Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 1
Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che l'evento dannoso - consistente in un infortunio subito dal lavoratore nei locali del datore di lavoro a causa dell'improvviso crollo di una parte della controsoffittatura metallica, con postumi invalidanti per i quali l'INAIL aveva riconosciuto una rendita commisurata al 22 per cento della riduzione della capacità lavorativa - era stato occasionato dallo svolgimento dell'attività lavorativa e che tale evento era dipeso dalla nocività dell'ambiente di lavoro, aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per il danno patrimoniale differenziale e per il danno biologico, benché quest'ultimo non avesse adempiuto all'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9856 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANOI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
C&ETA NI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ACILIA 4, presso lo studio dell'avvocato NI FUNARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZO PAOLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA.RI.CAL. SPA, CA.RI.ME. SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 23521/99 proposto da:
CARIPLO SPA - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCI LOMBARDE S.p.A. (quale incorporante la CARICAL), BANCA CARIME SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SILLA 3 SC A INT 8, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO FABBRI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
TA NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 724/99 del Tribunale di COSENZA, depositata il 01/06/99 - R.G.N. 517/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE.
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 luglio 1995 IO ET esponeva di lavorare presso l'agenzia di Diamante della RI S.p.A. con mansioni di Capo commesso e che, in data 22 luglio 1994, mentre si trovava nei locali della banca subiva un infortunio determinato dall'improvviso crollo di una parte della controsoffittatura metallica, con postumi invalidanti a carattere permanente quantificati nella misura del 22%, per i quali l'INAIL liquidava una rendita pari a lire 285.000 mensili.
Aggiungeva che l'infortunio era da attribuire alla responsabilità del datore di lavoro che aveva omesso di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza del posto di lavoro. Chiedeva pertanto la condanna della RI al risarcimento del danno patrimoniale differenziale nonché del danno biologico subito a seguito dell'infortunio.
Si costituiva la RI eccependo l'assenza di ogni sua responsabilità nella causazione dell'evento e chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione stante l'attivazione delle polizze Intercontinantal e SAI.
Con sentenza dell'11 aprile 1997 il RE di Cosenza rigettava la domanda, osservando che, attesa la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., incombeva sul lavoratore l'onere di provare il danno subito e il nesso di causalità tra il danno e la nocività dell'ambiente di lavoro, gravando invece sul datore di lavoro l'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Poiché, nel caso di specie, a giudizio del RE, il lavoratore non aveva fornito alcuna prova in ordine al preteso comportamento colposo del datore di lavoro, la sua domanda non poteva essere accolta.
Avverso tale decisione proponeva appello il ET, con ricorso depositato il 12 maggio 1997, deducendo l'erronea applicazione dei principi regolanti l'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale. Sosteneva, infatti, l'appellante di avere esattamente adempiuto al proprio onere dimostrando il nesso causale tra evento e danno, mentre la nocività dell'ambiente di lavoro doveva considerarsi in re ipsa in considerazione dell'improvviso crollo del soffitto. Rilevava il lavoratore che in presenza di tali allegazioni sarebbe gravato sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza sul posto di lavoro. In particolare, lamentava che il datore di lavoro non aveva sottoposto a controlli periodici la controsoffittatura, il cui crollo aveva determinato il sinistro in oggetto. Deduceva, infine, che erroneamente il RE aveva considerato inadempimento dell'onere della prova la mancata richiesta di una consulenza tecnica, essendo quest'ultima mezzo istruttorio disponibile d'ufficio. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda.
Ricostituitosi il contraddittorio, la RI contestava il gravame, chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 28 maggio/1 giugno 1999, l'adito Tribunale di Cosenza, non ravvisando alcuna, responsabilità della società nella produzione del sinistro, rigettava l'appello, confermando l'impugnata sentenza.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il ET sulla base di quattro motivi.
Resiste la CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A (quale incorporante la CARICAL - Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania S.p.A.) con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato sostenuto da un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrenti ET, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e dell'intera disciplina che regola l'illecito extracontrattuale, come previsto dagli artt. 2043 e ss. c.c., addebita al Tribunale di Cosenza di non avere rispettato le regole processuali e sostanziali che disciplinano l'azione contrattuale proposta ex art. 2087 c.c., allorquando, dopo avere indicato gli elementi necessari per aversi, in casi siffatti, un danno risarcibile, aggiunge che detti elementi devono formare oggetto di specifica allegazione da parte di colui che intenda invocare la detta responsabilità.
Tale impostazione, peraltro, comportando, per il lavoratore infortunato, la indicazione in concreto delle norme antinfortunistiche che sarebbero state violate o delle misure suggerite da conoscenze tecniche e sperimentali che non sarebbero state adottate, avrebbe determinato - come precisato con il secondo mezzo d'impugnazione - una violazione dei principi che regolano la distribuzione dell'onere della prova.
Nè, d'altro canto - sempre ad avviso del ricorrente - potrebbe ritenersi che l'Istituto di credito abbia in ogni caso assolto al suo onere di controllare l'ambiente di lavoro - come invece ritenuto dal Giudice a quo, incorrendo, secondo quanto denunciato nel terzo motivo, in omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) -, producendo un certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione, privo di ogni valore rispetto ai terzi.
Il ricorrente si duole, infine, che, avendo il Giudice di primo grado rimarcato che il lavoratore non aveva nemmeno fatto richiesta di una consulenza in ordine alla responsabilità colposa della resistente - richiesta, secondo il ET, non dovuta, costituendo la consulenza tecnica non un mezzo di prova, bensì un mezzo di accertamento rientrante nella disponibilità del giudice, che la parte può solo sollecitare -, pur avendo provveduto, in considerazione del suddetto rilievo, a proporre una istanza in tal senso al Giudice d'appello, questo, sul punto, non aveva ritenuto di esprimersi, incorrendo in omessa pronuncia (quarto motivo).
Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
Giova premettere che l'impugnata sentenza, nel pervenire alle sue conclusioni, ha sostenuto che un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2087 c.c. richiede, fra l'altro, "la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi sullo stesso gravanti di garantire la sicurezza sul posto di lavoro"; e che "nel ricorso di primo grado il ET non ha neanche dedotto in che cosa effettivamente si sostanziassero le violazioni del datore di lavoro, limitandosi a richiamare genericamente il contenuto dell'art. 2087 c.c.". In particolare, secondo il Tribunale di Siracusa, il contenuto degli obblighi derivanti dal richiamato articolo deve essere pur sempre individuabile in relazione a dei dati certi, trasformandosi altrimenti la responsabilità del datore di lavoro in una forma di responsabilità oggettiva pura;
e poiché nella prospettazione del ET mancava completamente la possibilità di ancorare la responsabilità del datore di lavoro ad un preciso obbligo, onde poter poi verificarne in concreto l'osservanza, essendo a tal uopo necessario dimostrare altresì la violazione da parte di quest'ultimo di specifici obblighi di sicurezza, la domanda andava rigettata. Tale assunto, pur trovando credito in alcune decisioni di questa Corte (cfr., di recente, Cass. 7 novembre 2000 n. 14469), si pone in contrasto con l'orientamento dominante della stessa giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata adesione, secondo cui, per quanto l'art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misura non adottate;
mentre, quando il lavoratore abbia provato le circostanze di cui sopra, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr. Cass. 18 febbraio 2000 n. 1886; Cass. 3 aprile 1999 n. 3234; Cass. n. 11351
del 1993). Nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che l'evento dannoso è stato occasionato dallo svolgimento dell'attività lavorativa e che tale evento deve ricollegarsi alla dannosità dell'ambiente di lavoro, dimostrato dal fatto stesso del crollo del soffitto.
Tanto era sufficiente al Tribunale per presumere, anche sotto il profilo soggettivo, la responsabilità del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c. Gravava invece sulla Banca resistente, per liberarsi da ogni responsabilità, l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie nel caso concreto ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso.
Nè può ritenersi - come ritenuto dal Giudice a quo - che la resistente avrebbe assolto al proprio onere di controllare l'ambiente di lavoro, producendo il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione, sia perché si tratta di un documento che, di per sè, ha valore tra le parti e non anche rispetto ai terzi, sia perché, in ogni caso, il Tribunale non mostra di individuare la portata di detti lavori ed in particolare se essi abbiano o meno interessato la struttura in argomento, si da consentire di attribuire a tale certificato quei connotati esimenti da responsabilità, di cui si è sopra riferito.
Non avendo, dunque, l'attuale resistente assolto all'onere, su di esso incombente, deve ritenersi che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto innanzi enunciato. Il ricorso principale va, pertanto, accolto, non potendo, peraltro, tale conclusione trovare ostacolo nel proposto ricorso incidentale, con cui si denuncia contraddittoria e insufficiente motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonché degli artt. 2087 e 2697 c.c. Secondo la resistente, infatti, il Tribunale avrebbe errato nel ravvisare nella circostanza del crollo del soffitto la dimostrazione, "senza necessità di ulteriori prove", della nocività dell'ambiente, non potendosi tale qualitas essere desunta ex post, in modo automatico, per il solo fatto che si verifichi il sinistro, dovendosi, al contrario, essere riscontrabile ex ante, secondo un ragionevole apprezzamento fondato sull'id quod plerumque accidit;
diversamente si ricadrebbe - sempre ad avviso della resistente - in una vieta ipotesi di responsabilità oggettiva.
Ma si tratta, all'evidenza, di una tesi non condivisibile in quanto assimila arbitrariamente il concetto di "nocività" dell'ambiente, inteso come causa immediata e diretta del danno, con quello di responsabilità per detta nocività, che può anche non sussistere a carico del datore di lavoro e che, in effetti, non sussiste ove - come si è detto - quest'ultimo provi di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, quindi, prima ancora, il verificarsi delle condizioni causative dell'infortunio.
Da quanto esposto discende l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio per il riesame ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Catanzaro e che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002