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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2024, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1549/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Muzzi e Domenico Intagliata, con Parte_1 domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Via Pansa n.55/i Reggio Emilia
Appellante - contro
,in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv. Mariangela Furnari e Viviana Bovi, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Via
Ariosto n. 6 Reggio Emilia
- Appellato/ App incidentale-
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avv. Diego Bonanni, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Manuela Mazza
Via Nazario Sauro n. 26 Bologna
- Appellata/ App incidentale-
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.758 del 10/6/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE
pagina 1 di 6 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la pronuncia impugnata il Tribunale , in parziale accoglimento della domanda proposta da volta a sentirsi risarcire i danni patiti in seguito alla caduta occorsagli in data 1/1/2016 Parte_1 verso le ore 18.00 all'interno dell'area condominiale del , ritenuta la CP_1 CP_1 concorrente responsabilità dell'attore nella misura del 50% , condannava il convenuto CP_1 al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'attore della somma di €5.277,50 oltre accessori;
in accoglimento della domanda di garanzia svolta dal nei confronti di CP_1 [...]
, condannava inoltre la Compagnia assicuratrice a tenere indenne l'assicurato da Controparte_2
quanto tenuto a corrispondere al danneggiato;
compensava infine le spese processuali tra e il Pt_1
nella misura di due terzi , ponendo il residuo a carico del e condannava la CP_1 CP_1
Compagnia assicuratrice alla refusione delle spese nei confronti del ON , ponendo a suo carico anche le spese di ctu .
Avverso la Sentenza ha proposto appello ed ha censurato la pronuncia in punto al Parte_1
concorso di responsabilità del danneggiato dichiarato dal Tribunale.
Si sono costituiti in giudizio entrambi gli appellati e, oltre a resistere all'impugnazione principale, hanno proposto appello incidentale avverso l'accoglimento della domanda risarcitoria. ha impugnato , inoltre , la pronuncia in ordine alla regolamentazione Controparte_2
delle spese nella parte in cui ha posto a carico della Compagnia assicuratrice le spese di resistenza del ON , sul rilievo della previsione contenuta nell'art 45 delle condizioni generali di polizza che esclude invece la rifusione delle spese ove l'assicurato si sia avvalso di avvocati o periti non designati dall'assicuratore .
-Le censure che vengono svolte da sulla mancanza di prova del fatto Controparte_2
storico devono essere disattese.
Si premette che il Tribunale , in accoglimento dell'eccezione di incapacità a testimoniare ex art 246 cpc , ha dichiarato la nullità della deposizione del teste , indotto da parte attrice e unico Tes_1
testimone oculare del fatto, in quanto condòmino del convenuto . CP_1
Come è stato condivisibilmente rilevato dal Tribunale il fatto storico, ovvero la caduta dell'attore nel cortile condominiale nel punto in cui la pavimentazione presenta un rialzamento, può ritenersi comunque sufficientemente dimostrato in considerazione della deposizione del teste Tes_2 che, pur non avendo assistito direttamente alla caduta, ha riferito di avere rinvenuto l'attore pagina 2 di 6 “sdraiato a terra … proprio vicino al punto di rialzamento del pavimento” ; della circostanza inoltre che la centrale operativa del 118 di Parma ,allertata nell'immediatezza dei fatti , è intervenuta per prestare soccorso al danneggiato proprio all'ingresso del convenuto ( doc 4 attore); che CP_1
l'attore , trasportato al PS dell'ospedale di Reggio Emilia, è stato sottoposto a rx ed è stato riscontrato “trauma distorsivo TT dx e trauma diretto ginocchio dx e spalla dx “ ,lesioni che è stato accertato mediante la ctu medico-legale essere compatibili con la dinamica del sinistro riferita dall'attore.
Sul punto devono essere disattese le censure che vengono svolte sulla ammissibilità della deposizione del teste , testimonianza di cui il Tribunale ha tenuto conto sul rilievo della Tes_2
“mancata reiterazione” dell'eccezione di nullità ,da parte dell'odierno appellante (che aveva già eccepito l'incapacità del teste ex art 246 cpc in sede di escussione) , al momento della precisazione delle conclusioni.
Anche per questo testimone l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art 246 cpc trova causa nella qualità di condòmino. Tuttavia, il predetto testimone è stato indotto dall'assicurato e dalla stessa
Compagnia assicuratrice che oggi svolge le contestazioni sulla ammissibilità della deposizione:
l'avere indicato il teste nella consapevolezza della sua qualità di condomino implica rinuncia all'eccezione ex art. 246 cpc, vertendosi in materia rimessa al solo rilievo di parte.
In ogni caso, trattandosi di una ipotesi di nullità relativa come più volte ribadito dalla Suprema
Corte, che rimane pertanto sanata ex art 157 cpc ove non sia fatta valere dalla parte , l'eccezione di nullità ex art. 246 cpc della prova assunta è da ritenere tacitamente rinunciata qualora non sia stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. SU 2013/21670).
-Devono essere disattese le censure che vengono svolte da entrambi gli appellanti incidentali sull'accertamento della responsabilità a carico del ai sensi dell'art 2051 cc. CP_1
E' utile richiamare la sentenza della Suprema Corte n. 2022/37059 che, in tema di responsabilità da cose in custodia , ha ribadito che l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art 2051 cc e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima -la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art 1227 commi 1 o 2 cc -- , richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno.
Nello specifico caso della caduta di un pedone in corrispondenza di una disconnessione o buca stradale, all'esame della Suprema Corte nella pronuncia richiamata, la S.C. ha osservato che la pagina 3 di 6 caduta non può essere considerata di per sé imprevedibile “rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante” , né imprevenibile “sussistendo di norma la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente” e pertanto il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato in tali casi non è idoneo a interrompere il nesso causale , che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.
Tanto premesso nel caso in esame è pacifica l'esistenza della disconnessione nel cortile determinata dal rialzo della pavimentazione costituita da mattonelle cd CP_3
“autobloccanti”, rialzo che era presente nel tratto che dal cancello d'ingresso conduce ai portoni del fabbricato ( v. deposizione e , perito della Compagnia assicuratrice che ha svolto Tes_2 Tes_3
accertamenti sui luoghi dopo il sinistro) .
La disconnessione della pavimentazione è poi documentata dalle fotografie prodotte dalle parti in causa;
secondo la deposizione resa dal perito della Compagnia assicuratrice, che come detto ha svolto accertamento dopo il sinistro, il rialzamento del pavimento misurava 2,5 cm di altezza e si estendeva per circa 6 metri per la larghezza del viottolo.
Un rialzo della pavimentazione delle caratteristiche descritte, rilevabili dalle fotografie prodotte , costituisce a tutti gli effetti una anomalia fonte di pericolo e idonea a determinare la caduta del passante che si trovi a transitare;
non può inoltre ritenersi imprevenibile l'accaduto in quanto il rialzo della pavimentazione avrebbe quantomeno potuto essere idoneamente segnalato.
D'altra parte va pure osservato che non è stato dimostrato da parte del e dalla CP_1
Compagnia assicuratrice che l'attore abbia tenuto una condotta connotata “da imprevedibilità e eccezionalità” sì da costituire essa stessa causa efficiente esclusiva dell'evento dannoso , rilevato che stava attraversando il cortile seguendo il percorso normale che dal cancello di CP_3
ingresso conduce al portone del fabbricato.
Non può pertanto affermarsi che la condotta del danneggiato abbia integrato il caso fortuito.
La decisione merita conferma anche nella parte in cui ha ravvisato l'incidenza causale della condotta dell'attore nell'evento lesivo ai sensi dell'art 1227 c1 cc per le ragioni che si espongono.
Si precisa che l'impugnazione principale proposta da investe la sentenza solo in questa Pt_1 parte in cui ha dichiarato la corresponsabilità in misura paritaria dell'attore .
Sul punto è rilevante osservare che è emerso dalla deposizione del teste , ed è stato Tes_2
confermato anche dalle dichiarazioni del teste ( anche se il predetto testimone ha visionato i Tes_3 luoghi solo successivamente al sinistro) che l'area in cui è avvenuto in sinistro è illuminata da lampioni e luci condominiali ed anche da illuminazione pubblica (deposizione di Tes_2
pagina 4 di 6 “Confermo che nell'area ci sono lampioni e luci e che in data 1/1/2016 erano accese. Inoltre preciso che ci sono anche le luci dei lampioni pubblici, comunali, che illuminano anche l'area di cui al capitolo, lampioni esterni pubblici che erano accesi quel giorno ..” .)
E' pertanto del tutto giustificato affermare che se l'attore avesse prestato maggior attenzione avrebbe potuto rendersi conto della anomalia della pavimentazione in quel punto ed evitare l'evento dannoso.
La presenza di foschia nella sera in cui è avvenuto il sinistro - circostanza che è stata precisata sempre dal teste non diminuiva la visibilità del rialzo come è stato riferito dal teste, e Tes_2
nel contempo tale situazione imponeva certamente al pedone di incedere con maggiore cautela .
In mancanza di ulteriori elementi di valutazione che inducano a conclusioni diverse, ai sensi dell'art. 2055 c3 cc la misura della colpa del danneggiato e del custode deve ritenersi uguale.
Per tali ragioni va rigettato anche l'appello principale proposto da Pt_1
Con l'ulteriore motivo di gravame censura la regolamentazione delle Controparte_2 spese di lite sul rilievo che ai sensi dell'art 45 delle CGC rubricato “gestione delle vertenze di danno -spese legali” ( che prevede “L' è tenuto a prestare la propria collaborazione per Parte_2 permettere la gestione delle suddette vertenze ...” “La Società non riconosce le spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati ...”) avrebbe dovuto escludersi Parte_2 la rifusione delle spese di resistenza dell'assicurato in quanto si era avvalso di avvocati o periti non designati dall'assicuratore.
La censura va rigettata richiamando l'orientamento consolidato ( ex plurimis Cass 2022/21220 ) secondo il quale la clausola contrattuale che subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore, rappresentando una deroga in peius all'art 1917
c.3 cc è affetta da nullità ai sensi dell'art 1932 c.1 cc , che prevede l'inderogabilità se non in senso più favorevole all'assicurato.
La clausola de qua è pertanto nulla.
Va disatteso anche l'ulteriore motivo con cui la Compagnia Assicuratrice si duole della refusione integrale delle spese di lite in favore del ON, sostenendo che il rimborso avrebbe dovuto quantomeno essere ridotto tenuto conto della corresponsabilità del proprio assicurato.
Il rilievo è infondato in quanto il diritto alla refusione trova ragione nella stessa copertura assicurativa , che compre anche il fatto colposo dell'assicurato , per cui non può costituire ragione per escludere in tutto o in parte la ripetizione delle spese.
Per tutte le ragioni esposte sia l'appello principale che quelli incidentali devono essere rigettati.
pagina 5 di 6 L'esito della causa giustifica la compensazione integrale delle spese del grado tra tutte le parti, fatta eccezione per le spese processuali che la Compagnia deve rifondere al verso il quale è CP_1 soccombente quanto all'impugnazione sulle spese di primo grado.
P.Q.M.
La Corte
--Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- Rigetta gli appelli incidentali proposti da e Controparte_1 Controparte_2
-Condanna a rifondere al le spese di lite del grado che Controparte_2 CP_1 liquida ai sensi del DM 147/2022 in € 3.700,00 per compensi oltre 15% ,cpa e iva;
-Compensa tra le altre parti le spese del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento , a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 30/4/2024
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 6 di 6