Sentenza 24 maggio 2000
Massime • 1
Nella procedura di incidente di esecuzione avente ad oggetto l' opposizione alla determinazione del compenso al custode di cose sequestrate nel corso di un procedimento penale, il giudice deve integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero del Tesoro, da citare presso l'Avvocatura dello Stato, quale parte interessata alla risoluzione della controversia ed eventualmente alla formulazione dell'eccezione di prescrizione ex art. 2984, n.2, cod. civ. cui è soggetto il diritto del custode all'indennità di custodia.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2000, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 24.05.2000
1.Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARZANO FRANCESCO " N. 3045
3.Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. LICARI CARLO " N. 35856/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CE GI NEL PROC.PEN.C/
2) PO EN n. il 14.12.1972
avverso ordinanza del 23.06.1999 G.I.P. TRIBUNALE di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO lette le conclusioni del P.G.;
OSSERVA
Il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Napoli, investito dell'opposizione proposta da PA GI contro l'ordinanza del 17/2/1999 con la quale il Pretore della stessa città aveva dichiarato prescritto il diritto al compenso reclamato dal predetto PA per la custodia di un'autovettura, prestata per il periodo 18/11/19992-6/4/1993 in cui era stata sottoposta in giudiziale sequestro nell'ambito del procedimento penale a carico di LI NR, decideva, con ordinanza del 23/6/1999, di confermare "in toto" la decisione impugnata.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il PA, deducendo, in primo luogo, violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione dichiarato la prescrizione d'ufficio, senza interpellare il debitore, titolare esclusivo della facoltà ad eccepirla;
in secondo luogo, lamentava in modo generico che il decidente avesse fatto decorrere il termine prescrizionale di cinque anni a decorrere da ogni giorno della custodia, anzicché dal momento, in cui questa era cessata con la restituzione del mezzo all'avente diritto.
Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto attiene al primo motivo.
Va considerato in proposito che il giudice dell'esecuzione, adito a seguito di opposizione ad un provvedimento in tema di compenso al custode di cose sequestrate nel corso di un procedimento penale, deve procedere ad avvisare dell'udienza il Ministero del Tesoro, da citare presso l'Avvocatura dello Stato, quale parte interessata alla risoluzione della controversia ed eventualmente a formulare l'eccezione della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.4, cod. civ., cui è soggetto il diritto del custode giudiziario a ottenere la corresponsione dell'indennità di custodia, traendo origine tale diritto da un rapporto di natura civilistica, indipendentemente dal carattere pubblico della funzione del custode penale.
Per quanto riguarda il restante motivo, è agevole rilevarne l'infondatezza, considerando che l'indennità spettante al custode matura da ogni singolo giorno di custodia (cui è parametrata la indennità) e non è previsto alcun termine di pagamento che impedisca la decorrenza del diritto alla sua percezione, sicché legittimamente possono essere dichiarati prescritti i crediti del custode che siano maturati al di là del quinquennio anteriore alla richiesta di liquidazione, non potendosi ritenere in alcun modo - per l'improponibilità di un'analogia con il lavoro dipendente - che il termine per l'estinzione non decorra in costanza del rapporto di custodia.
Al giudice di rinvio spetterà, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, il compito di integrare il contraddittorio nella procedura di incidente di esecuzione che dovrà reiterare, uniformandosi ai principi di diritto che sono stati sopra fissati.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000