Articolo 691 del Codice di procedura civile
Articolo 669 undeciesArticolo 669 terdecies
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21 aprile 1942
Art. 691.
(Contravvenzione al divieto del giudice).

Se la parte alla quale e' fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo' disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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