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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: interdizione;
promossa da
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1970 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
GIUNTA FRANCESCA;
-ricorrente- contro
C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...];
-interdicenda-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 dichiarazione di interdizione di sua madre deducendo che quest'ultima è Controparte_1
pagina 1 di 5 affetta da “Vasculopatia celebrale cronica con una demenza senile e depressione dell'età involutiva.
Sindrome ipocinetica secondaria a severa artrosi generalizzata. Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia mitro – aortica. Diabete mellito tipo II”, dal che si evincerebbe la necessità di dichiararne l'interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c., stante che la stessa sarebbe incapace di provvedere in modo permanente ai propri interessi.
Parte ricorrente ha inoltre dedotto che:
- è stata riconosciuta “invalida ultrassessantacinquenne con impossibilità di Controparte_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”;
- dal mese di marzo 2018 la resistente è stata riconosciuta affetta da handicap psichico di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. decreto di omologa del
20.05.2020 RG n. 2210/2018 del Tribunale di Enna e relazione CTU a firma del Dottor Per_1
sub doc. n. 6);
[...]
- tale stato di salute ha portato la Signora ad un progressivo ed inesorabile declino della funzione CP_1
mentale che include memoria, pensiero, giudizio e capacità di apprendimento, che la costringe a rimanere allettata da alcuni anni (cfr. doc. 7).
Nessuno dei parenti ed affini resi edotti ha inteso costituirsi, mentre il P.M. chiede pronunciarsi sentenza di interdizione.
In punto di rito giova rammentare che nel giudizio di interdizione i parenti ed affini dell'interdicendo indicati all'art. 473 bis 52 comma 2 c.p.c. non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito “consultivo” e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Di talché essi non rivestono la qualità processuale di litisconsorti necessari (ancora Cass. n. 15346 del 2000).
All'udienza del 29.01.2025 è stata sentita la ricorrente, figlia dell'interdicenda, la quale ha dichiarato:
- che la madre soffre di una grave demenza ed è allettata già da qualche anno;
- di abitare con la madre e di prestarle assistenza in tutte le primarie attività della vita quotidiana, come l'igiene e l'alimentazione, la somministrazione dei farmaci e la gestione della casa;
- che la madre è completamente assente;
- di essere talvolta aiutata dalla sorella , mentre gli altri fratelli vivono in Persona_2
Germania.
Alla predetta udienza è stata sentita anche l'altra figlia della resistente, , la Persona_2
quale ha confermato:
- che la madre è allettata da circa tre/quattro anni;
- che la madre non è lucida a causa della demenza senile, tant'è che non riesce più a comunicare con le pagina 2 di 5 figlie;
- che la quale vive con la madre si occupa della gestione quotidiana di quest'ultima, Parte_1
dal momento che la stessa necessita di assistenza continua anche nella cura e nell'igiene quotidiana, nell'alimentazione, nella somministrazione di farmaci, ecc.
In data 7.03.2025 si è proceduto all'esame a domicilio dell'interdicenda, a conclusione del quale, ritenutane l'opportunità, ai sensi dell'art. 419 c.c., il Giudice ha disposto la nomina di tutore provvisorio nella persona della figlia ricorrente, e a seguito di discussione Parte_1
orale, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
In seno alla propria comparsa conclusionale, il P.M. ritenuta la sussistenza dei necessari presupposti, ha chiesto pronunciarsi l'interdizione del resistente.
Nel merito, deve evidenziarsi che la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, allo scopo di
“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
A seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza del presupposto della abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi, l'interdizione va dichiarata solo quando "ciò è necessario per assicurare" all'infermo
"adeguata protezione".
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pongono al centro dell'attenzione non più esclusivamente la cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, ovvero più in generale di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella pagina 3 di 5 graduazione dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non può essere individuato con riguardo ad un elemento meramente "quantitativo" e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto.
Il discrimen consiste piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato, per cui l'interdizione rappresenta la extrema ratio cui ricorrere solo quando l'amministrazione di sostegno ovvero l'inabilitazione non siano idonee ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi, con una valutazione da compiersi caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Nel caso all'odierno esame, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali le condizioni di salute di sono di tale gravità da comportare una severa alterazione delle Controparte_1
facoltà mentali e fisiche e da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento non solo agli atti di indole economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
L'interdicenda, sottoposto ad esame a domicilio, non ha risposto ad alcuna delle domande poste e non ha riconosciuto nessuno, ciò evidenziando l'assoluta incapacità della medesima ad assolvere autonomamente alle funzioni della propria vita.
Invero, dai certificati medici prodotti si evince che la resistente risulta essere allettata ed affetta da demenza senile, diabete, scompensi cardiaci (certificati medici rilasciati da operatori sanitari del P.O.
Sant'Elia di Caltanissetta, P.O. Umberto I di Enna, P.O. G.Rodolico-San Marco di Catania).
Più precisamente, la resistente risulta essere “invalida al 100%, con indennità di accompagnamento per grave deficit cognitivo da vasculopatia cerebrale, con sindrome da allettamento (piaghe da decubito),
s. ipocinetica, artrosi severa generalizzata, scompenso cardiaco con fibrillazione” (cfr. certificato medico rilasciato il 24.10.2024 dal medico di medicina generale dott.ssa . Persona_3
A causa di tali condizioni psicofisiche l'interdicenda risulta avere necessità di assistenza continuativa da parte di terzi, non essendo in grado di compiere gli ordinari atti della vita.
Appaiono pertanto, nella fattispecie, soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 414 cod. civ. per la pronunzia di interdizione, in quanto la resistente presenta un'alterazione delle facoltà mentali tale da far luogo a una totale incapacità di provvedere ai propri interessi.
pagina 4 di 5 In particolare, la rilevante gravità delle patologie summenzionate e l'età avanzata della resistente inducono a formulare una prognosi sfavorevole rispetto ad una possibile evoluzione in senso migliorativo del quadro patologico e la sussistenza di consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa della resistente, ritenendosi impraticabile, nel caso di specie, il ricorso a forme di tutela meno pregiudizievoli della pronunzia di interdizione, quale l'amministrazione di sostegno.
Per come emerge anche dallo stesso esame diretto dell'interdicenda, la stessa è del tutto incapace di compiere gli atti quotidiani della propria vita e non c'è dubbio che versi in uno stato di costante incapacità di provvedere ai propri interessi causato dalle patologie che la affliggono, dall'incoscienza della stessa e dalla collegata impossibilità di esprimere una volontà consapevole.
Alla luce di quanto esposto, quindi, non è dato ravvisare alcuna migliore o più adeguata protezione della pronuncia di interdizione, rivelandosi tale misura la più adeguata a fronteggiare l'esigenza di protezione del medesimo in ragione dell'ampiezza della compromissione delle facoltà intellettuali ed operative.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda di interdizione deve essere accolta.
In forza dell'art. 423 c.c. va disposta a cura della Cancelleria la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Attesa la natura del presente procedimento, le spese processuali vanno interamente lasciate a carico della ricorrente, che le ha anticipate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...]; Controparte_1
dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa in carta libera al
Giudice Tutelare;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 22/03/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: interdizione;
promossa da
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1970 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
GIUNTA FRANCESCA;
-ricorrente- contro
C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...];
-interdicenda-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 dichiarazione di interdizione di sua madre deducendo che quest'ultima è Controparte_1
pagina 1 di 5 affetta da “Vasculopatia celebrale cronica con una demenza senile e depressione dell'età involutiva.
Sindrome ipocinetica secondaria a severa artrosi generalizzata. Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia mitro – aortica. Diabete mellito tipo II”, dal che si evincerebbe la necessità di dichiararne l'interdizione ai sensi dell'art. 414 c.c., stante che la stessa sarebbe incapace di provvedere in modo permanente ai propri interessi.
Parte ricorrente ha inoltre dedotto che:
- è stata riconosciuta “invalida ultrassessantacinquenne con impossibilità di Controparte_1 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”;
- dal mese di marzo 2018 la resistente è stata riconosciuta affetta da handicap psichico di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. decreto di omologa del
20.05.2020 RG n. 2210/2018 del Tribunale di Enna e relazione CTU a firma del Dottor Per_1
sub doc. n. 6);
[...]
- tale stato di salute ha portato la Signora ad un progressivo ed inesorabile declino della funzione CP_1
mentale che include memoria, pensiero, giudizio e capacità di apprendimento, che la costringe a rimanere allettata da alcuni anni (cfr. doc. 7).
Nessuno dei parenti ed affini resi edotti ha inteso costituirsi, mentre il P.M. chiede pronunciarsi sentenza di interdizione.
In punto di rito giova rammentare che nel giudizio di interdizione i parenti ed affini dell'interdicendo indicati all'art. 473 bis 52 comma 2 c.p.c. non hanno qualità e veste di parti in senso proprio, avendo essi un compito “consultivo” e cioè di fonti di utili informazioni al giudice. Di talché essi non rivestono la qualità processuale di litisconsorti necessari (ancora Cass. n. 15346 del 2000).
All'udienza del 29.01.2025 è stata sentita la ricorrente, figlia dell'interdicenda, la quale ha dichiarato:
- che la madre soffre di una grave demenza ed è allettata già da qualche anno;
- di abitare con la madre e di prestarle assistenza in tutte le primarie attività della vita quotidiana, come l'igiene e l'alimentazione, la somministrazione dei farmaci e la gestione della casa;
- che la madre è completamente assente;
- di essere talvolta aiutata dalla sorella , mentre gli altri fratelli vivono in Persona_2
Germania.
Alla predetta udienza è stata sentita anche l'altra figlia della resistente, , la Persona_2
quale ha confermato:
- che la madre è allettata da circa tre/quattro anni;
- che la madre non è lucida a causa della demenza senile, tant'è che non riesce più a comunicare con le pagina 2 di 5 figlie;
- che la quale vive con la madre si occupa della gestione quotidiana di quest'ultima, Parte_1
dal momento che la stessa necessita di assistenza continua anche nella cura e nell'igiene quotidiana, nell'alimentazione, nella somministrazione di farmaci, ecc.
In data 7.03.2025 si è proceduto all'esame a domicilio dell'interdicenda, a conclusione del quale, ritenutane l'opportunità, ai sensi dell'art. 419 c.c., il Giudice ha disposto la nomina di tutore provvisorio nella persona della figlia ricorrente, e a seguito di discussione Parte_1
orale, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
In seno alla propria comparsa conclusionale, il P.M. ritenuta la sussistenza dei necessari presupposti, ha chiesto pronunciarsi l'interdizione del resistente.
Nel merito, deve evidenziarsi che la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, allo scopo di
“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1 L. 6/2004), non solo ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all'interdizione e all'inabilitazione degli infermi di mente.
A seguito della riformulazione del predetto art. 414 cod. civ. operata dall'art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza del presupposto della abituale infermità mentale comportante l'incapacità di provvedere ai propri interessi, l'interdizione va dichiarata solo quando "ciò è necessario per assicurare" all'infermo
"adeguata protezione".
La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in materia di incapacità personale, pongono al centro dell'attenzione non più esclusivamente la cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del beneficiario.
L'incapacità di provvedere ai propri interessi, ovvero più in generale di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.
Nel nuovo sistema, l'orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l'effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l'assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve operare nella scelta e nella pagina 3 di 5 graduazione dello strumento protettivo da adottare a tutela dell'incapace.
In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non può essere individuato con riguardo ad un elemento meramente "quantitativo" e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto.
Il discrimen consiste piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato, per cui l'interdizione rappresenta la extrema ratio cui ricorrere solo quando l'amministrazione di sostegno ovvero l'inabilitazione non siano idonee ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi, con una valutazione da compiersi caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Nel caso all'odierno esame, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali le condizioni di salute di sono di tale gravità da comportare una severa alterazione delle Controparte_1
facoltà mentali e fisiche e da rendere il soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, con riferimento non solo agli atti di indole economica e patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita ordinaria.
L'interdicenda, sottoposto ad esame a domicilio, non ha risposto ad alcuna delle domande poste e non ha riconosciuto nessuno, ciò evidenziando l'assoluta incapacità della medesima ad assolvere autonomamente alle funzioni della propria vita.
Invero, dai certificati medici prodotti si evince che la resistente risulta essere allettata ed affetta da demenza senile, diabete, scompensi cardiaci (certificati medici rilasciati da operatori sanitari del P.O.
Sant'Elia di Caltanissetta, P.O. Umberto I di Enna, P.O. G.Rodolico-San Marco di Catania).
Più precisamente, la resistente risulta essere “invalida al 100%, con indennità di accompagnamento per grave deficit cognitivo da vasculopatia cerebrale, con sindrome da allettamento (piaghe da decubito),
s. ipocinetica, artrosi severa generalizzata, scompenso cardiaco con fibrillazione” (cfr. certificato medico rilasciato il 24.10.2024 dal medico di medicina generale dott.ssa . Persona_3
A causa di tali condizioni psicofisiche l'interdicenda risulta avere necessità di assistenza continuativa da parte di terzi, non essendo in grado di compiere gli ordinari atti della vita.
Appaiono pertanto, nella fattispecie, soddisfatti i presupposti richiesti dall'art. 414 cod. civ. per la pronunzia di interdizione, in quanto la resistente presenta un'alterazione delle facoltà mentali tale da far luogo a una totale incapacità di provvedere ai propri interessi.
pagina 4 di 5 In particolare, la rilevante gravità delle patologie summenzionate e l'età avanzata della resistente inducono a formulare una prognosi sfavorevole rispetto ad una possibile evoluzione in senso migliorativo del quadro patologico e la sussistenza di consistenti esigenze di protezione e di assistenza continuativa della resistente, ritenendosi impraticabile, nel caso di specie, il ricorso a forme di tutela meno pregiudizievoli della pronunzia di interdizione, quale l'amministrazione di sostegno.
Per come emerge anche dallo stesso esame diretto dell'interdicenda, la stessa è del tutto incapace di compiere gli atti quotidiani della propria vita e non c'è dubbio che versi in uno stato di costante incapacità di provvedere ai propri interessi causato dalle patologie che la affliggono, dall'incoscienza della stessa e dalla collegata impossibilità di esprimere una volontà consapevole.
Alla luce di quanto esposto, quindi, non è dato ravvisare alcuna migliore o più adeguata protezione della pronuncia di interdizione, rivelandosi tale misura la più adeguata a fronteggiare l'esigenza di protezione del medesimo in ragione dell'ampiezza della compromissione delle facoltà intellettuali ed operative.
Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda di interdizione deve essere accolta.
In forza dell'art. 423 c.c. va disposta a cura della Cancelleria la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Attesa la natura del presente procedimento, le spese processuali vanno interamente lasciate a carico della ricorrente, che le ha anticipate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...]; Controparte_1
dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa in carta libera al
Giudice Tutelare;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 22/03/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
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