Sentenza 3 novembre 2023
Massime • 3
L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l'effetto, subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile - secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità - acquisire elementi di prova del processo penale.
In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, l'art. 51 della l. n.247 del 2012 stabilisce la competenza disciplinare territoriale alternativa del consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato (o il praticante) oppure di quello nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare, assumendo rilievo, ai fini del radicamento di tale competenza, la preventiva iscrizione della notizia di illecito nel registro riservato ex art. 58 della citata legge. (Nella specie, la S.C., in considerazione dell'avvenuta iscrizione da parte del Consiglio distrettuale di disciplina del luogo in cui erano avvenuti i fatti oggetto di incolpazione e di quello in cui risultava iscritto l'avvocato, ha individuato la competenza in capo a quello che per primo aveva provveduto all'iscrizione).
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati per fatti oggetto di procedimento penale, l'azione disciplinare può essere esercitata dal Consiglio distrettuale di disciplina anche qualora tali fatti siano risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione dell'avvocato al relativo albo professionale, allorché il loro disvalore ricada anche nel periodo successivo all'iscrizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sanzione disciplinare irrogata al professionista che aveva omesso di restituire la somma di denaro di cui si era illegittimamente appropriato, oggetto di sentenza penale di condanna emessa prima dell'iscrizione all'albo, assumendo rilievo la natura permanente di tale omissione e il fatto che essa si era perpetrata anche successivamente alla suindicata iscrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2023, n. 30650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30650 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 09/02/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FR ZA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Andrea Emilio Falcetta. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza impugnata il Consiglio Nazionale Forense (di seguito anche CNF) rigettava il ricorso dell'avvocato Carlo RT avverso la decisione pronunciata dal Consiglio distrettuale di disciplina (di seguito anche CDD) di NA, in data 30 maggio e depositata in data 21 giugno 2022, che, accertata la sussistenza degli addebiti ascritti all'incolpato, riprendenti i capi d'imputazione del procedimento penale a carico del medesimo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, CDF, aveva irrogato la sanzione disciplinare della radiazione. 2. L'avvocato RT era incolpato della violazione dei seguenti articoli del CDF, art. 4 (volontarietà dell'azione), art. 9 (doveri di dignità, decoro ed indipendenza), art. 10 (dovere di fedeltà), art. 11 (rapporto di fiducia ed accettazione dell'incarico), art. 23 n. 3 (conferimento dell'incarico), art. 24 nn. 1 e 2 (gestione di denaro altrui), art. 32 n. 1 (compensazione), art. 35 (dovere di corretta informazione): Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 A) Perché, rivestendo la qualità di pubblico ufficiale (siccome tutore della Sig.ra SI NN dal 7/07/2010 fino alla sospensione del provvedimento di tutela del 23/8/2013, revocato in data 14/1/2014), si appropriava della somma complessiva di euro 340.000,00, portata dalle operazioni bancarie, meglio descritte (da pag. 2 a pag. 4) nella sentenza impugnata, effettuate tra novembre 2010 e novembre 2012; B) Perché redigeva i rendiconti periodici (tra cui quelli datati 29/4/2011, 20/4/20212, 9/4/2013) di gestione del patrimonio della tutelata SI NN, in modo ideologicamente falso, siccome rappresentativi di false circostanze di fatto, di falsi atti di gestione assertivamente compiuti, di false notizie e indicazione di somme gestite, di false rappresentazioni dell'impiego e destinazione di somme di denaro dell'assistita; C) Perché si appropriava di somme e valori calcolabili nella misura di euro 252.616,42 appartenenti alla massa del Fallimento della Interior s.a.s. di TT LI & C. e del socio accomandatario CH LI in proprio (fallimento n. 9/2005, sentenza del 9/5/2005, piano di riparto dichiarato esecutivo in data 23/7/2009) per modo che si vedeva costretto a ripianare in extremis gli ammanchi procurati (per almeno euro 252.616,42), nel momento di dover dare esecuzione al piano di riparto finale dichiarato esecutivo dal G.D. in data 23/7/2009, utilizzando denaro della interdetta SI NN di cui lo stesso RT era nominato tutore, fatti commessi successivamente all'apertura della procedura fallimentare e sino al dicembre 2010; D) Perché in qualità di commercialista, professionista consulente tributario e finanziario in forza anche degli incarichi professionali per la gestione del patrimonio di UG Giuliana, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, poste in essere anche in tempi diversi, si impossessava della complessiva somma di euro Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -3- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 125.000,00 trasferendo, con più operazioni, le disponibilità esistenti sul conto corrente bancario n. 91514 della Banca dell'Etruria, intestato alla sua cliente SP, sui propri conti correnti bancari, mediante ordini di bonifici dallo stesso impartiti utilizzando il servizio di “Home Banking” abbinato al conto corrente della SP, facendo di tali somme un utilizzo personale e comunque diverso dagli incarichi professionali ricevuti, mediante le disposizioni di bonifico meglio descritte (pagg. 4 e 5) nella sentenza impugnata, effettuate tra novembre 2013 ed aprile 2014, con la causale “Studio Legale e Commerciale dott. Carlo RT con incarico professionale”.
3. Il CNF, nel confermare la decisione del CDD di NA, che dichiarava prescritta l'azione disciplinare relativamente agli illeciti di cui ai capi di incolpazione B) e C) e responsabile l'incolpato per i fatti di cui ai capi di incolpazione A) e D), ha affermato l'infondatezza della doglianza concernete la mancata sospensione del procedimento disciplinare da parte del CDD di NA, essendo non ancora definitiva la sentenza pronunciata, a carico dell'avvocato RT, dalla Corte di Appello di NA per fatti di rilievo penale oggetto del capo d'imputazione, del tutto sovrapponibili agli addebiti disciplinari, in forza dell'autonomia fra i diversi procedimenti prevista dall'art. 54, l. n. 247 del 2012, e, altresì, ha evidenziato che <<(l)a disposizione è di natura processuale e si applica ai procedimenti disciplinari iniziati dopo il 1° gennaio 2015>>. 4. Il CFN, inoltre, ha osservato che < sono avvenuti nel distretto di NA presso cui l'avv. RT è stato iscritto sino all'8/10/2015, prima quale praticante poi come avvocato, allorquando si era trasferito a Roma>>, che l'art. 51 della l. n. 241 del 2012, < disciplinare territoriale alternativa del consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante, oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -4- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 di indagine o di giudizio disciplinare>> per cui, correttamente, < CDD di NA, ricevuto in restituzione dal CDD di Roma il fascicolo, ha ravvisato la propria competenza (…) di talché nessun conflitto può essere ravvisato e va affermata la competenza del CDD di NA quale distretto del luogo ove il fatto ritenuto illecito è stato commesso (e si tratta peraltro del distretto del foro di iscrizione dell'incolpato al momento della commissione del fatto)>> e ciò per tutti gli episodi oggetto di contestazione disciplinare, esattamente sovrapponibili a < 3273/2014>>. 5. Quanto, poi, al dedotto illegittimo esercizio del potere disciplinare, da parte del CDD, per le operazioni bancarie oggetto del capo A) (SI NN) dell'incolpazione, ha osservato il CNF che esse furono effettuate quando il RT era iscritto al Registro Praticanti, le relative somme di cui l'incolpato si è appropriato non risultano restituite all'ex amministrata, almeno sino alla decisione disciplinare di primo grado per cui, non essendo cessata la permanenza della condotta delittuosa neppure all'epoca della sua successiva iscrizione all'Albo degli Avvocati, la violazione delle regole deontologiche è rimasta integrata ed è proseguita anche dopo l'assunzione dell'incarico di tutore, sino al momento della celebrazione, davanti al CDD di NA, del procedimento disciplinare. 6. Il CNF, infine, ha rilevato, con riguardo al capo D) (UG Giuliana) dell'incolpazione, che contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocato RT, i fatti al medesimo addebitati sono riferibili tanto all'esecuzione dell'iniziale incarico professionale di commercialista, quanto di quello ricevuto il 5/11/2013, relativamente all'acquisto di B.T.P. Italia per euro 100.000,00 nominali, attività comunque fatturata alla cliente dallo Studio Legale RT, che l'art. 54, l. n. 247 del 2012 > e Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -5- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 analogamente tra < ha propri termini per proporre azione civile restitutoria, del tutto autonomi rispetto alle regole che informano il procedimento disciplinare>>, che per < sotto il profilo disciplinare vale infatti quanto più sopra rammentato in merito al carattere permanente dell'illecito, laddove la restituzione non sia avvenuta>> e quest'ultima circostanza, nella specie, è rimasta indimostrata. 7. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione avanti a queste Sezioni Unite il RT, deducendo quattro motivi. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 54, l. n. 247 del 2012, disposizione che ammette la sospensione del procedimento disciplinare per il periodo massimo di due anni nei casi in cui sia indispensabile acquisire atti e notizie del processo penale, con valutazione rimessa all'apprezzamento del giudice disciplinare. Deduce, altresì, che nello spazio temporale intercorso tra la notifica della decisione disciplinare del CDD di NA, avvenuta il 22/2/2023, e l'udienza del 15/12/2022, nella quale era stato definito il parallelo giudizio penale, è intervenuta la sentenza n. 3376/2023 della Suprema Corte di Cassazione - Sesta Sezione Penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal professionista e reso definitiva la sentenza n. 148/2022 della Corte di Appello di NA che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Pesaro, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto, per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi b), c) e d), rilevando in relazione ai fatti di cui al capo a) la sussistenza del vincolo della continuazione, e rideterminato la pena ad anni tre e Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -6- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 mesi sei di reclusione, pur senza tuttavia modificare il capo inerente l'applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, basata sull'entità della pena principale originariamente irrogata dal Tribunale. Riferisce, ancora, che la Corte di Appello di NA, successivamente adita in funzione di Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 15/3/2023 ha provveduto a correggere la sentenza n. 148/2022, divenuta definitiva, nel senso che << è da intendersi revocata la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e sostituita con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5>>. Assume, quindi, il ricorrente che, ai sensi dell'art. 42, r.d.l. n. 1578 del 1933, < procedimento disciplinare fosse stato correttamente sospeso (...) avrebbe potuto prendere atto della revoca dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici comminata dalla sentenza di primo grado (…) cancellarsi autonomamente od essere cancellato d'ufficio dall'Ordine degli Avvocati, con provvedimento quindi enormemente meno afflittivo della sanzione della radiazione>>.
2. La censura è priva di fondamento. Il regime della sospensione del procedimento disciplinare di cui all'art. 54, l. n. 247 del 2012, operante a decorrere dal 1° gennaio 2015, quindi anche con riferimento agli illeciti di cui alle contestazioni in oggetto, ancorché riferibili a periodo antecedente (ottobre 2012 - marzo 2015), "disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale" (Cass. S. U. n. 7336/2021). Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -7- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 La Corte, al riguardo, ha ribadito che < il legislatore abbia posto la sospensione (art. 54 co. 2^) in un ambito di operatività limitato ed eccezionale (anche cronologicamente contingentato), perché derogatorio della regola generale di autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella propria del giudizio penale (co. 1"). Il che spiega perché il ricorso a tale istituto sia dalla legge subordinato ad un rigoroso vaglio di 'indispensabilità' (dell'acquisizione di atti e notizie rinvenienti dal processo penale) affidato alla discrezionalità del giudice del merito disciplinare>> (Cass. S. U. n. 20384/2021). 3. Il regime di autonomia e separatezza trova ulteriore conferma nell'istituto della riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55, l. n. 247 del 2012 per il sopravvenire di determinate sentenze penali che si pongano in conflitto con la decisione disciplinare. Orbene, nel caso di specie, il giudice del merito disciplinare (v. sentenza CNF) non ha ravvisato il presupposto imprescindibile di indispensabilità della sospensione ed ha escluso che per addivenire alla decisione del giudizio disciplinare vi fosse la necessità di acquisire ulteriori atti e notizie del processo penale. Si tratta di valutazione discrezionale del CDD di NA non sindacabile in sede di legittimità che, come si evince dal contesto complessivo della motivazione della sentenza impugnata, è stata operata sui fatti aventi rilievo disciplinare e penale, che hanno <>, si legge nella sentenza (pag. 16), la responsabilità dell'incolpato, atteso che < si è limitata a richiamare la motivazione del giudice penale, ma ha condotto autonoma disamina degli atti processuali, delle dichiarazioni assunte direttamente oltre a quelle assunte nel procedimento assunte nel procedimento penale, e della produzione documentale, giungendo ad addebitare la commissione dei fatti all'avv. RT con motivazione scevra da incongruenze>>. Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -8- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 4. Non appare superfluo ricordare che mentre, ai sensi degli artt. 3 e 479 cod. proc. pen., la sospensione del processo è basata sulla necessità di attendere la decisione del giudice civile o amministrativo su una questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 53 della l. n. 247 del 2012, la sospensione non è motivata dalla necessità di attendere la decisione del giudice penale, ma dalla riconosciuta indispensabilità di acquisire atti e notizie attinenti all'ambito del procedimento penale, per i medesimi fatti addebitati disciplinarmente. E', quindi, priva di pregio l'affermazione del ricorrente secondo cui il CNF avrebbe dovuto, invece, disporre la sospensione del giudizio in attesa dell'esito definitivo del procedimento penale e, dunque, della poi intervenuta revoca della pena accessoria (interdizione perpetua dai pubblici uffici). 5. Ne è senza rilievo il fatto che l'autorità giudiziaria non abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso, casi nei quali, appunto, il procedimento disciplinare va riaperto e pronunciato anche in sede disciplinare il proscioglimento dell'incolpato (art. 55, comma 1, lett. a) l. n. 247 del 2012 e artt. 653, comma 1, cod. proc. pen.). Neppure la riduzione della pena detentiva irrogata e la consequenziale disposta sostituzione della interdizione perpetua dai pubblici uffici < uffici per la durata di anni>>, introducono circostanze idonee a determinare l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito disciplinare o che, sotto il profilo soggettivo, impongono in via automatica un diverso giudizio valutativo di gravità dei fatti oggetto di addebito disciplinare. 6. Nella graduazione della sanzione il CNF, nell'ambito di una argomentata valutazione oggettiva e soggettiva delle condotte contestate, che non supera i limiti della ragionevolezza, ha inteso valorizzare la circostanza che < Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -9- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 ripensamento, né di riparazione, affidando la sua difesa alle regole del rito piuttosto che ad argomentazioni formali, senza neppure mettere in discussione la commissione dei fatti (…) ed il perdurare della condotta appropriativa, e introducendo argomentazioni capziose e fuorvianti (…) favorendo l'equivoco, da una parte, tra una – indimostrata - restituzione di parte sua delle somme apprese e, dall'altra, cavalcando la tesi della carenza di diritto dell'assistita ad ottenere le stesse somme in restituzione>>. 7. A confutazione delle residue deduzioni difensive del ricorrente è appena il caso di evidenziare che, ai sensi degli artt. 57, l. n. 247 del 2012 e 13 del Regolamento CNF n. 2/2014, dal giorno dell'invio degli atti dal COA al CDD, e fino alla definizione del procedimento disciplinare, non può essere deliberata la cancellazione dall'albo, cosa che, tra l'altro, impedisce all'incolpato di sottarsi alla celebrazione del procedimento disciplinare innanzi al CDD territorialmente competente. Inoltre, il nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, non prevede più la sanzione della cancellazione dall'albo, nel caso di specie, inapplicabile (Cass. S. U. n. 21311/2023 e n. 30993/2017). 8. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il CNF avrebbe dovuto dichiarare la nullità della decisione disciplinare del CDD di NA per violazione di legge ed eccesso di potere (artt. 36 l. n. 247 del 2012, 4 e 5 Regolamento Forense n. 2/2014), rilevando l'incompetenza territoriale del CDD di NA a procedere disciplinarmente sulla base di una sentenza di condanna (Tribunale di Pesaro del 13/2/2019) trasmessa dal COA di Pesaro al COA di Roma in data 24/5/2019 ed avrebbe dovuto, conseguentemente, rimettere gli atti al CDD di Roma per un nuovo procedimento disciplinare. Deduce, altresì, che il CDD di NA aveva, una prima volta, Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -10- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 archiviato per incompetenza, in data 27/4/2017, il procedimento disciplinare, per gli stessi fatti, di cui alla segnalazione n. 245/2016 della Procura della Repubblica di Pesaro, ed inviato correttamente gli atti al COA di Roma ma che, a seguito della sentenza di primo grado e della declinatoria della competenza, in data 13/6/2019, da parte del CDD di Roma, si era attribuito la competenza, in precedenza negata, senza investire della questione il CNF, come previsto dall'art. 5 del Regolamento forense n. 2/2014. 9. La doglianza è infondata. L'iniziativa disciplinare può scaturire da varie fonti e, nel caso di specie, essa ha tratto origine dalla trasmissione, in data 29/1/2016, da parte della Procura della Repubblica di Pesaro, al CDD di NA, della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'avvocato RT (procedimento penale R.G.N.R. n. 3273/2014 su richiesta di rinvio a giudizio del Sostituto Procuratore dott.ssa Silvia Cecchi), cui faceva seguito l'iscrizione, da parte del Presidente del CDD di NA, della notizia di illecito nel “registro riservato” al n. 245/2016, ai sensi degli artt. 58, l. n. 347 del 2012, 12 Regolamento CNF n. 2/2014. Si tratta di adempimento, ad avviso del CNF, rilevante ai fini del radicamento della competenza alla celebrazione del procedimento disciplinare presso un determinato Consiglio Distrettuale. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, l. n. 247 del 2012, della notizia di un fatto suscettibile di valutazione disciplinare deve essere data dall'Autorità giudiziaria immediata notizia al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, non già direttamente al CDD, e per questa ragione il Presidente del CDD di NA, con provvedimento del 26/9/2016, aveva disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti al COA di Pesaro, presso il quale l'avvocato RT era originariamente iscritto, affinché provvedesse, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, a comunicare al medesimo la segnalazione della Procura della Repubblica di Pesaro. Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -11- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 Con successivo provvedimento del 27/4/2017, il Presidente del CDD di NA, disponeva la cancellazione dell'iscrizione della notizia di illecito dal “registro riservato”, sul rilievo che l'avvocato RT era iscritto, al momento della segnalazione, al COA di Roma, al quale competeva di provvedere alla comunicazione all'iscritto della segnalazione dell'autorità giudiziaria. Il COA di Roma, in data 10/11/2016, notiziava l'iscritto della segnalazione della Procura della Repubblica di Pesaro, invitandolo, nel contempo, a presentare le sue deduzioni al CDD, cui venivano trasmessi gli atti per il prosieguo del procedimento, ed il CDD di Roma procedeva il 10/11/2016 alla iscrizione nel proprio “registro riservato” e successivamente, a seguito della sentenza penale del 13/2/2019, recante la condanna del RT per i medesimi fatti oggetto d'addebito disciplinare, provvedeva, ai sensi degli artt. 52, l. n. 247 del 2012 e 4, comma 2, Reg. n. 2/2014, all'invio degli atti del procedimento disciplinare al CDD di NA, indicato quale foro “alternativo” competente territorialmente per essere stata lì preventivamente iscritta la notizia dell'illecito disciplinare. 10. Il CNF, sulla scorta di quanto sopra esposto, ha ravvisato corretta, ai sensi dell'art. 51, comma 2, l. n. 247 del 2012 e dell'art. 4 regolamento CNF n. 2/2014 tale individuazione della competenza territoriale dell'organo disciplinare (il CDD di NA) in quanto < fatti oggetto dell'incolpazione sono avvenuti nel distretto di NA presso cui l'avv. RT era iscritto sino all'8/10/2015, prima quale praticante poi come avvocato, allorquando si è trasferito a Roma>>. Evidenzia la impugnata sentenza che < stabilisce chiaramente la competenza disciplinare territoriale alternativa del consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante, oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto d'indagine o di giudizio Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -12- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 disciplinare>> e che, in ogni caso, è nella specie dirimente il criterio della preventiva iscrizione della notizia di illecito disciplinare. 11. Al riguardo va considerato che, qualora due diversi CDD abbiano iscritto il nominativo di un professionista per gli stessi episodi, cosa che può avvenire con riferimento al Consiglio del distretto ove il soggetto è iscritto ed al Consiglio del luogo ove è stata compiuta l'asserita violazione delle norme deontologiche, dovrà essere ritenuto competente il CDD che abbia provveduto per primo all'iscrizione e, di conseguenza, l'altro CDD sarà tenuto a trasmettergli gli atti del procedimento, come si è verificato nel caso esaminato. Quindi, nel determinare la competenza dell'organo disciplinare il CNF, con l'impugnata decisione, non ha violato alcuna norma di legge, allorché ha ritenuto priva di rilevanza la cancellazione, disposta dal CDD di NA, dell'iniziale segnalazione della Procura della Repubblica di Pesaro, concernente gli stessi fatti di cui alla successiva sentenza n. 119 del Tribunale di Pesaro, avendo correttamente ricavato dall'identità dei fatti contestati al professionista la sostanziale unicità dell'iniziativa disciplinare, nella sequenza procedimentale segnata dalle successive iscrizioni nel “registro riservato”, da parte del CDD di NA e del CDD di Roma. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, l. n. 247 del 2012 “La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita”, per cui il CDD di NA, di certo, non poteva rifiutarsi di ricevere la segnalazione, per poi trasmetterla al COA territorialmente competente, che ai sensi del successivo comma 4, < notizia all'iscritto, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale>>: Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -13- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 Si tratta di atti, di natura endoprocedimentale, non immediatamente incidenti su alcuna situazione giuridicamente protetta dell'iscritto, sempre modificabili o revocabili. Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è configurabile la prospettata ipotesi di conflitto negativo di competenza - neppure in via potenziale - perché a seguito della deliberazione del CDD di Roma, che ha declinato la competenza territoriale ed affermato la competenza del CDD di NA, non è derivata alcuna situazione di stallo procedimentale. Il CDD di NA, infatti, non ha adottato una decisione in contrasto con quella del CDD di Roma, tant'è che il procedimento disciplinare è proseguito avanti al Consiglio distrettuale del distretto del luogo in cui è stato compiuto il fatto oggetto del giudizio disciplinare, indicato come territorialmente competente. L'iscrizione, da parte del Presidente del CDD di NA, della notizia di illecito nel “registro riservato”, rimane adempimento comunque rilevante, ai sensi degli artt. 58, l. n. 347 del 2012, 12 Regolamento CNF n. 2/2014, per il radicamento della competenza alla celebrazione del procedimento disciplinare presso un determinato Consiglio Distrettuale. 12. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità degli addebiti disciplinari, sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, relativamente ai fatti di cui al capo a) d'incolpazione (SI NN Rita), in quanto commessi prima della iscrizione all'Albo degli Avvocati (8/10/2012) ed iniziati ancor prima dell'iscrizione al Registro dei Praticanti Procuratori (28/10/2010), con conseguente inesistenza del potere disciplinare e inapplicabilità dalla sanzione. Deduce, in particolare, che la nomina a tutore della SI e l'autorizzazione del giudice tutelare al prelevamento dell'intero patrimonio della medesima (euro 265.000,00) risalgono al 7/7/2010 e, dunque, che si tratta di fatti antecedenti alla iscrizione nel Registro dei Praticanti. Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -14- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 13. La censura è infondata. In punto di fatto, appare irrilevante la data in cui venne conferito al RT l'incarico di tutore, così come quella dei prelevamenti sul conto corrente bancario della SI, su cui fa leva il ricorrente per sottrarre la propria condotta al sindacato del Consiglio distrettuale di disciplina, atteso che il fatto oggetto di addebito è più articolato, essendo state contestate plurime violazioni del Codice deontologico forense - art. 4 (volontarietà dell'azione), art. 9 (doveri di dignità, decoro ed indipendenza), art. 10 (dovere di fedeltà), art. 11 (rapporto di fiducia ed accettazione dell'incarico), art. 23 n. 3 (conferimento dell'incarico), art. 24 nn. 1 e 2 (gestione di denaro altrui), art. 32 n. 1 (compensazione), art. 35 (dovere di corretta informazione). Si tratta di condotta del professionista concretatasi nel trattenimento di una ingente somma di denaro, in assenza di rendicontazione periodica attendibile del proprio operato e, soprattutto in assenza di restituzione della somma medesima. Il richiamo al principio espresso da queste Sezioni unite con la sentenza n. 25369/2014 che - discostandosi da altro precedente di questa stessa Corte (n. 2223 del 2010) - ha escluso la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l'iscrizione all'albo, a prescindere dalla loro rilevanza penale e dalla capacità di determinare strepitus fori nel periodo d'iscrizione, non appare pertinente. La ratio decidendi della sentenza impugnata si basa sul (diverso) presupposto, in fatto, che la condotta disciplinarmente rilevante si è protratta nel tempo ben oltre l'iscrizione dell'odierno ricorrente a cagione della mancata restituzione (fatto sicuramente successivo alla data dell'iscrizione) del denaro sottratto alla tutelata, che integra un illecito disciplinare per gli inevitabili riflessi negativi < dell'avvocatura, con contestuale perdita di credibilità della categoria>> dignità ed il decoro, essendo violati < Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -15- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 doveri di probità, dignità, decoro>> della professione forense (sentenza impugnata, pag. 19). La censura appare formulata senza tenere conto della natura permanente dell'illecito disciplinare contestato nel capo a) all'avvocato RT e del principio più volte affermato da questa Corte in seno al procedimento disciplinare, anche in ambiti diversi da quello della professione forense, che fa applicazione analogica del disposto dell'art. 158 cod.pen., attesa la identità di ratio, < a sanzionare (….) una condotta illecita astrattamente tipizzata>> (Cass. n. 16516/2012; n. 14299/2020). La condotta oggetto d'incolpazione, infatti, si inserisce all'interno di un rapporto contrattuale, in relazione al quale il professionista è tenuto al rispetto delle norme di deontologia forense. Queste Sezioni Unite (sent. n. 23239/2022; sent. n. 14233/2020) hanno avuto modo di precisare che <<(n)on si possono pertanto evocare sic et simpliciter le ben note categorie penalistiche inerenti le fattispecie delittuose "parallele" (truffa/appropriazione indebita), che sicuramente integrano reati istantanei, non permanenti (giurisprudenza di legittimità consolidata: da ultimo, rispettivamente Cass. pen., Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019; Sez. 2, n. 15735 del 14/02/2020), mentre va affermata la natura permanente di quelle disciplinari in oggetto>>. Tali reiterate condotte, ha evidenziato la Corte nelle richiamate pronunce, non si esauriscono nella semplice percezione della somma, ma ricomprendono il comportamento omissivo, protrattosi nel tempo, consistente nell'avere il professionista mantenuto nella propria disponibilità importi che, come si ricava nel caso in esame dalla puntuale esposizione dei fatti contenuta nell'impugnata decisione del CNF, ampiamente confermativa di quella adottata dal CDD di NA, avrebbero dovuto essere immediatamente restituite alla tutelata. Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -16- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 14. Con il quarto motive deduce la nullità degli addebiti disciplinari, sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, relativamente ai fatti di cui al capo d) d'incolpazione (UG Giuliana), in quanto estranei all'attività professionale di avvocato, essendo piuttosto riferibili a quella di commercialista risalente addirittura al 2011, nonché l'intervenuta prescrizione della azione disciplinare, ai sensi dell'art. 56, l. n. 247 del 2012, disciplina applicabile alla fattispecie essendo entrata in vigore il 2/2/2013, avendo provveduto alla restituzione del ricevuto importo di euro 125.000,00 (euro 50.000,00 in data 5/2/2014, euro 50.000,00 in data 6/2/2014), salvo euro 25.000,00 trattenuti e fatturati alla predetta cliente a titolo di compenso spettante per l'espletata attività di commercialista. 15. La censura si articola secondo due diversi profili e, per le ragioni di seguito esposte, non supera il vaglio di ammissibilità. 16. Va osservato, quanto al primo profilo censorio, che secondo l'accertamento operato dal CNF nella sentenza impugnata < documentalmente il fatto che l'avv. RT, pur avendo ricevuto un iniziale incarico come commercialista, l'abbia poi proseguito (anche) quale avvocato avendo lo Studio Legale RT ricevuto espresso mandato il 05/11/2013 per l'acquisto di € 100.000,00 nominali B.T.P. Italia (doc. 30 del fascicolo). E' lo stesso ricorrente che, nell'affermare di aver legittimamente trattenuto l'importo € 25.000,00, afferma che la somma era dovuta per prestazioni professionali, calcolate in base alle tariffe dei commercialisti ma fatturate come Studio Legale, dando luogo ad una commistione di funzioni che smentisce la tesi difensiva>>. La censura, pertanto, si risolve nell'inammissibile tentativo di contrapporre, a quella resa dal giudice del merito disciplinare, una diversa valutazione del quadro prettamente fattuale di riferimento, contestandosi esclusivamente l'esame dei fatti compiuto dal CNF che Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -17- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 ha portato il giudice disciplinare a ricondurre la condotta in esame all'interno di un rapporto contrattuale professionale, in relazione al quale il professionista è tenuto al rispetto delle norme di deontologia forense. L'orientamento consolidato di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 20348/2021; n. 26250/2018; n. 18395/2016; n. 15203/2016), è nel senso che le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. La motivazione della impugnata sentenza del CNF, che non viene censurata ai sensi dell'art. 360, comma primo n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, appare non priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati, per cui difettano i presupposti per alcun sindacato di legittimità. 17. Quanto al secondo profilo censorio va osservato che, sempre secondo l'accertamento operato dal CNF, < prodotta (atto di citazione a decreto ingiuntivo, ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività, decreto di sospensione del procedimento e più in particolare il doc. sub 50 del fascicolo, rappresentato dall'estratto conto Italia del rapporto IT 24F05390133000000000915114) l'avv. RT vorrebbe sostenere che non vi è debito da parte sua, e che egli ha restituito € 100.000,00 euro alla signora UG, mentre € 25.00,00 erano il compenso che Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -18- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 gli spettava per le prestazioni rese. Come osserva invece il CDD, l'estratto conto Italia non dimostra affatto che egli abbia restituito alcunché alla signora SP, né denaro né titolo di Stato. L'estratto è riferito al conto della Cliente che aveva indicato proprio questo conto da cui prelevare € 100.000,00 che l'avv. RT avrebbe dovuto investire nei B.O.T.. L'estratto indica che con operazione di home banking riferita a UG, sono stati prelevati € 50.00,00 il 5/2/2014 ed altri € 50.000,00 il 6/2/2014, destinati al conto [...] non si sa a chi appartenente. Peraltro (…) la presunta restituzione di febbraio 2014 non si concilia con la comunicazione dello stesso RT alla SP del successivo 13/11/2014 (doc. 50 del fascicolo) in cui l'avv. RT trasmette alla cliente l'importo di € 1.579,81 quale controvalore delle cedole maturate proprio per l'investimento maturato di € 100.000,00 che sarebbe stato fatto a nome e per conto della cliente UG>>. Il CNF non ha trascurato di rilevare <> della natura di compenso della somma di € 25.000,00 dichiaratamente trattenuta a tale titolo dal professionista e < debenza dell'importo di (€) 125.000,00 dal RT alla signora SP>>, in piena adesione a quanto acclarato dalla sentenza del 31/1/20022 della Corte di Appello di NA, che nel quantificare il danno economico arrecato alla parte offesa, ha rilevato che tale importo risulta dalla < intervenuti bonifici in favore dell'imputato>>. 18. A fronte dei fatti analiticamente considerati ed esaminati dal CNF il ricorrente propone, inammissibilmente, una diversa ricostruzione della vicenda, continuando a sostenere di avere offerto, nel corso del giudizio, adeguata prova (< decreto ingiuntivo della UGa, ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso e decreto di sospensione del decreto monitorio , contabili di versamento e fattura prestazioni Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -19- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 professionali relativa ad € 25.00,00>>) della restituzione rispettivamente di € 50.000,00, in data 5/2/2014, di € 50.000,00 in data 6/2/2014, e del legittimo trattenimento, a titolo di compenso per l'espletata attività di commercialista, dell'importo di € 25.000,00, come da fattura emessa in data 1/10/2014 ed insiste nel chiedere la declaratoria di prescrizione dell'azione disciplinare essendo decorso il termine massimo di sette anni e mezzo dalla cessazione della permanenza dell'illecito contestato. 19. L'illecito disciplinare commesso dall'avvocato RT, tuttavia, ha natura permanente e la sua consumazione, data la continuità della condotta antidoverosa del professionista, si è protratta, in mancanza di prova della restituzione del denaro sottratto alla cliente, fino alla decisione di primo grado. Nel solco della giurisprudenza della Corte (da ultimo, Cass. S. U., n. 23239/2022), in difetto della restituzione della somma illegittimamente acquisita, < alternativo" alla "permanenza" dell'illecito disciplinare in esame ossia un momento dal quale il termine prescrizionale inizia a decorrere giacché altrimenti ne deriverebbe una - irragionevole, non prevista dalla legge - imprescrittibilità dell'illecito stesso>> e tale dies a quo, <<(i)n analogia alla consolidata giurisprudenza penale di legittimità (ex pluribus, Cass. pen, n. 32220 del 2015) e come peraltro già affermato da queste Sezioni Unite civili (cfr. Sez. U, 5200/2019, cit.), va individuato nella decisione disciplinare di primo grado (Consiglio Distrettuale di Disciplina). La decisione del CDD di NA che ha inflitto la sanzione disciplinare massima, è stata pronunciata il 30/5/2022, depositata il 21/6/2022 e notificata all'incolpato il 22/6/2022, per cui è da questa che data inizia a decorrere il nuovo termine prescrizionale della durata di cinque anni dell'azione disciplinare di cui all'art. 56, comma 3, l. n. 274 del 2012. Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -20- Numero registro generale 7098/2023 Numero sezionale 407/2023 Numero di raccolta generale 30650/2023 Data pubblicazione 03/11/2023 In ogni caso, il termine prescrizionale di sei anni fissato dal primo comma dell'art. 56 sopra citato, non può essere prolungato di oltre un quarto (per un totale massimo di anni 7 e mesi 6), analogamente a quanto disposto in sede penale dagli artt. 157, 160, comma terzo, 161, comma secondo, del codice penale. 20. Quindi, in conformità delle conclusioni rassegnate al P.G. e disattendendo quanto dedotto dal ricorrente, il termine prescrizionale massimo previsto dall'art. 56, comma 3, legge 247/2012 non è spirato. Nulla si provvede sulle spese, attesa la mancata partecipazione al giudizio del Consiglio dell'Ordine intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del 26 settembre 2023. Il Consigliere rel. Il Presidente (NZ De SI) (Pasquale D'Ascola) Ric. 2023 n. 07098 sez. SU - ud. 26-09-2023 -21-