Sentenza 3 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 2087 cod. civ. non configura un caso di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro va comunque collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute l'onere di provare l'esistenza di tale danno come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro e non tanto l'onere di indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Commentari • 4
- 1. LAVORO: Esclusione della responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
L'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro; la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche. Decisione: Sentenza n. 12347/2016 Cassazione – Sezione Lavoro Il caso. Un lavoratore riportava gravi lesioni a seguito di uno scontro in bicicletta in un cantiere. La Corte di Appello dichiarava la responsabilità esclusiva di altro lavoratore, dipendente di una impresa consorziata che, sopraggiungendo anch'egli in bicicletta, lo investiva causando le lesioni; la Corte escludeva la responsabilità della …
Leggi di più… - 2. Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuni (di F. Graziotto)Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 20 ottobre 2016
Secondo la sentenza n. 12347/2016 della Corte di Cassazione l'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro; la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche. Il caso. Un lavoratore riportava gravi lesioni a seguito di uno scontro in bicicletta in un cantiere. La Corte di Appello dichiarava la responsabilità esclusiva di altro lavoratore, dipendente di una impresa consorziata che, sopraggiungendo anch'egli in bicicletta, lo investiva causando le lesioni; la Corte escludeva la responsabilità della …
Leggi di più… - 3. Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuniAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 6 ottobre 2016
- 4. Esclusa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro per gli infortuniGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 3 ottobre 2016
L'art. 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro; la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche. Decisione: Sentenza n. 12347/2016 Cassazione – Sezione Lavoro Classificazione: Lavoro, Sicurezza Parole chiave: infortunio sul lavoro – responsabilità oggettiva – sicurezza sul lavoro Il caso. Un lavoratore riportava gravi lesioni a seguito di uno scontro in bicicletta in un cantiere. La Corte di Appello dichiarava la responsabilità esclusiva di altro lavoratore, dipendente di una impresa consorziata …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1999, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Sergio MATTONE - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N 6 FRIULI OCCIDENTALE, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato DINO VALENZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO CALLEGARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SE IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE DI PRIMA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 29/96 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 15/03/96 R.G.N.985/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/98 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CALLEGARO;
udito l'Avvocato GABRIELE PAFUNDI, per delega Avv. ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DE GREGORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1^.
7.1994 IU SS, premesso di aver subito due infortuni, il primo, in data 22.2.1989 e il secondo il 17.12.1991, mentre lavorava, quale assistente sanitaria presso il Poliambulatorio di Sacile dell'USL, n.12 del Livenza, chiedeva al Pretore di Pordenone la condanna della USL, alla corresponsione in suo favore di un indennizzo a titolo di danno biologico, pari a L. 40.657.180 con maggiorazione di interessi e rivalutazione. Costituitosi il contraddittorio, con la chiamata in causa anche della ditta appaltatrice dei servizi di pulizia dei locali del Poliambulatorio, il Pretore adito, con sentenza del 16.1.1995, respingeva la domanda, sul presupposto che il danno biologico, alla pari del danno morale non poteva prescindere dalla sussistenza di una condanna penale intervenuta in relazione al medesimo fatto, e che non era stata ne indicata, ne' provata l'entità dell'indennizzo liquidato dall'Inail, che avrebbe potuto già ricomprendere in tutto o in parte, il richiesto danno biologico. A giudizio del Pretore, inoltre, la ricorrente, oltre ad avere genericamente esposto i fatti, non aveva fornito alcuna prova non solo dell'evento, ma anche del nesso di causalità tra evento e il comportamento colposo del datore di lavoro.
Proposto appello, da parte della SS, e costituitosi il contraddittorio con la costituzione dell'USL, appellata, il Tribunale di Pordenone, con sentenza depositata il 15.3.1996, accoglieva la domanda attrice e condannava l'USL convenuta a risarcire in favore dell'appellante la somma di L. 15.000.000, equitativamente calcolata ex art. 1226 c.c., comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre alle spese dei due gradi di merito.
Il Tribunale, premesso che la risarcibilità del danno biologico prescinde dalla esistenza di una condanna penale sul fatto integrante l'illecito comportamento, e che nessuna incidenza può avere in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione del medesimo danno l'entità della rendita riconosciuta dall'Inail (Cass. nn. 5683/94, 4412/94, 8054194, 1168/95, 8325/92), osserva che gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'inadempimento contrattuale - derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c. - è derivato da impossibilità per causa a lui non imputabile, al fine di superare la correlativa presunzione di responsabilità (Cass. nn. 3115/91, 4085/93, 12661/95), e che, da parte sua, la lavoratrice aveva provato documentalmente l'entità e la natura delle lesioni riportate nei due infortuni nelle circostanze e con le modalità dedotte, e non contestate dall'USL.
Avverso detta sentenza l'Azienda per i servizi sanitari n.6 "Friuli Occidentale" ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica la resistente con tempestivo controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia la violazione di legge e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2087 c.c. e all'onere probatorio, oltre che insufficiente ed erronea motivazione. Lamenta l'azienda ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto incombere sul lavoratore esclusivamente l'onere di provare di aver patito l'infortunio nello svolgimento della propria attività lavorativa. Al contrario, il lavoratore deve quanto meno indicare le modalità dell'incidente e il comportamento colposo del datore di lavoro al quale spetterà, poi di provare di aver adottato tutte le misure per evitare il danno.
Secondo la ricorrente non spetta al lavoratore tanto provare il rapporto causale tra la sua attività lavorativa e l'evento, ma piuttosto il rapporto causale tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento, nonché la "nocività" dell'ambiente di lavoro, secondo i principi, del resto, enunciati nella specifica materia da Cass. N. 12661/95, ma non tenuti presenti dal Tribunale. Col secondo motivo si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla nullità del ricorso introduttivo, per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si dovrebbe fondare la domanda, ex art. 414 c.p.c. In particolare, lamenta la ricorrente la totale mancanza di indicazione, nel ricorso, delle modalità dell'incidente. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale, dopo aver affermato che nessuna incidenza poteva avere l'entità della rendita erogata dall'Inail, finisce poi per fare propria la determinazione medica emergente dalla .documentazione Inail che fissa nel 19% la misura dell'inabilità derivata alla lavoratrice. Nè è possibile - a giudizio della ricorrente - prendere a base di una valutazione, sia pure equitativa, del danno biologico, la misura della invalidità permanente risultante aliunde accertata al soli fini della capacità lavorativa specifica. In sede di discussione la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto sprovvisto di una specifica procura riferita al presente giudizio di legittimità. Prendendo in esame dapprima quest'ultima doglianza, se ne deve rilevare l'infondatezza dal momento che pur non figurando in esso l'esplicita menzione del giudizio di legittimità, il mandato, in quanto apposto a margine del ricorso, e, quindi, incorporato nel medesimo, non può non riferirsi al giudizio che con tale atto la parte intende attivare. E ciò secondo principi di diritto in materia enunciati da questa Corte anche a Sezioni Unite (v. sent. N. 11178/95). Del resto il medesimo mandato si integra con l'epigrafe del ricorso nel quale l'azienda procedente si è domiciliata presso lo stesso difensore investito per i giudizio di legittimità. Venendo al ricorso, deve rilevarsi l'infondatezza del primo motivo.
Come noto. l'art. 2087 c.c. costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico che fa obbligo al datore di lavoro di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche al di là delle particolari misure tassativamente imposte dalle varie leggi speciali sulla prevenzione degli infortuni (Cass., n. 2035/1995, n. 3738/1995, n. 9401/1995, n. 10361/1997), ma che, comunque non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va pur .sempre collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento (Cass., n. 3740/1995). Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altro, e non tanto l'onere di indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass., n. 10361/1997, n. 12661/1995, n. 11351/1993). Ciò premesso, si osserva che il Tribunale non ha trascurato di riscontrare in fatto l'adempimento dell'onere probatorio spettante sulla lavoratrice nel caso concreto, rilevando come con riferimento agli infortuni entrambi verificatisi durante l'attività lavorativa (il primo dovuto ad una caduta sul pavimento incerato, con conseguente distorsione tibiotarsica, e il secondo dovuto alla caduta di una tavola optometrica da cui derivò una contusione cranica), la difesa della SS ha fornito non solo la prova del nesso causale tra attività di lavoro ed evento dannoso - nelle circostanze e con le modalità denunziate (e neppure contestate dall'USL) relative alla dinamica dei due incidenti, ma anche il nesso di causalità tra le lesioni sofferte e la situazione di rischio esistente nell'ambiente di lavoro (pavimento reso sdrucciolevole perché cerato, e sporgenza della tavola optometrica, così come accertato in fatto dal Tribunale) il quale non può che ricadere sotto il controllo, e, dunque, nella sfera di responsabilità - presuntiva ex art. 2087 c.c., ma nel caso di specie non superata - del datore di lavoro.
Pure infondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato giudicato dal Tribunale - con valutazione riservata all'apprezzamento del giudice di merito e che, in quanto esente da vizi logici o giuridici, sfugge al sindacato di legittimità - sufficientemente esaustivo.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato
Quanto alla liquidazione del danno è pacifico, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7459/97, Cass., n.. 102/1985), che l'unico criterio utilizzabile nella valutazione del danno biologico è quello equitativo, non sussistendo elementi sicuri ed attendibili per la determinazione del valore biologico dell'uomo. Del resto, anche se il tema è tuttora oggetto di dispute in dottrina e in giurisprudenza, deve rilevarsi - in riferimento alla controversia presente - che l'azienda ricorrente non esprime doglianze precise o censure circoscritte in ordine alla liquidazione equitativa compiuta dal Tribunale, rimproverando a questo soltanto di aver fatto propria la determinazione compiuta dall'Inail ai diversi fini della capacità lavorativa specifica.
A ben vedere la sentenza impugnata non si limita ad una acritica e automatica trasposizione di queste ultime determinazioni per la quantificazione del danno biologico, ma prende in considerazione ulteriori elementi (la giovane età dell'infortunata, il pregiudizio estetico nonché i riflessi in ordine alla sua vita di relazione) del tutto distinti da quelli incidenti sulla capacità di produrre reddito, cui, invece si riferisce la valutazione operata dall'Inail. Questa liquidazione, quindi, essendo il risultato di un apprezzamento discrezionale compiuto dal giudice di merito, apprezzamento che, in quanto non sfornito di precisi riscontri sia medico legali, sia socio-lavorativi, dev'essere ritenuto tutt'altro che arbitrario o irrazionale, e, come tale, non può essere in questa sede di legittimità censurato.
Per le ragioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con condanna dell'azienda ricorrente alle spese di questo giudizio, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese del presente giudizio, pari a L. 32.000 oltre a L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1999