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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Federica Benvenuti Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1854/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Diego Niero)
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. Maria Elena Panza)
Resistente
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Per_ 1) quanto all'affido ed al regime di visita relativi alla FI OR : affido condiviso tra i genitori della FI OR , con collocazione prevalente della stessa Per_1 presso la madre, NO , e seguente regime di visita del padre: Parte_1
Per_
- il padre andrà a prendere all'uscita da scuola nei pomeriggi di lunedì e mercoledì e la riporterà dalla madre prima di cena, intorno alle ore 20.00/20.15;
pagina 1 di 8 - il padre terrà con sé , altresì, due weekend alternati al mese da venerdì, quando andrà a Per_1 prenderla all'uscita da scuola, sino alla domenica sera quando la riporterà presso l'abitazione della madre, dopo cena, entro le ore 21.00;
- Con riguardo alle festività natalizie e pasquali, nonché alle vacanze estive, verrà applicata la seguente regolamentazione: Per_ I. quanto alle festività/vacanze natalizie, la FI OR trascorrerà una settimana con ciascun genitore avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
II. quanto alle festività/vacanze pasquali, la FI OR trascorrerà tre giorni con ciascun Per_1 genitore avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di
Lunedì dell'Angelo;
III. quanto alle vacanze estive, la FI OR trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni Per_1 anche non consecutivi, da individuarsi e comunicarsi tra i genitori almeno due mesi prima, fermo restando che il restante periodo di vacanze vedrà l'applicazione delle ordinarie modalità e tempistiche di declinazione del diritto di visita.
Con riferimento a tutti i summenzionati periodi di festività e vacanze, stabilirsi che, qualora uno dei Per_ genitori, nel periodo in cui avrà la FI OR con sé, decida di intraprendere ogni e qualsiasi uscita e/o viaggio, fornisca all'altro genitore le informazioni relative alla destinazione ed alla struttura in cui la FI soggiornerà.
2) quanto all'assegnazione della casa familiare: disporsi in via definitiva l'assegnazione della casa familiare sita in Cazzago di GA (VE) via Don Milani n. 2 in favore della NO per Parte_1 abitarvi con le figlie;
3) quanto al contributo mensile al mantenimento ordinario della FI OR : stabilirsi che il Per_1 padre, signor , corrisponda alla NO , entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 300,00 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, a titolo di Per_ contributo mensile al mantenimento ordinario della FI OR;
Per_ 4) quanto alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie relative alla FI OR : le Per_ spese straordinarie relative alla FI OR , da individuarsi secondo il relativo Protocollo
Famiglia attualmente in adozione presso il Tribunale di Venezia, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
Per_ 5) quanto all'Assegno Unico relativo alla FI OR : disporsi che l'Assegno Unico relativo alla FI venga percepito per intero, vale a dire nella misura del 100%, dalla madre, NO Per_1
pagina 2 di 8 , come da accordo (punto n. 4) già intervenuto tra le parti a verbale di udienza del Parte_1
13/07/2023 mai modificato da alcun accordo e/o provvedimento successivi (risultando il provvedimento del 24/10/2023 - cfr pag.
1 - avere quale presupposto per la determinazione e quantificazione del contributo al mantenimento a carico del signor proprio l'accordo CP_1 tra le parti raggiunto sul punto); Per_ 6) quanto alle detrazioni fiscali relative alla FI OR : le stesse verranno godute dai Per_ genitori della OR nella misura del 50% ciascuno;
IN VIA SUBORDINATA: Per_ 1) quanto all'affido ed al regime di visita relativi alla FI OR : affido condiviso tra i genitori della FI OR , con collocazione prevalente della stessa presso la madre, NO Per_1
, e seguente regime di visite del padre: Parte_1
Per_
- il padre andrà a prendere all'uscita da scuola nei pomeriggi di lunedì e mercoledì e la riporterà dalla madre prima di cena, intorno alle ore 20.00/20.15;
- il padre terrà con sé , altresì, due weekend alternati al mese da venerdì, quando andrà a Per_1 prenderla all'uscita da scuola, sino alla domenica sera quando la riporterà presso l'abitazione della madre, dopo cena, entro le ore 21.00;
- Con riguardo alle festività natalizie e pasquali, nonché alle vacanze estive, verrà applicata la seguente regolamentazione: Per_ I. quanto alle festività/vacanze natalizie, la FI OR trascorrerà una settimana con ciascun genitore avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
II. quanto alle festività/vacanze pasquali, la FI OR trascorrerà tre giorni con ciascun Per_1 genitore avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di
Lunedì dell'Angelo;
III. quanto alle vacanze estive, la FI OR trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni Per_1 anche non consecutivi, da individuarsi e comunicarsi tra i genitori almeno due mesi prima, fermo restando che il restante periodo di vacanze vedrà l'applicazione delle ordinarie modalità e tempistiche di declinazione del diritto di visita.
Con riferimento a tutti i summenzionati periodi di festività e vacanze, stabilirsi che, qualora uno dei Per_ genitori, nel periodo in cui avrà la FI OR con sé, decida di intraprendere ogni e qualsiasi uscita e/o viaggio, fornisca all'altro genitore le informazioni relative alla destinazione ed alla struttura in cui la FI soggiornerà.
pagina 3 di 8 2) quanto all'assegnazione della casa familiare: disporsi in via definitiva l'assegnazione della casa familiare sita in Cazzago di GA (VE) via Don Milani n. 2 in favore della NO per Parte_1 abitarvi con le figlie;
3) quanto al contributo mensile al mantenimento ordinario della FI OR : stabilirsi che il Per_1 padre, signor , corrisponda alla NO , entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 400,00 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, a titolo di Per_ contributo mensile al mantenimento ordinario della FI OR;
4) quanto alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie relative alla FI OR : le spese straordinarie relative alla FI OR , da Per_1 Per_1 individuarsi secondo il relativo Protocollo Famiglia attualmente in adozione presso il Tribunale di
Venezia, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
5) quanto all'Assegno Unico relativo alla FI OR : trattasi di erogazione che verrà Per_1 percepita dai signori e nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 CP_1
Per_ 6) quanto alle detrazioni fiscali relative alla FI OR : le stesse verranno godute dai Per_ genitori della OR nella misura del 50% ciascuno”.
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale nel merito:
1. affido condiviso della FI OR ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre presso l'abitazione sita in Cazzago di GA (VE) in Via Don Milani, n.
2 int. 4;
2. il sig. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere Controparte_1 con sé la FI due pomeriggi a settimana individuati nei giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola della OR alle ore 15.45 e di cui provvederà al recupero, fino alle ore 20.00 orario di riconsegna della OR presso l'abitazione della madre;
un fine settimana alternato, la OR verrà recuperata dal padre il venerdì all'uscita della Per_1 scuola e riconsegnata alla madre la domenica sera entro le ore 20.00; quanto alle vacanza estive si propone una settimana da trascorrere con il genitore non collocatario;
quattro giorni durante le vacanze di natale e quattro giorni durante le vacanze di pasqua;
quanto alle vacanza estive si propone una settimana da trascorrere con il genitore non collocatario;
pagina 4 di 8 3. ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
4. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00* oltre alla metà Parte_1 dell'assegno unico allo stato pari ad euro 110,00*, quale contributo al mantenimento della OR, tramite accredito sul conto corrente della beneficiaria, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia;
”.
Per il PM in sede
“Accogliersi il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito il Tribunale esponendo: - che dall'unione con il resistente è nata a
Venezia il 27.09.2018 la FI (ORnne); - di essere già madre di altri figli nati da altre Per_1 unioni, (n. il 19.06.2004) e (n. il 30.06.2010); - che Persona_3 Parte_2
l'odierno resistente ha tenuto nei propri confronti condotte verbalmente aggressive utilizzando in presenza delle figlie espressioni quali: “sei una merda”; “sei una bugiarda, vai a scopare con altri uomini”; “sei andata con , ed;
- che il Tribunale per i Minorenni di Per_4 Per_5 Per_6
Venezia ha disposto in via temporanea l'affidamento di e al servizio sociale Per_3 Per_1
(provvedimento 2.7.2019 RGN 439/2019); - che la condotta del padre nei confronti della FI
è “radicalmente contrastante con ogni principio educativo e di convivenza”, chiedendo Per_1
l'allontanamento del primo dalla casa familiare, disponendosi l' affido condiviso di con Per_1 residenza prevalente presso di sé, la regolazione del diritto di visita secondo il calendario proposto e l'obbligo a carico del padre di corrispondere in proprio favore a titolo di mantenimento della FI la somma mensile di € 500,00 oltre al 70% delle straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia;
- che il sig. risulta dipendente dell' CP_1 [...]
quale magazziniere con reddito di € 1.300,00 al mese e che egli ha svolto (e svolge Parte_3 tuttora) una “seconda attività non dichiarata quale allenatore di portieri presso le seguenti squadre di calcio: - EO CI di HI (serie C) - anno 2018; - CI ON (prima categoria) - anno
2019; - Graticolato CI A.s.D. AL (promozione girone B)” e che “Nel passato ha svolto attività di allenatore di portieri per ulteriori squadre di calcio sempre a livello agonistico.. con reddito di euro 500,00=/mese circa” per 9 mesi.
Si è costituito il sig. per resistere, contestando che tra lui e la ricorrente ci siano mai CP_1 state liti “degenerate in violenza fisica”, che vi sono stati solo “brevi litigi” i quali “non giustificano pagina 5 di 8 una richiesta di allontanamento” dalla casa familiare formulata dalla ricorrente, non “supportata da alcuna prova a sostegno delle mere asserzioni” effettuate;
- che entrambi i genitori si occupano della FI la quale “chiede spesso del padre, a cui è molto legata e con cui passa volentieri Per_1 molto tempo”; - che dalla lettura del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia prodotto da controparte “non vi è alcun cenno ai supposti comportamenti maltrattanti del sig.
nei confronti di o della madre, tanto che il Tribunale provvedette ad affidare le minori CP_1 Per_3
e i rispettivi nuclei famigliari al servizio sociale di GA (VE)” , senza allontanarlo dalla casa familiare;
concludendo per il rigetto della richiesta di allontanamento dalla suddetta e nella denegata ipotesi di accoglimento concedersi termine per reperire una nuova sistemazione.
All'udienza del 24.10.2023 sono state sentite le parti e posto in via provvisoria a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di concorso al mantenimento della FI , la somma di € 400,00 mensili oltre al 70% Per_1 delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia.
La causa è stata istruita mediante relazioni dei Servizi Sociali di GA ai quali è stato dato incarico di relazionare in ordine alle condizioni di vita e di accudimento della OR ed al suo rapporto con entrambi i genitori (in particolare con il padre), nonché riferire sulla capacità genitoriale delle parti e su quale sia il migliore regime di affidamento e di collocamento della OR e di visita da parte del genitore non collocatario.
Preso atto dell'impossibilità di definizione conciliativa della vertenza, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni sopra rassegnate.
Il P.M. ha prestato rituale intervento e rassegnato le conclusioni sopra riportate.
***
Va accolta la domanda congiuntamente presentata di affido condiviso della OR ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno concordemente e congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla medesima.
Non sono emersi infatti all'esito dell'istruttoria condotta, profili di carenza e/o inidoneità genitoriale tali da giustificare, nel caso di specie, una deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso, così come disposto in merito dall'art. 337 quater c.c., tenuto conto dei “miglioramenti” delle parti nella relazione genitoriale e nell'organizzazione familiare riportati nelle relazioni dei
Servizi pervenute e del positivo riscontro all'intervento di questi ultimi.
pagina 6 di 8 Va mantenuto il collocamento della OR presso la madre, anche a fini anagrafici, come da domanda concordemente presentata dalle parti, con assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Cazzago di GA (Ve) via Don Milani 2.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, il sig. avrà facoltà, salvo Controparte_1 differente accordo fra le parti, di tenere con sé la FI:
- due pomeriggi a settimana individuati nei giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola della OR (che dovrà ivi andare a prendere) fino alle ore 20.00, quando riporterà la OR presso l'abitazione della madre;
-a fine settimana alternati, quanto la OR verrà prelevata dal padre il venerdì all'uscita della scuola e riportata al domicilio materno la domenica sera entro le ore 20.00;
- quanto alle vacanze natalizie, la FI OR trascorrerà una settimana con ciascun Per_1 genitore avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di
Capodanno;
- quanto alle vacanze pasquali, la FI OR trascorrerà tre giorni con ciascun genitore Per_1 avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di Lunedì dell'Angelo;
-quanto alle vacanze estive, la FI OR trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni Per_1 anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Da un punto di vista economico, il resistente sulla base della produzione documentale in atti risulta avere percepito guadagni per circa € 1.400, 00 netti al mese come risultante dalle dichiarazioni dei redditi 730/2021 - 730/2022 - 730/2023, nonché, da ultimo, per € 1.171, 00 netti come da busta paga da ultimo depositata per la mensilità di maggio 2023 derivanti dall'attività lavorativa svolta quale operaio alle dipendenze di società denominata “Sodexo Italia spa”; risulta altresi', da ultimo, un accredito per € 300,00 (mensilità ottobre 2023) da parte di
“ASSOCIAZIONE CALCIO ORIAGO” (cfr. estratto conto al 31.12.2023).
Egli inoltre ha documentato di avere ricevuto nell'annualità 2024 “preavviso di sloggio” da parte del Comune di Venezia, non documentando all'attualità alcun esborso per l'abitazione.
La NO ha dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa (risultando ammessa Parte_1 al gratuito patrocinio con delibera COA del 27.1.2025), pur avendo in passato dimostrato capacità in tale senso, ed è gravata del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare per circa
€ 550, 00 mensili.
pagina 7 di 8 Alla luce dei predetti elementi e delle rispettive capacità lavorative, si determina il contributo paterno al mantenimento di nella somma di € 300, 00 mensili, soggetto a rivalutazione Per_1
ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia, con decorrenza dalla data della pronuncia. Assegno Unico integralmente a favore della ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto,
- Affida la OR , ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_2 presso la madre;
- assegna alla madre la casa familiare sita in Cazzago di GA (Ve) via Don Milani 2 perché vi abiti con la FI OR;
- regola il diritto di visita paterno come da parte motiva;
- pone a carico del padre il pagamento in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della FI OR, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Venezia, con decorrenza dalla data della pronuncia;
- Assegno Unico integralmente a favore della ricorrente.
- spese di lite compensate.
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Presidente
Dott. Lisa Micochero
Il Giudice rel./est. dott. Federica Benvenuti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Federica Benvenuti Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1854/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Diego Niero)
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. Maria Elena Panza)
Resistente
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Per_ 1) quanto all'affido ed al regime di visita relativi alla FI OR : affido condiviso tra i genitori della FI OR , con collocazione prevalente della stessa Per_1 presso la madre, NO , e seguente regime di visita del padre: Parte_1
Per_
- il padre andrà a prendere all'uscita da scuola nei pomeriggi di lunedì e mercoledì e la riporterà dalla madre prima di cena, intorno alle ore 20.00/20.15;
pagina 1 di 8 - il padre terrà con sé , altresì, due weekend alternati al mese da venerdì, quando andrà a Per_1 prenderla all'uscita da scuola, sino alla domenica sera quando la riporterà presso l'abitazione della madre, dopo cena, entro le ore 21.00;
- Con riguardo alle festività natalizie e pasquali, nonché alle vacanze estive, verrà applicata la seguente regolamentazione: Per_ I. quanto alle festività/vacanze natalizie, la FI OR trascorrerà una settimana con ciascun genitore avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
II. quanto alle festività/vacanze pasquali, la FI OR trascorrerà tre giorni con ciascun Per_1 genitore avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di
Lunedì dell'Angelo;
III. quanto alle vacanze estive, la FI OR trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni Per_1 anche non consecutivi, da individuarsi e comunicarsi tra i genitori almeno due mesi prima, fermo restando che il restante periodo di vacanze vedrà l'applicazione delle ordinarie modalità e tempistiche di declinazione del diritto di visita.
Con riferimento a tutti i summenzionati periodi di festività e vacanze, stabilirsi che, qualora uno dei Per_ genitori, nel periodo in cui avrà la FI OR con sé, decida di intraprendere ogni e qualsiasi uscita e/o viaggio, fornisca all'altro genitore le informazioni relative alla destinazione ed alla struttura in cui la FI soggiornerà.
2) quanto all'assegnazione della casa familiare: disporsi in via definitiva l'assegnazione della casa familiare sita in Cazzago di GA (VE) via Don Milani n. 2 in favore della NO per Parte_1 abitarvi con le figlie;
3) quanto al contributo mensile al mantenimento ordinario della FI OR : stabilirsi che il Per_1 padre, signor , corrisponda alla NO , entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 300,00 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, a titolo di Per_ contributo mensile al mantenimento ordinario della FI OR;
Per_ 4) quanto alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie relative alla FI OR : le Per_ spese straordinarie relative alla FI OR , da individuarsi secondo il relativo Protocollo
Famiglia attualmente in adozione presso il Tribunale di Venezia, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
Per_ 5) quanto all'Assegno Unico relativo alla FI OR : disporsi che l'Assegno Unico relativo alla FI venga percepito per intero, vale a dire nella misura del 100%, dalla madre, NO Per_1
pagina 2 di 8 , come da accordo (punto n. 4) già intervenuto tra le parti a verbale di udienza del Parte_1
13/07/2023 mai modificato da alcun accordo e/o provvedimento successivi (risultando il provvedimento del 24/10/2023 - cfr pag.
1 - avere quale presupposto per la determinazione e quantificazione del contributo al mantenimento a carico del signor proprio l'accordo CP_1 tra le parti raggiunto sul punto); Per_ 6) quanto alle detrazioni fiscali relative alla FI OR : le stesse verranno godute dai Per_ genitori della OR nella misura del 50% ciascuno;
IN VIA SUBORDINATA: Per_ 1) quanto all'affido ed al regime di visita relativi alla FI OR : affido condiviso tra i genitori della FI OR , con collocazione prevalente della stessa presso la madre, NO Per_1
, e seguente regime di visite del padre: Parte_1
Per_
- il padre andrà a prendere all'uscita da scuola nei pomeriggi di lunedì e mercoledì e la riporterà dalla madre prima di cena, intorno alle ore 20.00/20.15;
- il padre terrà con sé , altresì, due weekend alternati al mese da venerdì, quando andrà a Per_1 prenderla all'uscita da scuola, sino alla domenica sera quando la riporterà presso l'abitazione della madre, dopo cena, entro le ore 21.00;
- Con riguardo alle festività natalizie e pasquali, nonché alle vacanze estive, verrà applicata la seguente regolamentazione: Per_ I. quanto alle festività/vacanze natalizie, la FI OR trascorrerà una settimana con ciascun genitore avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
II. quanto alle festività/vacanze pasquali, la FI OR trascorrerà tre giorni con ciascun Per_1 genitore avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di
Lunedì dell'Angelo;
III. quanto alle vacanze estive, la FI OR trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni Per_1 anche non consecutivi, da individuarsi e comunicarsi tra i genitori almeno due mesi prima, fermo restando che il restante periodo di vacanze vedrà l'applicazione delle ordinarie modalità e tempistiche di declinazione del diritto di visita.
Con riferimento a tutti i summenzionati periodi di festività e vacanze, stabilirsi che, qualora uno dei Per_ genitori, nel periodo in cui avrà la FI OR con sé, decida di intraprendere ogni e qualsiasi uscita e/o viaggio, fornisca all'altro genitore le informazioni relative alla destinazione ed alla struttura in cui la FI soggiornerà.
pagina 3 di 8 2) quanto all'assegnazione della casa familiare: disporsi in via definitiva l'assegnazione della casa familiare sita in Cazzago di GA (VE) via Don Milani n. 2 in favore della NO per Parte_1 abitarvi con le figlie;
3) quanto al contributo mensile al mantenimento ordinario della FI OR : stabilirsi che il Per_1 padre, signor , corrisponda alla NO , entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 400,00 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, a titolo di Per_ contributo mensile al mantenimento ordinario della FI OR;
4) quanto alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie relative alla FI OR : le spese straordinarie relative alla FI OR , da Per_1 Per_1 individuarsi secondo il relativo Protocollo Famiglia attualmente in adozione presso il Tribunale di
Venezia, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
5) quanto all'Assegno Unico relativo alla FI OR : trattasi di erogazione che verrà Per_1 percepita dai signori e nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1 CP_1
Per_ 6) quanto alle detrazioni fiscali relative alla FI OR : le stesse verranno godute dai Per_ genitori della OR nella misura del 50% ciascuno”.
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale nel merito:
1. affido condiviso della FI OR ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso la madre presso l'abitazione sita in Cazzago di GA (VE) in Via Don Milani, n.
2 int. 4;
2. il sig. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere Controparte_1 con sé la FI due pomeriggi a settimana individuati nei giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola della OR alle ore 15.45 e di cui provvederà al recupero, fino alle ore 20.00 orario di riconsegna della OR presso l'abitazione della madre;
un fine settimana alternato, la OR verrà recuperata dal padre il venerdì all'uscita della Per_1 scuola e riconsegnata alla madre la domenica sera entro le ore 20.00; quanto alle vacanza estive si propone una settimana da trascorrere con il genitore non collocatario;
quattro giorni durante le vacanze di natale e quattro giorni durante le vacanze di pasqua;
quanto alle vacanza estive si propone una settimana da trascorrere con il genitore non collocatario;
pagina 4 di 8 3. ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
4. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00* oltre alla metà Parte_1 dell'assegno unico allo stato pari ad euro 110,00*, quale contributo al mantenimento della OR, tramite accredito sul conto corrente della beneficiaria, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia;
”.
Per il PM in sede
“Accogliersi il ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito il Tribunale esponendo: - che dall'unione con il resistente è nata a
Venezia il 27.09.2018 la FI (ORnne); - di essere già madre di altri figli nati da altre Per_1 unioni, (n. il 19.06.2004) e (n. il 30.06.2010); - che Persona_3 Parte_2
l'odierno resistente ha tenuto nei propri confronti condotte verbalmente aggressive utilizzando in presenza delle figlie espressioni quali: “sei una merda”; “sei una bugiarda, vai a scopare con altri uomini”; “sei andata con , ed;
- che il Tribunale per i Minorenni di Per_4 Per_5 Per_6
Venezia ha disposto in via temporanea l'affidamento di e al servizio sociale Per_3 Per_1
(provvedimento 2.7.2019 RGN 439/2019); - che la condotta del padre nei confronti della FI
è “radicalmente contrastante con ogni principio educativo e di convivenza”, chiedendo Per_1
l'allontanamento del primo dalla casa familiare, disponendosi l' affido condiviso di con Per_1 residenza prevalente presso di sé, la regolazione del diritto di visita secondo il calendario proposto e l'obbligo a carico del padre di corrispondere in proprio favore a titolo di mantenimento della FI la somma mensile di € 500,00 oltre al 70% delle straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia;
- che il sig. risulta dipendente dell' CP_1 [...]
quale magazziniere con reddito di € 1.300,00 al mese e che egli ha svolto (e svolge Parte_3 tuttora) una “seconda attività non dichiarata quale allenatore di portieri presso le seguenti squadre di calcio: - EO CI di HI (serie C) - anno 2018; - CI ON (prima categoria) - anno
2019; - Graticolato CI A.s.D. AL (promozione girone B)” e che “Nel passato ha svolto attività di allenatore di portieri per ulteriori squadre di calcio sempre a livello agonistico.. con reddito di euro 500,00=/mese circa” per 9 mesi.
Si è costituito il sig. per resistere, contestando che tra lui e la ricorrente ci siano mai CP_1 state liti “degenerate in violenza fisica”, che vi sono stati solo “brevi litigi” i quali “non giustificano pagina 5 di 8 una richiesta di allontanamento” dalla casa familiare formulata dalla ricorrente, non “supportata da alcuna prova a sostegno delle mere asserzioni” effettuate;
- che entrambi i genitori si occupano della FI la quale “chiede spesso del padre, a cui è molto legata e con cui passa volentieri Per_1 molto tempo”; - che dalla lettura del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia prodotto da controparte “non vi è alcun cenno ai supposti comportamenti maltrattanti del sig.
nei confronti di o della madre, tanto che il Tribunale provvedette ad affidare le minori CP_1 Per_3
e i rispettivi nuclei famigliari al servizio sociale di GA (VE)” , senza allontanarlo dalla casa familiare;
concludendo per il rigetto della richiesta di allontanamento dalla suddetta e nella denegata ipotesi di accoglimento concedersi termine per reperire una nuova sistemazione.
All'udienza del 24.10.2023 sono state sentite le parti e posto in via provvisoria a carico del sig.
l'obbligo di corrispondere alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di concorso al mantenimento della FI , la somma di € 400,00 mensili oltre al 70% Per_1 delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia.
La causa è stata istruita mediante relazioni dei Servizi Sociali di GA ai quali è stato dato incarico di relazionare in ordine alle condizioni di vita e di accudimento della OR ed al suo rapporto con entrambi i genitori (in particolare con il padre), nonché riferire sulla capacità genitoriale delle parti e su quale sia il migliore regime di affidamento e di collocamento della OR e di visita da parte del genitore non collocatario.
Preso atto dell'impossibilità di definizione conciliativa della vertenza, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione sulle conclusioni sopra rassegnate.
Il P.M. ha prestato rituale intervento e rassegnato le conclusioni sopra riportate.
***
Va accolta la domanda congiuntamente presentata di affido condiviso della OR ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno concordemente e congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla medesima.
Non sono emersi infatti all'esito dell'istruttoria condotta, profili di carenza e/o inidoneità genitoriale tali da giustificare, nel caso di specie, una deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso, così come disposto in merito dall'art. 337 quater c.c., tenuto conto dei “miglioramenti” delle parti nella relazione genitoriale e nell'organizzazione familiare riportati nelle relazioni dei
Servizi pervenute e del positivo riscontro all'intervento di questi ultimi.
pagina 6 di 8 Va mantenuto il collocamento della OR presso la madre, anche a fini anagrafici, come da domanda concordemente presentata dalle parti, con assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Cazzago di GA (Ve) via Don Milani 2.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, il sig. avrà facoltà, salvo Controparte_1 differente accordo fra le parti, di tenere con sé la FI:
- due pomeriggi a settimana individuati nei giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola della OR (che dovrà ivi andare a prendere) fino alle ore 20.00, quando riporterà la OR presso l'abitazione della madre;
-a fine settimana alternati, quanto la OR verrà prelevata dal padre il venerdì all'uscita della scuola e riportata al domicilio materno la domenica sera entro le ore 20.00;
- quanto alle vacanze natalizie, la FI OR trascorrerà una settimana con ciascun Per_1 genitore avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di
Capodanno;
- quanto alle vacanze pasquali, la FI OR trascorrerà tre giorni con ciascun genitore Per_1 avendo cura di alternare tra gli stessi, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di Lunedì dell'Angelo;
-quanto alle vacanze estive, la FI OR trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni Per_1 anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Da un punto di vista economico, il resistente sulla base della produzione documentale in atti risulta avere percepito guadagni per circa € 1.400, 00 netti al mese come risultante dalle dichiarazioni dei redditi 730/2021 - 730/2022 - 730/2023, nonché, da ultimo, per € 1.171, 00 netti come da busta paga da ultimo depositata per la mensilità di maggio 2023 derivanti dall'attività lavorativa svolta quale operaio alle dipendenze di società denominata “Sodexo Italia spa”; risulta altresi', da ultimo, un accredito per € 300,00 (mensilità ottobre 2023) da parte di
“ASSOCIAZIONE CALCIO ORIAGO” (cfr. estratto conto al 31.12.2023).
Egli inoltre ha documentato di avere ricevuto nell'annualità 2024 “preavviso di sloggio” da parte del Comune di Venezia, non documentando all'attualità alcun esborso per l'abitazione.
La NO ha dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa (risultando ammessa Parte_1 al gratuito patrocinio con delibera COA del 27.1.2025), pur avendo in passato dimostrato capacità in tale senso, ed è gravata del canone di locazione dell'immobile adibito a casa familiare per circa
€ 550, 00 mensili.
pagina 7 di 8 Alla luce dei predetti elementi e delle rispettive capacità lavorative, si determina il contributo paterno al mantenimento di nella somma di € 300, 00 mensili, soggetto a rivalutazione Per_1
ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia, con decorrenza dalla data della pronuncia. Assegno Unico integralmente a favore della ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto,
- Affida la OR , ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_2 presso la madre;
- assegna alla madre la casa familiare sita in Cazzago di GA (Ve) via Don Milani 2 perché vi abiti con la FI OR;
- regola il diritto di visita paterno come da parte motiva;
- pone a carico del padre il pagamento in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della FI OR, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Venezia, con decorrenza dalla data della pronuncia;
- Assegno Unico integralmente a favore della ricorrente.
- spese di lite compensate.
Cosi deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Presidente
Dott. Lisa Micochero
Il Giudice rel./est. dott. Federica Benvenuti
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