Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3234
CASS
Sentenza 3 aprile 1999

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Massime1

L'art. 2087 cod. civ. non configura un caso di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare l'esistenza di tale danno come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro e non tanto l'onere di indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Commentari4

  • 1LAVORO: Esclusione della responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    L'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro; la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche. Decisione: Sentenza n. 12347/2016 Cassazione – Sezione Lavoro Il caso. Un lavoratore riportava gravi lesioni a seguito di uno scontro in bicicletta in un cantiere. La Corte di Appello dichiarava la responsabilità esclusiva di altro lavoratore, dipendente di una impresa consorziata che, sopraggiungendo anch'egli in bicicletta, lo investiva causando le lesioni; la Corte escludeva la responsabilità della …

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  • 2Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni (di F. Graziotto)
    Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 20 ottobre 2016

    Secondo la sentenza n. 12347/2016 della Corte di Cassazione l'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro; la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche. Il caso. Un lavoratore riportava gravi lesioni a seguito di uno scontro in bicicletta in un cantiere. La Corte di Appello dichiarava la responsabilità esclusiva di altro lavoratore, dipendente di una impresa consorziata che, sopraggiungendo anch'egli in bicicletta, lo investiva causando le lesioni; la Corte escludeva la responsabilità della …

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  • 3Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 6 ottobre 2016

  • 4Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni
    Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 3 ottobre 2016

    L'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro; la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche. Decisione: Sentenza n. 12347/2016 Cassazione – Sezione Lavoro Classificazione: Lavoro, Sicurezza Parole chiave: infortunio sul lavoro – responsabilità oggettiva – sicurezza sul lavoro Il caso. Un lavoratore riportava gravi lesioni a seguito di uno scontro in bicicletta in un cantiere. La Corte di Appello dichiarava la responsabilità esclusiva di altro lavoratore, dipendente di una impresa consorziata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3234
Data del deposito : 3 aprile 1999

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