Articolo 439 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 438Articolo 440
Versione
6 maggio 1952
Art. 439.
(Annotazione della dichiarazione di accettazione dell'arruolato)


Se il marittimo da arruolare non e' in condizione di firmare il contratto, l'ufficiale rogante, accertata la identita' del marittimo in base al libretto di navigazione, annota sul contratto la dichiarazione di accettazione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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