Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2002, n. 7527
CASS
Sentenza 23 maggio 2002

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Il giudice nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in condizione di verificare l'osservanza dei minimi tariffari; può, tuttavia, liquidare le spese con unica cifra, comprensiva degli esborsi, delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato, purché, accanto all'importo complessivo, determini il distinto ammontare di questi ultimi, consentendo così alla parte interessata di effettuare, per esclusione, un controllo adeguato sul "quantum" delle voci residue.

La determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate.

Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni generali della Tariffa professionale forense spetta automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi, quest'ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali e potendo il giudice legittimamente emettere anche d'ufficio la condanna alle spese processuali, tra le quali è da includere tale rimborso.

Nell'ipotesi di cassazione con rinvio dell'ordinanza emessa nella speciale procedura, in tema di liquidazione di onorari e diritti a favore di avvocati e procuratori, prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, la causa deve essere rinviata allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento annullato, essendo questi dotato di competenza funzionale ai sensi della legge citata (nella specie, l'ordinanza era stata cassata per la mancata statuizione sul rimborso forfettario delle spese generali previsto dalla tariffa forense).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2002, n. 7527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7527
Data del deposito : 23 maggio 2002

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