Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 5967
CASS
Sentenza 19 gennaio 2001

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Nella procedura di liquidazione dei compensi al custode il giudice dell'esecuzione deve provvedere nel contraddittorio delle parti, e l'eventuale provvedimento adottato "de plano" è affetto da nullità assoluta ed insanabile rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. (Conseguentemente la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione rilevando il mancato avviso al Ministero del Tesoro, quale rappresentante dell'amministrazione tenuta all'esborso)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 5967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5967
    Data del deposito : 19 gennaio 2001

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