protrae fin da quando io ero piccola. Per il futuro non so dire perché non so come sarò io e come sarà lui. Anche la psicologa con la quale avevo fatto un breve percorso mi consigliava di non chiudere completamente con mio padre ma anche a lei, dopo qualche tentativo, avevo detto che non era possibile).
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possano compensarsi tra le parti in ragione dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella Sentenza n. 1147/2023 emessa in data 03-04.10.2023, così dispone
1) La minore nata a Montecchio Emilia (RE) in [...] Persona_1
24.03.2011 è affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso la stessa anche ai fini anagrafici;
la madre potrà assumere in autonomia tutte le scelte riguardanti la figlia, anche quelle di maggior rilevanza, relative alla salute, all'istruzione ed al disbrigo di pratiche amministrative
2) L'eventuale esercizio del diritto di visita da parte del padre è rimesso, quanto a tempi e modi, al competente Servizio Sociale, in collaborazione con il Servizio Sociale competente per il luogo di residenza del sig. (Napoli), previa valutazione dello stato di Per_1 salute di quest'ultimo e di acquisizione di certificazione presso il Sert;
in ogni caso il Servizio dovrà tenere conto dell'attuale rifiuto espresso dalla minore ad incontrare il padre, senza forzarne la volontà ed avuto riguardo al suo esclusivo interesse
3) Spese di lite integralmente compensate tra le parti
4) Si dispone la comunicazione della presente Sentenza ai Servizi Sociali (Sant'Ilario D'Enza e Napoli)
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 20.03.2025
Il Presidente
Francesco Parisoli