Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
La omessa citazione della parte tenuta al pagamento del compenso dovuto al custode di cose sequestrate, e cioè il ministero del tesoro e, nel caso di condanna, il soggetto privato destinatario dell'obbligo, è causa di nullità assoluta del procedimento per incidente di esecuzione, per violazione dell'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 695.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2001, n. 20984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20984 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno FRANGINI - Presidente - del 18/04/2001
1. Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIANFRANCO TATOZZI - Consigliere - N. 1763
3. Dott. BENITO ROMANO DE GRAZIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RUGGIERO GALBIATI - Consigliere - N. 41793/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RM BE
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania del 6 luglio 2000. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udito la relazione fatta dal Cons. Dott. Losapio.
Letta la requisitoria del pubblico ministero il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte rileva.
1. Tramite il difensore, BE MO, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa "San Salvatore s.r.l." corrente in Catania, ricorre avverso l'ordinanza sopra indicata, con la quale fu rigettato, in sede di incidente di esecuzione, l'opposizione al decreto di liquidazione di compenso, dovuto al custode di beni in sequestro penale, reso dalla stessa Corte territoriale il 17 febbraio 2000. Con detto decreto, tra altro, fu dichiarato la prescrizione, ex art. 2948 n. 4 c.c., del credito del custode per il tempo anteriore al quinquennio a far capo dalla richiesta.
2. A sostegno del ricorso si deduce, complessivamente, violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 2948 c.c. all'indennità spettante a seguito di attività di custodia giudiziario, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Secondo il deducente, la prescrizione, di cui alla citata disposizione del codice civile, non potrebbe essere applicata, e per di più d'ufficio, al rapporto di custodia di beni in sequestro penale, trattandosi di rapporto unico, di carattere pubblicistico, che verrebbe ad esaurirsi solo con la conclusione dell'incarico. Sotto questo profilo sarebbe da seguire quella giurisprudenza, minoritoria, che esclude l'opponibilità della prescrizione in costanza del rapporto di custodia, da considerarsi come munus publicum.
3. Osserva il Collegio che, preliminarmente, deve essere rilevato in nullità del procedimento di incidente di esecuzione per omessa citazione di tutte le parti interessate, secondo la disposizione dell'art. 666 comma 3 c.p.p., applicabile in materia di spese processuali, a mente dell'art. 695 c.p.p.. Invero, nel giudizio di opposizione alla liquidazione della indennità di custodia di beni in sequestro penale, parte essenziale deve essere ritenuto quella (o quelle) sulla quale cade l'obbligo del pagamento della somma liquidanda. Quindi, per primo, lo Stato, vale a dire il Ministro del tesoro, in ogni caso tenuto al pagamento, con o senza possibilità di rivalsa (in genere: art. 691 c.p.p., in specifico, quanto alla custodia di beni in sequestro: art. 265 c.p.p.), poi, nel caso sussista decisione di condanna (anche, ed eventualmente, nella forma di "messa a carico"), il soggetto privato destinatario dell'obbligo civilistico veniente dalla soccombenza o da altro titolo giudizialmente accertato e dichiarato. La citazione di detto, o dette, parte(i), a giudizio del Collegio, è essenziale non solo sotto il profilo procedimentale, per intuitiva ragione, ma anche perché spetta a detti soggetti opporre ragioni di infondatezza o di preclusione, ivi compresa l'eccezione di prescrizione che, chiaramente opponibile nel rapporto de quo, come la quasi unanime giurisprudenza di questa Corte ammette, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, stante la regola, di carattere generale e coessenziale all'istituto, espresso dall'art. 2938 c.c., per la quale "il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta".
E di palmare evidenza, anche a livello di ragionevolezza, come la omessa citazione della parte interessato ed abilitato ad opporre siffatta causa di estinzione del credito del custode, viola il diritto soggettivo della stessa e fa si che il giudizio sia, nei suoi riguardi, inutiliter reso, per non essere a lei opponibile una decisione, incidente sul suo diritto, assunta a sua insaputa, secondo il principio estraibile dall'art. 179 comma 1 c.p.p.. Se, invero, dovesse seguirsi l'indirizzo, pur presente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la omessa citazione della parte tenuta al pagamento si risolve in una nullità a regime intermedio, da un canto, non si vedrebbe chi potrebbe o dovrebbe, e tempestivamente, dedurre la nullità, dall'altra, non si esplicita attraverso quale meccanismo sarebbe possibile far ricadere su un dato soggetto le conseguenze economiche di una decisione assunta in sua insaputa. A meno di non voler sostenere l'inopponibilità della decisione al soggetto tenuto al pagamento, deve concludersi nel senso che, in materia, l'integrità del contraddittorio è un presupposto di legittimità del procedimento stesso.
4. Ne segue che, in applicazione della regola sopra enunciata, deve annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e disporsi la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Catania perché proceda al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione previo avviso a tutte le parti (contro) interessate, ivi compreso il Ministero del tesoro da citarsi, secondo legge, presso l'Avvocatura distrettuale territorialmente competente.
Ogni altro motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 620 c.p.p. ANNULLA
senza rinvio il provvedimento impugnato e
DISPONE
trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Catania per il seguito di rito.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001