TAR Torino, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 991
TAR
Sentenza 2 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 2, 4, 7 e 8 l. n. n. 21 del 15 gennaio 1992. Violazione e falsa applicazione Regolamento Comunale n. 32/2003 e Regolamento Comunale n. 54/2002 del Comune di Stresa. Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, erroneità dell’istruttoria e della motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che il Comune abbia legittimamente esercitato il potere di decadenza, basandosi sull'assimilazione tra il servizio di trasporto con natanti e quello taxi, sulla perdita della disponibilità del natante come presupposto per la decadenza, e sull'applicazione analogica del regolamento comunale sui taxi in assenza di una disciplina specifica. La perdita della proprietà e disponibilità del natante incide sulla permanenza dei requisiti abilitanti l'attività. L'interruzione del servizio, anche se temporanea e dovuta a motivi di salute, non giustifica la perdita della disponibilità del mezzo, specialmente se non è stata richiesta una sospensione formale dell'autorizzazione. L'applicazione analogica del regolamento comunale sui taxi, che prevede la possibilità di sostituzione del natante entro 90 giorni, è ritenuta giustificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 991
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 991
    Data del deposito : 2 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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