Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 439.
(Annotazione della dichiarazione di accettazione dell'arruolato)
Se il marittimo da arruolare non e' in condizione di firmare il contratto, l'ufficiale rogante, accertata la identita' del marittimo in base al libretto di navigazione, annota sul contratto la dichiarazione di accettazione.
(Annotazione della dichiarazione di accettazione dell'arruolato)
Se il marittimo da arruolare non e' in condizione di firmare il contratto, l'ufficiale rogante, accertata la identita' del marittimo in base al libretto di navigazione, annota sul contratto la dichiarazione di accettazione.
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- 1. Norme per le controversie in materia di lavorohttps://www.studiocataldi.it/ · 72.98474
[…] Esecutorieta' della sentenza Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. […] Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave. […]
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