Art. 5.
La commissione giudicatrice delle prove suddette, nominata di volta in volta dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, e' composta da almeno tre membri dei quali:
un funzionario della direzione generale dell'aviazione civile, presidente;
un funzionario appartenente ai ruoli civili o militari del personale medico dell'amministrazione dello Stato;
un rappresentante della societa' aerea interessata;
un rappresentante della categoria di cui all'articolo 2, designato dalle organizzazioni sindacali interessate;
un insegnante di lingua inglese nelle scuole secondarie di secondo grado.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della direzione generale dell'aviazione civile.
Le prove hanno luogo presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, oppure presso una societa' di navigazione aerea.
La commissione giudicatrice delle prove suddette, nominata di volta in volta dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, e' composta da almeno tre membri dei quali:
un funzionario della direzione generale dell'aviazione civile, presidente;
un funzionario appartenente ai ruoli civili o militari del personale medico dell'amministrazione dello Stato;
un rappresentante della societa' aerea interessata;
un rappresentante della categoria di cui all'articolo 2, designato dalle organizzazioni sindacali interessate;
un insegnante di lingua inglese nelle scuole secondarie di secondo grado.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della direzione generale dell'aviazione civile.
Le prove hanno luogo presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, oppure presso una societa' di navigazione aerea.