Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2025, n. 6129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6129 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
2025
AULA 'B'
Numero registro generale 8952/2024
Numero sezionale 613/2025
Numero di raccolta generale 6129/2025 Databitazione 07/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ALTRE IPOTESI
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N. 8952/2024
Cron. Rep.
-Presidente ud. 04/02/2025
Dott. LUCIA TRIA
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO
Dott. EN RI
Dott. ILEANA FEDELE
Dott. NICOLA DE MARINIS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 8952-2024 proposto da:
-
PU
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
Rel. Consigliere -
NI RT, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO BRINDISI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA RITA ROSELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE MANFELLOTTO, ANTONIO NATALIZIA;
ricorrente -
613
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI CASAL BERNOCCHI 73, presso LA SEDE LEGALE DELL'AZIENDA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMEN DI CARLO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3982/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2023 R.G.N. 1564/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: NICOLA DE MARINIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 77bbd3641591226
udito l'avvocato RAFFAELE MANFELLOTTO.
FATTI DI CAUSA
Numero registro generale 8952/2024 Numero sezionale 613/2025 Numero di raccolta generale 6129/2025 Data pubblicazione 07/03/2025
Con sentenza del 29 dicembre 2023, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da AL OL nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 3, presso la quale l'istante operava quale titolare di incarico a tempo indeterminato in qualità di specialista ambulatoriale in convenzione addetta all'ambulatorio di Ostia, avente ad oggetto, previo accertamento dell'inadempimento da parte della ASL degli obblighi di assistenza e previdenza nei confronti del personale addetto dato dall'omesso rinnovo della polizza assicurativa prevista dall'art. 49 dell'accordo collettivo nazionale del 30.7.2015 per i medici specialisti ambulatoriali a tutela degli infortuni sul lavoro, la condanna della ASL ad indennizzare le lesioni fisiche subite dall'istante a seguito dell'infortunio subito in data 3.6.2012. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, ferma l'esclusione per i medici specialisti in regime di convenzione l'obbligo assicurativo INAIL e perciò dovuta la copertura assicurativa prevista dall'ACN contro gli infortuni sul lavoro, non spettante nella specie l'indennizzo per essere richiesto, in base alla disciplina contrattuale, essere l'infortunio occorso "a causa ed in occasione dell'attività professionale", formula che impone che il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il lavoro va inteso in termini di stretta dipendenza causa-effetto sul piano materiale, non essendo, pertanto, sufficiente, come ritenuto dal primo giudice, l'essersi l'infortunio verificato in occasione del lavoro ovvero la ricorrenza del semplice nesso cronologico e topografico, ma risultando viceversa necessario trattarsi di un evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, specificazione nella specie del tutto pretermessa.
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: NICOLA DE MARINIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 77bbd3641591226
Numero registro generale 8952/2024
Per la cassazione di tale decisione ricorre la OL, affidandour
Numero sezionale 613/2025 Numero di raccolta generale 6129/2025
l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, data pubblicazione 07/03/2025
ASL Roma 3.
Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento della domanda, che era stata intesa come volta all'accertamento della responsabilità della ASL per l'infortunio occorso, quando invece la stessa era esclusivamente volta ad ottenere dalla ASL l'indennizzo che il mancato rinnovo, alla stessa ASL ascrivibile, della polizza assicurativa prevista dal contratto, le aveva impedito di ottenere dall'assicurazione, domanda, questa, che, ai fini degli oneri di allegazione e prova da parte del lavoratore, comportava esclusivamente la specificazione del fatto storico dell'accadimento nel luogo e durante la prestazione lavorativa, onere che la Corte territoriale ha ritenuto non assolto in contrasto con l'art. 115 c.p.c., di cui si denuncia la violazione e falsa applicazione, non avendo la ASL mai contestato la circostanza predetta. Con il secondo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'error in procedendo dato dalla qualificazione come "nova", inammissibili in grado d'appello per tardività, dell'indicazione in memoria di costituzione in appello del luogo e dell'occasione in cui l'evento si era verificato, assumendo trattarsi di mere difese e comunque di indicazioni già presenti nel ricorso introduttivo. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 49 ACN 30.7.2015, la ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erroneità dell'interpretazione della norma contrattuale assunta in un'accezione restrittiva che rimanda ai concetti elaborati con riguardo al d.P.R.
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: NICOLA DE MARINIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 77bbd3641591226
Numero registro generale 8952/2024
1124/1965 ed inquadrati nella prospettiva della Numero sezionale 613/2025 responsabilità civile del soggetto datore quando invece data pubblicazione 07/03/2025
Numero di raccolta generale 6129/2025
copertura assicurativa mira esclusivamente a tenere indenne il prestatore dalle conseguenze di eventi pregiudizievoli comunque verificatisi in connessione con l'esercizio dell'attività lavorativa. Tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere tutti intesi a sostenere che, con riferimento alla domanda avanzata in giudizio dalla ricorrente, volta ad ottenere dalla ASL l'indennizzo di cui all'assicurazione prevista dall'art. 49 dell'ACN 30.7.2015 e venuta meno per il mancato rinnovo imputabile alla ASL, quanto allegato e provato dalla ricorrente circa il fatto storico dell'accadimento dell'evento ed il nesso cronologico e topografico con la prestazione lavorativa era sufficiente alla luce della prospettata interpretazione della norma contrattuale, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi meritevoli di accoglimento atteso che la formula contrattuale "a causa ed in occasione dell'attività professionale" non può intendersi, come affermato dalla Corte territoriale, nel senso che il destinatario dell'assicurazione sia onerato della prova del verificarsi del sinistro, delle sue modalità, del proprio comportamento esente da colpa o negligenza negli uffici, dell'eventuale colpa del datore di lavoro, dovendo ritenersi la norma contrattuale non inquadrabile come misura riparatoria del danno conseguente alla responsabilità per colpa del soggetto datore per essere viceversa volta, non diversamente dalla logica complessiva dell'assicurazione INAIL a favore dei lavoratori dipendenti, a tenere indenne il prestatore dalle conseguenze di eventi pregiudizievoli verificatisi in quanto si era nel tempo e nel luogo di esercizio dell'attività lavorativa e così "a causa ed in occasione dell'attività professionale", del che vi era allegazione e prova tempestiva già dal ricorso introduttivo e,
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: NICOLA DE MARINIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 77bbd3641591226
Numero registro generale 8952/2024
comunque, in base al principio di non contestazione idonea a Numero sezionale 613/2025 sorreggere la pretesa oggetto della domanda giudiziale quale a pubblicazione 07/03/2025
formulata dalla ricorrente.
Numero di raccolta generale 6129/2025
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio
2025.
Consigliere estensore (Nicola De Marinis)
La Presidente (Lucia Tria)
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82-Firmato Da: NICOLA DE MARINIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 77bbd364159122b