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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7890/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. 7890/2022 R.G., vertente tra
(C.F.: ), opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alex Dal Cero
e
(P.Iva: ) e Controparte_1 P.IVA_1 del socio illimitatamente responsabile (C.F.: ), opposta, Controparte_1 C.F._2
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 2 novembre 2022, Parte_2
con il quale gli ha intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
16.076,81 sulla base dell'assegno bancario n. 0190142501-03. A sostegno dell'opposizione, premesso di non aver mai avuto alcun rapporto con ma solo col sig. Controparte_1
, idraulico che in più occasioni era intervenuto presso l'enoteca da lui gestita, ha fatto Controparte_1
presente che l'assegno in questione era stato da lui consegnato al sig. apponendovi timbro e CP_1
pagina 1 di 5 firma ma lasciandolo per il resto in bianco, con l'intesa che esso sarebbe stato riempito dal medesimo sig. intestandolo direttamente alla ditta fornitrice di una nuova macchina del ghiaccio che, su CP_1
suggerimento dello stesso l'opponente si era deciso ad acquistare e che non gli venne però CP_1
consegnata (salvo che per l'involucro in plastica, peraltro usato); al tempo stesso, il sig. si era CP_1
rifornito di vini pregiati (champagne) presso l'enoteca, per un importo complessivo di € 6.950,00 che il non aveva mai corrisposto malgrado le richieste;
i rapporti tra i due si erano pertanto deteriorati CP_1 sino a cessare, ed il anziché restituire al sig. l'assegno che gli era stato consegnato, CP_1 Pt_1
lo aveva compilato abusivamente, apponendovi luogo, data ed importo ed intestandolo a CP_1
società avente per oggetto sociale la produzione di pizza e di prodotti da forno con cui il
[...] Pt_1
non aveva mai intrattenuto alcun rapporto commerciale.
[...]
Il ha quindi domandato, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, Pt_1
nel merito, l'accertamento e la declaratoria della nullità, e/o inefficacia, invalidità o illegittimità dell'atto di precetto, viziato anche per l'erroneità delle somme ivi calcolate a titolo di Iva e Cpa;
l'opponente ha inoltre richiesto, in via riconvenzionale e previa autorizzazione alla chiamata in causa del sig. la condanna dello stesso, personalmente e/o quale legale rappresentante di CP_1 [...]
al pagamento del complessivo importo di € 12.736,00, di cui € 6.950,00 Controparte_1
a titolo di corrispettivo dell'acquisto di vini ed € 5.786,00 portati dall'assegno n. 0159294266-01 emesso dal il 31 dicembre 2021, risultato impagato in quanto emesso postdatato. CP_1
Nel giudizio così instaurato si è costituita ed ha svolto atto di Controparte_1
intervento volontario il sig. entrambi hanno affermato che l'assegno sulla base del Controparte_1
quale era stato notificato l'atto di precetto era stato emesso per il pagamento di due fatture (la n. 1 e la n. 2 del 25 gennaio 2022) relative alla vendita ed installazione da parte del di vari macchinari CP_1
presso l'enoteca dell'opponente, pagamento che venne effettuato intestando l'assegno a CP_1
quale soggetto indicato dal creditore a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. 1188 c.c.; la società opposta e l'intervenuto hanno inoltre contestato la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, riconoscendo, invece, che col precetto era stato erroneamente intimato il pagamento della somma di
16.076,81, in luogo di quella corretta di € 13.146,25, giacché l'Iva era stata calcolata anche su poste non imponibili;
il ha, infine, domandato, per l'eventualità di mancato riconoscimento CP_1 dell'efficacia dell'indicazione di pagamento ex art. 1188 c.c., la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo delle prestazioni e dei beni forniti, di cui alle fatture nn. 1 e 2 del 25
pagina 2 di 5 gennaio 2022, ed in ogni caso la condanna al pagamento della somma di € 5.978,00, Iva inclusa, quale prezzo della vendita di uno stabilizzatore di tensione da 15 Kw, di cui alla fattura n. 2/001 del 25 gennaio 2023.
La causa, istruita mediante assunzione di prove testimoniali, è stata interrotta a causa dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di e del Controparte_1
socio illimitatamente responsabile Il procedimento è stato quindi riassunto dal Controparte_1 Pt_1
ma, malgrado la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione
[...]
dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, la curatela non ha provveduto a costituirsi.
Può ritenersi pacifico che tra il da un lato, e la società Pt_1 Controparte_1
all'altro, non è mai intercorso alcun rapporto commerciale, né alcun rapporto di debito/credito.
[...]
Ed invero, la stessa parte opposta nonché l'intervenuto affermano che le prestazioni e le forniture eseguite in favore dell' vennero effettuate dal e che fu Parte_3 CP_1 Controparte_1
semplicemente indicata dal quale soggetto autorizzato a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. CP_1
1188 c.c. – cosa che non incide sulla titolarità del credito e sulla conseguente legittimazione processuale, quanto meno rispetto all'azione causale, atteso che l'incaricato a ricevere il pagamento è soggetto diverso sia dal rappresentante che dal mandatario del creditore, trattandosi di soggetto cui viene conferito esclusivamente il (limitato) potere di ricevere la prestazione ed i relativi atti a questa inscindibilmente connessi (cfr. Cass., 23 giugno 1997, n. 5579).
La documentazione prodotta da e da dimostra però che l'assegno n. Controparte_1 Controparte_1
0190142501-03 venne emesso dal sig. a pagamento non solo della macchina del ghiaccio, ma Pt_1
di tutte le prestazioni e forniture di cui alle fatture nn. 1 e 2 emesse dal il 25 gennaio 2022 (le CP_1
quali avevano ad oggetto, oltre, appunto, ad un “fabbricatore di ghiaccio Brema cb 150 s”; ed un “Bin contenitore”, due “Motori frigo tn nek 6165 gk” e due “Termocontrollori ecp 300 expert”): non solo, infatti, l'importo portato dall'assegno corrisponde alla somma delle due fatture (pari a complessivi €
11.199,99, Iva inclusa), ma in calce a ciascuna di esse il appose e sottoscrisse la dicitura Pt_1
“PAGATO IN DATA 31/01/2022 ASS N° 0190142501-03”. Fatta eccezione per la macchina del ghiaccio, l'opponente non ha poi contestato l'esecuzione delle predette forniture e prestazioni, né ha allegato e provato di aver provveduto al pagamento di queste specifiche prestazioni (limitandosi del tutto genericamente ad affermare, e quindi chiedere di provare, che nel corso del pluriennale rapporto pagina 3 di 5 con il gli aveva corrisposto 65 mila euro, ed allegando solo tardivamente un pagamento in CP_1 contanti di € 3.500,00 per la macchina del ghiaccio).
Oggetto di specifica allegazione e richiesta di prova è stato invece il pagamento del prezzo dello stabilizzatore di tensione, e tale pagamento è stato poi confermato dai testi introdotti da parte opponente.
Deve dunque ritenersi accertato un credito verso l'opponente di (e non di Controparte_1 CP_1
) di € 5.190,32 oltre Iva, per la fornitura e l'installazione di due motori frigo, due termocontrollori
[...]
ed un bin contenitore, escluso, invece, il “fabbricatore di ghiaccio Brema cb 150 s” che, per espressa ammissione del non venne mai consegnato al . CP_1 Pt_1
Per quel che poi riguarda la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, giacché nel corso del procedimento è stata aperta la liquidazione giudiziale di e del suo socio illimitatamente Controparte_1
responsabile essa può essere esaminata in questa sede solo nella misura in cui Controparte_1
l'invocata esistenza di un controcredito consente di paralizzare la pretesa della controparte, e non al fine di ottenere una pronuncia di accertamento o condanna verso la procedura, preclusa dal principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo (cfr., da ultimo, Cass., 14 maggio 2024, n.
13345).
Ai predetti fini è dunque sufficiente il credito per l'acquisto di champagne, acquisto confermato dal teste e dallo stesso riferito al febbraio 2022 – con conseguente infondatezza Testimone_1
dell'eccezione di prescrizione formulata dal ai sensi dell'art. 2955, n. 5, c.c. CP_1
In definitiva, pertanto, nulla il sig. deve a Pt_1 Controparte_2
o a in liquidazione giudiziale, con conseguente nullità dell'atto
[...] Controparte_1
di precetto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e minima per quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 7890/2022 R.G. promossa da avverso Parte_2 [...]
con l'intervento di definitivamente decidendo: Controparte_1 Controparte_1
Accerta e dichiara che nulla l'opponente deve a Parte_1 Controparte_2
giudiziale ovvero a in liquidazione giudiziale, e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto.
pagina 4 di 5 Condanna la liquidazione giudiziale di e di Controparte_1 Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in € 4.464,00, di cui €
237,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. 7890/2022 R.G., vertente tra
(C.F.: ), opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alex Dal Cero
e
(P.Iva: ) e Controparte_1 P.IVA_1 del socio illimitatamente responsabile (C.F.: ), opposta, Controparte_1 C.F._2
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli il 2 novembre 2022, Parte_2
con il quale gli ha intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
16.076,81 sulla base dell'assegno bancario n. 0190142501-03. A sostegno dell'opposizione, premesso di non aver mai avuto alcun rapporto con ma solo col sig. Controparte_1
, idraulico che in più occasioni era intervenuto presso l'enoteca da lui gestita, ha fatto Controparte_1
presente che l'assegno in questione era stato da lui consegnato al sig. apponendovi timbro e CP_1
pagina 1 di 5 firma ma lasciandolo per il resto in bianco, con l'intesa che esso sarebbe stato riempito dal medesimo sig. intestandolo direttamente alla ditta fornitrice di una nuova macchina del ghiaccio che, su CP_1
suggerimento dello stesso l'opponente si era deciso ad acquistare e che non gli venne però CP_1
consegnata (salvo che per l'involucro in plastica, peraltro usato); al tempo stesso, il sig. si era CP_1
rifornito di vini pregiati (champagne) presso l'enoteca, per un importo complessivo di € 6.950,00 che il non aveva mai corrisposto malgrado le richieste;
i rapporti tra i due si erano pertanto deteriorati CP_1 sino a cessare, ed il anziché restituire al sig. l'assegno che gli era stato consegnato, CP_1 Pt_1
lo aveva compilato abusivamente, apponendovi luogo, data ed importo ed intestandolo a CP_1
società avente per oggetto sociale la produzione di pizza e di prodotti da forno con cui il
[...] Pt_1
non aveva mai intrattenuto alcun rapporto commerciale.
[...]
Il ha quindi domandato, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, Pt_1
nel merito, l'accertamento e la declaratoria della nullità, e/o inefficacia, invalidità o illegittimità dell'atto di precetto, viziato anche per l'erroneità delle somme ivi calcolate a titolo di Iva e Cpa;
l'opponente ha inoltre richiesto, in via riconvenzionale e previa autorizzazione alla chiamata in causa del sig. la condanna dello stesso, personalmente e/o quale legale rappresentante di CP_1 [...]
al pagamento del complessivo importo di € 12.736,00, di cui € 6.950,00 Controparte_1
a titolo di corrispettivo dell'acquisto di vini ed € 5.786,00 portati dall'assegno n. 0159294266-01 emesso dal il 31 dicembre 2021, risultato impagato in quanto emesso postdatato. CP_1
Nel giudizio così instaurato si è costituita ed ha svolto atto di Controparte_1
intervento volontario il sig. entrambi hanno affermato che l'assegno sulla base del Controparte_1
quale era stato notificato l'atto di precetto era stato emesso per il pagamento di due fatture (la n. 1 e la n. 2 del 25 gennaio 2022) relative alla vendita ed installazione da parte del di vari macchinari CP_1
presso l'enoteca dell'opponente, pagamento che venne effettuato intestando l'assegno a CP_1
quale soggetto indicato dal creditore a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. 1188 c.c.; la società opposta e l'intervenuto hanno inoltre contestato la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, riconoscendo, invece, che col precetto era stato erroneamente intimato il pagamento della somma di
16.076,81, in luogo di quella corretta di € 13.146,25, giacché l'Iva era stata calcolata anche su poste non imponibili;
il ha, infine, domandato, per l'eventualità di mancato riconoscimento CP_1 dell'efficacia dell'indicazione di pagamento ex art. 1188 c.c., la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo delle prestazioni e dei beni forniti, di cui alle fatture nn. 1 e 2 del 25
pagina 2 di 5 gennaio 2022, ed in ogni caso la condanna al pagamento della somma di € 5.978,00, Iva inclusa, quale prezzo della vendita di uno stabilizzatore di tensione da 15 Kw, di cui alla fattura n. 2/001 del 25 gennaio 2023.
La causa, istruita mediante assunzione di prove testimoniali, è stata interrotta a causa dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di e del Controparte_1
socio illimitatamente responsabile Il procedimento è stato quindi riassunto dal Controparte_1 Pt_1
ma, malgrado la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione
[...]
dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, la curatela non ha provveduto a costituirsi.
Può ritenersi pacifico che tra il da un lato, e la società Pt_1 Controparte_1
all'altro, non è mai intercorso alcun rapporto commerciale, né alcun rapporto di debito/credito.
[...]
Ed invero, la stessa parte opposta nonché l'intervenuto affermano che le prestazioni e le forniture eseguite in favore dell' vennero effettuate dal e che fu Parte_3 CP_1 Controparte_1
semplicemente indicata dal quale soggetto autorizzato a ricevere il pagamento ai sensi dell'art. CP_1
1188 c.c. – cosa che non incide sulla titolarità del credito e sulla conseguente legittimazione processuale, quanto meno rispetto all'azione causale, atteso che l'incaricato a ricevere il pagamento è soggetto diverso sia dal rappresentante che dal mandatario del creditore, trattandosi di soggetto cui viene conferito esclusivamente il (limitato) potere di ricevere la prestazione ed i relativi atti a questa inscindibilmente connessi (cfr. Cass., 23 giugno 1997, n. 5579).
La documentazione prodotta da e da dimostra però che l'assegno n. Controparte_1 Controparte_1
0190142501-03 venne emesso dal sig. a pagamento non solo della macchina del ghiaccio, ma Pt_1
di tutte le prestazioni e forniture di cui alle fatture nn. 1 e 2 emesse dal il 25 gennaio 2022 (le CP_1
quali avevano ad oggetto, oltre, appunto, ad un “fabbricatore di ghiaccio Brema cb 150 s”; ed un “Bin contenitore”, due “Motori frigo tn nek 6165 gk” e due “Termocontrollori ecp 300 expert”): non solo, infatti, l'importo portato dall'assegno corrisponde alla somma delle due fatture (pari a complessivi €
11.199,99, Iva inclusa), ma in calce a ciascuna di esse il appose e sottoscrisse la dicitura Pt_1
“PAGATO IN DATA 31/01/2022 ASS N° 0190142501-03”. Fatta eccezione per la macchina del ghiaccio, l'opponente non ha poi contestato l'esecuzione delle predette forniture e prestazioni, né ha allegato e provato di aver provveduto al pagamento di queste specifiche prestazioni (limitandosi del tutto genericamente ad affermare, e quindi chiedere di provare, che nel corso del pluriennale rapporto pagina 3 di 5 con il gli aveva corrisposto 65 mila euro, ed allegando solo tardivamente un pagamento in CP_1 contanti di € 3.500,00 per la macchina del ghiaccio).
Oggetto di specifica allegazione e richiesta di prova è stato invece il pagamento del prezzo dello stabilizzatore di tensione, e tale pagamento è stato poi confermato dai testi introdotti da parte opponente.
Deve dunque ritenersi accertato un credito verso l'opponente di (e non di Controparte_1 CP_1
) di € 5.190,32 oltre Iva, per la fornitura e l'installazione di due motori frigo, due termocontrollori
[...]
ed un bin contenitore, escluso, invece, il “fabbricatore di ghiaccio Brema cb 150 s” che, per espressa ammissione del non venne mai consegnato al . CP_1 Pt_1
Per quel che poi riguarda la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, giacché nel corso del procedimento è stata aperta la liquidazione giudiziale di e del suo socio illimitatamente Controparte_1
responsabile essa può essere esaminata in questa sede solo nella misura in cui Controparte_1
l'invocata esistenza di un controcredito consente di paralizzare la pretesa della controparte, e non al fine di ottenere una pronuncia di accertamento o condanna verso la procedura, preclusa dal principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo (cfr., da ultimo, Cass., 14 maggio 2024, n.
13345).
Ai predetti fini è dunque sufficiente il credito per l'acquisto di champagne, acquisto confermato dal teste e dallo stesso riferito al febbraio 2022 – con conseguente infondatezza Testimone_1
dell'eccezione di prescrizione formulata dal ai sensi dell'art. 2955, n. 5, c.c. CP_1
In definitiva, pertanto, nulla il sig. deve a Pt_1 Controparte_2
o a in liquidazione giudiziale, con conseguente nullità dell'atto
[...] Controparte_1
di precetto opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e minima per quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 7890/2022 R.G. promossa da avverso Parte_2 [...]
con l'intervento di definitivamente decidendo: Controparte_1 Controparte_1
Accerta e dichiara che nulla l'opponente deve a Parte_1 Controparte_2
giudiziale ovvero a in liquidazione giudiziale, e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto.
pagina 4 di 5 Condanna la liquidazione giudiziale di e di Controparte_1 Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in € 4.464,00, di cui €
237,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 5 di 5