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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1919/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1919/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (RM) (C.F.: Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Gullo
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis. 49 c.p.c.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 30.04.2025, le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 06.07.2019 in Agosta
(RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
Agosta (RM) alla parte II, Serie A, n. 1, anno 2019 e che dall'unione sono nati i figli
(Roma, 11/02/2019) e (Roma, 27/04/2022), hanno Persona_1 Persona_2 rappresentato che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
All'udienza del 23.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
1) “I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento stabile presso la madre, con facoltà del padre di visitarli liberamente e di portarli con sé, previe espresse intese con la madre e compatibilmente con le esigenze generali della tenera età dei bambini, nonché della madre. In ogni caso, comunque, li terrà con sè per due pomeriggi alla settimana, il MARTEDI ED IL GIOVEDI dalle ore
17,30 alle 21,30 ed a fine settimana alternati, dal venerdì sera dalle ore 20,00 fino alle
20,00 della domenica. Per sette giorni continuativi durante le vacanze natalizie in modo da ricomprendere, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
Per le vacanze Pasquali ad anni alterni e per quindici giorni durante le vacanze estive, in un periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
In considerazione della tenera età dei figli, entrambi i coniugi si dichiarano reciprocamente disponibili e si obbligano alla massima flessibilità, assoggettata all'esclusive esigenze dei figli, con riferimento alle modalità di gestione del diritto di visita.
2) La casa familiare sita a Agosta via Vasca , 10 ( di proprietà comune tra i due coniugi) resta assegnata, con tutti i mobili ivi contenuti, alla moglie che la abiterà insieme ai due figli minori.
3) Il padre verserà a mani della madre , a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla udienza di comparizione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno CP_1 di mantenimento, relative ai figli secondo il protocollo d'intesa del 29.10.2018 del tribunale di Tivoli, di cui i coniugi dichiarano di averne avuto copia.
5) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il marito verserà alla stessa la somma di € 100,00 mensile, ( fino a quando la stessa non troverà un'occupazione stabile) che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla udienza di comparizione della parti davanti al presedente del tribunale, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Resterà a carico di ciascuno dei coniugi, in misura del 50% la rispettiva rata di mutuo in essere per acquisto della casa e, nello specifico, il sig. Parte_2 verserà sul conto cointestato, mensilmente la sua quota pari ad euro 190,00 per il pagamento della rata.
7) il sig. , verserà mensilmente, direttamente sul conto corrente Parte_2 cointestato, la somma di euro 50,00 con la finalità specifica di pagamento della rata del finanziamento contratto dai coniugi per l'acquisto del mobilio, fino alla estinzione dello stesso, considerato che la rata viene automaticamente prelevata da detto conto corrente.”
Acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1 e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso.
Nulla sulle spese considerata la proposizione congiunta del ricorso.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati in data 06.07.2019 in Agosta (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Agosta (RM) alla parte II, Serie A, n. 1, anno
2019;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Agosta (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese;
- Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Francesca Iaconi come da separata ordinanza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
16-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1919/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (RM) (C.F.: Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Gullo
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis. 49 c.p.c.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473bis. 51 c.p.c., depositato in data 30.04.2025, le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 06.07.2019 in Agosta
(RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
Agosta (RM) alla parte II, Serie A, n. 1, anno 2019 e che dall'unione sono nati i figli
(Roma, 11/02/2019) e (Roma, 27/04/2022), hanno Persona_1 Persona_2 rappresentato che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
All'udienza del 23.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni per la pronuncia sulla separazione:
1) “I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento stabile presso la madre, con facoltà del padre di visitarli liberamente e di portarli con sé, previe espresse intese con la madre e compatibilmente con le esigenze generali della tenera età dei bambini, nonché della madre. In ogni caso, comunque, li terrà con sè per due pomeriggi alla settimana, il MARTEDI ED IL GIOVEDI dalle ore
17,30 alle 21,30 ed a fine settimana alternati, dal venerdì sera dalle ore 20,00 fino alle
20,00 della domenica. Per sette giorni continuativi durante le vacanze natalizie in modo da ricomprendere, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
Per le vacanze Pasquali ad anni alterni e per quindici giorni durante le vacanze estive, in un periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
In considerazione della tenera età dei figli, entrambi i coniugi si dichiarano reciprocamente disponibili e si obbligano alla massima flessibilità, assoggettata all'esclusive esigenze dei figli, con riferimento alle modalità di gestione del diritto di visita.
2) La casa familiare sita a Agosta via Vasca , 10 ( di proprietà comune tra i due coniugi) resta assegnata, con tutti i mobili ivi contenuti, alla moglie che la abiterà insieme ai due figli minori.
3) Il padre verserà a mani della madre , a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla udienza di comparizione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno CP_1 di mantenimento, relative ai figli secondo il protocollo d'intesa del 29.10.2018 del tribunale di Tivoli, di cui i coniugi dichiarano di averne avuto copia.
5) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il marito verserà alla stessa la somma di € 100,00 mensile, ( fino a quando la stessa non troverà un'occupazione stabile) che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla udienza di comparizione della parti davanti al presedente del tribunale, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Resterà a carico di ciascuno dei coniugi, in misura del 50% la rispettiva rata di mutuo in essere per acquisto della casa e, nello specifico, il sig. Parte_2 verserà sul conto cointestato, mensilmente la sua quota pari ad euro 190,00 per il pagamento della rata.
7) il sig. , verserà mensilmente, direttamente sul conto corrente Parte_2 cointestato, la somma di euro 50,00 con la finalità specifica di pagamento della rata del finanziamento contratto dai coniugi per l'acquisto del mobilio, fino alla estinzione dello stesso, considerato che la rata viene automaticamente prelevata da detto conto corrente.”
Acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1 e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso.
Nulla sulle spese considerata la proposizione congiunta del ricorso.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati in data 06.07.2019 in Agosta (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Agosta (RM) alla parte II, Serie A, n. 1, anno
2019;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Agosta (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese;
- Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Francesca Iaconi come da separata ordinanza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
16-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia