Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10310
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Sentenza 16 luglio 2002

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Il rapporto fra i medici cosiddetti convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, nella disciplina fissata dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi della citata norma, pur se costituito allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e si configura come un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati del rapporto parasubordinato di collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), che si svolge su di un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere che non sia di natura negoziale. Ne consegue che nei confronti della delibera di revoca di convenzione con un medico adottata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, in quanto atto di gestione di un rapporto di diritto privato, non trova applicazione il divieto per il giudice ordinario, stabilito dall'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E, di incidere direttamente sugli atti amministrativi attraverso la declaratoria di illegittimità (pur presentando la eventuale pronuncia di illegittimità di una siffatta delibera, in luogo di una pronuncia in termini di inadempimento di regole contrattuali, una imperfezione tecnica, avuto riguardo proprio alla riferita natura della stessa).

Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, ma sono atti preliminari alla emanazione di un decreto presidenziale avente il contenuto di un atto di normazione secondaria, abilitato tuttavia a derogare alla norma primaria sulla base dell'autorizzazione accordata dall'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, che demanda a detta fonte la regolamentazione di numerosi aspetti del rapporto di lavoro dei sanitari, ivi compresa la risoluzione del rapporto in talune ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, risoluzione regolata dall'art. 14 del d.P.R. n. 500 del 1996, che ne fissa le regole procedimentali, in deroga al principio del potere libero di recesso dal rapporto di prestazione d'opera attribuito al "cliente" dall'art. 2237 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10310
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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