Articolo 57 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 58Articolo 59
Versione
2 febbraio 2013
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Versione
29 maggio 2025
Art. 57. Divieto di cancellazione 1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non puo' essere deliberata la cancellazione dall'albo.
((33)) ------------- AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 23 maggio 2025, n. 70 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)".
Entrata in vigore il 29 maggio 2025
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