Sentenza 23 maggio 2002
Massime • 4
Il giudice nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in condizione di verificare l'osservanza dei minimi tariffari; può, tuttavia, liquidare le spese con unica cifra, comprensiva degli esborsi, delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato, purché, accanto all'importo complessivo, determini il distinto ammontare di questi ultimi, consentendo così alla parte interessata di effettuare, per esclusione, un controllo adeguato sul "quantum" delle voci residue.
La determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate.
Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali della Tariffa professionale forense spetta automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali e potendo il giudice legittimamente emettere anche d'ufficio la condanna alle spese processuali, tra le quali è da includere tale rimborso.
Nell'ipotesi di cassazione con rinvio dell'ordinanza emessa nella speciale procedura, in tema di liquidazione di onorari e diritti a favore di avvocati e procuratori, prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, la causa deve essere rinviata allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento annullato, essendo questi dotato di competenza funzionale ai sensi della legge citata (nella specie, l'ordinanza era stata cassata per la mancata statuizione sul rimborso forfettario delle spese generali previsto dalla tariffa forense).
Commentari • 10
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1766 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1766 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del procuratore Avv. C.L., come da atto per notaio Dott. Z.M. di (OMISSIS) del 12.5.2014, rep. n. (OMISSIS), e Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con sede in (OMISSIS), in …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 1734 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1734 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2030-2020 proposto da: D.L.C., C.G., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOREDANA GOMBIA; – ricorrente – contro INPS – ISTITUTO …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 4775 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4775 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5283-2021 proposto da: F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro ROMA CAPITALE (OMISSIS), COMUNE DI FIUMICINO, AGENZIA …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. B. Michela proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 22.056,03, oltre interessi di legge e spese, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in suo favore dell'avv. Enrico C., in una controversia civile nella quale la B. aveva agito per il risarcimento del danno alla salute. Nell'opposizione si deduceva che il compenso era eccessivo atteso l'esito infausto della controversia e che era intervenuto un accordo in virtù del quale il professionista avrebbe rinunciato ai propri compensi in caso di soccombenza, avendo in ogni caso l'opposto …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2002, n. 7527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7527 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
07527/02 M RÉPUB IN PO OLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE рабапелто ONORARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROFESSIONAL Dott. Mario SPDONE M Presidente- R.G.N. 19713/99 Cron. 21005 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI .1541Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere- CORTER BREMAODCA99ZONE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Richiesta copia stu SOLE 24 dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti 340зло 112-3, MAG 2003 SENTENZA CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE TREZZA GIUSEPPE, difeso da se stesso, elettivamente Richiesta copia studio domiciliato in ROMA VIA, CARONCINI 6, presso lo studio dal Sig. per 3,10 dell'avvocato GENNARO CONTARDI, giusta delega in atti, MAG. 2002 INCELLIERE ricorrente
contro
BANCA NAPOLI SP, in persona del legale rappresentante CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE legale Richiesta Copia studio pro tempore;
S.G.A. SP, in persona del dal Sig.. per diritti зло rappresentante pro tempore;
23 MAG 2002 IL CANCELLIERE
- intimati -
CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE avverso l'ordinanza (n. R.G.905/99 del Tribunale di UFFICIO COPIE 2002 SALERNO, depositata il 13/07/99; RichiestacoRia stupig 3,10 116 udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. per dir3 MAG. 2007 IL CANCELLIERE -1- udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
l'Avvocato Giuseppe TREZZA, difensore deludito l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. я и А -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Presidente del Tribunale di Con ricorso diretto al Salerno ai sensi dell'art.28 L.13.6.42 n.794 l'avv.to Giuseppe Trezza dichiarava di aver prestato a favore del CO di PO SP , nella procedura esecutiva n.204/88, in danno di OV Verdini, per il recupero L.210.013.931, oltre interessi, la somma di della propria attività professionale come specificato in liquidazione delle parcella chiedendo la ' spese, diritti ed onorari spettantigli, oltre interessi legali ex art. 1224 cc e spese della procedura. у del 22.6-13.7.99 il Tribunale, nella н Con ordinanza dell'Istituto di Credito, cui era contumacia subentrato, nelle more, nelle ragioni di credito vantate nei confronti della Verdini, la S.G.A. SP, a mezzo dell'avv.to Petrarolo, liquidava al professionista la somma complessiva di L.4.090.500,di cui L.
1.500.000 per onorari, oltre IVA e CAP e spese della procedura quantificate in complessive L.350.000 (di cui L. 250.000 per onorari). Contro l'ordinanza l'avv.to Trezza propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e formula quattro motivi d'impugnazione. Il CO di PO SP e la S.G.A. SP non sono presenti in giudizio. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli 28artt e 29 L. 794/1942 e successive integrazioni per non aver il Tribunale liquidato le spese, borsuali ed imponibili, nonchè i diritti sia del con sentenza, sia della procedura giudizio definito camerale, non essendo possibile, tra l'altro, distinguere se la residua somma di L.2.590.500,al netto dell'importo liquidato per о meno base imponibile su cui onorario, costituisse calcolare l'IVA ed il CAP previsti dalla legge. s La doglianza non può essere accolta. u Invero, a parte la considerazione che il ricorrente si A limita ad impugnare la mancata determinazione da parte del Tribunale delle spese borsuali e dei diritti senza precisare in ricorso se ed in che misura tali voci, globalmente liquidate in L.
2.590.500 per differenza tra l'importo complessivo di L.
4.090.500 e quello specificato per gli onorari in L.1.500.000, non corrispondano a quelle indicate in parcella e se, quanto ai diritti, vi sia stata violazione dei minimi tariffari, questa Suprema Corte ha più volte affermato (v. tra le tante la sentenza n.52 del 1995 ) che ricorre liquidazione globale, tale 2 da non consentire di verificare l'osservanza dei minimi tariffari, allorchè le spese siano liquidate nell'importo complessivo, con unica cifra, comprensiva degli esborsi, delle competenze di procuratore e ad un avvocato, ma di non nella degli onorari tempo occupa, in cui, accanto quella che ne ipotesi, come stato determinato il complessivo, è all'importo distinto ammontare degli onorari di avvocato, consentendo così alla parte interessata di effettuare, per esclusione, un controllo adeguato sul "quantum" delle voci residue. Con il secondo mezzo si deduce violazione degli д и 29 L. n. 794/42, nonchè del D.M. artt. 4,28 e н о tabella D n.1 lettera B,b, per 585/94, tabella A e aver il Tribunale, immotivatamente, ridotto al di sotto degli onorari indicati in del minimo 1' ammontare parcella. Osserva in particolare il ricorrente che, ai sensi della tabella "A" allegata al D.M. 585/94, l'onorario previsto per la procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale oscilla,per le controversie di valore superiore L.200.000.000, traa un minimo di L.
1.345.000 ed un massimo di L.
3.580.000. All'onorario, così determinato, il primo giudice avrebbe dovuto aggiungere le prestazioni di 3 consulenza dallapreviste lettera "b" (pareri "B"lettera che(pareri importino scritti),della informativa e studio particolare) della tabella "D" D.M., che prevede stesso un onorario allegata allo compreso tra un minimo di L.
1.185.000 ed un massimo di L.
2.835.000. La somma dei minimi tariffari sopra indicati era superiore, secondo il Trezza, all'onororio determinato dal Tribunale. La doglianza non è meritevole di accoglimento. La determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del t giudice che, se contenuto tra il minimo e il massimo u della tariffa, non richiede specifica motivazione A e sindacato in sede di non può formare oggetto di legittimità se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate (v. Cass. n. 10350/93,n.5607/97, n.3267/99). La specificazione va intesa nel senso di indicazione anche dei conteggi che rivelino l'inadeguatezza delle somme liquidate non potendoli svolgere questa Corte attraverso accertamenti di fatto. Nella specie, il paragrafo ☑ n.53 della tariffa allegata al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 prevede per le procedure esecutive immobiliari davanti ai tribunali 4 un onorario minimo di L.85.000 e massimo di L.223.000;il n.56 dello stesso paragrafo ne stabilisce una variazione in relazione ai coefficienti di applicazione di cui al paragrafo IX il quale a sua volta elenca alla lettera e) per le L.200.000.000 cause di valore superiore a fino a L.500.000.000 (il valore della controversia era di chediminuzioni il L.210.013.931) aumenti e ricorrente avrebbe dovuto precisare per consentire a questa Corte il sulla conformità controllo a tale A normativa della liquidazione fatta dal tribunale. nt Il Trezza ha invece esposto solo il risultato finale o di propri conteggi (l'onorario sarebbe compreso tra e 3.580.000) ed analogamente ha L.
1.345.000 L. operato con riguardo all'onorario per prestazioni di consulenza previsto dalla lettera B) della tabella D) informativa per pareri che importino e studio particolare, precisando che esso sarebbe compreso tra e L.2.835.000 , non consentendo neppure L.
1.185.000 per tali prestazioni il controllo di questo giudice di legittimità sulla conformità della liquidazione fatta dal tribunale a tale normativa che specifica alla lettera b)-pareri scritti-importi differenziati in relazione a scaglioni da (fino a L. 3.000.000) a ai 100.000.000 con previsione (nelle norme comuni 1 05 numeri 1/B/a,1/B/b,2/c e 2/e della stessa tabella D) allegata al citato D.M.), per le pratiche di valore eccedente L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 diminuzioni non precisati dal anch'essi aumenti e ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art. 15 del D.M. 5 ottobre 1994 n.585 e successive modificazioni per ilavere Tribunale omesso di condannare l'Istituto al pagamento anche sulle spese del rimborso forfettario г di generali, dovuto, senza specifico onere prova, a ро carico del professionista, ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale, in ragione del 10% dell'importo degli onorari e dei diritti. La doglianza , espressa in termini quanto mai sintetici, ripropone comunque il tema già affrontato da relativo al se il rimborso questa Corte e forfettario delle spese generali possa o meno essere liquidato anche in assenza di specifiche domande (non risulta, invero, che, nel ricorso proposto ex art. 28 n.794, l'avv.to Trezza abbia proposto 13.6.421. di tale rimborso corresponsione domanda di forfettario). di un diverso avviso (v. Cass. consapevole Pur recentemente n.7487/2001) questa n.8558/98 e, più Corte ritiene di poter aderire alla tesi secondo cui la relativa richiesta deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari e dei e n.14596/2000), n.6637/2000 anche diritti (v. Cass. in ragione della mera enunciazione contraria di cui alle sentenze n.13742 del 1992,n.9040 del 1994, oltre alla già citata n.8558 del 1998). Tale orientamento, che si riallaccia al più generale la condanna nelle spese può principio secondo cui legittimamente emessa dal giudice anche di essere ufficio (cfr. Cass. n.1659/82) si basa sulla inclusione del rimborso forfettario tra le spese A processuali (cfr. Cass. n.1561/95), cosa questa che dalla intrinseca natura di tale appare discendere maggiorazione, che ha lo discopo esonerare il professionista dall'onere di una documentazione di spese connesse all'incarico (v.Cass. n.803/95). L'ordinanza impugnata va quindi sul punto cassata, esame allo stesso con rinvio della causa per nuovo giudice che l'ha emessa, essendo esso dotato di competenza funzionale ai sensi dalla citata legge Cass.tante n.3620/92 e n.794/42 tra le (v. n.3381/95). Con il quarto ed ultimo mezzo si deduce violazione dell'art. 1224 cc, per avere il Tribunale, immotivatamente, omesso di disporre il richiesto in espressamente pagamento, benchè legali sulle somme ricorso, sia degli interessi dovute, sia della rivalutazione monetaria sulle stesse con decorrenza dalla data dell'invio della parcella, valida messa in mora ai sensi della citata norma Il motivo va accolto per quanto di ragione. Ed invero, mentre l'impugnata ordinanza va cassata con pronunziaall'omessa sulla richiesta di riguardo s degli interessi legali, ritualmente u pagamento formulata in prime cure, con rinvio allo stesso A Tribunale di Salerno il quale riparerà all'omissione, alla non altrettanto può disporsi in ordine del rivalutazione monetaria in dall'esamequanto ricorso proposto ex art. 28 L. n.794/42 non risulta che una richiesta di tal genere sia stata in quella sede avanzata. Va richiamato a tal proposito il principio generale (v. tra le tante Cass. n.7275/91) secondo cui essendo il credito di avvocato o procuratore per gli onorari di valuta e non di valore professionali credito esso originariamente oggettoper la (avendo prestazione di una somma di danaro) la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo invece una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224 secondo comma cc ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio (nella potendo fattispecie non assolto) neppure trovare applicazione l'art. 429 cpc (come modificato dalla L. n.533/73) che prevede la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro solo quando l'opera dell'avvocato si e coordinata continuativa configuri come attività tipica dei c.d. rapporti di “parasubordinazione”. Nè un conforto alla tesi contraria può rinvenirsi t l nella "disposizione comune" di tariffa che richiama A la suindicata normativa ai fini della rivalutazione contestati nella dei crediti nonprofessionali congruità, trattandosi, come del pari affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 3690/93,5962/96 n. 8558/98 e n. 5605/2001), di disposto illegittimo e suscettibile di disapplicazione poteresiccome esorbitante dal regolamentare rimesso al Consiglio Nazionale Forense (potere non statuale devoluto dalla L.
7.11.1957 n. 10512 e sottoposto al controllo ministeriale a mezzo di approvazione per D.M. delle relative delibere) che non ricomprende la facoltà di stabilire conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento delle obbligazioni 9 relative alla materia regolamentata ma solo di ' fissare i criteri per la determinazione di onorari, diritti ed indennità spettanti ad avvocati e procuratori. Tanto che tale "disposizione comune" non è stata riprodotta nel D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 che ha approvato le deliberazioni 12 giugno 1993 e 29 settembre 1994 del Consiglio Nazionale Forense. In due motivi diconclusione, rigettati i primi ricorso, in accoglimento del terzo e, per quanto di ragione, del quarto, la gravata ordinanza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa, per nuovo esame, allo stesso Tribunale di Salerno il quale provvederà altresì in ordine alle 10ST 129,11 spese del giudizio di legittimità. MEST 3099
P.Q.M.
TOT. 160,10 Corte, rigetta i primi due motivi di La ricorso, accoglie il terzo e,per quanto di ragione, il quarto, cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata ordinanza e rinvia la causa, anche O per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Salerno. Roma 24 gennaio 2002. Уравни Mersilien est. Agade CANCELLIERE C1 Valeria, Neri Home 2.3 2002 10