Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 51. Procedimento disciplinare e notizia del fatto 1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.
2. E' competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui e' iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio e' stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58.
3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare e' comunque acquisita. L'autorita' giudiziaria e' tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:
a) e' esercitata l'azione penale;
b) e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.
2. E' competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui e' iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio e' stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58.
3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare e' comunque acquisita. L'autorita' giudiziaria e' tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:
a) e' esercitata l'azione penale;
b) e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.
Commentari • 18
- 1. In Gazzetta Ufficiale le modifiche al codice di deontologia forenseRedazione · https://www.diritto.it/ · 18 aprile 2018 · 6.668609
[…] Responsabilità disciplinare L'attuale, più ampia, formulazione dell'art. 20 del Codice deontologico (Responsabilità disciplinare) è pertanto la seguente: La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri ed alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia, costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51 comma 1 della Legge n. 247/2012. […]
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Giurisprudenza • 21
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VI, sentenza 15/11/2023, n. 1079Provvedimento: […] 16) Visto l'art. 51 della legge 247/2012, la Corte dispone la trasmissione della presente sentenza al Consiglio […]Leggi di più...
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- tardività ricorso·
- art. 21 d.lgs. 546/1992·
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- art. 17-bis d.lgs. 546/1992·
- principio ragione più liquida·
- responsabilità professionale difensore