Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15432 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
LA CORTE S PR MA DI CASSAZIONE15432/02 REPUBBLICA ITA IN NOME B R.G. N. 7718/00 36021 Cron. SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagii iii.mi Siggi Magistrati. Ud.
5.6.02 Dout. Vincenzo TREZZA Presidenie Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. GU VIDIRI Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, viale Michelangelo n.9, presso il prof. avv. Roberto Romei, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
D'NT ID, elettivamente domiciliato in Roma, via Romagna, 14 presso l'avv. Alberto Buzzi, rappresentato e difeso, giusta procura a margine, dall'avv. 0 5 6 2 : Angelo Scancarello;
- controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 349 del 2.2.2000. Reg. gen. n.883/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Romei e Buzzi per delega dell'avv. Scancarello;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2.2.2000 il Tribunale di Genova, decidendo sull'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. nei confronti di D'CU GU, avverso sentenza del Pretore della medesima città, respingeva l'appello confermando il diritto del D'CU all'inquadramento nella nona categoria in relazione alle mansioni di dirigente centrale coordinatore movimento (DCCM) svolte dal 15.3.1986 e la condanna dell'appellante al pagamento delle differenze retributive. Osservava in motivazione che l'inquadramento delle mansioni del DCCM nella nona categoria avvenuto il 1°12.1991 aveva solo carattere marginale nella sentenza impugnata che si basava sul raffonto tra le mansioni del DCCM previste dalle norme per i servizio del 17.10.1985 e le declaratorie contrattali -2- Infatti la figura professionale è prevista solo per impianti di notevole importanza ed ha giurisdizione su tutta la linea, emette ordini vincolanti per l'esercizio, assume decisioni anche di competenza di organi superiori, in caso di necessità sopprime treni ordinari o istituisce treni straordinari. Ha rilevati poteri ed ampia autonomia e costituisce il nodo di passaggio tra i pani stabiliti in astratto e la concreta realtà del traffico. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo la Ferrovie dello Stato s.p.a.; resiste con controricorso il D'CU; ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione del 1985, degli artt. 2103 c.c., del DM n. 1085 del 1085 der artt. 1362 e segg. CCNL FS 1987/1989 ed il vizio di insufficiente ed omessa motivazione, la società F.S., esposte le declaratorie dell'ottava e nona categoria nell'art. 1 della legge n.292 del 1984 e nel D.M. n.1085 del 1985, rileva che nella declaratoria della categoria inferiore la autonomia è limitata dalle direttive generali del settore. Afferma, quindi, che questa limitazione è un criterio di differenziazione dalla categoria superiore e conclude evidenziando la insufficienza della motivazione che non ha tenuto conto di esso nell'inquadrare il lavoratore. -3- Evidenzia, poi, le differenze tra il profilo del capostazione caporeparto inquadrato nella nona categoria, che sovraintende a più stazioni e quelle del d.c.c.m. che sovraintende una linea, ma non anche alle stazioni. Rileva, infine, che l'inquadramento del DCCM nella nona categoria, a seguito di valorizzazione delle mansioni con decorrenza dall'accordo sindacale del 1°12.1991, conferma il precedente inquadramento nella categoria inferiore. Le censure sono infondate. Nel raffrontare le declaratorie della ottava e nona categoria, prima nella legge n.292 del 1984 e poi nel D.M. n.1085 del 1985, richiamate dalla successiva contrattazione collettiva, la società ricorrente omette di rilevare che nella declaratoria della categoria superiore non vi è cenno al livello di autonomia ad essa proprio, dal che è dato desumere che la precisazione del livello di autonomia della ottava categoria differenzia questa dalle categorie inferiori ma non anche dalla superiore. Ed invero, poiché il dipendente di nona categoria non è preposto al settore, non è pensabile che il medesimo, quadro di livello superiore ma pur sempre lavoratore subordinato, non sia tenuto a seguire le direttive generali del settore di appartenenza. Del resto la stessa ricorrente ammette, a pag.8 del ricorso, che autonomia e responsabilità sono comuni ad entrambe le categorie. La seconda censura non tiene conto che il DCCM sino al 1.12.1991 era profilo non previsto dalla normativa legale e contrattuale e che il suo inquadramento necessitava del raffronto operato dal Tribunale tra le mansioni attribuite dai - 4- regolamenti ed espletate e le declaratorie delle categorie. Il rilievo che il DCCM non esplichi le mansioni proprie di altro profilo della medesima categoria, previsto dalla normativa, è ovvia conseguenza della diversità dei profili, ma non dimostra che le mansioni del DCCM non appartenengano alla categoria superiore. In ordine al terzo rilievo, infine, non avendo la ricorrente dedotto né رنه l'attribuzione al DCCM mansioni ulteriori e più qualificanti, né la modifica della declaratoria della nona categoria, si deve ritenere che la valorizzazione, cioè l'inquadramento contrattualmente avvenuto del nuovo profilo con decorrenza 1.12.1991 nella categoria superiore, sia ricognitiva e non modificativa dell'assetto contrattuale e legale precedente. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 11,50, oltre € 2000,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 5 giugno 2002 Il Consigliere est. Il Presidente Vaicenso Cresse ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Cancelleria DELLA LEGGE 11-8-73 N. #33 Depositato MAY 2002 oggi,. IL CANCELIERE -5-