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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11307 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe DI SALVO PRESIDENTE
Dott. Maurizio MANZI GIUDICE
Dott.ssa Cristina PIGOZZO GIUDICE RELATORE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 56264 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), Parte_4 C.F._4 [...]
(c.f. , in persona del liquidatore avv. Parte_5 P.IVA_1
, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32, Controparte_1 presso lo studio degli avv.ti Stefano Viti e Michele Lioi, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI nei confronti di
(c.f. e p.iva: ), elettivamente domiciliati in Parte_5 P.IVA_1
Roma, Via Ascrea n. 18, presso lo studio dell'avv. Gaetano Dell'Acqua, che li
1
rappresenta e difende insieme all'avv. Antonio M. De Filippis in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione delibera di approvazione bilancio 2019.
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, Voglia:
- dichiarare nulle e comunque annullare, per tutti i motivi di cui in narrativa, le deliberazioni approvate dalla società nell'assemblea del 30 giugno Parte_5
2020, bilancio compreso;
- accertare e dichiarare la violazione da parte dei disposti degli articoli: articolo 2621 false comunicazioni sociali;
art. 2631 omessa convocazione di assemblea per quanto riguarda le assemblee del 9 gennaio 2019 e
16 gennaio 2019; - articolo 2634 – infedeltà patrimoniale;
con le consequenziali pronunzie.”.
PARTE CONVENUTA: “Si conclude per la reiezione delle istanze tutte avanzate da controparti, poiché per quanto esposto, inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, con la refusione delle spese di lite e condanna ex art. 96 commi I e III cpc”.
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e , nonché la società
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
quali soci della società convenivano in Parte_5 Parte_5 giudizio quest'ultima al fine di sentire dichiarare la nullità o l'annullamento delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nella seduta del 30/06/2020, tra cui la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2019.
A fondamento delle domande, gli attori deducevano:
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-la era una società il cui oggetto sociale consisteva nello sfruttamento, Parte_5
a fini commerciali, di pietre naturali, marmi e graniti;
nel 2009, la società Santafiora
Pietre a r.l. decideva di acquistare il 95% delle quote sociali della Parte_5 esercitando un'attività simile. Per finanziare l'operazione, la Parte_5 ricorreva ad un pool di banche, ottenendo un finanziamento di euro 8.500.000,00. Le banche chiedevano, onde concedere la somma richiesta, la possibilità di costituire il pegno sulle quote compravendute, con l'assenso a tale fine dei soci titolari delle rimanenti quote (pari al 5% del capitale sociale). La costituzione del pegno, in caso in cui la non avesse adempiuto puntualmente alle obbligazioni Parte_5 assunte, avrebbe comportato che il diritto di voto relativo alla partecipazione sociale sarebbe stato esercitato dalle banche;
nel caso in cui la società fosse stata evidentemente insolvente, allora le banche avrebbero potuto cedere quanto costituito in pegno alle condizioni di mercato. A fronte delle inadempienze della società
e con un debito residuo ancora da rimborsare pari ad euro Parte_5
3.648.616,95, le banche procedevano alla vendita delle partecipazioni sociali, senza offrire il pacchetto di quote agli altri soci o agli stakeholders del settore, ma direttamente ad una società neocostituita, ad un prezzo pari al 30% CP_2 del valore;
- il capitale sociale della è il seguente: - Parte_5 Parte_5
95%; - ; 1,25%;
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
0,25%; - 1,5%; - 1%; -
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3
0,5%. Titolare del diritto di voto sulle quote della era la
[...] Parte_5
quale creditore pignoratizio subentrato al pool di banche;
CP_2
I soci impugnanti ritenevano di rappresentare eventi occorsi anteriormente alla delibera impugnata.
In particolare, in data 17/12/2018, si teneva l'assemblea sociale, chiamata a deliberare, tra l'altro, sull'approvazione dei bilanci 2016 e 2017, sulla proroga dell'organo amministrativo e di controllo fino alla successiva approvazione del bilancio 2018, e sulla concessione di alcune fideiussioni in favore delle banche come garanzia per i finanziamenti concessi. In quell'occasione erano presenti tutti i soci, tra i quali anche la senza diritto di voto e la Parte_5
Il creditore pignoratizio proponeva l'aggiornamento della seduta al CP_2
9/01/2019, con integrazione dell'ordine del giorno. In data 9/01/2019, veniva
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nominato quale presidente dell'assemblea, l'avv. Calascibetta, legale rappresentante della Il presidente, verificata l'assenza del Presidente del Consiglio di CP_2 amministrazione della Dott. riteneva opportuno Parte_5 Persona_1 aggiornare l'assemblea alla settimana successiva. In data 16/01/2019 si riapriva così nuovamente l'assemblea: venivano verbalizzate le assenze dei soci Parte_1
e ma non quella della Parte_3 Parte_4 Parte_2
, proprietaria del 95% delle quote. Venivano Parte_5 accertati come presenti soci per un totale del 96,50% del capitale, laddove in realtà erano presenti solo i soci e che detenevano solo l'1,50% CP_4 Controparte_5 del capitale. Infatti, era presente la che aveva il diritto di voto per un CP_2 ammontare del 95%, e quindi partecipava alla formazione del quorum deliberativo, ma non anche a quello costitutivo, che rimaneva prerogativa della proprietaria delle quote;
- con riferimento all'assemblea del 30/06/2020 che aveva approvato il bilancio di esercizio 2019, erano stati violati gli artt. 2479 bis 2463, 2464, 2468, 2435, 2406,
2429 2 2391 c.c. In particolare: - non erano state rispettate le formalità della convocazione previste dalla Statuto societario e dall'art. 2479 bis c.c., non essendo stato convocato il socio - avevano Parte_5 partecipato soci che rappresentavano solo il 3,50% del capitale sociale ( lo Pt_1
0.50%, 1,50%, 0,75% e 0,75 %); - non Parte_2 Parte_3 Parte_4 era stata convocata la , che era legittimata a Parte_5 partecipare pur non avendo diritto a votare;
- prima dell'assemblea, l'attore Pt_1 si era recato presso la sede sociale per ritirare il progetto di bilancio da
[...] discutere il successivo 30 giugno, ma in sede non c'erano documenti o plichi per i soci: era stato violato l'art. 2429, comma III, c.c., che impone il deposito in copia nella sede sociale della relazione degli amministratori e dei sindaci nei quindici giorni che precedono le assemblee e finché il bilancio non sia approvato;
- il bilancio approvato era radicalmente nullo perché non erano stati rilevati debiti per un totale di euro 1.840.223,33.
Specificatamente, le censure di non veridicità del bilancio attenevano:
1) Alla mancata annotazione di debiti per un ammontare di euro 408.010,73 che la società aveva nei confronti della con la quale aveva Parte_6 stipulato numerosi contratti avente ad oggetto terreni (siti nel Comune di
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Vitorchiano) ad uso commerciale ed industriale da utilizzare come cava di pietre di paperino. In adempimento alle obbligazioni derivanti da tali contratti, la nel corso degli anni aveva effettuato pagamenti parziali, fino a Parte_5 quando, con l'aumentare delle morosità, la instava per lo Parte_6 sfratto, che il Tribunale di Viterbo convalidava con ordinanza del 18/12/2019.
Nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015, l'ultimo depositato, figurava un debito pari ad euro 408.010,73; le somme invece contrattualmente dovute per gli anni successivi erano pari a: 1) euro 293.333,32, per gli anni dal 2016 al 2019, per il terreno sito nel Comune di Vitorchiano, località Basso del Monte, zona D censiti al catasto terreni, foglio 20 part. 251,378, 618, 619, 621, 622 e per i fabbricati censiti al catasto fabbricati foglio 20 particella 619, di cui al contratto del 30/06/2014, durata
1/07/2014/ -30/06/2020; 2) euro 66.666,68 per gli anni dal 2016 al 2019, per il terreno sito nel Comune di Vitorchiano, località Basso del Monte, zona D censito al catasto terreni foglio 20 part. 724, 726, 728, 731, di cui al contratto del 2/11/2017, durata 1/11/2017- 31/10/2023. Pertanto, la somma dei debiti che avrebbe dovuto essere indicata in bilancio è pari ad euro 768.010,73, risultante dal debito iscritto in bilancio al 31/12/2015 (408.010,73 €) e dai canoni successivamente non pagati per i contratti citati (360.000,00 €).
2) non era stato inserito nemmeno il debito sussistente verso la
[...]
per i contratti di servizio contabile, amministrativo, Parte_5 commerciale e tecnico. Dal bilancio depositato e pubblicato chiuso al 31/12/2015, emergeva un debito verso pari ad euro 1.458.513,00. Dalla Parte_5 lettura dei bilanci successivi, dal 2016 al 2019, tale dato non risultava essere riportato;
-la non iscrizione del debito verso la e di quello verso la Parte_6 [...]
aveva comportato la violazione degli artt. 2423, comma 2, Parte_5
c.c. ( rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società), dell'art. 2423 bis, comma 1, c.c. ( valutazione delle voci secondo prudenza), comma 1 bis ( rilevazione delle voi secondo il contratto), comma 3 ( rilevazione degli oneri di competenza dell'esercizio), comma 4 ( obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili), comma 7 ( deroghe ai criteri di valutazione), dell'art. 2424 c.c. ( passivo voce D, debiti iscrizione), dell'art. 2425 c.c. ( contenuto conto economico), dell'art. 2426 comma 8 c.c.( rilevazione di debiti), dell'art. 2427,
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comma 4, c.c. ( variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo). Inoltre, il principio OIC 11 inibisce il depennamento dei debiti senza l'assenso dell'altra parte contraente o in mancanza di statuizione giudiziale del tribunale. Risultava anche inficiato il criterio di chiarezza, verità e correttezza, che permette di rilevare il presupposto della continuità aziendale in quanto, se i debiti fossero stati evidenziati, il risultato dell'esercizio al 31/12/2019 sarebbe stato diverso. Anche gli esercizi precedenti avrebbero presentato risultati diversi, ed in particolare: l'esercizio 2016 avrebbe portato una perdita per euro 483.208,00 ed un patrimonio netto pari ad euro 5.789.289'00; l'esercizio 2017 avrebbe portato una perdita di euro 169.319,00 ed un patrimonio netto per euro 5.619.289,00; per l'esercizio 2018 ci sarebbe stato un utile per euro 236.211,00 ed un patrimonio netto pari ad euro 5.856.181,00; ed infine per l'esercizio 2019 ci sarebbe stata una perdita pari ad euro 2.367.385 ed un patrimonio netto pari ad euro 3.488.796,00;
- in sintesi, il bilancio 2019 era stato redatto in violazione dei principi in tema tenuta della contabilità dei principi contabili nazionali nn. 11, 19 e 29, e andava quindi dichiarata nulla la delibera di approvazione.
******
Si costituiva la la quale eccepiva: Parte_5
-gli attori avevano incardinato l'ennesimo giudizio, fondando le loro doglianze su di una serie di circostanze non dimostrate. Ed infatti, rispetto alla mancata convocazione all'assemblea del 30/06/2020 della si osservava Parte_5 la stessa era stata ritualmente convocata tramite posta elettronica certificata consegnata il 19/06/2020; non corrispondeva al vero, inoltre, che il Sig. Pt_1 si fosse recato in sede senza ricevere la documentazione relativa
[...] all'assemblea: era stato ritualmente convocato e nell'avviso di convocazione erano allegati i documenti necessari per poter deliberare, tanto che aveva partecipato al voto;
- il creditore pignoratizio, nella specie la era l'unico soggetto che CP_2 poteva esprimere il voto e quindi l'unico a dovere essere convocato e a dover partecipare all'assemblea, posto che l'art. 2370 c.c. lega il diritto di intervento all'assemblea alla titolarità del diritto di voto;
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- da quando non detenevano più la governance della e, tramite la Parte_5 stessa, della e della i sig.ri Controparte_6 Controparte_7
e avevano intrapreso una serie di cause strumentali, Pt_1 Parte_2 Parte_3 impugnando tutte le delibere di approvazione dei bilanci - per gli anni 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020 - allorquando la situazione economica della società era migliorata rispetto al periodo in cui erano loro stessi a gestirla;
- per quel che riguardava i canoni di locazione asseritamente non versati alla società
le due società avevano identico oggetto sociale (sfruttamento di Parte_6 cave o miniere di pietre naturali, marmi, graniti o affini, l'estrazione e il commercio dei materiali lapidei), e quasi la identica compagine sociale, anche tramite di che era socia per il 95% della Mentre però la Parte_5 Parte_5 era una società pienamente operativa, disponendo del personale, delle Parte_5 attrezzature e della capacità finanziarie per operare, la era da Parte_6 considerarsi solo una scatola vuota senza nessuna effettiva capacità produttiva;
nel corso degli anni, attraverso contratti, aveva concesso in Parte_7 locazione alla diversi terreni per l'attività commerciale ed industriale Parte_5 di estrazione di pietre: in realtà, i contratti di locazione dissimulavano il comodato d'suo, essendo la vera intenzione delle parti quella di accollare alla società
l'attività e i relativi costi. L'accordo effettivo fra le parti, insomma, in Parte_5 luogo dei formalizzati contratti di “locazione”, era stato che Parte_5
“trasformasse”, a sua cura e spese, i terreni in questione in vere e proprie cave di materiali lapidei funzionanti. Era, quindi, intento delle persone fisiche che componevano le due società di far pesare i costi sulla , che era in grado di Parte_5 sostenerli, laddove i dividendi delle due società sarebbero stati percepiti dalle medesime persone fisiche che costituivano le compagini sociali delle due società. Il canone previsto era solo figurativo, tanto che la mai aveva fatturato Parte_6 alcunchè e mai la aveva versato denari a tale titolo. Non ci si poteva Parte_5 allora lamentare della mancata allocazione dei debiti, che erano solo il risultato di un'operazione simulata;
- le azioni giudiziali erano sorte a seguito della cessione del credito con le quote pignorate ad altra società, evento che aveva disallineato gli interessi delle due compagini societarie;
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- non avevano rilievo, in tale senso, i due procedimenti di intimazione di sfratto incardinati dalla soc. nei confronti di , che anzi non CP_8 CP_6 spiegavano perché la avrebbe omesso di azionarsi, sino quasi alla CP_8 scadenza del contratto – per quasi 5 anni, per l'ottenimento del pagamento dei canoni;
inoltre, non era nemmeno chiaro l'ammontare del debito, che in questa sede veniva quantificato in euro 768.010,73, mentre nelle cause pregresse in euro
408.010,73 allorquando nelle cause di sfratto per morosità si chiedeva una somma complessiva pari ad euro 209.000,00;
-anche il debito contratto con la che avrebbe fornito servizi alla Parte_5 derivava da un contratto privo di una concreta realtà economica Parte_5 sottostante. Ed infatti nel contratto si faceva riferimento in maniera generica a prestazioni di marketing, reportistica amministrativa che la capogruppo Parte_5 avrebbe reso nei confronti della Si trattava di prestazioni
[...] Parte_5 solo apparenti: la avrebbe 'prestato' 9 unità di personale alla Controparte_6 per un preteso corrispettivo pari a circa €250.000,00 mensili, circa 3
Parte_5 milioni annui;
successivamente il detto contratto non venne più prorogato, con conseguente blocco dei pagamenti da a anche
Parte_5 Controparte_6 perché la convenuta aveva assunto in capo a sé il personale e non
Parte_5 avrebbe più potuto giustificare gli esborsi alla capogruppo -
Parte_5
Solo, quindi, documentalmente residuava un debito, perché le operazioni non erano mai state poste in essere;
anche in questo caso, infine, la società creditrice mai aveva avanzato pretese circa quanto dovuto;
- i debiti citati, quindi, non essendo certi nella loro esistenza, per prudenza erano stati espunti dal bilancio, che deve rispondere al principio di chiarezza e veridicità.
******
In esito al deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale disponeva la
CTU, al fine di verificare i) la regolarità formale e sostanziale del bilancio 2019, con riferimento a tutte le voci indicate in citazione, anche in ordine alla nota integrativa,
ii) la rispondenza di ciascuna voce del detto bilancio a quanto previsto dalla normativa di riferimento, ai principi contabili e se fosse rispondente alla contabilità della società.
Dopo il deposito della relazione peritale, la convenuta chiedeva di richiamare il
Consulente tecnico a chiarimenti, contestando la veridicità del debito nei confronti
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della società in quanto non vi erano le fatture in originale e non c'era Parte_6 la prova della loro spedizione. Il Tribunale, ritenendo che la questione involvesse soluzioni giuridiche, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, svoltasi in data 10/09/2024, gli attori chiedevano di sospendere il giudizio fino alla decisione di quello di cui al numero di ruolo generale 80894/2019, avente ad oggetto il bilancio del 2018.
Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. al giudizio Rgn
80894/2019. Tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI della DECISIONE
1)Thema decidendum
Gli attori hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità delle deliberazioni approvate dall'assemblea della società in data Parte_5
30/06/2020, e questo sul presupposto che non fosse stata convocata la
[...]
, titolare del 95% delle quote della convenuta, e che , Parte_5 inoltre, il bilancio fosse stato redatto in spregio ai principi contabili e alle prescrizioni del codice civile, non essendo stati iscritti debiti contratti per un importo totale di euro 1.840.223,33, debiti contratti nei confronti della società Parte_6
e
[...] Parte_5
La chiede il rigetto della domanda, e la condanna per lite temeraria. Parte_5
Sostiene che la società era stata regolarmente convocata e che i Parte_5 presunti debiti non iscritti nel bilancio, in realtà scaturivano da contratti simulati
(quelli verso la società o riferiti ad operazioni inesistenti (quelli Parte_6 verso la ) In subordine, chiede che il Tribunale indichi le modifiche da Parte_5 apportare al bilancio. In sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale, eccepisce la carenza di interesse ad agire degli attori, sulla scorta della circostanza che già il bilancio dell'anno precedente era stato oggetto di impugnazione per i medesimi motivi.
2) Sulla mancata convocazione della società Parte_5
[...]
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Sostengono gli attori che la delibera dell'assemblea sociale tenuta in data
30/06/2020, deve dichiararsi nulla perché non sarebbe stata convocata la società
, titolare di quote che rappresentavano il 95% Parte_5 del capitale sociale. Secondo la tesi attrice, infatti, la partecipazione all'assemblea del socio, le cui quote sociali siano state oggetto di pegno in favore di un creditore pignoratizio, sarebbe necessaria.
Tale eccezione risulta infondata.
Queste le ragioni.
Sotto un primo profilo, v'è che dagli atti depositati risulta come, a ben vedere, la società sia stata ritualmente convocata, rectius invitata ad Parte_5 esprimere il proprio consenso scritto, dissenso o astensione entro il 28.06.2020. Ed infatti, con comunicazione inviata tramite posta certificata in data 19/06/2020, di cui viene allegata anche la ricevuta di avvenuta consegna, la trasmetteva Parte_5 alla - la 'convocazione assemblea' soci per approvazione Parte_5 bilancio ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale nonché art. 160 D.L. n. 18 del
17/03/2020; - la Relazione sulla gestione dell'organo ammnistrativo al bilancio di esercizio 2019; - la relazione del sindaco unico;
il bilancio di esercizio al
31/12/2019; - il Codice Etico della società ( vedasi all. n. 1 memoria ex art. 186, comma 6, n. 2, fascicolo parte convenuta).
A tale proposito, del tutto priva di pregio appare l'affermazione degli attori secondo la quale non assurgerebbe “ad atto di convocazione la trasmissione a questa ultima [ ndr: la società dell'ordine del giorno dell'assemblea per mera Parte_5 conoscenza” (vedasi pag. 2, memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, fascicolo attori), posto che in alcun modo si distingue l'invio alla società Parte_5 rispettando tutti i requisiti richiesti dall'art. 23 dello Statuto.
Peraltro, ed in via dirimente, si deve ritenere che la neppure Parte_5 avesse diritto alla 'convocazione'. Infatti, come si ricorderà, le quote pari al 95% della società nella titolarità dei erano oggetto di Parte_5 Parte_5 pegno. L'art. 2370 c.c. correla il diritto di intervento all'assemblea alla titolarità del diritto di voto.
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Pertanto, si deve escludere che tra i diritti amministrativi che l'ultimo comma dell'art. 2352 c.c., richiamato per le s.r.l. dall'art. 2471-bis c.c., attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio (oltre che all'usufruttuario) rientri il diritto di intervento all'assemblea.
Sul punto, questo Tribunale condivide l'orientamento della giurisprudenza formatasi nell'alveo delle sezioni specializzate, per la quale l'art. 2370 c.c. dispone che possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, sancendo la stretta strumentalità tra la partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto, principio che si evince dalla relazione al D.Lgs. n. 6/20023 (“ il diritto di intervento in assemblea è stato reso funzionale all'espressione del voto;
si
è perciò circoscritto il diritto di intervento ai soli azionisti cui spetta il diritto di voto, così escludendo l'intervento dei nudi proprietari delle azioni”). Detta correlazione del diritto di intervento all'esercizio del diritto di voto “evidenzia
l'utilità intrinseca della partecipazione assembleare volta non tanto a favorire la partecipazione al dibattito assembleare a fini informativi, quanto piuttosto ad agevolare la formazione della volontà sociale. Ritiene dunque questo giudice che
l'art. 2370 c.c. esprima un principio di carattere generale derogabile solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore” (ex multis, Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa, 27/04/2019).
3) Sulla violazione dell'art. 2429, terzo comma, c.c.
Deduce l'attrice che sarebbe stato violato anche l'art. 2429, terzo comma, c.c., secondo il quale il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con la relazione degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.
Il socio nonché odierno attore Sig. si sarebbe recato nella sede Parte_1 sociale in data 26/06/2020 per chiedere i documenti predisposti per i soci, ma avrebbe ottenuto risposta negativa.
Anche in questo caso, dalla documentazione in atti emerge come lo stesso Sig. abbia però espresso il suo voto attraverso la scheda inviata in uno con la Pt_1 convocazione ( all. n. 3, memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. fascicolo parte
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convenuta), così dimostrando di essere stato comunque messo in grado di conoscere le materie trattate e sottoposte alla decisione dell'assemblea.
Va anche evidenziato come, sempre dagli atti depositati, emerge come il socio Sig. si sia invece recato in sede e abbia ricevuto una copia del bilancio ( Controparte_4 all.n. 2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 fascicolo parte convenuta); tale circostanza è idonea a dimostrare come – al contrario di quanto sostenuto dagli attori
- la società abbia adempiuto agli obblighi previsti in tema di informativa dei soci.
4) Sulla carenza di interesse ad agire degli attori
La società convenuta, in fase di precisazione delle conclusioni, allega che gli attori non avrebbero interesse ad agire, laddove è documentato che gli stessi abbiano impugnato anche il bilancio chiuso al 31/12/2018 - approvato con delibera del
20/06/2019 -per le medesime doglianze di cui alla presente controversia, con la conseguenza che in questo giudizio non si avrebbe più interesse al raggiungimento di un risultato utile, visto che l'accoglimento della domanda di nullità del bilancio
2018 si rifletterebbe anche sul bilancio qui impugnato.
Tale rilievo è fondato.
Va in primo luogo chiarito come “Per la carenza dell'interesse richiesto dall'art.
100 cod. proc. civ), è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda ( Cass. 29/09/2016, n. 19268 giurisprudenza ivi citata in motivazione) e può quindi essere rilevato di ufficio anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato, ove la relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata” (Cass. n. 13078/2022).
La doglianza sollevata dalla in sede di precisazione delle conclusioni è Parte_5 dunque ammissibile.
Merita anche di essere accolta.
Per la costante giurisprudenza di questa sezione, cui si intende dare continuità, “ le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di
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approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci
è noto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice ( cfr. Cass civ. 25/2/2002, n. 2721,
Cass. civ, 10/8/2000, n. 565). Detto interesse – che quindi dipende dall'accertamento di una concreta ed attuale utilità del provvedimento rispetto alla situazione antigiuridica denunciata- presuppone anzitutto che sia in concreto dedotta e provata tale situazione antigiuridica, che può anche dipendere da un'incertezza soggettiva e attuale sulla esistenza o meno o sui contenuti del rapporto giuridico che si assume controverso, se l'incertezza è fonte di un pregiudizio concreto e attuale per il soggetto. In secondo luogo, si richiede che la pronuncia richiesta sia indispensabile per eliminare la situazione pregiudizievole ( in questi termini, Cass. civ. 13/04/2007, n. 8845). ……..La verifica dell'esistenza dell'interesse ad agire postula, dunque, la verifica della possibilità, per l'istante, di conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e dalla stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili………Ciò posto, venendo all'ipotesi di bilancio impugnato per le medesime ragioni già sottoposte, con riferimento al precedente esercizio, alla valutazione dell'organo giurisdizionale, il Tribunale rileva che l'art.
2377, settimo comma c.c. prevede che, una volta pronunciata l'invalidità di una delibera adottata dall'assemblea ( a prescindere dal suo contenuto), gli amministratori sono obbligati a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. Ne deriva, che una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio – e solo dopo tale definitiva dichiarazione di invalidità- gli amministratori sono obbligati a redigere un nuovo bilancio di esercizio, a depositarlo presso la sede della società, di convocare l'assemblea dei soci per la relativa nuova approvazione e, infine, di adottare ( sempre quali provvedimenti
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conseguenti) tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi se e nella misura in cui le rettifiche rese necessarie per il primo bilancio impugnato producono conseguenze riflesse sulle poste dei bilanci successivi……..Ciò posto, se può essere individuato, in base ad un'interpretazione sistematica delle norme, un obbligo degli amministratori di redigere nuovamente tutti i bilanci intermedi, deve necessariamente concludersi che tale adempimento potrà essere richiesto agli amministratori e che, dunque, il socio non ha alcun interesse, giuridicamente rilevante, a promuovere un apposito giudizio per far valere, con riferimento ad un bilancio successivo, gli stessi vizi già posti a fondamento dell'impugnazione relativa all'esercizio precedente. Conseguentemente, coloro che hanno fatto valere determinate pretese d'invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio non solo non hanno, dunque, l'onere di impugnare tutti i bilanci successivi, sino alla definitività della sentenza, per ottenere puramente e semplicemente una pronuncia derivata, ma non hanno nemmeno il diritto di farlo, proprio perché la pretesa all'adempimento di quanto imposto dal citato art. 2377 c.c. diventa concreta ed attuale nel momento in cui le denunciate invalidità sono state definitivamente accertate in sede giudiziale” ( Tribunale di Roma, sezione specializzata Impresa, sentenza n. 10129/2024).
Nel caso concreto, gli attori hanno impugnato la delibera assunta dall'assemblea dei soci in data 30/06/2020 con il quale è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2019, adducendo la violazione dei principi di chiarezza, correttezza e verità, per avere omesso di iscrivere i debiti nei confronti della società e Parte_6 nei confronti della Parte_5
Risulta incontroverso che le stesse doglianze, relativamente al bilancio, sono poste a fondamento dell'impugnativa della delibera del 20/06/2019, con la quale l'assemblea della società approvava il bilancio di esercizio chiuso al Parte_5
31/12/2018, con giudizio instaurato avanti a questo Tribunale ed iscritto al numero di ruolo Rgn 80894/2019.
Ed infatti nell'atto di citazione di questo ultimo giudizio, nella parte dedicata alla violazione delle norme sulla redazione del bilancio, si legge: i) “Omissione della rilevazione del debito esistente verso la soc. (vedasi pag 14 atto di CP_9 citazione giudizio Rgn 80894/2019, all. n. B comparsa conclusionale parte
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convenuta), e ii) “Omissione della rilevazione del debito esistente verso la soc.
(vedasi pag. 18 atto di citazione giudizio Rgn 80894/2019, all. Parte_5
n. B comparsa conclusionale parte convenuta).
Difetta, quindi, l'interesse ad agire da parte degli attori, non sussistendo il requisito dell'impossibilità di conseguire il medesimo risultato domandato con l'azione giudiziale senza ricorso al giudice. E' infatti chiaro che, una volta eventualmente ottenuta una sentenza favorevole con riferimento al bilancio impugnato per il 2018, gli attori avrebbero diritto a che gli amministratori procedano ad adottare i provvedimenti conseguenti anche per gli esercizi successivi;
tali successivi provvedimenti saranno idonei a soddisfare, in modo completo, l'interesse degli odierni attori che hanno invocato i medesimi vizi per il bilancio di cui qui si discute.
Deve quindi dichiararsi il difetto di interesse ad agire degli attori per far valere, con riferimento alla delibera assembleare della del 30/06/2020, avente ad Parte_5 oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, gli stessi vizi lamentati nell'ambito della impugnazione alla precedente delibera di bilancio per le medesime voci.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022; non si rinvengono i requisiti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile- in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Rigetta la domanda degli attori per i motivi esposti in narrativa con riguardo ai vizi di convocazione e di informazione dell'assemblea della società Parte_5 tenutasi in data 30/06/2020;
B) Dichiara la carenza di interesse degli attori per i motivi esposti in narrativa relativamente all'impugnativa del bilancio del 2019 approvato dall'assemblea della
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società in data 30/06/2020; Parte_5
C) Condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese di giudizio in favore della società convenuta, che si liquidano nella complessiva somma di euro 9.000,00, oltre oneri come per legge;
D) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico degli attori in solido.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Pigozzo
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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