Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00991/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00892/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 892 del 2022, proposto dal sig. MA TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Zanetta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Stresa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Cota, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con natante (aut. N.23/2005 del 07.01.2005) – Determinazione n. 26 RG del 18.01.2022, notificata al sig. TO MA a mezzo PEC il 25.01.2022;
- di ogni altro atto pregresso, coevo e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stresa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. Il sig. MA TO, a far data dal gennaio 2005, svolgeva servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con natante presso il Comune di Stresa in forza di autorizzazione n. 23/2005 del 7 gennaio 2005.
2. In data 14 maggio 2021, questi trasferiva la proprietà del natante marca Vidoli, modello Entrobordo a motore, targato VBN 2025, con il quale eseguiva tale servizio al sig. IO ES.
Nelle more, l’TO si adoperava per rinvenire altro natante destinato all’esercizio della propria attività.
Sennonché, tale ricerca veniva temporaneamente sospesa a causa di sopraggiunte gravi condizioni di salute, come certificato dalla dott.ssa Balconi Chiara, peraltro comunicate al Comune di Stresa con prot. n. 18527 del 15 ottobre 2021.
3. Con nota prot. n. 20454 dell’11 novembre 2021, il Comune di Stresa comunicava all’TO l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con natante ai sensi del combinato disposto dell’articolo 134 del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 ed artt. 7 e 8 della l. n. 15 gennaio 1992, n. 21.
Nel termine di dieci giorni concesso dall’Amministrazione Comunale, l’interessato trasmetteva con memoria scritta articolate difese, nonché rendeva ulteriori dichiarazioni in sede di audizione personale.
4. Nonostante ciò, con la determinazione comunale n. 26 del 18 gennaio 2022, notificata il successivo 25 gennaio, il Comune di Stresa dichiarava la decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio di servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con natate intestata al sig. TO.
5. L’interessato, nel tentativo di addivenire a una composizione della lite extra iudicium , in data 29 marzo 2021 formulava all’Amministrazione comunale un’istanza di annullamento in autotutela, la quale, con atto meramente confermativo del successivo 31 marzo la respingeva in quanto “stanti le motivazioni esposte nella citata istanza, non sussistono nuovi elementi per i quali si ritenga che il provvedimento emesso in applicazione della normativa vigente, debba essere ritirato in autotutela ”.
6. L’TO, dunque, in data 19 maggio 2022 proponeva un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la suddetta determinazione comunale di decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con natante (aut. n. 23/2005).
Con successivo atto di opposizione del 14 luglio 2022 il Comune di Stresa chiedeva ex art. 10 del DPR n. 1199/1971 la trasposizione dell’impugnativa in sede giurisdizionale.
7. Da qui la proposizione in riassunzione del ricorso in epigrafe, con il quale l’TO chiedeva a questo Tribunale di disporre l’annullamento del provvedimento di decadenza, affidandosi a un solo articolato mezzo di gravame, così rubricato “ Violazione e falsa applicazione artt. 2, 4, 7 e 8 l. n. n. 21 del 15 gennaio 1992. Violazione e falsa applicazione Regolamento Comunale n. 32/2003 e Regolamento Comunale n. 54/2002 del Comune di Stresa. Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, erroneità dell’istruttoria e della motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta ”.
8. Resisteva in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, deducendo l’integrale infondatezza del gravame.
9. Giunta, infine, l’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è passata in decisione.
10. Con articolata censura l’TO contesta la legittimità del provvedimento decadenziale in quanto ingiustificata giuridicamente.
10.1. Il ricorrente ricorda che il presupposto della decadenza consta nell’applicazione da parte del Comune di Stresa, in via analogica, agli esercenti il servizio pubblico di trasporto non di linea di persone con natanti della disciplina in ordine alla decadenza dall’autorizzazione di esercizio del servizio pubblico di taxi, così come racchiusa nell’art. 14, comma 1, lett. d) del Regolamento comunale sull’esercizio del servizio di taxi.
Tale applicazione analogica viene, in particolare, giustificata dal Comune:
- dalla complessiva legislazione di rango primario, e segnatamente l’art. 2, comma 3 della l. n. 21/1992, ove si dispone espressamente l’assimilazione “ ove possibile ” del servizio pubblico si trasporto su natanti con quello prestato sulla terraferma dai taxi “ per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna (…)” -, e il connesso potere decadenziale in ordine al requisito della “ disponibilità ” di cui all’art. 8 della l. n. 21/1992;
- dalla ratio sottesa alla disciplina in materia di autorizzazione per l’esercizio del servizio pubblico in questione e della conseguente applicazione del potere di decadenza di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del regolamento comunale in materia di taxi, alla luce del requisito della disponibilità, ossia “ trattandosi di un servizio pubblico, lo stesso debba essere garantito ed effettuato con una certa continuità ”.
10.2. Sennonché, ad avviso del ricorrente, l’applicazione di tale potere decadenziale troverebbe smentita:
- nello stesso articolo 2, comma 3 della l. n. 21/1992, in cui l’assimilazione tra il servizio di trasporto per mezzo di natanti e quello per mezzo taxi non sarebbe paritetica, bensì limitata ad escludere l’espressa applicabilità alla tipologia di trasporto in analisi le disposizioni di competenza dell’autorità marittima portuale o della navigazione interna;
- anche nella successiva disciplina regionale, ove all’art. 21 della legge regionale n. 2/2008 non vi sarebbe alcun riferimento all'equiparazione o assimilazione del servizio di trasporto pubblico in questione con il servizio taxi, limitandosi a disporre, laconicamente, la mancata applicazione della disciplina in materia di libri di bordo delle navi piccole di cui all’art. 176 del Codice della navigazione ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 2, comma 3 della l. n. 21/1992.
10.3. L’operato del Comune di Stresa sarebbe connotato da ulteriori profili di illegittimità e irragionevolezza.
10.3.1. In primo luogo, il Comune errerebbe nel ritenere che la disponibilità del natante ex art. 8 della l. n. 21/92 debba rilevare non solo requisito per il rilascio, ma anche per il mantenimento dell’autorizzazione stessa, posto che si tratterebbe di interpretazione che non troverebbe conferma nella lettera della legge, la quale, per il mantenimento dell’autorizzazione, non farebbe alcun accenno alla disponibilità del natante né, peraltro, alla necessità di sostituzione dello stesso entro un determinato arco temporale onde evitare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell' attività di pubblico interesse.
10.3.2. In secondo luogo, la disciplina sul potere decadenziale in analisi non troverebbe sostegno sulla complessiva disciplina regionale.
Secondo l’art. 4, commi 1 e 2 della l. n. 21/1992 spetta alla Regioni “ esercitare le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e, una volta, “stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale ”.
Sennonché, ad avviso della ricorrente, nella l. r. n. 2/2008 non vi sarebbe alcun elemento sulla cui base poter ritenere sussistente l'equiparazione o l’assimilazione del servizio di trasporto pubblico non di linea con il servizio taxi con riferimento al requisito della continua disponibilità del natante.
In particolare, in punto di competenze comunali in materia di trasporto pubblico non di linea con natante, l’art. 6, comma 6 della l.r. 2/2008, richiamando la disciplina nazionale, afferma che competono, tra le altre cose, ai Comuni le funzioni relative:
- all'adozione del regolamento sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea. Il regolamento definisce la composizione, le modalità di designazione dei membri, il funzionamento ed i compiti della commissione consultiva comunale, prevista dall’art. 4, comma 4 della l. n. 24/91;
- al rilascio della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea;
- alla determinazione del numero e del tipo dei natanti da adibire al servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, in relazione alla metodologia di calcolo predisposta dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a);
- all'adozione di ogni altro atto connesso con l'esercizio delle funzioni indicate alle lettere a), b), c).
Tra gli atti connessi l’articolo 11 del Regolamento regionale n. 12 del 28 luglio 2009, istitutivo del Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di navigazione non di linea, prescrive al primo comma i doveri in capo all’esercente l’attività, ossia:
“ a) deve adempiere agli obblighi stabiliti nell'atto di licenza o autorizzazione;
b) non deve superare i limiti di portata previsti dalle norme vigenti;
c) deve rispettare le direttive e le prescrizioni impartite dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
d) deve iniziare il servizio entro il termine stabilito nella licenza o autorizzazione;
e) deve applicare le tariffe in vigore;
f) non deve interrompere il servizio senza giustificato motivo;
g) deve svolgere il servizio con diligenza ed ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari in materia ”.
Per poi disporre, al secondo comma, che “ I comuni, con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della l.r. 2/2008 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), disciplinano le procedure di revoca e decadenza della licenza o dell’autorizzazione ”.
Da qui, a detta dell’TO, l’illegittimità della decadenza in esame, atteso che:
- tra le ragioni di decadenza indicate nel citato articolo 11 non sussisterebbe la mancata sostituzione del natante nel termine di novanta giorni;
- il Comune, così, introdurrebbe un obbligo disciplinare non previsto nonché non terrebbe conto che la sola causa di interruzione del servizio – peraltro temporanea e certificata - sarebbe da rinvenirsi, semmai, nella precaria condizione di salute in capo al ricorrente.
11. Ebbene, seppur pregevolmente articolate, le complessive doglianze contenute nel primo motivo sono destituite di fondamento.
12. La complessità delle questioni giuridiche prospettate inducono il Collegio a dover brevemente ripercorrere, innanzitutto, il contenuto delle principali disposizioni normative nazionale in materia di servizio pubblico per il trasporto non di linea di persone per mezzo di taxi e di natanti.
13. Come si è fatto già cenno nella descrizione che precede sul contento delle doglianze attoree, in un contesto di competenza legislativa concorrente la disciplina di nazionale “di principio” è posta dalla l. n. 21 del 1992, con la quale vengono fissati i principi direttivi e le disposizioni regolatorie minime in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Segnatamente, l’articolo 1 definisce, unitariamente, al comma 1 i cd. autoservizi pubblici non di linea “ quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta ”. E al successivo comma 2 specifica che costituiscono siffatta categoria “ a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale ”.
A tale visione unitaria dei servizi in questione si inscrivono le ulteriori disposizioni disciplinanti la tipologia di servizio (art. 2), le modalità di esercizio per mezzo di titolo autorizzatorio (art. 8), inclusa la trasferibilità dello stesso ad altro soggetto (art. 9), nonché quelle relative al riparto di competenze tra Regioni (art. 4) e i comuni (art. 5).
Per quanto d’interesse, l’art. 2 della legge in disamina, rubricato significativamente “servizio di taxi” disciplina, a sua volta, unitariamente il servizio di trasporto di persone non di linea sulla terraferma con autoveicolo (commi 1 e 2), i.e. il servizio di taxi, e quello per mezzo di natanti (comma 3).
Così, con riferimento al servizio taxi il comma 1 precisa che “ Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale”.
Di converso, per il servizio di trasporto svolto dai natanti il comma 3 stabilisce un meccanismo di assimilazione ex lege , seppur non totale, con quello dei taxi, prevedendo espressamente che “ il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa”.
Centrale in tale logica unitaria di trattazione dei tipi di trasporti ivi previsti, e di assimilazione della disciplina regolante i natanti, è anche l’art. 8 della legge n. 21 del 1992 in tema di modalità di accesso e di esercizio del servizio, ove è previsto che:
- “ La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata” (comma 1);
- “ La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante” (comma 2);
- “Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente” (comma 2);
- “È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti” (comma 2);
- infine, “ per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione” (comma 3).
Il Legislatore nazionale, poi, si premura di fissare le regole per l’esercizio degli ulteriori livelli di competenza da parte della Regione e degli Enti locali.
Nello specifico, in tema di competenze regionali, l’articolo 4 precisa:
- al comma 2 che le regioni, “ stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale ”;
- al comma 3 che nel rispetto delle norme regionali, “ gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza ”.
Il successivo articolo 5, infine, nel soffermarsi sulle competenze comunali, richiede che i comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscano:
“ a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ”.
14. In tale articolato quadro normativo si inscrive la successiva normazione attuativa della Regione Piemonte con la legge n. 2 del 2008, il cui articolo 6, comma 6 - già richiamato nella sua completezza nel par. 10.3.2 -, ribadisce chiaramente che spettano ai comuni le funzioni relative all’adozione del regolamento sull’esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea, al rilascio della licenza e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di navigazione non di linea e, infine, all’adozione di “ ogni altro atto connesso con l’esercizio ” delle predette funzioni.
Ancora, il successivo regolamento regionale n. 12 del 28 luglio 2009, il cui articolo 11, anche questo richiamato nella sua interezza nel paragrafo 10.3.2., introduce specifiche “norme disciplinari” in capo agli esercenti l’attività di trasporto, tra cui, per quanto di rilievo nel presente contenzioso, il dover adempiere agli obblighi stabiliti nell'atto di licenza o autorizzazione (lett. a), il non dover interrompere il servizio senza giustificato motivo (lett. f) e il dover svolgere il servizio con diligenza ed ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari in materia (lett. g) (comma 1).
E riconosce, inoltre, ai Comuni, in coerenza con l’attribuzione del potere di adottare ogni altro atto connesso con l’esercizio della funzione del rilascio della licenza e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di cui al citato comma 6 dell’articolo 6, il potere di “ revoca e decadenza della licenza o dell'autorizzazione ”, le cui modalità di attuazione saranno disposte con proprio regolamento (comma 2).
15. Tirando momentaneamente le file del discorso, alla luce di quanto sopra esposto, emerge chiaramente che in tema di esercizio del servizio di trasporto non di linea di persone con natanti:
- è disposta da legislatore nazionale una generale assimilazione con il servizio dei taxi, seppur entro il limite giuridico della “possibilità”;
- tale assimilazione trova già nella stessa legge n. 21/1992 il suo primo, ma essenziale, punto di caduta nella specifica disciplina in tema di modalità di accesso e di esercizio del servizio di trasporto in esame di cui al citato articolo 8, prescrivendo ai commi 1 e 2 che le autorizzazioni e le licenze (a) siano rilasciare dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso, (b) nei confronti dei soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, (c) e debbano essere riferite ad un singolo veicolo o natante;
- sul solco delle suddette prescrizioni la legge regionale n. 2 de 2008 ha riconosciuto ai singoli comuni la competenza, di ordine generale, in materia di rilascio delle autorizzazioni e delle licenze, nonché quella all’adozione di “ ogni altro atto connesso con l’esercizio ” della predetta funzione;
- e all’interna di siffatta competenza “strumentale” la Regione Piemonte ha, infine, individuato in capo al Comune lo specifico potere amministrativo di revoca e decadenza della licenza o dell'autorizzazione, in quanto logicamente e ontologicamente “connesso”, “funzionale”, alla competenza generalista in tema rilascio dell’autorizzazione.
16. Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che nel caso di specie il Comune di Stresa abbia legittimamente esercitato il potere di decadenza nei confronti dell’TO, in quanto:
(a) al Comune tale potere risulta chiaramente riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 4, comma 4 della l. r. n. 2 del 2008 e 11, comma 2 del Regolamento n. 12 del 28 luglio 2009;
(b) in forza del contenuto dell’art. 8, commi 1 e 2 della l. n. 21/1992, il presupposto del potere decadenziale dell’autorizzazione può essere sicuramente individuabile nella sopravvenuta perdita della proprietà e/o della disponibilità del natante in rapporto al quale era stata rilasciata l’autorizzazione;
(c) in assenza di una disciplina regolamentare ad hoc del Comune sulle specifiche modalità di esercizio del potere decadenziale con riferimento al trasporto non di linea con natanti, è giustificabile l’applicazione in via analogica dell’art. 14, comma 1, lett. d) del regolamento comunale sull’esercizio del servizio di taxi n. 54/2002 sul relativo potere decadenziale in materia di taxi anche in forza del principio di assimilazione.
16.1. È, infatti, destituito di fondamento l’argomento per cui dalla complessiva disciplina nazionale e regionale in tema di natanti non sarebbe rinvenibile alcun potere di decadenza per sopravvenuta perdita della proprietà e/o disponibilità del mezzo di trasporto.
Sé e vero che il comma 3 dell’art. 8, in tema di servizio di noleggio con conducente, il legislatore ha avuto l’accortezza di precisare che la diponibilità della rimessa o del pontile è necessaria anche per il mantenimento dell’autorizzazione.
Ma è vero anche che, come ben argomentato dal Comune e sulla scorta di quanto previsto per il servizio taxi, per poter esercitare il trasporto pubblico di persone con natante è necessario avere a diposizione un’imbarcazione.
La mancanza di tale strumento rende impossibile l’esercizio dell’attività, mentre la mancata disponibilità di una rimessa o di un attracco, la rende possibile, almeno astrattamente. A fronte di tale evidente dato di fatto, il Legislatore ha voluto chiarire che tale ultimo requisito deve comunque sussistere sempre.
Del resto l’onere di mantenimento dalla disponibilità dalla disciplina statale è strettamente connesso anche dalla circostanza che l’autorizzazione o la licenza viene rilasciata in rapporto a uno specifico natante di proprietà o in disponibilità del soggetto autorizzato ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, commi 1 e 2.
Giocoforza, la perdita sopravvenuta della proprietà e della disponibilità del mezzo specificamente autorizzato incide sulla permanenza dei requisiti abilitanti l’attività di trasporto.
16.2. Ancora, il mantenimento della disponibilità del mezzo di trasporto è definito nella disciplina regionale di attuazione, e segnatamente nell’art. 11, comma 1 del Regolamento della Regione Piemonte n. 12 del 28 luglio 2009, nella parte in cui impone al titolare dell’autorizzazione il non dover interrompere il servizio senza giustificato motivo (lett. f) e il dover svolgere il servizio con diligenza ed ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari in materia (lett. g).
In particolare, al netto della possibile ragione di decadenza nella violazione dell’art. 8, commi 1 e 2 di cui alla lettera g), come ben affermato dall’Amministrazione nel provvedimento gravato, sicuramente l’interruzione del servizio conseguente al trasferimento di proprietà del veicolo, e senza la sua tempestiva sostituzione entro il termine di 90 giorni, è configurabile come fattispecie decadenziale di cui alla lett. f).
Né può valere l’argomento per cui la fattispecie di interruzione trovi giustificazione nelle precarie condizioni di salute del sig. TO.
Se il sig. TO avesse voluto far valere le condizioni di salute, questi avrebbe potuto richiedere una sospensione della autorizzazione con un’apposita domanda e comunque farla mentre aveva la proprietà del natante. Di converso, le condizioni di salute non sono idee a giustificare di per sé la sopravvenuta perdita della proprietà del natante e, quindi, a derogare la ragione di decadenza in esame.
16.3. Infine, dinanzi al vuoto normativo nella disciplina del Comune di Stresa in ordine alle modalità di esercizio del potere di decadenza per sopravvenuta indisponibilità del mezzo di trasporto, il Collegio ritiene giustificabile l’applicazione analogica dell’art. 14, comma 1, lett. c) del Regolamento sul servizio taxi, attesa:
- l’applicazione del principio di assimilazione il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti con quello del taxi;
- l’ eadem ratio tra la fattispecie decadenziale prevista dal citato articolo 14 con quella relativa al caso di specie.
Peraltro, il regolamento richiamato nel provvedimento, così come valorizzato nella motivazione del Comune, prevede in verità una normativa di favore nei confronti del ricorrente, che abilita la sostituzione del natante entro 90 giorni.
Invocare, invece, la mera disciplina generale della legge 21/92 sarebbe controproducente atteso che la normativa non sembra dare spazio alla possibilità di sostituzione del veicolo, cosa che, invece, il Regolamento abilita entro il termine ragionevole di 90 giorni.
17. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il motivo deve essere rigettato.
Il ricorso va, quindi, respinto in quanto infondato.
La peculiarità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
AF PE, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | AF PE |
IL SEGRETARIO