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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/03/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9525/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Galazzi ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9525 del Ruolo Generale del 2020
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Pittella ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Roma, alla Via Gaspare Gozzi n. 55, indirizzo pec: , giusta procura in atti Email_1
opponente contro rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Vitale ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Terrasini, via Vincenzo Madonia n. 110 giusta procura in atti
Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale unica erede che ha accettato l'eredità del defunto , Parte_1 Persona_1
ha proposto tempestiva opposizione al precetto notificatole in data 21.07.2020 da CP_1 per il pagamento della somma di € 25.775,27 dovuta sulla base della sentenza nr.
[...]
827/2016 pronunciata, dal Tribunale di Palermo tra il e gli eredi del . CP_1 Per_1
pagina 1 di 3 La ha sostenuto la nullità e/o inefficacia assoluta del precetto azionato per carenza Pt_1 dei presupposti dal momento che, prima della notifica di quest'ultimo, la stessa opponente aveva depositato in data 9.02.2019 istanza di composizione della crisi presso l'OCC di
Palermo.
L'attrice, inoltre, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'avv. Controparte_2
e di in solido tra loro, al risarcimento di € 50.000,00 a titolo di danni Controparte_1 non patrimoniali patiti dalla e derivanti dall'asserito accanimento giudiziario Pt_1 causato dal professionista che non aveva informato i suoi assistiti dell'avvio del procedimento di composizione della crisi così determinando l'ingiusta notifica del precetto.
Il ha contestato le domande e chiesto la condanna della ex art. 96 cpc per CP_1 Pt_1 lite temeraria, nonché la revoca dell'ammissione della attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
L'opposizione è infondata.
E' invero pacifico che il deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi non ha l'effetto di impedire tout court eventuali azioni esecutive individuali nei suoi confronti: dalla lettura combinata degli artt. 12 bis e 12 ter, l. nr. 3/2012 emerge infatti che solamente la sentenza che omologa il piano del consumatore è idonea a produrre i citati effetti preclusivi in ordine all'inizio o alla prosecuzione di azioni esecutive individuali nei confronti del debitore ammesso alla procedura di composizione. Prima di tale momento, il Giudice ha la facoltà di sospendere la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata quando, una volta verificata l'ammissibilità della proposta del consumatore, ritiene che la fattibilità del piano presentato possa essere pregiudicata nelle more della convocazione dei creditori disposta con decreto.
Nel caso di specie, peraltro, alla data di introduzione dell'odierno giudizio la aveva Pt_1 solamente depositato in data 9.02.2019 l'istanza di accesso alla composizione della crisi da sovra indebitamento, istanza poi rigettata con decreto del 03.05.2021 del Tribunale di
Palermo confermato in sede di reclamo in data 23.07.2021.
L'opposizione al precetto va quindi rigettata.
pagina 2 di 3 Nessuna domanda risarcitoria è esperibile nei confronti dell'avv.
considerato che
, CP_2
con motivazione condivisibile alla quale si rinvia, non ne è stata autorizzata la chiamata in giudizio.
Non sussistono poi i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 I co c.p.c.
(considerato pure che l'altro giudizio spiegato dalla opponente per le stesse ragioni oggi dedotte, è stato introdotto dopo il presente.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attrice soccombente e vanno liquidate in complessivi € 2.547,00 (applicati, per lo scaglione di valore, i medi per la fase di studio ed introduttiva, il minimo per la fase decisionale ed esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificatole da Parte_1
in data 12.07.2020 ed ogni altra sua domanda;
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 2.547,00, oltre iva, cpa e spese generali come per
[...]
legge;
Palermo, 23 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Galazzi ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 9525 del Ruolo Generale del 2020
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Pittella ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Roma, alla Via Gaspare Gozzi n. 55, indirizzo pec: , giusta procura in atti Email_1
opponente contro rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Vitale ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Terrasini, via Vincenzo Madonia n. 110 giusta procura in atti
Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale unica erede che ha accettato l'eredità del defunto , Parte_1 Persona_1
ha proposto tempestiva opposizione al precetto notificatole in data 21.07.2020 da CP_1 per il pagamento della somma di € 25.775,27 dovuta sulla base della sentenza nr.
[...]
827/2016 pronunciata, dal Tribunale di Palermo tra il e gli eredi del . CP_1 Per_1
pagina 1 di 3 La ha sostenuto la nullità e/o inefficacia assoluta del precetto azionato per carenza Pt_1 dei presupposti dal momento che, prima della notifica di quest'ultimo, la stessa opponente aveva depositato in data 9.02.2019 istanza di composizione della crisi presso l'OCC di
Palermo.
L'attrice, inoltre, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'avv. Controparte_2
e di in solido tra loro, al risarcimento di € 50.000,00 a titolo di danni Controparte_1 non patrimoniali patiti dalla e derivanti dall'asserito accanimento giudiziario Pt_1 causato dal professionista che non aveva informato i suoi assistiti dell'avvio del procedimento di composizione della crisi così determinando l'ingiusta notifica del precetto.
Il ha contestato le domande e chiesto la condanna della ex art. 96 cpc per CP_1 Pt_1 lite temeraria, nonché la revoca dell'ammissione della attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
L'opposizione è infondata.
E' invero pacifico che il deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi non ha l'effetto di impedire tout court eventuali azioni esecutive individuali nei suoi confronti: dalla lettura combinata degli artt. 12 bis e 12 ter, l. nr. 3/2012 emerge infatti che solamente la sentenza che omologa il piano del consumatore è idonea a produrre i citati effetti preclusivi in ordine all'inizio o alla prosecuzione di azioni esecutive individuali nei confronti del debitore ammesso alla procedura di composizione. Prima di tale momento, il Giudice ha la facoltà di sospendere la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata quando, una volta verificata l'ammissibilità della proposta del consumatore, ritiene che la fattibilità del piano presentato possa essere pregiudicata nelle more della convocazione dei creditori disposta con decreto.
Nel caso di specie, peraltro, alla data di introduzione dell'odierno giudizio la aveva Pt_1 solamente depositato in data 9.02.2019 l'istanza di accesso alla composizione della crisi da sovra indebitamento, istanza poi rigettata con decreto del 03.05.2021 del Tribunale di
Palermo confermato in sede di reclamo in data 23.07.2021.
L'opposizione al precetto va quindi rigettata.
pagina 2 di 3 Nessuna domanda risarcitoria è esperibile nei confronti dell'avv.
considerato che
, CP_2
con motivazione condivisibile alla quale si rinvia, non ne è stata autorizzata la chiamata in giudizio.
Non sussistono poi i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 I co c.p.c.
(considerato pure che l'altro giudizio spiegato dalla opponente per le stesse ragioni oggi dedotte, è stato introdotto dopo il presente.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attrice soccombente e vanno liquidate in complessivi € 2.547,00 (applicati, per lo scaglione di valore, i medi per la fase di studio ed introduttiva, il minimo per la fase decisionale ed esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificatole da Parte_1
in data 12.07.2020 ed ogni altra sua domanda;
Controparte_1
condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessivi € 2.547,00, oltre iva, cpa e spese generali come per
[...]
legge;
Palermo, 23 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3