Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/06/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Rg. 5256/2021
TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA II Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5256/2021 R.G.,
TRA
(P.IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. , elettivamente domiciliata in Francavilla al Controparte_1
Mare (CH) alla C.da Alento 1 presso e nello studio degli avv.ti Elio
Carlino e Giovanni Carlino, dai quali è rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti;
- opponente -
CONTRO
, in pers. del legale rapp.te p.t., con sede in Trecase (NA) CP_2
alla via Vesuvio 134 (C.F. ), rapp.ta e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
Francesco Russo e Giovanna Boccia ed elettivamente dom.ta presso lo studio del primo, sito in Torre del Greco (NA) alla via Cimaglia 46;
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1023/2021, ritualmente notificato alla convenuta opposta, la
[...]
ha citato in giudizio la società Parte_2 CP_2 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA
2) revocare e/o annullare e/o privare d'efficacia il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emanato in assenza dei requisiti minimi di legge previsti dal codice di rito e/o in assenza di alcuna legittima prova scritta, conconseguente condanna alle spese del giudizio dell'opposta; NEL MERITO: 1) accertare erilevare il difetto di legittimazione passiva della 2) in ogni caso, in Parte_1
accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dalla opponente in favore dell'opposta per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare, in ogni caso, la convenuta-opposta al rimborso delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
Si costituiva la rilevando l'infondatezza dell'opposizione per CP_2 la sua genericità, contestando l'eccezione d'incompetenza territoriale, il disconoscimento delle fatture e chiedendo l'esecutorietà del decreto opposto. Con ordinanza del 01/02/2022 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Assegnati i termini ex art.183, VI comma, cpc., all'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale di parte opposta, mentre in ordine al deferito interrogatorio formale del legale rapp.te della in seguito all'ammissione Parte_1
delegata presso il Tribunale di Pescara, ne veniva dichiarata la decadenza per mancata attività della parte richiedente. Pure decadeva dalla prova contraria parte opponente per l'assenza dei testi indicati all'udienza deputata all'assunzione e senza deposito delle necessarie intimazioni.
Quindi la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 17.03.2025 relativa all'udienza cartolare 14/02/2025, veniva introitata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del
Giudice adito formulata da parte opponente. Senza la necessità di esaminare ogni altro aspetto di siffatta eccezione, è da rilevare che la stessa è incompleta nella sua formulazione e per tale motivo non può trovare accoglimento. Infatti, sulla base dei criteri di incompetenza enunciati da parte opponente, non vi è stata poi l'indicazione specifica dei rispettivi fori da ritenersi competenti in relazione agli stessi.
Passando al merito della vicenda che qui ci occupa, innanzitutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio di condanna con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02): quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (così Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
17371 del 17/11/2003).
Orbene, ha fornito la prova del rapporto contrattuale tra le CP_2 parti e dell'esistenza del credito.
L'espletata istruttoria, mediante le allegazioni documentali offerte da parte opposta, ha consentito di accertare l'esistenza di un'offerta economica per prove di laboratorio geotecnico su campioni di terreno n.
051/18 RI, indirizzata dall'opposta alla e da quest'ultima Parte_1
accettata in data 08.05.2018. La sottoscrizione di tale accettazione non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente e costituisce la prova dell'instaurazione di un rapporto contrattuale tra le parti, confermato ulteriormente dalla comunicazione pec di alla Parte_1
parte opposta , del 10.09.2018, con la quale la prima comunica la CP_2 spedizione, presso la sede operativa dell' , dei campioni di malta da CP_2
sottoporre ad analisi chimico-fisiche, richiamando l'offerta n. 051/18 RI sottoscritta dalle parti. In tale comunicazione i campioni di malta vengono identificati in maniera dettagliata nel chilometraggio, nel settore dal quale erano stati prelevati, e per essi sono state svolte le relative prove di laboratorio ed emesse le fatture per le prestazioni di analisi chimico-fisiche rese dalla società opposta. In atti, inoltre, l'opposta ha depositato le relazioni successive all'espletamento delle analisi sui campioni ricevuti.
Ne consegue che già documentalmente, attesa anche la genericità delle contestazioni mosse con l'opposizione dalla risulta Parte_1 sufficientemente provato l'adempimento della propria obbligazione da parte dell'opposta.
Ad ulteriore conferma di quanto innanzi, anche i testi escussi hanno riferito dell'invio da parte di di campioni di malta nel periodo Parte_1
2018/2021 e che per ciascun campione era stato redatto un certificato di analisi specifico.
Ne consegue che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento da parte di
è infondata e va, Parte_2
pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica nella persona del GOP dott.ssa Immacolata Cesarano, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da Parte_2
, in pers. del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto,
[...]
conferma il decreto ingiuntivo n. 1023/2021 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata e la già dichiarata esecutività dello stesso;
- Condanna in pers. del Parte_2
legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della in pers. del CP_2 legale rapp.te, delle spese di lite che liquida nella somma di € 2.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 24.06.2025
IL G.O.P.
dr.ssa Immacolata Cesarano