Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
La norma dell'art. 84 disp. att. cod. proc. pen. fa sorgere a carico dell'avente diritto che non provveda al ritiro del bene dissequestrato un'obbligazione diretta nei confronti del custode in virtù di una condotta omissiva (il mero rifiuto) idonea "ex lege" (art. 1173 cod. civ.) a produrla, sì che il custode è parte del nuovo rapporto in cui soggetto obbligato è il privato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/1999, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Francesco LISCIOTTO Presidente del 11.5.1999
1. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere SENTENZA
2. " AT NN " N. 1504
3. " Giovanni FEDERICO " REGISTRO GENERALE
4. " NT SP " N. 14492/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE della Repubblica presso la Pretura Circondariale di FOGGIA nel proc. pen.
c/
TR TE
avvero l'ordinanza emessa dal ET di FOGGIA - sez. di Monte S. Angelo in data 22.11 - 5.12.97 (n.507/97 Inc. Esec.)
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colarusso Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
LA CORTE premette:
Con provvedimento del 19.9.1996 il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Foggia disponeva il dissequestro dell'autoveicolo di proprietà di IL TT, in precedenza sequestrato perché coinvolto in incidente stradale. Nel provvedimento le spese di custodia erano poste a carico dell'avente diritto. Il IL si rifiutava di ritirare il veicolo di sua proprietà e tanto veniva comunicato al P.M dal custode DI Pasquale con nota del 15.3.1997 con la quale lo stesso DI chiedeva "disposizioni in merito". Su tale comunicazione il P.M. con provvedimento del 25.6.1997 dichiarava non esservi luogo a provvedere poiché, fondamentalmente, una volta disposta la cessazione del vincolo penale con il provvedimento di dissequestro, il titolare del bene aveva, secondo il P.M., l'onere di prelevarlo presso il custode col pagamento delle relative spese (o, in subordine, restando suo carico quelle successive al trentesimo giorno decorrente dalla comunicazione del provvedimento).
Con istanza del 10.9.1997 rivolta al ET competente il custode DI chiedeva che, previa annullamento del provvedimento del P.M. del 25.6.1997, fosse ordinata la anticipazione delle spese di custodia da parte dello Stato con contestuale liquidazione, fino al giorno della emissione del provvedimento, salve le ulteriori spese.
Il ET, con provvedimento in data 22.11-5.12.1997, qualificata l'istanza del custode come incidente di esecuzione, annullava il provvedimento del P.M. da ultimo cennato per incompetenza e disponeva che le spese di custodia, che venivano contestualmente liquidate, restassero a carico dell'Erario dello Stato.
Per la cassazione di detto provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Foggia con ampio ed articolato motivo nel quale, in sintesi, deduce:
1) che erroneamente il ET aveva ritenuto essersi instaurato un incidente di esecuzione sulla base della semplice istanza del custode sulla quale era intervenuto il provvedimento del P.M., ora annullato;
2) che il provvedimento disponente la restituzione del bene sequestrato era stato notificato all'avente diritto in data 21.10.1996 e che, quindi, il ET, violando il disposto dell'art.84 Disp. Att. C.p.p., aveva erroneamente posto a carico dell'Erario
anche le spese successive al trentesimo giorno dalla dato di comunicazione del provvedimento che faceva cessare il sequestro. Il Custode DI ha presentato memoria in sostanziale adesione agli assunti del provvedimento impugnato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, la Corte
osserva
Per quanto concerne il rilievo sub 1) bene ha fatto il ET a decidere col rito degli incidenti di esecuzione ex art. 695 c.p.p. atteso che sull'onere del pagamento delle spese era insorta una controversia per lo meno (tralasciando il rifiuto del IL di ritirare il veicolo previo pagamento delle spese poste a suo carico dal P.M: nel provvedimento di dissequestro) tra il custode e la Parte Pubblica.
E se, come giustamente rileva il P.M. ricorrente, nessun valore decisorio può essere attribuito al provvedimento "di non liquet del 25.6.1997, certamente tale valore aveva il provvedimento di dissequestro.
Ed, in proposito, l'ordinanza del giudice era ancora più giustificate ove si consideri che lo stesso P.M. - che aveva posto a carico del IL le spese di custodia fino ad allora maturate (provvedimento del 19 sett. 1996) - aveva, poi, contraddittoriamente, provveduto il 24.1.1997 ad emettere decreto di liquidazione, a favore del Custode Giudiziario, delle relative indennità e spese disponendo la emissione dell'ordine di pagamento a cura delle Segreteria il cui Dirigente, in data 28.1.1997, aveva richiesto all'Ufficio del Registro di Foggia "di pagare al Custode DI la somma liquidata imputandola sul capitolo spese del Ministero di Grazia e Giustizia". Questo dato - che è agli atti di causa e che è sfuggito sia al giudice che al P.M. Ricorrente - creava per lo meno una situazione di incertezza che andava rimossa e che lo è stata tramite il provvedimento impugnato.
Il ricorso, per quanto concerne il rilievo sub 2), è ampiamente fondato.
Il ET, nel dissertare sulla natura delle spese giudiziarie e sulla funzioni del custode, ha fatto erronea applicazione dell'art.84 Disp. Att. C.p.p.
Tale norma, al comma terzo secondo periodo, dispone che le spese di custodia e conservazione "sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui in medesimo ha ricevuto comunicazione del provvedimento di restituzione". Si tratta di una disposizione normativa di tenore chiarissimo e di carattere assoluto e cogente che, erroneamente e senza adeguata ragione esegetica (neppure sistematica), il ET ha ritenuto valida solo nei rapporti tra l'imputato e lo Stato "cui il custode rimane, per la natura stessa delle funzioni esercitate, estraneo", restando, secondo il ET, obbligato l'Erario verso il medesimo Custode per i servizi da costui svolti anche a seguito del decreto di dissequestro.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Innanzitutto il disposto dell'art. 84 Disp. Att. C.p.p. è ribadito e confermato nell'art. 12 del decreto 30 settembre 1989 n. 334 ove si dispone che nel provvedimento di dissequestro è dato avviso all'avente diritto alla restituzione che le spese di conservazione e custodia, decorsi trenta giorni dalla comunicazione stessa, sono in ogni caso a suo carico (e, nella specie, il decreto di dissequestro contiene chiarissimo tale avviso). In secondo luogo va sottolineato come la disposizione dell'art. 84 sia valida anche per il caso, in cui il dissequestro venga disposto in conseguenza di archiviazione o di proscioglimento dell'imputato (avente diritto alla restituzione) e, cioè, nel caso in cui non vi sia alcun titolo per lo Stato per recuperare nei confronti di costui le spese di custodia.
Ora, non vi può essere dubbio che l'archiviazione del procedimento o il proscioglimento dell'imputato facciano venir meno in radice le ragioni del sequestro e della custodia e che tali ragioni possono venir meno anche prima della definizione del procedimento nel caso in cui il sequestro venga ritenuto non più necessario o sia revocato.
Con il cessare del sequestro cessa necessariamente anche la funzione del custode poiché cessano la ragione e la causa della custodia.
La funzione del custode è stata vista dal ET in termini accentuatamente contrattuativi, ma anche in tal caso, il dissequestro farebbe venir meno la causa, genetica e funzionale, del rapporto di custodia. Siffatta impostazione ignora che il custode non ha una propria legittimazione sostanziale ad un rapporto bilaterale nei confronti dello Stato, essendo egli un mero ausiliare, una sorta di longa manus, del giudice per conto del quale svolge una funzione a totale connotato pubblicistico nella quale, solo eccezionalmente, viene in rilievo la possibilità di un conflitto di interessi - altrimenti non immaginabile tra lo Stato ed un suo ausiliare - sulla misura del compenso al custode che, non a caso, è qualificato in termini indennitari a cagione dell'assenza in esso di ogni connotato retributivo o, in genere, di controprestazione.
Ma, ad ogni buon conto, non v'ha dubbio che, in caso di dissequestro, sia ragioni pubblicistiche sia, a tutto concedere, ragioni di natura privatistica fanno venir meno del tutto - al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal ET - ogni giustificazione per il perdurare dell'obbligo dell'Erario al pagamento della indennità, tranne che per il caso in cui l'avente diritto alla restituzione non abbia ricevuto comunicazione del provvedimento e, quindi, per fatto imputabile alla Cancelleria del giudice. E l'avviso di cui all'art. 12 Reg. costituisce, appunto, atto di messa in mora dell'interessato affinché egli provveda al ritiro della cosa nello spazio di trenta giorni, dovendo in caso contrario sopportare l'onere delle spese.
Si tratta di un obbligo perfettamente coerente al sistema e che normalmente - ed anche sul piano civilistico cotanto privilegiato dal ET - deriva a carico del creditore che versi in mora accipiendi per l'ingiustificato rifiuto (e nella specie nessuna giustificazione risulta addotta dal IL) di ricevere la prestazione dovutagli (art. 1207 comma 3 Cod. Civ).
La norma dell'art. 84 fa sorgere, quindi, a carico dell'avente diritto che non provveda al ritiro del bene dissequestrato un'obbligazione diretta nei confronti del custode, in virtù di una (il mero rifiuto) condotta omissiva idonea ex lege a produrla (art.1173 c.c.) e non vi è ragione alcuna per escludere il custode - come ha fatto il ET - dell'insorgenza, ad opera della legge, del nuovo rapporto in cui si configura come obbligato il privato. In definitiva il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio nella parte specificata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui pone a carico dell'Erario anche le spese di custodia successive al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui l'avente diritto IL TT ha ricevuto comunicazione del provvedimento di restituzione.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999