Sentenza 24 giugno 2025
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- 1. Malattia professionaleAvv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 29 ottobre 2025
L'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia è contratta proprio nell'esercizio ed a causa di quell'attività lavorativa o per l'esposizione a quella determinata noxa patogena (come, ad esempio, l'amianto). La giurisprudenza riconosce, in particolar modo, la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore eziologicamente connessa all'attività lavorativa, a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa. Ai fini della presunzione legale di origine, di cui agli artt. 3, 139 e 211 del D.P.R. 1124/65 e …
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Introduzione I debiti verso il personale non sono “solo” un problema di liquidità: incidono su reputazione, continuità aziendale, clima interno, rischio di blocco operativo e accesso al credito, e sono spesso la miccia che accelera la crisi (azioni monitorie, esecuzioni, segnalazioni). In parallelo, componenti come contributi e ritenute collegano il passivo “lavoro” a profili tributari e previdenziali in cui la gestione tardiva può diventare molto più costosa (sanzioni, interessi, decadenze da benefici, e in ipotesi tipiche anche responsabilità penale). In questo articolo (destinatari: imprenditori, amministratori, commercialisti e consulenti d'impresa) l'angolo visuale è quello del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2025, n. 16929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16929 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 9307/2024 Numero sezionale 1433/2025
Numero di raccolta generale 16929/2025
Data pubblicazione 24/06/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO composta dagli ill.mi Sigg.ri magistrati:
Presidente
Consigliere Consigliere Rel.
Consigliere
Oggetto: MEDICI
CONVENZIONATE AMBULATORIALI (ART. 43 L N. 833/1978; ART. 8 D. LOS. N. 502 DEL 1992) MALATTIA CONSEGUENTE AL LAVORO ART. 2087 CC. INAPPLICABILITA' - REGIME DELLA RESPONSABILITA' DEL COMMETTENTE.
Ud. 18.3.2025-PU
LUCIA TRIA
AN DI OL
ER EL
OR AR
RI IN
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9307/2024 R.G. proposto da: PP ER, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI CARLO TENUTA
contro
- ricorrente -
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SILVIA CUMINO e ALFONSO NICCOLI
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, n. 1206/2023, depositata il 2.11.2023, NRG 751/2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18.3.2025 dal Consigliere ER BELLE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
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1. IO LI, medico angiologo in regime di convenzione presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (di seguito, ASP), ha agito in giudizio prospettando una duplicità di domande, in ragione delle menomazioni di cui egli era affetto e di cui assumeva l'origine lavorativa. Egli ha in particolare sostenuto l'imputabilità alla ASP dell'ingravescenza della patologia alla spalla ed al braccio destro (borsite ed epicondilite) diagnosticata nel 2014, che erano a suo dire conseguenza delle condizioni in cui doveva svolgere la propria attività professionale, nonché la responsabilità, sempre di ASP, per non essersi munita di idonea copertura, prevista dagli Accordi Integrativi Regionali (di seguito, AIR), in quanto la compagnia assicuratrice aveva opposto l'esistenza di una franchigia fino a 100.000,00 euro. Egli aveva quindi chiesto la condanna della ASP al risarcimento del danno, oltre che alla rimodulazione del monte-ore secondo modalità coerenti con l'esigenza di preservare la salute del ricorrente.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria ritenendo provato che l'aggravamento fosse dovuto all'attività lavorativa e sostenendo che, pur non essendo applicabile l'art. 2087 c.c., stante il trattarsi di rapporto convenzionale, l'obbligo di tutela della salute del collaboratore scaturiva comunque dai dettami della correttezza e buona fede. La ASP - secondo il primo giudice si trovava in colpa, perché essa non aveva adottato tutte le cautele affinché l'evento non si verificasse, in quanto, nonostante i giudizi di "idoneità con limitazioni" espressi dal medico competente, nulla era stato fatto per tutelare la salute del ricorrente. Il Tribunale ha invece disatteso la domanda di rimodulazione del monte-ore, perché era mancata l'articolazione di mezzi di prova al riguardo e comunque perché una tale pronuncia avrebbe riguardato
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profili organizzativi propri del datore di lavoro ed esulava come tale dalla cognizione del giudice.
3. La Corte d'Appello, raggiunta dal gravame della ASP e dalla riproposizione da parte del ricorrente della domanda per inadempimento assicurativo, ha accolto l'impugnazione, disattendendo altresì la domanda sulla questione assicurativa e quindi rigettando in toto il ricorso originario. Quanto alla domanda di risarcimento per la causazione del danno biologico, la Corte d'Appello ha ritenuto che il ricorrente, nell'agire, avesse addebitato alla ASP il mancato adeguamento del monte-ore, mentre non vi era stata imputazione alla ASP di aver fornito strumenti di lavoro inadeguati, personale di supporto insufficiente o di aver fatto lavorare il ricorrente in locali insalubri o senza vigilanza medica. Pertanto, avendo il Tribunale denegato il diritto a tale adeguamento orario, con statuizione passata in giudicato, non si poteva riconoscere in capo all'ente la posizione passiva sulla cui esistenza era stata fondata la pretesa. Analogamente, quanto alla questione assicurativa, la Corte d'Appello rilevava come la domanda fosse stata fondata soltanto sulla sussistenza di una franchigia, mentre la Compagnia aveva rifiutato la copertura per il non rientrare di essa nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, stante il trattarsi di patologie non tabellate dal d.p.r. 1124 in ambito INAIL e per il non rientrare, il sorgere della malattia, nel contesto della menzionata copertura anche sotto il profilo temporale.
4. IO LI ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, resistiti da controricorso della ASP;
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso per cassazione, confermando tale richiesta in udienza. Sono in atti due memorie difensive del ricorrente.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
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1. Il primo motivo di ricorso denuncia, richiamando l'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 112, 113, 434, 132, co. 2, n. 4, 329, co. 2, 346, 414, 416, co. 1, nn. 1 e 2, 436 c.p.c. e degli artt. 1362 ss. e 2697 c.c., adducendo nullità della sentenza, vizio di ultrapetizione, acquiescenza su alcuni capi e formazione del giudicato interno.
a
Il motivo assume che il Tribunale avesse «espresso plurime ratio decidendi»>, singolarmente e complessivamente idonee sorreggere il decisum nel senso che la ASP avesse inesattamente adempiuto all'obbligo di sicurezza, di cui agli artt. 1218 e 2087 c.c., non avendo essa assolto all'onere probatorio <<di avere adottato tutte le cautele affinché l'evento non si verificasse»>, risultando anzi che nonostante le limitazioni poste dal medico competente <<nulla era stato fatto». Il motivo evidenzia quindi come la ASP avesse proposto appello denunciando quanto indicato al punto 3 della sentenza di secondo grado, ovverosia: 1) il non essersi considerato che, nei rapporti convenzionali, l'Azienda Sanitaria si limita a mettere a disposizione i locali, la strumentazione e il personale infermieristico, mentre è solo in capo al medico la gestione discrezionale dell'attività, anche in relazione al numero di pazienti da visitare, sicché non vi era stata alcuna violazione di clausole contrattuali sulla sorveglianza sanitaria, senza contare che l'ecodoppler cui il ricorrente era addetto non comportava sforzi o torsioni e che la borsite e l'epicondilite, oltre a non essere malattie tabellate, ben potevano avere origine extralavorativa;
2) l'essersi valorizzate testimonianze non decisive, anche perché le posture di cui esse avevano riferito non interessavano il gomito malato, ma al più il polso e non indicavano le specifiche condizioni di lavoro e di rischio;
3) l'aver
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trascurato che l'Azienda, stante il rapporto libero professionale esistente, non aveva alcun potere di intervento sulle modalità e la tempistica delle prestazioni lavorative, potendo lo stesso ricorrente curare l'osservanza da parte sua delle prescrizioni in ordine alle pause imposte dal medico competente e non emergendo la prova del nesso etiologico, ossia che la patologia fosse stata contratta a causa dell'attività di specialista ambulatoriale e fosse dipesa dalla condotta della ASP, avendo quest'ultima adempiuto al dovere di sottoporre il collaboratore a vigilanza sanitaria. Il motivo, date tali premesse, sostiene quindi che la Corte d'Appello, scrutinando i temi della qualificazione della domanda e della sua interpretazione, oltre che quello dell'operatività temporale della polizza, avrebbe pronunciato ultrapetita, nonostante l'esplicita eccezione dell'appellato in ordine all'omessa impugnazione dei capi relativi all'inquadramento dogmatico della vicenda.
1.1 Il motivo non è fondato.
1.2 Va intanto detto come debba escludersi che possa scendere il giudicato interno sui profili che riguardano la norma ed il regime giuridico che governa una certa responsabilità dedotta in causa. Come è noto (Cass. 14 dicembre 2024, n. 32562; Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 17 aprile 2019, n. 10760; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783), il giudicato si forma su una sequenza minima (norma- fatto-effetto) e dunque non sul solo dato giuridico. Rispetto a quest'ultimo, nel corso del processo il giudice può e deve sempre portare la propria disamina, secondo il principio iura novit curia.
1.3 Quanto al resto, lo stesso ricorrente assume che l'appello concernesse i profili sopra indicati ai punti 1), 2) e 3), tra i quali rientrava il tema della prova della contrazione della patologia per causa imputabile alla condotta della ASL, il che inevitabilmente coinvolge - anche per quanto si andrà a dire in punto di diritto - il
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Numero registro generale 9307/2024 Numero sezionale 1433/2025 tema delle deduzioni di chi agisce destinate a far valere Numero di raccolta generale 16929/2025 Data pubblicazione 24/06/2025
l'inadempimento altrui.
Non può quindi dirsi irrituale che, avendo il Tribunale ritenuto che il datore di lavoro non avesse provato di avere «adottato tutte le cautele idonee affinché l'evento non si verificasse» o fatto quanto necessario per calibrare la prestazione oraria del ricorrente, la Corte d'Appello, muovendo da una logica più stringente di verifica degli inadempimenti addotti, tornasse sul tema della domanda originaria svolta in causa. Il motivo fa poi riferimento ad una pluralità rationes decidendi del Tribunale, che si asserisce non essere state tutte aggredite con l'appello, ma si tratta di deduzione generica, anche perché il profilo centrale della motivazione della sentenza di prime cure, quale percepibile dalla trascrizione dello stralcio di essa nell'ambito del ricorso per cassazione, è quello del nesso tra inadempimento della ASP ed il danno che, come si è detto, risulta affrontato dai motivi di appello.
1.4 Per quanto poi riguarda il tema della copertura assicurativa, non risulta che su di esso il Tribunale abbia pronunciato. L'appellante non era dunque tenuto a dedurre alcunché, spettando all'appellato riproporre quel profilo, come del resto egli ha fatto secondo quanto emerge dalla narrativa della sentenza di appello. È però evidente che a quel punto il giudice di secondo grado avrebbe potuto verificare le ragioni del diniego di copertura, come è avvenuto, al fine di verificare se la pretesa fondata sull'eccesso nella franchigia fosse fondata nel merito.
2. Il secondo motivo è rubricato in riferimento alla violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1362 ss. c.c, 1173, 1176, 2697, 2700 ss. 2087, 1218 c.c., 113, 115, 132, co. 1, n. 4, 329, co. 2, 346, 414, 416 c.p.c. ed agli artt. 15, 28, 36, 37, 41, da 69 a 73, dal 172 a 177 del d.lgs. n. 81 del 2008, e degli
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artt. 40 e 42 c.p., della legge n. 833 del 1978 e dell'art. 21 del d.p.r. n. 271 del 2000. Il motivo trascrive il ricorso di primo grado nelle parti ritenute decisive e sostiene che, nell'agire, il ricorrente aveva adotto plurimi fattori di rischio e di inadempimento della ASP, consistenti nelle posture incongrue, nei movimenti ripetitivi, nell'uso dei macchinari, nell'impiego della forza per l'uso degli strumenti diagnostici, nella inadeguatezza del personale infermieristico, ragion per cui, ai sensi dell'art. 1218 c.c., era onere della controparte dimostrare che le attrezzature fossero viceversa idonee e mantenute in stato di efficienza o che possedessero tutte le caratteristiche innominate atte a preservare la salute del prestatore d'opera o che fossero state assolte le obbligazioni nominate di cui agli articoli da 69 a 73 del d.lgs. n. 81 del 2008 o infine che, pur utilizzando macchinari ed attrezzi di ultima generazione, i fattori di rischio non sarebbero stati eliminati o ridotti, oltre al rispetto delle regole sulle visite periodiche e sulla adeguatezza del personale di ausilio.
2.1 La definizione del motivo impone di prendere posizione sull'assetto sostanziale della fattispecie oggetto di causa. Il rapporto riguarda uno specialista medico convenzionato con la ASP, incaricato di svolgere prestazioni di angiologo nei locali della committente, con macchinari e personale messi a disposizione dalla
stessa.
Si tratta di rapporti che, regolati dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dagli Accordi Collettivi stipulati sulla base di essa, sono stati ritenuti da questa S.C. tali da esulare dall'ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, per configurarsi come rapporti di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati del rapporto parasubordinato di collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 n. 3 c.p.c.), che si svolge su di un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del
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medico convenzionato alcun potere che non sia di natura negoziale
(Cass. 16 luglio 2002, n. 10310).
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Analogamente, in relazione anche al disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 si è ritenuto che le disposizioni che estendono l'applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati (Cass. 29 luglio 2008, n. 20581). Ancora di recente i principi sono stati ribaditi, ritenendo che tali rapporti convenzionati, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, in tal modo escludendosi anche la riconduzione di tali rapporti all'ambito di applicazione della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato (Cass. 5 marzo 2020, n. 6294).
2.2 Tutto ciò consente di escludere la riconducibilità del regime della tutela della salute del prestatore d'opera alla disciplina dell'art. 2087 c.c. Quest'ultima norma è infatti inserita in un titolo del libro V del codice civile (il Titolo II) che è diverso da quello ove sono regolati i rapporti di lavoro autonomo (il titolo III) ed è consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui l'art 2087 c.c. non si applica ai rapporti di lavoro autonomo (Cass. 21 marzo 2003, n. 7128; Cass. 26 gennaio 1995, n. 933). Ciò non significa che la connotazione in termini coordinati e continuativi, quale certamente è quella della tipologia di convenzioni qui in esame, non comporti obblighi di sicurezza in capo al committente, peraltro da calibrare anche rispetto al carattere autonomo dei rapporti.
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Non vi è luogo a richiamare, come risulta abbia fatto il Tribunale, la buona fede o correttezza, quali regole integrative del contenutoone 24/06/2025 negoziale, perché sono le fonti normative e lo stesso assetto dei poteri e doveri del committente a delineare gli adempimenti cui esso è tenuto. Basti qui in proposito menzionare l'art. 3 co. 7, del d.lgs. n. 81 del 2008 secondo cui <<nei confronti ... dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente».
2.3 Tuttavia, l'esistenza di obblighi di sicurezza, una volta che non si applichi l'art. 2087 c.c. e la speciale disciplina in esso contenuta, connota in modo diverso il regime della responsabilità. In tema di azione del lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 2087 c.c., l'assetto giuridico si è attestato, pur nella scia di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, nel senso che sul lavoratore grava l'onere di provare l'esistenza del danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Tale onere è stato delineato precisando che «non spetta [...] al lavoratore provare la colpa del datore danneggiante, né individuare le regole violate, né le misure cautelari che avrebbero dovuto essere adottate per evitare l'evento dannoso" (Cass. n. 25217 del 2023; in precedenza v. Cass. n. 3788 del 2009; Cass. n. 21590 del 2008; Cass. n. 9856 del 2002; Cass. n. 1886 del 2000; Cass. n. 3234 del 1999)» (Cass. 16 marzo 2025, n. 6984) e che l'onere di allegazione sullo stesso gravante «non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche <norme di cautela violate>, ... specie ove non si tratti di misure tipiche o
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nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro o delle modalità esecutive della prestazione ai requisiti di sicurezza», mentre è piuttosto <<necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti» (Cass., 6 giugno 2024, n. 15852; in senso identico, anche Cass. 6984/205 cit.). Tale assetto trova conforto non solo in generali considerazioni sulla tutela del prestatore di lavoro subordinato, ma proprio nella conformazione giuridica della norma di cui all'art. 2087 c.c. Quest'ultima, infatti, non fa specifico riferimento a singole obbligazioni di sicurezza del datore di lavoro, ma impone a quest'ultimo l'adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Tale impostazione generalizzante, ispirata dalle menzionate esigenze di tutela, giustifica un diverso assetto sul piano degli oneri di allegazione, in quanto al di là del danno e del nesso causale - è proprio solo la nocività intesa come ragione di pericolo o fattore di rischio a dover essere addotta, ciò bastando ad imporre al datore la prova - a parte in ipotesi dell'inesistenza di tali elementi - di avere adempiuto a quanto possibile per evitare o ridurre il danno.
2.4 Gli obblighi di sicurezza in ambito di lavoro autonomo si riportano invece, non applicandosi l'art. 2087 c.c., alla disciplina più generale dell'adempimento delle obbligazioni.
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Non basta quindi a chi agisce addurre la condizione di pericolo o l fattori di rischio, ma è necessario che siano indicate le specifiche obbligazioni violate. Ciò, tra l'altro, non senza connessione con l'esigenza, parimenti sussistente e propria dei rapporti connotati da autonomia, di verificare quali comportamenti del prestatore potessero parimenti porre il medesimo al riparo da rischi e dovessero essere in primis da lui stesso attuati.
3. Nella logica giuridica di cui sopra appare corretto che la Corte d'Appello abbia presso le mosse dalla verifica di quanto fosse imputato con sufficiente specificità alla parte committente. Non può infatti bastare un ragionamento sulla base del non essersi adottate tutte le cautele affinché l'evento non si verificasse, ma vanno verificati i profili di concreto inadempimento individuati. Non vale quindi il generico riferimento alla inadeguatezza del personale ausiliario, così come all'uso di macchinari, quale quello per l'ecocolordoppler o il fatto che l'uso del cursore imponeva di praticare una forza sul paziente, come anche la necessità di certe posture in taluni momenti dell'esame, perché questi sono solo fattori di rischio e non in sé inadempimenti. Gli inadempimenti consistono infatti in comportamenti che il committente avrebbe dovuto tenere e non ha tenuto e non nella mera sottoposizione a pericoli, in sé insiti, in misura più o meno intensa, in qualsiasi attività umana. A tal fine non è neanche sufficiente il generico richiamo a norme di sicurezza (ad es. le norme di sicurezza citate nella rubrica del motivo) astrattamente pertinenti rispetto al caso di specie, o alla sommaria affermazione del ricorso per cassazione che macchinari o non meglio precisati attrezzi non fossero di ultima generazione, in quanto l'individuazione in modo esatto dell'inadempimento, anche quando esso si riferisca a prestazioni generiche rispetto alle buone prassi, a comportamenti idonei o a ragionevoli impostazioni
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organizzative del lavoro, impone la deduzione in specifico - dato per pacifico che l'attività di lavoro oggetto di causa e l'uso di un macchinario come l'ecocolordoppler, anche in ipotesi non di ultima generazione, è in sé lecita di ciò che avrebbe dovuto farsi in alternativa e non sia stato fatto. Anche nella logica di cui a Cass., S.U., 13533 cit. è pur sempre onere di chi agisca a titolo contrattuale allegare con precisione l'inadempimento o l'inesatto adempimento (v. Cass. 17 gennaio 2024, n. 1838 e Cass. 10 gennaio 2024, n. 1055, punto 12.2, in tema di adempimento;
Cass. 16 marzo 2018, n. 6618 in tema di risarcimento da inadempimento), anche per evidenti ragioni di contraddittorio sull'oggetto del contendere, non bastando la sola allegazione dell'evento sfavorevole (qui, l'asserita ingravescenza delle patologie), di fattori di rischio o di generiche e non meglio spiegate inadeguatezze. In questa linea è invece deduzione di un inadempimento l'essersi censurata la modulazione oraria delle attività svolte, nel senso di evitarne l'eccesso in generale o per le loro connotazioni di ripetitività e posturali oltre che per le caratteristiche personali del ricorrente, per il quale si sa che i medici avevano indicato una pausa di dieci minuti ogni ora di attività e la necessità che l'attività strumentale non superasse le quattro ore giornaliere. Tuttavia, rispetto alla modulazione degli orari, la Corte d'Appello ha evidenziato come la corrispondente domanda, esplicitamente proposta anche in causa, fosse stata rigettata, con pronuncia sul punto ormai definitiva, rispetto alla quale il Tribunale ha anche ritenuto che mancassero deduzioni di prova al riguardo. In ragione di ciò, la Corte d'Appello ha escluso che vi fosse l'inadempimento denunciato. Del resto, muovendo dalla logica della Corte territoriale, se era passata in giudicato la negazione di una rimodulazione oraria per effetto anche della carenza di elementi di prova sul punto, non si
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poteva poi dire che i profili temporali della prestazione, in sé e anche nella relazione esistente tra essi e le modalità dell'attivitàone 24/06/2025 svolta (posture; pressione con il cursore etc.) potessero essere valorizzati come ragione di responsabilità del committente. Si tratta di ragionamento non implausibile che, oltre a fondarsi su un dato certo (definitività del diniego di quella rimodulazione, anche per difetto di prova), attinge al convincimento del giudice del merito, in sé insindacabile in sede di legittimità sotto i dedotti profili della violazione delle norme di legge.
4. Al tema della copertura assicurativa sono dedicati il terzo ed il quarto motivo del ricorso per cassazione. Il terzo motivo è rubricato nel senso della violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 112, 97, 32, 36 e 38 Cost., 12 preleggi, 1362 e segg., 1175, 1176, 1218, 2697, 2087 c.c. ed allegato IV, n. 78 lett. b-d-e-g-i- del d.p.r. n. 1124 del 1965, 21 e 22 della Polizza e dell'A.C.N. del 2005, 113, 115, 415 e 416 c.p.c. Il motivo muove dal richiamo del contenuto nel ricorso di primo grado, ivi trascritto. La censura fa riferimento al ritardo con cui nel 2012 la ASP aveva deliberato la copertura assicurativa, rispetto agli obblighi contenuti nell'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito ACN) del 2005 e della delibera regionale del 2008 ed evidenzia come la ASP avesse inopinatamente previsto la franchigia, ostativa all'operatività in concreto della copertura. Ciò posto, il motivo assume che, contrariamente a quanto presupposto dal giudice di secondo grado, l'evento era indennizzabile perché verificatosi dopo l'anno 2002 e quindi destinato a rientrare nella copertura per effetto della clausola "claims made" di cui all'art. 22 della polizza. La Corte d'Appello, prosegue il motivo, aveva in realtà mal interpretato gli effetti riconducibili alla franchigia, così come aveva
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mal interpretato e mal applicato le disposizioni di pale 16929/2025
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escludendo il trattarsi ricorrere di una malattia tabellata che invece sussisteva per effetto dell'allegato IV, n., 78, al d.p.r. 1124 del 1965 e trascurando l'esistenza della clausola "claims made" che copriva gli eventi dannosi a partire dall'anno 2002, sicché <<la previsione di una qualsiasi clausola limitativa del risarcimento dei danni, associata al ritardo nella stipulazione della polizza, costituivano, di per sé, inesatto adempimento all'Accordo Collettivo Nazionale del 2005». Il quarto motivo adduce infine la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 434 e 329 c.p.c., sotto il profilo del ricorrere di vizi di percezione del contenuto e del testo di atti rilevanti ai fini della decisione che hanno formato oggetto di discussione tra le parti. Il motivo è integralmente sviluppato sostenendo che vi era stata l'errata percezione del contenuto di vari documenti e fatti. In particolare, il motivo afferma che la Corte d'Appello aveva: erroneamente ritenuto che l'indennizzo fosse stato negato dall'assicuratore per essere sorta la malattia in epoca antecedente alla stipulazione della polizza, mentre tale circostanza era stata meramente presupposta ed enunciata dalla ASP senza essere provata, né essere riferibile o proveniente dall'assicuratore; - erroneamente percepito l'unico atto proveniente dall'assicuratore da cui emergeva che il diniego di copertura derivava dalla franchigia;
- erroneamente percepito il richiamo all'art. 22 della polizza contenuto nel ricorso introduttivo, come anche il testo di tale disposizione contrattuale, contenente la clausola "claims made"; erroneamente percepito il fatto storico dell'essersi denegata la copertura per la questione riguardante la franchigia. Una corretta lettura del contenuto dei documenti sarebbe stata invece decisiva, perché avrebbe comportato diverse conclusioni in
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quanto si sarebbe dovuto concludere nel senso che la polizza coprisse gli eventi dal 2002 in poi e non a decorrenza dall'anno 2012, senza contare che la stessa ASP, appellando la sentenza di primo grado, aveva fatto riferimento al solo tema della mancanza di copertura per estraneità della patologia alle tabelle.
4.1 I due motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione logica. Rispetto ad essi deve muoversi dal riepilogo già in parte sopra effettuato ed ulteriormente da precisare - degli sviluppi dei fatti di causa.
4.2 Come si è detto, il Tribunale non affrontò il tema della copertura assicurativa e dei danni che a ciò sarebbero derivati al ricorrente. Quel tema, stante anche l'accoglimento della domanda risarcitoria per la ritenuta responsabilità della ASP quale committente, è dunque risultato assorbito. Risulta dalla stessa sentenza di appello (pag. 4, punto 4) che l'appellato ha rivendicato in secondo grado il diritto al ristoro del danno *perché egli ne avrebbe goduto se l'Azienda avesse stipulato, come era tenuta a fare in conformità all'accordo collettivo applicabile, una polizza assicurativa senza quella "franchigia di € 100.000" che gli ha impedito di fruirne». Su tale premessa, al punto 11, la Corte d'Appello ha esaminato la condotta in tal modo ascritta alla ASP, ovverosia l'indebita limitazione della copertura attraverso la franchigia e ne ha escluso tuttavia la decisività, per avere «la compagnia assicuratrice .. negato la tutela economica non già a causa della ostativa franchigia>>, ma piuttosto per il non trattarsi di patologia tabellata, per le quali soltanto operava la copertura e per essere <la malattia .. "insorta prima della decorrenza della polizza" che, dunque, non la copre>>, sicché il giudizio controfattuale portava ad
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escludere che quanto addebitato alla controparte valesse comunque a garantire la tutela assicurativa denegata.
4.3 Ciò posto, il quarto motivo non è ammissibile nella parte in cui esso adduce l'erronea percezione del contenuto dei documenti valorizzati al fine di giungere alle menzionate conclusioni. Vale infatti il principio per cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., S.U., 5 marzo 2024, n. 5792), ma ciò, come precisano le stesse S.U. nel formulare il principio di diritto, «in concorso dei presupposti di legge», vale a dire, vertendosi qui in ambito sostanziale, ove sia dedotta l'omesso esame di circostanze decisive (art. 360 n. 5, cit.). Il quarto motivo non è però così formulato, insistendo esso su travisamenti ed errori interpretativi. 4.4 È del resto da escludere il manifestarsi di un'ipotesi di inesistenza della motivazione. Il senso di quest'ultima è infatti chiaro. Concentrando l'attenzione sul tema della copertura temporale della polizza - in sé sufficiente ad assorbire il tema della franchigia - il ragionamento motivazionale è infatti percepibile e consiste nell'essersi desunto dai documenti in esso citati, pur se provenienti come dice il ricorrente dalla ASP, l'esistenza di un fatto impeditivo
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alla copertura, insito nell'anteriorità della malattia rispetto alla decorrenza della polizza.
4.5 D'altra parte, il tema proposto dal ricorrente con il terzo motivo e con quella parte del quarto motivo in cui si fa riferimento alla clausola "claims made" non può ridursi ad una violazione di quest'ultima previsione negoziale. È infatti pacifico - v. pag. 28 in fine e pag. 29 del ricorso per cassazione che le condizioni di polizza contenessero una clausola (21.B) che limitava la copertura alle malattie <insorte o manifestatesi durante il periodo di validità della polizza». Il ricorrente adduce l'esistenza della clausola 22 "claims made", secondo cui vi era copertura per le richieste risarcitorie pervenute durante il periodo di assicurazione, purché per fatti avvenuti non prima del 1.7.2002.
-
che
Il potenziale contrasto esistente tra tali due diverse indicazioni temporali sulla copertura intercetta un dubbio interpretativo che imporrebbe la ricostruzione complessiva del testo negoziale, la valutazione degli effetti propri della garanzia rivendicata chiaramente concerne un'assicurazione contro i danni e non della responsabilità civile verso terzi, cui per lo più risale l'elaborazione giurisprudenziale rispetto alle clausola "claims made" - e la definizione dell'esistenza o meno di interferenze (e di come esse comunque siano da risolvere) tra le due previsioni. Tema interpretativo che, oltre alla deduzione sulla base dell'intero impianto negoziale, presupporrebbe un adeguato inquadramento secondo i criteri ermeneutici, per il quale non è certamente sufficiente - perché privo di spiegazione nel senso complesso di cui si è appena detto il generico richiamo agli artt. «1362 e segg.>> quale contenuto a pag. 31 del ricorso per cassazione e nella rubrica del terzo motivo. Le censura, così formulata, si traduce invece nella pura e semplice proposizione di una diversa lettura dei dati di merito, con
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affermazione tout court dell'applicabilità e prevalenza della clausola "claims made" e quindi sul senso del contratto di assicurazione e delle sue previsioni, in sé inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3 luglio 2024, n. 18214; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136).
4.6 D'altra parte, il tema dell'anteriorità della malattia rispetto all'epoca di efficacia della polizza, al di là del ripetuto richiamo ad una loro posteriorità rispetto al 2002, non è affrontato dai motivi, se non con la mera affermazione che la diagnosi - tra l'altro di una ingravescenza risalirebbe al 2014, il che non costituisce di certo una modalità appropriata per sollecitare in sede di legittimità i profili riguardanti errori valutativi sul fatto in ipotesi commessi dalla sentenza di appello, manifestandosi invece come mera prospettazione di una diversa soluzione di merito (v. anche Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora, Cass. 22 novembre 2023, n. 32505).
5. In definitiva la sentenza di appello resiste, sia in un punto di fatto che in punto di diritto, alle censure mosse con il ricorso per cassazione, nel loro complesso e per le ragioni articolatamente sopra esposte da ritenere infondate (v. il tema della motivazione nulla ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.) o inammissibili (v. il tema dell'interpretazione del contratto e della risalenza temporale della
malattia).
Ne risulta accertato che la polizza coprisse solo i danni successivi al 2012 e che tale non era la patologia che ha interessato il ricorrente.
6. Ciò posto, va tuttavia precisato ulteriormente quanto segue. Da quanto sopra argomentato rispetto alle decisioni assunte dalla Corte d'Appello, deriva l'accertamento del risalire della patologia ad epoca antecedente al 2012 e il diniego su tale base di fondatezza alla pretesa risarcitoria basata sull'inidoneità, in punto franchigia, della polizia su cui si è incentrato il dibattito.
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Su tale premessa, perché si potesse o dovesse affrontare il tema assicurativo su altri piani e quindi individuare un vizio - in ipotesi, anche, di infrapetizione, che non appare denunciato - nella sentenza impugnata, dovrebbe risultare che, a fronte dell'assorbimento intervenuto in primo grado della domanda riguardante la copertura assicurativa, nel riproporre la domanda in appello fossero stati azionate circostanze utili ad inquadrare diversamente l'inadempimento denunciato, senza limitarlo a quella copertura assicurativa ed al tema della franchigia. Infatti, si è già detto in precedenza ad altro fine come, in tema di inadempimento delle obbligazioni, l'azione giudiziale si identifica, anche per ragioni di contraddittorio, sull'inadempimento quale dedotto. Pertanto, se l'inadempimento dedotto consiste nella pattuizione di una polizza con franchigia eccessiva, rispetto ad una patologia diagnosticata nel 2014, una volta escluso che ciò possa avere rilievo per ragioni afferenti all'epoca di insorgenza della malattia, va da sé il rigetto della domanda. Ogni altro eventuale profilo di inadempimento, tra cui in ipotesi la violazione in sé degli obblighi di cui all'A.C.N. del 2005, postula la disamina di questioni di fatto e di diritto diverse, quanto meno: sull'epoca entro cui doveva intervenire la stipula della polizza ai sensi dell'art. 41 dell'ACN 2005, da far precedere secondo la norma da accordi aziendali, o secondo la successiva contrattazione regionale;
sulla sussistenza in ipotesi di un ritardo imputabile alla ASP;
sui tempi di insorgenza della malattia che necessariamente - una volta ritenuta dalla Corte territoriale, con affermazione che resiste ai motivi di ricorso per cassazione, anteriore al 2012 - non è sufficiente risalgano a dopo il 2002, come è detto nelle difese finalizzate a far valere la clausola "claims made", ma devono comunque anche essere posteriori al maturare dei requisiti temporale appena detti.
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Non emerge però che
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attraverso la doverosa e puntuale trascrizione delle difese di appello in cui ciò fosse in ipotesi avvenuto le questioni appena dette siano state puntualmente e come tali avanzate in secondo grado in osservanza delle regole sulla riproposizione in sede di gravame di questioni in ipotesi assorbite in primo grado. In proposito, è in sé sterile il richiamo del ricorrente agli argomenti svolti in primo grado (pag. 27 del ricorso per cassazione) e, in mancanza di trascrizione necessaria a fini di specificità ex art. 366 c.p.c. - di quanto devoluto attraverso le difese di appello, il tema del contendere resta delimitato a quanto la Corte territoriale ha riconosciuto essere stato ascritto alla ASP in sede di giudizio di appello, ovverosia l'avere essa stipulato una polizza inadeguata per eccessività della franchigia. Profilo che non solo la Corte territoriale ha mostrato non essere stato quello sulla cui base sarebbe stata denegata la copertura, ma che essa ha ritenuto comunque assorbito dal risalire della malattia ad epoca anteriore alla decorrenza di polizza e ciò non consente di ravvisare vizi nella sentenza impugnata ed esaurisce l'ambito di quanto qui può essere disaminato. La particolarità della vicenda sul piano processuale rende la stessa non omologabile a quanto nella memoria finale il ricorrente adduce essere stato deciso da Cass. 7 marzo 2025, n. 6129, pronuncia rispetto alla quale dalla motivazione risulta non vi fosse questione alcuna sulla coerenza tra il sorgere degli obblighi di copertura assicurativa ed i tempi dell'evento dannoso.
7. Il quinto motivo adduce la violazione e falsa applicazione (art-. 360 n. 3 c.p.c.) degli art. 91, 94, 417 bis c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c. e D.M. 147 del 2022. Con esso si assume che, essendosi la ASP difesa a mezzo di funzionario, il giudice di secondo grado, nel liquidare le spese di causa, avrebbe dovuto statuire la riduzione del 20% della misura
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degli onorari e quindi, decurtando i compensi per le fasi istruttorie non svolte, dovevano esser detratti gli importi di euro 1.174,00 per il secondo grado e di euro 1.843,00 per il primo grado. Inoltre, l'appellato era stato condannato anche al pagamento degli accessori, quali il rimborso delle spese forfettarie, dell' I.V.A. e della C.P.A., non dovuti in quanto i funzionari dell'ente non sono iscritti alla Cassa Forense né sono titolari di partita IVA.
7.1 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
7.2 Quanto alla misura delle spese poste a carico della parte soccombente, vale, mutatis mutandis, il principio per cui <<la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità» (Cass. 23 maggio 2002, n. 7527; Cass. 22 giugno 2004, n. 11583, quest'ultima con riferimento anche all'attività stragiudiziale;
Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289). Su tale premesse e pur escludendo le fasi istruttorie di entrambi i gradi, il massimo tariffario assomma ad euro 7.227,00 ed euro 6.799,00 che, pur applicata la riduzione del 20% su cui fa leva il motivo, mantiene gli importi liquidati (di euro 4.000,00 per il primo grado e di euro 2.500,00 per il secondo grado) al di sotto dei massimi. Pertanto, anche a dare per fondate le ragioni addotte, non può dirsi realizzata l'unica violazione che potrebbe rilevare in sede di legittimità.
7.3 Quanto all'I.V.A. ed alla C.P.A., la sentenza non ne fa menzione, disponendosi in essa soltanto il rimborso degli "accessori", che va inteso in relazione a quanto fosse dovuto e non certamente ad accessori che, in ipotesi, non trovino fondamento nell'attività e nelle qualità del difensore officiato.
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Numero registro generale 9307/2024 Numero sezionale 1433/2025 7.4 Quanto alle spese generali, si rileva che l'art. 152-bis disp. att. Numero di raccolta generale 16929/2025 c.p.c. fa rinvio alla decretazione regolativa del compensoubaglione 24/06/2025 avvocati. In proposito, l'art. 2, co. 2, del D.M. n. 55 del 2014, prevede che <<è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie». Non vi è dunque ragione per escludere le menzionate spese generali dal rimborso, pure nel caso di difesa della P.A. mediante propri funzionari, anche perché è tutt'altro che insostenibile che il datore di lavoro pubblico, anche in quel caso, possa sopportare costi generici ed indeterminabili in tal modo ristorati.
8. Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.
9. Può infine affermarsi il seguente principio, con riferimenti ai profili giuridici riguardanti il regime della responsabilità del committente sopra disaminati: «I rapporti di lavoro dei medici convenzionati ambulatoriali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dell'art. 8 del d. lgs. n. 502 del 1992 hanno natura di lavoro autonomo, per quanto svolto in forme coordinate, continuative a prevalentemente personali. Conseguentemente, ad essi non si applica l'art. 2087 c.c. e, per la domanda risarcitoria fondata sull'inosservanza degli obblighi di sicurezza al cui rispetto l'Azienda Sanitaria committente è tenuta, anche ai sensi dell'art. 3 co. 7, del d.lgs. n. 81 del 2008, non è sufficiente dedurre l'esistenza di fattori di rischio o di pericolo, come è nel caso di cui all'art. 2087 c.c., essendo invece necessario allegare con precisione quale sia l'obbligazione cautelare, specifica o generica, di cui si assume la violazione, ovverosia quale comportamento doveva essere tenuto e non lo sia stato».
P.Q.M.
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La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione,bicheone 24/06/2025 liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Roberto Bellè
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La Presidente Lucia Tria
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