Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2023, n. 30650
CASS
Sentenza 3 novembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con numero di registro generale 7098/2023, pubblicata il 3 novembre 2023. Le parti coinvolte sono un avvocato, ricorrente, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, intimato. Il ricorrente contestava la decisione del Consiglio Nazionale Forense (CNF) che aveva confermato la radiazione dall'albo per gravi violazioni deontologiche, tra cui appropriazione indebita di somme di denaro di clienti e gestione fraudolenta di patrimoni. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la legittimità della sanzione disciplinare e la competenza territoriale del CDD di Ancona.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il CNF aveva correttamente applicato le norme disciplinari, evidenziando l'autonomia tra procedimenti penali e disciplinari. Ha sottolineato che la condotta illecita del ricorrente era di natura permanente, giustificando così la sanzione della radiazione. Inoltre, ha confermato la competenza del CDD di Ancona, poiché i fatti contestati erano avvenuti nel suo distretto, e ha ritenuto infondate le doglianze relative alla sospensione del procedimento disciplinare. La Corte ha ribadito che la restituzione delle somme non era stata dimostrata, mantenendo la gravità delle violazioni deontologiche e la necessità di proteggere l'integrità della professione forense.

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L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l'effetto, subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile - secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità - acquisire elementi di prova del processo penale.

In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, l'art. 51 della l. n.247 del 2012 stabilisce la competenza disciplinare territoriale alternativa del consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato (o il praticante) oppure di quello nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare, assumendo rilievo, ai fini del radicamento di tale competenza, la preventiva iscrizione della notizia di illecito nel registro riservato ex art. 58 della citata legge. (Nella specie, la S.C., in considerazione dell'avvenuta iscrizione da parte del Consiglio distrettuale di disciplina del luogo in cui erano avvenuti i fatti oggetto di incolpazione e di quello in cui risultava iscritto l'avvocato, ha individuato la competenza in capo a quello che per primo aveva provveduto all'iscrizione).

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati per fatti oggetto di procedimento penale, l'azione disciplinare può essere esercitata dal Consiglio distrettuale di disciplina anche qualora tali fatti siano risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione dell'avvocato al relativo albo professionale, allorché il loro disvalore ricada anche nel periodo successivo all'iscrizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sanzione disciplinare irrogata al professionista che aveva omesso di restituire la somma di denaro di cui si era illegittimamente appropriato, oggetto di sentenza penale di condanna emessa prima dell'iscrizione all'albo, assumendo rilievo la natura permanente di tale omissione e il fatto che essa si era perpetrata anche successivamente alla suindicata iscrizione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2023, n. 30650
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30650
Data del deposito : 3 novembre 2023

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