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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 341/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. AN IC Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. DR TI Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4001/2024, estensore
Dott.ssa Maria Grazia Florio promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ARTURO Parte_1 P.IVA_1
CA ( ), ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
( ) e ( ed
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA GUSTAVO MODENA, N. 3 presso lo studio dell'avv.
RO BI ( ) C.F._5
APPELLANTE
CONTRO
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCO Controparte_1 C.F._6
SC ( , ( ) e C.F._7 Controparte_2 C.F._8
( elettivamente domiciliato in MILANO, CORSO Controparte_3 C.F._9
ITALIA 8, presso il primo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
pagina 1 di 10 - in applicazione dell'art. 288 c.p.c. correggere la sentenza del Tribunale di Milano meglio indicata in epigrafe accertando la non applicabilità al credito vantato dal sig. degli interessi Controparte_1 moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c.; in subordine revocare e/o annullare per la parte impugnata la sentenza emessa dal Tribunale di Milano meglio indicata in epigrafe, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- rigettare la domanda del sig. relativa alla corresponsione dei cd. interessi moratori Controparte_1
ex art. 1284 comma 4 c.c. in quanto infondata per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- in via meramente subordinata, dichiarare la decorrenza degli interessi cd. moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., solo per il periodo successivo al 30.11.2021 (data di deposito della sentenza n.
5113/2021) della Corte d'Appello di Napoli, nonché voglia accogliere l'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, rigettare la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
- per l'effetto, condannare il sig. a restituire a l'intera somma percepita a Controparte_1 Pt_1
titolo di cd. interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi.”
PER L'APPELLATO
a) Dichiarare inammissibile, ovvero rigettare integralmente, l'istanza di correzione dell'errore materiale, nonché il ricorso in appello, avanzati da , con conferma della sentenza Parte_1
impugnata;
b) con vittoria di spese legali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 4001/2024 il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, ha parzialmente accolto la domanda di pronunciando come segue: Controparte_1
“accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati retributivi, relativamente al periodo da gennaio 2015 a dicembre 2022, a titolo di sovramminimo collettivo per euro 242,69 mensili e, per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 22.084,79 per il periodo dal 19.01.2015 al 31.12.2021, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., per ulteriori euro 6.864,11; rigetta nel resto il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre Parte_1
accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Le domande svolte originavano da un precedente contenzioso fra le stesse parti in cui la Corte di
Appello di Napoli, con la sentenza 5113/2021 (passata in giudicato) aveva riformato la sentenza del pagina 2 di 10 Tribunale di Napoli n. 7508 del 7.11.2017, accogliendo la domanda relativa all'illiceità dell'appalto fra e , datrice di lavoro del ricorrente, dichiarando fra e “costituito Parte_1 CP_4 CP_1 Pt_1
ed eseguito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dalla [….] assunzione presso la Società interposta nel medesimo livello professionale rivestito presso l'interposto con riconoscimento dell'anzianità maturata dalla stessa data e del pagamento della retribuzione nonché dei contributi previdenziali nei termini di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto alle retribuzioni fino al soddisfo;
, in esecuzione della sentenza, comunicava al sig. la costituzione del rapporto Pt_1 Parte_1 CP_1
di lavoro alle sue dipendenze dal 24.1.2022. Inoltre, corrispondeva al sig. quanto previsto dalla CP_1
sentenza e, in particolare, le retribuzioni arretrate e gli accessori nell'importo complessivo di euro
244.853,67.
Le domanda proposte al Tribunale di Milano erano:
- la condanna al pagamento del sovramminimo collettivo per euro 22.084,79, non incluso da Pt_1 nell'importo a titolo di arretrati retributivi;
-la condanna al pagamento degli interessi legali calcolati al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 dal momento della introduzione del giudizio davanti al Tribunale di Napoli su tutte le differenze retributive, quindi sia sulle somme a titolo di sovramminimo collettivo, sia su quanto già pagato nel febbraio 2022.
Il Tribunale, per quanto riguarda l'applicazione del tasso di cui all'art. 1284, IV comma, premessa la recente giurisprudenza in materia, ha osservato che “nella sentenza n. 5113/2021 della Corte d'Appello di Napoli non c'è alcun riferimento agli interessi moratori, né gli stessi erano stati richiesti nel ricorso introduttivo di quel giudizio (cfr. sentenza al doc. 1 e doc. 9 fasc. ric.)”. Ha ritenuto quindi corretta l'eccezione di giudicato sollevata da anche in base a quanto stabilito ex art. 363 bis cpc da Pt_1
Cass. Sez. un. Sent. 12449/7.5.2024, per cui “se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284 IV comma cc e si intenderanno applicati gli interessi di cui al I comma, decorrenti dalla domanda giudiziale”
Sulla questione sostanziale il Tribunale ha richiamato testualmente la recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 61/2023 e, di seguito, al punto 13 della sentenza, ha concluso: “Tanto detto, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento che nega l'applicazione del disposto dell'art. 1284 4° co. c.c. ai crediti di lavoro: la stessa interpretazione letterale impone di riferire tale disciplina alla materia delle transazioni commerciali. Conseguentemente, per l'individuazione degli accessori del credito di lavoro si ritiene opportuno dare applicazione al solo art. 429 ult. co. c.p.c.
Per tutte le ragioni esposte, le domande in analisi devono essere rigettate in parte qua”.
pagina 3 di 10 Con il secondo capo della sentenza il Tribunale ha invece accolto la domanda relativa al pagamento del sovramminimo collettivo con il dispositivo poc'anzi riprodotto.
Con ricorso depositato il 3.4.2025 ha proposto appello contro la sentenza, rilevando il Parte_1
contrasto fra dispositivo e motivazione in quanto il Tribunale ha riconosciuto gli interessi ex art. 1284 IV comma sulla somma a titolo di sovramminimo collettivo, mentre nella motivazione ne aveva negato l'applicabilità ai crediti di lavoro.
Chiede quindi la correzione della sentenza ex art. 288 c.p.c. o comunque la declaratoria di nullità parziale della medesima
Per l'ipotesi in cui si ritenesse di dare prevalenza al dispositivo ovvero si ritenesse che la sentenza impugnata abbia effettivamente inteso maggiorare il credito vantato dal sig. del tasso degli CP_1
interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., l'appellante chiede la parziale riforma della sentenza argomentando in diritto con richiami giurisprudenziali.
Con memoria depositata il 29.5.2025 si è costituito in giudizio l'appellato, chiedendo di dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'istanza di correzione di errore materiale, e comunque chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Oggetto sostanziale della questione è l'applicabilità alle controversie di lavoro privato, cui si applica l'art. 429 terzo comma c.p.c., del quarto comma dell'art. 1284 c.c. come aggiunto dal D.L. 12 settembre
2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”) che dispone : “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”
È palese il contrasto denunciato dall'appellante fra la motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata.
A tale proposito il Collegio non ritiene di poter pronunciare una correzione dell'errore materiale, vista la giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza è atto processuale a rilevanza esterna che racchiude tutti gli elementi del comando giudiziale, i quali, oltre a poter essere portati immediatamente ad esecuzione nei casi previsti dalla legge, non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione, onde il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza, con conseguente impossibilità di applicare il procedimento di correzione ex art. 287 cod. proc. civ.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 22/02/2022, n. 5822).
pagina 4 di 10 “Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell'errore materiale poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ. sez.
VI Ordinanza, 19/12/2022, n. 37079)
Nel caso di specie non ricorrono i presupposti dell'errore materiale nel dispositivo che sia percepibile ictu oculi e della possibilità di individuare univocamente e senza incertezza il pensiero del giudice attraverso la motivazione del provvedimento, visto che l'enunciato di cui al punto 13 della sentenza non appare chiaramente coordinato con il richiamo alla sentenza Cass. Sez. un. Sent.
7.5.2024 n.
12449/2024 e con l'ampia citazione testuale di Cass. Ord.
3.1.2023 n. 61/2023; quest'ultima, come ha correttamente osservato l'appellato, pur non avendo preso in considerazione espressamente i crediti di cui all'art. 429 c.p.c., è nel senso dell'applicabilità generalizzata (e comunque al di fuori della materia dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da contratto) dell'art. 1284 IV comma c.c.
Pertanto, il Collegio ravvisa una ipotesi di nullità della sentenza in parte qua, che impone la riconsiderazione della questione sostanziale controversa.
***
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata con un intervento nomofilattico che il Collegio condivide e intende porre a fondamento della propria decisione, in continuità con l'orientamento di questa Corte resa in fattispecie analoghe alla presente (Corte d'Appello di Milano sentenza n. 18/2025 del 22.1.2025 e sentenza n. 20/2025 del 22.1.2025).
Con la sentenza n. 11343 del 30.4.2025, la Suprema Corte ha così statuito:
“20. Questa Sezione, molto di recente, in relazione a motivo di ricorso analogo a quello ora in esame, in cui pure veniva dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1284, comma quarto, c.c. novellato, ha considerato che le Sezioni unite della Corte "(sentenza n. 12449 del 2024) hanno recentemente chiarito che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale;
entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284; la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. superinteressi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella pagina 5 di 10 produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4; con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
da quanto precede deriva che, in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale,..." (così nel par.
5.2. di Cass., sez. lav., 21.11.2024, n. 30087).
21. Nel caso in esame (diversamente rispetto a quello considerato in Cass. n. 30087/2014 ora cit.) la ricorrente incidentale ha dedotto che, sin dal ricorso introduttivo del giudizio (poi, in sede di opposizione e, quindi, in sede di reclamo) aveva chiesto, in relazione alle sue domande principali e subordinate, la condanna delle controparti "al pagamento a favore dell'odierna ricorrente degli interessi legali anche ex art. 1284 IV comma c.c., moratori e compensativi, oltre rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo" (cfr. pag. 27 del controricorso).
22. Nota, ora, il Collegio che nella già cit. sent. n. 12449/2024 le Sezioni unite, dopo aver riferito di un primo indirizzo emerso in sede di legittimità, in presenza di esecuzione forzata su titolo esecutivo giudiziale, avevano considerato "Vi è tuttavia un altro indirizzo, soggiacente una serie di pronunce della Corte (essenzialmente della Sezione lavoro), non emerso a livello di principio di diritto, secondo cui la formula dei commi 4 e 5 dell'art. 1284 è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. 20 gennaio 2021,
n. 943; 23 settembre 2020, n. 19906; 12 novembre 2019, n. 9212; 25 marzo 2019, n. 8289; 7 novembre
2018, n. 28409). In relazione ad impugnazioni che denunciavano l'omesso riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali di cui al quarto comma, si è risposto che il provvedimento doveva ritenersi integrato da quest'ultima previsione" (così alla facciata quinta di detta sentenza nell'ambito del par.
1. della motivazione).
22.1. Sempre le Sezioni unite di questa Corte, nell'ambito dei presupposti applicativi che possono emergere, secondo i vari casi, in relazione alla natura della fonte dell'obbligazione, avevano posto in luce "l'area dei crediti di lavoro" (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.) (cfr. il seguito del par. 3 di Sez. un. n. 12449/2024).
pagina 6 di 10 23. Occorre, infine, sottolineare che il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite è esplicitamente riferito al titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Invero, il principio enunciato è il seguente "ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
23.1. Tanto del resto in perfetta conformità alla questione di diritto di cui erano state investite le
Sezioni unite in base a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da un Tribunale in causa di opposizione a precetto, fondato su titolo esecutivo appunto di formazione giudiziale (costituito da una sentenza).
24. E tale specifico ambito di operatività del riferito principio di diritto induce a riflessioni ulteriori anche in base al piano rilievo che la controversia che ci occupa, non verte affatto su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ma riguarda caso nel quale, come già notato, la richiesta di applicazione dell'art. 1284, comma quarto, c.c. era contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, e, come già riportato in narrativa, è stata disattesa anche in secondo grado.
25. Osserva il Collegio che, sul piano strettamente letterale, il rinvio che si legge agli interessi legali nel terzo comma dell'art. 429c.p.c. potrebbe riferirsi anche al quarto comma dell'art. 1284c.c., sia pure con qualche evidente difficoltà di coordinamento tra le due previsioni.
In particolare, il terzo comma dell'art. 429 c.p.c. menziona gli interessi legali solo nell'inciso "oltre gli interessi nella misura legale"; e attualmente nell'art. 1284 c.c. troviamo due saggi degli interessi, sempre legali, quello, per così dire, ordinario, ma "variabile", di cui al primo comma, e quello sancito dal comma quarto, alle condizioni ivi stabilite.
Inoltre, il comma quarto dell'art. 1284 c.c., soprattutto dopo l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite sopra riassunto, è in sintesi "norma sulla domanda giudiziale di parte"; mentre la disposizione di cui all'art. 429, comma terzo, c.p.c. è "norma sulla sentenza del giudice del lavoro", e non a caso chiude un articolo rubricato "Pronuncia della sentenza".
Per rendere compatibili le due previsioni dovrebbe, quindi, ipotizzarsi che il giudice, "quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro", debba determinare gli interessi, prima, nella misura legale ex art. 1284, comma primo, c.c., "con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto" (maturazione, di regola, anteriore all'inizio del giudizio), e,
pagina 7 di 10 poi, "dal momento in cui è proposta domanda giudiziale", nella diversa misura legale ex art. 1284, comma quarto, c.c., salvo comunque dover determinare "il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito".
26. Dunque, il non certo intuitivo coordinamento tra le due disposizioni, introdotte in tempi alquanto distanziati e per ragioni del tutto differenti, rende dovute considerazioni di ordine sistematico.
26.1. Deve allora rilevarsi che nella Relazione illustrativa all'art. 17D.L. n. 132/2014(poi convertito in legge), che introdusse il comma quarto dell'art. 1284c.c. (oltre che il quinto comma), è dichiarata l'esigenza di "evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso
(in ragione dell'applicazione del tasso di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato". Del resto, parecchie voci dottrinali hanno concluso che con tale novella si sia voluto introdurre una vera e propria pena privata a carico del debitore, sull'assunto che la misura prevedibile del risarcimento, essendo prima ancorata al (solo) saggio d'interesse legale, non costituisse una ragione sufficiente per indurlo ad astenersi dall'inadempimento, in quanto -per ipotesi – inferiore al lucro ritraibile dall'inadempimento stesso.
27. Tale ratio dell'intervento normativo del 2014 porta a riconsiderare come esso si possa collocare rispetto al disposto dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., secondo l'assetto interpretativo dello stesso ormai da tempo raggiunto in base a diversi interventi sia della Corte costituzionale (sent. n. 13/1977;
n. 207/1994; n. 459/2000) che di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni unite.
28. Senza pretesa di completezza, allora, giova ricordare che le Sezioni unite, chiamate a dirimere un contrasto nuovamente insorto nella Sezione lavoro della stessa Corte di legittimità sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in Cass., sez. un., 29.1.2001, n. 38, pur non mancando di rilevare che il debito di valore costituisce "categoria non legale, comunemente accettata per decenni nella pratica del foro ma ultimamente da qualcuno contestata", hanno deciso di comporre detto contrasto affermando che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata;
il che
(come le stesse Sezioni unite non hanno mancato di ricordare, richiamando il loro precedente e noto intervento di cui a Cass., sez. un., n. 1712/1995) è la modalità tipica con cui si procede al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.
Inoltre, nella stessa decisione le Sezioni unite avevano espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del "valore" della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di "remora" (ossia di pena privata), tipica del terzo comma dell'art. 429c.p.c.
pagina 8 di 10 Pertanto, se il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi assolve ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, la disposizione di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. appare praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro.
28.1. E, a quest'ultimo proposito, si deve sottolineare che, secondo un orientamento assolutamente consolidato di questa Sezione, anche di recente confermato, l'art. 429, comma terzo, c.p.c., nell'utilizzare l'ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (compresi quelli risarcitori) e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. n.
13624/2020ed ivi in motivazione i precedenti in senso conforme;
e in termini, ex multis, tra le più recenti Cass. n. 9855/2024; n. 6265/2024; n. 419/2024; n. 32408/2023). E nella specie viene appunto in considerazione un credito di natura risarcitoria (ex art. 18, comma secondo L. n. 300/1970 novellato) in relazione a rapporto lavorativo tra privati.
29. In questa sede l'analisi è stata limitata appunto ai crediti di lavoro "privati" in relazione all'oggetto precipuo del giudizio. Noto è, difatti, che per i crediti previdenziali (v. art. 16 D. Lgs. n. 412/1991) e per i crediti da lavoro pubblico (v. art. 22L. n. 724/1994) valgono regole differenti da quelle dettate dall'art. 429, comma terzo, c.p.c.
30. Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3Cost.
Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico.”
Da quanto sopra esposto consegue la riforma parziale (nella parte affetta da nullità) della sentenza impugnata, con esclusione dell'applicazione del tasso di cui all'art. 1284, IV comma sulla somma dovuta a titolo di sovramminimo collettivo, essendo unicamente applicabile il disposto dell'art. 429 terzo comma cpc con il tasso degli interessi legali calcolato secondo il primo comma della norma.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Non è possibile esaminare in questa sede la domanda restitutoria delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, restituzione che comunque conseguirebbe ex lege, in quanto non è stato documentato il pagamento a favore dell'originario ricorrente delle somme oggetto di gravame.
pagina 9 di 10 Circa le spese di lite del doppio grado, queste devono essere nuovamente liquidate in relazione all'esito complessivo del giudizio, in omaggio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. Sez.
Lav. 6259/2014; conf. Cass. 11423/2016, Cass. 9064/2018, Cass. 27056/2021 e, da ultimo, Cass.
13383/2025).
Considerata la soccombenza parziale di entrambe le parti e valutata preminente in termini economici quella di , il Collegio ritiene di operare una compensazione delle spese nella misura Parte_1
di un terzo, con il rimanente a carico di , e con liquidazione dell'intero ex DM Parte_1
55/2014 e successive modificazioni, considerato il valore e la complessità della controversia nonché
l'assenza della fase istruttoria, in euro 3.500,00 per il primo grado ed euro 3.700,00 per il grado di appello, oltre spese generali e oneri di legge. Consegue la quantificazione come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4001/2024 del Tribunale di Milano, condanna a Parte_1 corrispondere ad la rivalutazione monetaria e gli interessi legali al tasso di cui all'art. Controparte_1
1284 primo comma c.c. sulla somma a titolo di sovramminimo collettivo. Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna a rifondere ad la quota di 2/3 delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 doppio grado di giudizio, quota liquidata nell'importo complessivo di euro 4.800,00 oltre spese generali e oneri di legge, con compensazione del residuo.
Milano, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
DR TI AN IC
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. AN IC Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. DR TI Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4001/2024, estensore
Dott.ssa Maria Grazia Florio promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti ARTURO Parte_1 P.IVA_1
CA ( ), ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
( ) e ( ed
[...] C.F._3 Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA GUSTAVO MODENA, N. 3 presso lo studio dell'avv.
RO BI ( ) C.F._5
APPELLANTE
CONTRO
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti FRANCO Controparte_1 C.F._6
SC ( , ( ) e C.F._7 Controparte_2 C.F._8
( elettivamente domiciliato in MILANO, CORSO Controparte_3 C.F._9
ITALIA 8, presso il primo difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
pagina 1 di 10 - in applicazione dell'art. 288 c.p.c. correggere la sentenza del Tribunale di Milano meglio indicata in epigrafe accertando la non applicabilità al credito vantato dal sig. degli interessi Controparte_1 moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c.; in subordine revocare e/o annullare per la parte impugnata la sentenza emessa dal Tribunale di Milano meglio indicata in epigrafe, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- rigettare la domanda del sig. relativa alla corresponsione dei cd. interessi moratori Controparte_1
ex art. 1284 comma 4 c.c. in quanto infondata per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- in via meramente subordinata, dichiarare la decorrenza degli interessi cd. moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., solo per il periodo successivo al 30.11.2021 (data di deposito della sentenza n.
5113/2021) della Corte d'Appello di Napoli, nonché voglia accogliere l'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, rigettare la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
- per l'effetto, condannare il sig. a restituire a l'intera somma percepita a Controparte_1 Pt_1
titolo di cd. interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi.”
PER L'APPELLATO
a) Dichiarare inammissibile, ovvero rigettare integralmente, l'istanza di correzione dell'errore materiale, nonché il ricorso in appello, avanzati da , con conferma della sentenza Parte_1
impugnata;
b) con vittoria di spese legali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 4001/2024 il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, ha parzialmente accolto la domanda di pronunciando come segue: Controparte_1
“accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati retributivi, relativamente al periodo da gennaio 2015 a dicembre 2022, a titolo di sovramminimo collettivo per euro 242,69 mensili e, per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 22.084,79 per il periodo dal 19.01.2015 al 31.12.2021, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., per ulteriori euro 6.864,11; rigetta nel resto il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre Parte_1
accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Le domande svolte originavano da un precedente contenzioso fra le stesse parti in cui la Corte di
Appello di Napoli, con la sentenza 5113/2021 (passata in giudicato) aveva riformato la sentenza del pagina 2 di 10 Tribunale di Napoli n. 7508 del 7.11.2017, accogliendo la domanda relativa all'illiceità dell'appalto fra e , datrice di lavoro del ricorrente, dichiarando fra e “costituito Parte_1 CP_4 CP_1 Pt_1
ed eseguito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dalla [….] assunzione presso la Società interposta nel medesimo livello professionale rivestito presso l'interposto con riconoscimento dell'anzianità maturata dalla stessa data e del pagamento della retribuzione nonché dei contributi previdenziali nei termini di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto alle retribuzioni fino al soddisfo;
, in esecuzione della sentenza, comunicava al sig. la costituzione del rapporto Pt_1 Parte_1 CP_1
di lavoro alle sue dipendenze dal 24.1.2022. Inoltre, corrispondeva al sig. quanto previsto dalla CP_1
sentenza e, in particolare, le retribuzioni arretrate e gli accessori nell'importo complessivo di euro
244.853,67.
Le domanda proposte al Tribunale di Milano erano:
- la condanna al pagamento del sovramminimo collettivo per euro 22.084,79, non incluso da Pt_1 nell'importo a titolo di arretrati retributivi;
-la condanna al pagamento degli interessi legali calcolati al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 dal momento della introduzione del giudizio davanti al Tribunale di Napoli su tutte le differenze retributive, quindi sia sulle somme a titolo di sovramminimo collettivo, sia su quanto già pagato nel febbraio 2022.
Il Tribunale, per quanto riguarda l'applicazione del tasso di cui all'art. 1284, IV comma, premessa la recente giurisprudenza in materia, ha osservato che “nella sentenza n. 5113/2021 della Corte d'Appello di Napoli non c'è alcun riferimento agli interessi moratori, né gli stessi erano stati richiesti nel ricorso introduttivo di quel giudizio (cfr. sentenza al doc. 1 e doc. 9 fasc. ric.)”. Ha ritenuto quindi corretta l'eccezione di giudicato sollevata da anche in base a quanto stabilito ex art. 363 bis cpc da Pt_1
Cass. Sez. un. Sent. 12449/7.5.2024, per cui “se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284 IV comma cc e si intenderanno applicati gli interessi di cui al I comma, decorrenti dalla domanda giudiziale”
Sulla questione sostanziale il Tribunale ha richiamato testualmente la recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 61/2023 e, di seguito, al punto 13 della sentenza, ha concluso: “Tanto detto, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento che nega l'applicazione del disposto dell'art. 1284 4° co. c.c. ai crediti di lavoro: la stessa interpretazione letterale impone di riferire tale disciplina alla materia delle transazioni commerciali. Conseguentemente, per l'individuazione degli accessori del credito di lavoro si ritiene opportuno dare applicazione al solo art. 429 ult. co. c.p.c.
Per tutte le ragioni esposte, le domande in analisi devono essere rigettate in parte qua”.
pagina 3 di 10 Con il secondo capo della sentenza il Tribunale ha invece accolto la domanda relativa al pagamento del sovramminimo collettivo con il dispositivo poc'anzi riprodotto.
Con ricorso depositato il 3.4.2025 ha proposto appello contro la sentenza, rilevando il Parte_1
contrasto fra dispositivo e motivazione in quanto il Tribunale ha riconosciuto gli interessi ex art. 1284 IV comma sulla somma a titolo di sovramminimo collettivo, mentre nella motivazione ne aveva negato l'applicabilità ai crediti di lavoro.
Chiede quindi la correzione della sentenza ex art. 288 c.p.c. o comunque la declaratoria di nullità parziale della medesima
Per l'ipotesi in cui si ritenesse di dare prevalenza al dispositivo ovvero si ritenesse che la sentenza impugnata abbia effettivamente inteso maggiorare il credito vantato dal sig. del tasso degli CP_1
interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., l'appellante chiede la parziale riforma della sentenza argomentando in diritto con richiami giurisprudenziali.
Con memoria depositata il 29.5.2025 si è costituito in giudizio l'appellato, chiedendo di dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'istanza di correzione di errore materiale, e comunque chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 12.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Oggetto sostanziale della questione è l'applicabilità alle controversie di lavoro privato, cui si applica l'art. 429 terzo comma c.p.c., del quarto comma dell'art. 1284 c.c. come aggiunto dal D.L. 12 settembre
2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”) che dispone : “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”
È palese il contrasto denunciato dall'appellante fra la motivazione ed il dispositivo della sentenza impugnata.
A tale proposito il Collegio non ritiene di poter pronunciare una correzione dell'errore materiale, vista la giurisprudenza di legittimità secondo cui:
“Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza è atto processuale a rilevanza esterna che racchiude tutti gli elementi del comando giudiziale, i quali, oltre a poter essere portati immediatamente ad esecuzione nei casi previsti dalla legge, non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione, onde il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza, con conseguente impossibilità di applicare il procedimento di correzione ex art. 287 cod. proc. civ.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 22/02/2022, n. 5822).
pagina 4 di 10 “Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell'errore materiale poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ. sez.
VI Ordinanza, 19/12/2022, n. 37079)
Nel caso di specie non ricorrono i presupposti dell'errore materiale nel dispositivo che sia percepibile ictu oculi e della possibilità di individuare univocamente e senza incertezza il pensiero del giudice attraverso la motivazione del provvedimento, visto che l'enunciato di cui al punto 13 della sentenza non appare chiaramente coordinato con il richiamo alla sentenza Cass. Sez. un. Sent.
7.5.2024 n.
12449/2024 e con l'ampia citazione testuale di Cass. Ord.
3.1.2023 n. 61/2023; quest'ultima, come ha correttamente osservato l'appellato, pur non avendo preso in considerazione espressamente i crediti di cui all'art. 429 c.p.c., è nel senso dell'applicabilità generalizzata (e comunque al di fuori della materia dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da contratto) dell'art. 1284 IV comma c.c.
Pertanto, il Collegio ravvisa una ipotesi di nullità della sentenza in parte qua, che impone la riconsiderazione della questione sostanziale controversa.
***
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata con un intervento nomofilattico che il Collegio condivide e intende porre a fondamento della propria decisione, in continuità con l'orientamento di questa Corte resa in fattispecie analoghe alla presente (Corte d'Appello di Milano sentenza n. 18/2025 del 22.1.2025 e sentenza n. 20/2025 del 22.1.2025).
Con la sentenza n. 11343 del 30.4.2025, la Suprema Corte ha così statuito:
“20. Questa Sezione, molto di recente, in relazione a motivo di ricorso analogo a quello ora in esame, in cui pure veniva dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1284, comma quarto, c.c. novellato, ha considerato che le Sezioni unite della Corte "(sentenza n. 12449 del 2024) hanno recentemente chiarito che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale;
entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284; la relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. superinteressi (relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella pagina 5 di 10 produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4; con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
da quanto precede deriva che, in forza del fondamentale principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., gli interessi maggiorati devono costituire oggetto di una espressa domanda che ne evidenzi gli ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale,..." (così nel par.
5.2. di Cass., sez. lav., 21.11.2024, n. 30087).
21. Nel caso in esame (diversamente rispetto a quello considerato in Cass. n. 30087/2014 ora cit.) la ricorrente incidentale ha dedotto che, sin dal ricorso introduttivo del giudizio (poi, in sede di opposizione e, quindi, in sede di reclamo) aveva chiesto, in relazione alle sue domande principali e subordinate, la condanna delle controparti "al pagamento a favore dell'odierna ricorrente degli interessi legali anche ex art. 1284 IV comma c.c., moratori e compensativi, oltre rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al saldo" (cfr. pag. 27 del controricorso).
22. Nota, ora, il Collegio che nella già cit. sent. n. 12449/2024 le Sezioni unite, dopo aver riferito di un primo indirizzo emerso in sede di legittimità, in presenza di esecuzione forzata su titolo esecutivo giudiziale, avevano considerato "Vi è tuttavia un altro indirizzo, soggiacente una serie di pronunce della Corte (essenzialmente della Sezione lavoro), non emerso a livello di principio di diritto, secondo cui la formula dei commi 4 e 5 dell'art. 1284 è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. 20 gennaio 2021,
n. 943; 23 settembre 2020, n. 19906; 12 novembre 2019, n. 9212; 25 marzo 2019, n. 8289; 7 novembre
2018, n. 28409). In relazione ad impugnazioni che denunciavano l'omesso riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali di cui al quarto comma, si è risposto che il provvedimento doveva ritenersi integrato da quest'ultima previsione" (così alla facciata quinta di detta sentenza nell'ambito del par.
1. della motivazione).
22.1. Sempre le Sezioni unite di questa Corte, nell'ambito dei presupposti applicativi che possono emergere, secondo i vari casi, in relazione alla natura della fonte dell'obbligazione, avevano posto in luce "l'area dei crediti di lavoro" (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.) (cfr. il seguito del par. 3 di Sez. un. n. 12449/2024).
pagina 6 di 10 23. Occorre, infine, sottolineare che il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite è esplicitamente riferito al titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Invero, il principio enunciato è il seguente "ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
23.1. Tanto del resto in perfetta conformità alla questione di diritto di cui erano state investite le
Sezioni unite in base a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. da un Tribunale in causa di opposizione a precetto, fondato su titolo esecutivo appunto di formazione giudiziale (costituito da una sentenza).
24. E tale specifico ambito di operatività del riferito principio di diritto induce a riflessioni ulteriori anche in base al piano rilievo che la controversia che ci occupa, non verte affatto su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ma riguarda caso nel quale, come già notato, la richiesta di applicazione dell'art. 1284, comma quarto, c.c. era contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, e, come già riportato in narrativa, è stata disattesa anche in secondo grado.
25. Osserva il Collegio che, sul piano strettamente letterale, il rinvio che si legge agli interessi legali nel terzo comma dell'art. 429c.p.c. potrebbe riferirsi anche al quarto comma dell'art. 1284c.c., sia pure con qualche evidente difficoltà di coordinamento tra le due previsioni.
In particolare, il terzo comma dell'art. 429 c.p.c. menziona gli interessi legali solo nell'inciso "oltre gli interessi nella misura legale"; e attualmente nell'art. 1284 c.c. troviamo due saggi degli interessi, sempre legali, quello, per così dire, ordinario, ma "variabile", di cui al primo comma, e quello sancito dal comma quarto, alle condizioni ivi stabilite.
Inoltre, il comma quarto dell'art. 1284 c.c., soprattutto dopo l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite sopra riassunto, è in sintesi "norma sulla domanda giudiziale di parte"; mentre la disposizione di cui all'art. 429, comma terzo, c.p.c. è "norma sulla sentenza del giudice del lavoro", e non a caso chiude un articolo rubricato "Pronuncia della sentenza".
Per rendere compatibili le due previsioni dovrebbe, quindi, ipotizzarsi che il giudice, "quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro", debba determinare gli interessi, prima, nella misura legale ex art. 1284, comma primo, c.c., "con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto" (maturazione, di regola, anteriore all'inizio del giudizio), e,
pagina 7 di 10 poi, "dal momento in cui è proposta domanda giudiziale", nella diversa misura legale ex art. 1284, comma quarto, c.c., salvo comunque dover determinare "il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito".
26. Dunque, il non certo intuitivo coordinamento tra le due disposizioni, introdotte in tempi alquanto distanziati e per ragioni del tutto differenti, rende dovute considerazioni di ordine sistematico.
26.1. Deve allora rilevarsi che nella Relazione illustrativa all'art. 17D.L. n. 132/2014(poi convertito in legge), che introdusse il comma quarto dell'art. 1284c.c. (oltre che il quinto comma), è dichiarata l'esigenza di "evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso
(in ragione dell'applicazione del tasso di interesse) e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato". Del resto, parecchie voci dottrinali hanno concluso che con tale novella si sia voluto introdurre una vera e propria pena privata a carico del debitore, sull'assunto che la misura prevedibile del risarcimento, essendo prima ancorata al (solo) saggio d'interesse legale, non costituisse una ragione sufficiente per indurlo ad astenersi dall'inadempimento, in quanto -per ipotesi – inferiore al lucro ritraibile dall'inadempimento stesso.
27. Tale ratio dell'intervento normativo del 2014 porta a riconsiderare come esso si possa collocare rispetto al disposto dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., secondo l'assetto interpretativo dello stesso ormai da tempo raggiunto in base a diversi interventi sia della Corte costituzionale (sent. n. 13/1977;
n. 207/1994; n. 459/2000) che di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni unite.
28. Senza pretesa di completezza, allora, giova ricordare che le Sezioni unite, chiamate a dirimere un contrasto nuovamente insorto nella Sezione lavoro della stessa Corte di legittimità sulle modalità di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi, in Cass., sez. un., 29.1.2001, n. 38, pur non mancando di rilevare che il debito di valore costituisce "categoria non legale, comunemente accettata per decenni nella pratica del foro ma ultimamente da qualcuno contestata", hanno deciso di comporre detto contrasto affermando che gli interessi debbono calcolarsi sulla somma via via rivalutata;
il che
(come le stesse Sezioni unite non hanno mancato di ricordare, richiamando il loro precedente e noto intervento di cui a Cass., sez. un., n. 1712/1995) è la modalità tipica con cui si procede al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale.
Inoltre, nella stessa decisione le Sezioni unite avevano espressamente affermato che già il calcolo degli interessi sul capitale via via rivalutato impone al datore di lavoro un aggravio rispetto alla mera ricostituzione del "valore" della retribuzione non corrisposta, che può giustificarsi solo in relazione a quella funzione di "remora" (ossia di pena privata), tipica del terzo comma dell'art. 429c.p.c.
pagina 8 di 10 Pertanto, se il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi assolve ex se al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante derivante dall'inadempimento, la disposizione di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. appare praticamente estranea alla materia dei crediti di lavoro.
28.1. E, a quest'ultimo proposito, si deve sottolineare che, secondo un orientamento assolutamente consolidato di questa Sezione, anche di recente confermato, l'art. 429, comma terzo, c.p.c., nell'utilizzare l'ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (compresi quelli risarcitori) e non soltanto a quelli strettamente retributivi (Cass. n.
13624/2020ed ivi in motivazione i precedenti in senso conforme;
e in termini, ex multis, tra le più recenti Cass. n. 9855/2024; n. 6265/2024; n. 419/2024; n. 32408/2023). E nella specie viene appunto in considerazione un credito di natura risarcitoria (ex art. 18, comma secondo L. n. 300/1970 novellato) in relazione a rapporto lavorativo tra privati.
29. In questa sede l'analisi è stata limitata appunto ai crediti di lavoro "privati" in relazione all'oggetto precipuo del giudizio. Noto è, difatti, che per i crediti previdenziali (v. art. 16 D. Lgs. n. 412/1991) e per i crediti da lavoro pubblico (v. art. 22L. n. 724/1994) valgono regole differenti da quelle dettate dall'art. 429, comma terzo, c.p.c.
30. Ritiene in definitiva il Collegio che, se il cumulo di interessi legali, per così dire, a regime (vale a dire, ex art. 1284, comma primo, c.c.) e rivalutazione - cumulo già "penalizzante" per il debitore per come previsto ab origine dall'art. 429, comma terzo, c.p.c., vieppiù perché da calcolarsi come confermato dalle Sezioni unite nel 2001 - andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi "punitivi" (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato di siffatto, più che combinato, macchinoso disposto integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo sospettabile d'illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3Cost.
Dunque, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali previsioni conduce ad escludere il su descritto esito esegetico.”
Da quanto sopra esposto consegue la riforma parziale (nella parte affetta da nullità) della sentenza impugnata, con esclusione dell'applicazione del tasso di cui all'art. 1284, IV comma sulla somma dovuta a titolo di sovramminimo collettivo, essendo unicamente applicabile il disposto dell'art. 429 terzo comma cpc con il tasso degli interessi legali calcolato secondo il primo comma della norma.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Non è possibile esaminare in questa sede la domanda restitutoria delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, restituzione che comunque conseguirebbe ex lege, in quanto non è stato documentato il pagamento a favore dell'originario ricorrente delle somme oggetto di gravame.
pagina 9 di 10 Circa le spese di lite del doppio grado, queste devono essere nuovamente liquidate in relazione all'esito complessivo del giudizio, in omaggio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. Sez.
Lav. 6259/2014; conf. Cass. 11423/2016, Cass. 9064/2018, Cass. 27056/2021 e, da ultimo, Cass.
13383/2025).
Considerata la soccombenza parziale di entrambe le parti e valutata preminente in termini economici quella di , il Collegio ritiene di operare una compensazione delle spese nella misura Parte_1
di un terzo, con il rimanente a carico di , e con liquidazione dell'intero ex DM Parte_1
55/2014 e successive modificazioni, considerato il valore e la complessità della controversia nonché
l'assenza della fase istruttoria, in euro 3.500,00 per il primo grado ed euro 3.700,00 per il grado di appello, oltre spese generali e oneri di legge. Consegue la quantificazione come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 4001/2024 del Tribunale di Milano, condanna a Parte_1 corrispondere ad la rivalutazione monetaria e gli interessi legali al tasso di cui all'art. Controparte_1
1284 primo comma c.c. sulla somma a titolo di sovramminimo collettivo. Conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata.
Condanna a rifondere ad la quota di 2/3 delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 doppio grado di giudizio, quota liquidata nell'importo complessivo di euro 4.800,00 oltre spese generali e oneri di legge, con compensazione del residuo.
Milano, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
DR TI AN IC
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